Divorzio e separazione legale

Ungheria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Il divorzio viene pronunciato dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi se il rapporto matrimoniale è totalmente e definitivamente compromesso. Nel pronunciare il divorzio occorre innanzitutto tenere conto degli interessi dei figli minori comuni della coppia.

2 Quali sono le cause del divorzio?

Il divorzio può essere pronunciato in ragione del fatto che il matrimonio è completamente e definitivamente compromesso. Il tribunale procede all’assunzione delle prove relative a tale circostanza. Può anche disporre d’ufficio l’assunzione delle prove necessarie. La manifestazione della volontà definitiva e comune dei coniugi (il loro mutuo consenso) di divorziare, libera da qualsiasi influenza, attesta la rottura completa e definitiva del rapporto coniugale. Tale situazione può essere constatata segnatamente in caso di cessazione della convivenza e se – sulla base delle circostanze che hanno condotto alla separazione della coppia e della durata della separazione di fatto – il ripristino della convivenza appare improbabile.

La manifestazione della volontà comune e definitiva dei coniugi di divorziare, libera da qualsiasi influenza, è considerata una prova sufficiente della rottura del rapporto coniugale. Pertanto, qualora tale volontà sia stata manifestata, non occorre esaminare in dettaglio le circostanze che hanno condotto alla separazione.

La decisione può essere considerata definitiva se i coniugi si sono accordati sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale sui figli comuni, sul mantenimento dei contatti tra il genitore non convivente e i figli, sugli assegni di mantenimento, sull’utilizzo della casa coniugale e – se necessario – sugli alimenti da versare all’altro coniuge (l’accordo deve essere omologato dal tribunale). Se i coniugi si accordano sull’esercizio congiunto della potestà genitoriale, non sono tenuti a trovare un accordo sul mantenimento dei contatti con i figli, ma devono comunque stabilire quale sarà il domicilio di questi ultimi. Pertanto, in caso di divorzio consensuale, l’oggetto dell’accordo dipende dalla circostanza che i coniugi abbiano optato o meno per l’affidamento congiunto dei figli.

È importante sottolineare che, a differenza della disciplina previgente, il codice civile non prevede più la necessità di una convenzione tra i coniugi per la divisione del patrimonio coniugale.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

Il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio. In seguito al divorzio, il diritto di custodia e il mantenimento dei figli comuni, i contatti tra il genitore non convivente e i figli, gli assegni di mantenimento per l’altro coniuge, l’uso della casa coniugale e, in caso di affidamento congiunto, il domicilio dei figli sono regolati da una convenzione omologata dal tribunale in caso di accordo tra le parti, sempre che quest’ultimo sia conforme alla legge, o, in mancanza di accordo tra i coniugi, da una decisione giudiziaria. Per ottenere una pronuncia di divorzio non occorre che i coniugi trovino un accordo sulla divisione del patrimonio coniugale.

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

In seguito al divorzio o all’annullamento del matrimonio, gli ex coniugi continuano ad utilizzare il medesimo cognome che avevano durante il matrimonio. Se intendono derogare a tale regola, possono rendere nota la loro intenzione all’ufficiale di stato civile dopo il divorzio o l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, la ex moglie non può utilizzare il cognome dell’ex marito con il suffisso indicante il suo stato di donna coniugata qualora non l’abbia fatto durante il matrimonio. Su richiesta dell’ex marito, il tribunale può vietare alla ex moglie di utilizzare un cognome che richiami quello dell’ex coniuge, se l’interessata è stata condannata a una pena detentiva per un reato doloso. Se la ex moglie si risposa, non può più utilizzare il cognome dell’ex marito con un suffisso indicante il suo stato di donna coniugata e non riacquista tale diritto nemmeno nel caso in cui divorzi nuovamente.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

A seguito del divorzio viene meno la comunione dei beni e ciascuno degli ex coniugi può chiedere la divisione del patrimonio coniugale. È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in beni individuali effettuati con beni comuni e quello degli investimenti effettuati in beni comuni con beni individuali, nonché il rimborso delle spese di gestione e manutenzione dei beni. Le spese non devono essere rimborsate nel caso in cui i coniugi le abbiano sostenute rinunciando ai loro diritti sulle stesse. Il rimborso relativo a beni individuali utilizzati o consumati nell’ambito della convivenza coniugale può essere concesso solo in casi eccezionali e debitamente giustificati. Le quote spettanti agli ex coniugi dei beni comuni esistenti al momento del divorzio devono, per quanto possibile, essere liquidate in natura. I beni individuali esistenti al momento del divorzio devono essere parimenti liquidati in natura. Se, per qualsiasi motivo, ciò non è possibile o comporterebbe una significativa perdita di valore del bene, in caso di controversia, il metodo della divisione viene stabilito dal tribunale. Se, al momento del divorzio, non esistono beni comuni e il coniuge tenuto al rimborso non dispone di beni propri, i beni individuali o comuni mancanti non danno luogo a rimborso.

Se il patrimonio comune viene diviso in base a una convenzione tra i coniugi, tale convenzione è valida solo se è stata formalizzata per iscritto in un atto pubblico o in una scrittura privata controfirmata da un avvocato. Tale disposizione non si applica alla divisione dei beni mobili rientranti nel patrimonio comune dei coniugi, se la divisione è già stata effettuata.

Se i coniugi non hanno concluso una convenzione per la divisione del patrimonio comune o la convenzione stipulata non riguarda tutte le pretese derivanti dal divorzio, è possibile chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla divisione e sulle pretese non ancora regolate. Il tribunale deve vigilare affinché nessuno dei coniugi ottenga un indebito vantaggio economico dalla regolamentazione delle pretese patrimoniali.

3.3 i figli minori dei coniugi?

I genitori hanno l’obbligo di condividere con i figli minori le risorse di cui dispongono per provvedere alle loro esigenze comuni, anche ricorrendo alle loro risorse individuali. Tale regola non si applica se i redditi da lavoro o da patrimonio del figlio sono sufficienti per soddisfarne le ragionevoli esigenze o se il figlio ha un parente in linea retta che può essere obbligato a provvedere al suo mantenimento. Il genitore avente il diritto di custodia provvede al mantenimento in natura mentre il genitore non convivente vi provvede principalmente in denaro (assegni di mantenimento).

Se gli assegni di mantenimento devono essere corrisposti per ordine del giudice, occorre fissarne l’importo esatto. Nella sua decisione il tribunale può statuire che, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’importo dell’assegno di mantenimento venga automaticamente attualizzato in base all’indice dei prezzi al consumo pubblicato ogni anno dall’Ufficio centrale di statistica ungherese.

Le questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale sui figli vanno risolte, per quanto possibile, da entrambi i genitori di comune accordo.

In mancanza di accordo tra i genitori su tali questioni, il giudice assegna i diritti di custodia al genitore che, a suo avviso, è in grado di garantire meglio lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minore. Se l’affidamento a uno dei genitori rischia di pregiudicare gli interessi del minore, il giudice può assegnarne la custodia a un terzo, purché questi ne faccia richiesta.

Il minore ha il diritto di mantenere contatti personali e diretti con il genitore non convivente. Quest’ultimo può e deve mantenere rapporti personali e contatti diretti con il figlio su base regolare (diritto di visita). Il genitore o altro soggetto titolare del diritto di custodia è tenuto a rispettare il diritto di visita.

Il genitore titolare del diritto di custodia e il genitore non convivente devono collaborare – nel reciproco rispetto della vita familiare e del diritto alla tranquillità – per garantire lo sviluppo equilibrato del minore. Il genitore titolare del diritto di custodia deve informare periodicamente il genitore non convivente in merito allo sviluppo, allo stato di salute e agli studi del figlio e, nel caso in cui il genitore non convivente le richieda, è tenuto a fornirgli tali informazioni.

I genitori non conviventi esercitano congiuntamente i loro diritti in relazione alle questioni fondamentali per il futuro del figlio, anche nel caso in cui il diritto di custodia sia stato assegnato a uno solo di loro in base a un accordo tra gli stessi o a una decisione giudiziaria, tranne nel caso in cui la potestà genitoriale del genitore non convivente sia stata limitata o revocata dal tribunale. Devono essere considerate questioni fondamentali per il futuro del figlio quali l’uso o il cambiamento del cognome del minore, la scelta di un domicilio diverso da quello condiviso con il genitore affidatario, la designazione di un luogo di residenza all’estero ai fini di un soggiorno duraturo o di un trasferimento, il cambiamento di nazionalità nonché le scelte relative agli studi e alla carriera del figlio.

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

In caso di separazione legale o di divorzio, il coniuge o ex coniuge può chiedere gli alimenti all’altro qualora si trovi, senza colpa, in stato di bisogno, a meno che sia divenuto indegno di percepirli a motivo del comportamento tenuto durante il matrimonio. Gli alimenti possono essere chiesti solo nei limiti in cui il loro pagamento non rischi di compromettere le possibilità di sussistenza dell’ex coniuge tenuto a versarli e delle persone alle quali quest’ultimo debba corrispondere assegni alimentari allo stesso titolo per il quale ne ha fatto richiesta l’ex coniuge. L’obbligo di versare gli alimenti può essere stabilito per un periodo determinato se si può presumere che lo stato di bisogno della parte che li ha chiesti cesserà entro la fine di tale periodo.

Se il coniuge o l’ex coniuge chiede gli alimenti a motivo del deterioramento della sua situazione oltre cinque anni dopo la separazione legale, tale richiesta può essere accolta solo per motivi di equità e in circostanze eccezionali. Se i coniugi hanno convissuto per meno di un anno e non hanno avuto figli, l’ex coniuge che si trovi in stato di bisogno può chiedere gli alimenti solo per un periodo pari a quello della convivenza. Per motivi di equità e in casi eccezionali, il giudice può ordinare il pagamento degli alimenti per un periodo più lungo.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

La separazione legale segna la fine della convivenza dei coniugi. Una volta intervenuta tale separazione, è possibile ad esempio chiedere a un tribunale di provvedere alla divisione del patrimonio coniugale.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

L’inizio e la fine della convivenza matrimoniale e, quindi, della durata della comunione dei beni sono stabilite dal giudice secondo il proprio apprezzamento. Nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve esaminare vari aspetti della convivenza dei coniugi (rapporti sessuali, collaborazione economica, casa coniugale, gestione comune della famiglia, manifestazioni dell’unità della coppia, educazione dei figli comuni, parenti, attenzione prestata ai figli dell’altro coniuge, ecc.). Pertanto, il giudice accerta l’esistenza o meno di una convivenza coniugale in base a un’analisi complessiva di tutti i fattori economici, familiari, affettivi e intenzionali tra loro connessi. La mancanza di uno o più di tali fattori non implica necessariamente che la convivenza coniugale sia cessata, soprattutto se tale mancanza è riconducibile a ragioni oggettive.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

A seguito della separazione legale, che segna la fine della loro convivenza, i coniugi possono chiedere la divisione del patrimonio comune. In questa fase il matrimonio non è ancora legalmente cessato, ma i coniugi possono acquisire beni a titolo individuale, salvo quelli preesistenti del patrimonio comune. Poiché non sussiste più la presunzione del consenso, i coniugi possono disporre di questi beni solo congiuntamente. Se hanno figli comuni, devono concordare le modalità di esercizio della potestà genitoriale.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Un matrimonio può essere considerato annullato solo se è stato dichiarato tale con sentenza pronunciata in esito a un giudizio di annullamento. La sentenza di annullamento del matrimonio è opponibile nei confronti di chiunque. Le conseguenze giuridiche dell’annullamento del matrimonio sono stabilite dalla legge.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Il matrimonio è nullo se esiste un precedente matrimonio o una precedente unione registrata di uno dei coniugi. Inoltre, il matrimonio è nullo se è stato contratto tra parenti in linea retta, tra fratelli e sorelle, qualora una parte sia discendente diretta del fratello o della sorella dell’altra parte che contrae matrimonio, nonché tra adottante e adottato. Il matrimonio è nullo se una delle parti è stata posta sotto tutela con limitazione totale o parziale della capacità di agire. È nullo il matrimonio di una persona che, pur senza essere stato posto sotto tutela, al momento della celebrazione del matrimonio si trovava in uno stato di incapacità totale di agire. Il matrimonio è nullo se le parti non erano entrambe presenti al momento della dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio. Il matrimonio è nullo se è stato contratto da un minore. In via eccezionale, i minori possono contrarre matrimonio previa autorizzazione dell’autorità tutoria o della persona che ne esercita la tutela. Detta autorità o persona può concedere tale autorizzazione solo in casi debitamente giustificati e solo se il minore ha un’età non inferiore a sedici anni.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

Se entrambi i coniugi erano in buona fede al momento della celebrazione del matrimonio successivamente annullato, gli effetti giuridici patrimoniali del matrimonio sono gli stessi di un matrimonio valido. In caso di annullamento, i coniugi possono far valere pretese patrimoniali secondo le medesime regole applicabili in caso di divorzio pronunciato dal giudice. Se solo uno dei coniugi era in buona fede al momento della celebrazione del matrimonio, le suddette regole si applicano solo dietro sua richiesta.

A seguito dell’annullamento del matrimonio, i coniugi mantengono il cognome che utilizzavano durante il matrimonio. Se intendono derogare a tale regola, possono rendere nota la loro intenzione all’ufficiale di stato civile dopo l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, l’ex moglie non può utilizzare il cognome dell’ex marito con il suffisso indicante il suo stato di donna coniugata qualora non l’abbia fatto durante il matrimonio.

L’annullamento del matrimonio non ha effetti sulla presunzione di paternità.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

L’annullamento del matrimonio e il divorzio rientrano nella competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria.

In caso di annullamento del matrimonio o di divorzio, il giudice, se del caso, deve adottare una decisione in merito alla custodia e al mantenimento dei figli minori nati dal matrimonio, anche in mancanza di richieste al riguardo. Per tutte le altre questioni accessorie (ad esempio alimenti, utilizzo della casa familiare, divisione del patrimonio coniugale) il giudice si pronuncia su specifica richiesta. In mancanza di richieste, il giudice non si pronuncia su tali questioni e le parti sono quindi libere di risolverle in via extragiudiziale con una convenzione.

Prima di proporre un’istanza di divorzio o durante il relativo procedimento i coniugi possono ricorrere alla mediazione, di propria iniziativa o su iniziativa del giudice, per giungere a un accordo sulle questioni relative ai loro rapporti e allo scioglimento del matrimonio. L’accordo concluso dalle parti attraverso la mediazione può essere integrato nella transazione giudiziaria.

Se necessario, per questioni accessorie al divorzio, il giudice può obbligare i coniugi a ricorrere alla mediazione ai fini del corretto esercizio della potestà genitoriale e della necessaria collaborazione tra le parti.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

La domanda di divorzio deve essere presentata da un coniuge nei confronti dell’altro. L’azione di annullamento del matrimonio deve essere promossa da un coniuge nei confronti dell’altro, oppure dal pubblico ministero o da un terzo nei confronti di entrambi i coniugi. Se la parte contro cui dovrebbe essere esercitata l’azione è deceduta, la domanda deve essere proposta nei confronti dell’amministratore giudiziario designato dal tribunale.

La domanda si propone con ricorso, in cui devono essere indicati: il giudice adito, il nome, il cognome, il domicilio e la posizione processuale delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, le pretese e i fatti posti a fondamento della domanda, gli elementi in base ai quali si possano stabilire la competenza e i poteri del giudice, nonché un’esplicita richiesta (ricorso) di una decisione giudiziaria. L’atto introduttivo del procedimento di divorzio deve contenere le informazioni relative alla celebrazione del matrimonio, alla nascita di figli dallo stesso nonché, se necessario, le informazioni che consentano di individuare il fondamento del diritto a presentare il ricorso. Devono inoltre essere allegati all’atto introduttivo i documenti che comprovano le informazioni fornite nonché i documenti (oppure loro copie o estratti) il cui contenuto venga fatto valere dal ricorrente come prova, i documenti necessari per stabilire la competenza e i poteri del giudice, nonché i documenti necessari ad attestare altre circostanze che devono essere esaminate d’ufficio, ad eccezione delle informazioni che possono essere verificate attraverso un documento di identità; tali documenti devono essere indicati nel ricorso.

Conformemente alle norme ordinarie in materia di competenza, il giudice competente per una causa di divorzio è quello nel cui territorio si trova il domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato sul territorio nazionale, la competenza si determina in base al suo luogo di residenza. Se il luogo di residenza del convenuto è ignoto o si trova all’estero, si tiene conto del suo ultimo domicilio sul territorio nazionale. Se tale domicilio non può essere accertato o se il convenuto non aveva un domicilio sul territorio nazionale, la competenza si determina in base al domicilio del ricorrente o, in mancanza, in base al suo luogo di residenza. Inoltre, in materia matrimoniale è competente anche il giudice del luogo in cui si trova l’ultimo domicilio comune dei coniugi. Ciò significa che il ricorrente può scegliere liberamente se adire il giudice competente secondo le norme ordinarie oppure quello competente in base all’ultimo domicilio comune dei coniugi.

Se, in base alle suddette norme, nessun giudice nazionale risulta competente per una causa di divorzio, quest’ultima viene assegnata al tribunale distrettuale centrale di Pest.

Qualora una causa matrimoniale sia già stata avviata dinanzi a un giudice, quest’ultimo è competente in via esclusiva per eventuali nuove azioni concernenti i diritti sul patrimonio coniugale promosse in relazione al medesimo matrimonio.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Si veda il tema “Patrocinio a spese dello stato”.

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Tali decisioni possono essere impugnate mediante appello. Tuttavia, la sentenza di annullamento del matrimonio o di divorzio non è impugnabile mediante ricorso di cassazione o di revisione del procedimento relativo all’annullamento o al divorzio.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono automaticamente riconosciute negli altri Stati membri; pertanto, di regola, non occorre fare ricorso ad alcun procedimento. Conformemente all’articolo 37 di tale regolamento, la parte che chiede il riconoscimento deve produrre i seguenti documenti:

  • una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
  • il certificato di cui all’articolo 39 rilasciato dall’autorità giurisdizionale o da un’autorità dello Stato membro d’origine sul modello indicato nell’allegato I del medesimo regolamento; e
  • in aggiunta, se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace o di qualsiasi altro documento attestante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

In base all’articolo 38 del menzionato regolamento, il giudice o l’autorità può, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l’esonero della presentazione degli ultimi due documenti. Il giudice o l’autorità può inoltre chiedere una traduzione dei documenti da allegare ai documenti di cui sopra; generalmente, i giudici e le autorità ungheresi richiedono tale traduzione.

Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003, ogni parte interessata può chiedere il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro. In tal caso, il richiedente deve presentare la domanda corredata dei suddetti documenti presso il giudice competente, che sarà il tribunale distrettuale (járásbíróság) della sede del tribunale regionale (törvényszék) sul cui territorio si trova il domicilio o la dimora abituale in Ungheria della controparte (nel caso di Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda) o, se quest’ultima non è domiciliata e non ha una dimora abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio o la dimora abituale in Ungheria del richiedente (nel caso di Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda). Qualora la parte che chiede il riconoscimento non sia domiciliata e non abbia una dimora abituale in Ungheria, la domanda va presentata dinanzi al Tribunale distrettuale centrale di Buda. Il giudice applica le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del suddetto regolamento, adattandole alle circostanze del caso.

Qualora il riconoscimento sia necessario ai fini della registrazione degli atti di stato civile ungheresi, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda – alla quale occorre allegare i documenti sopra menzionati – deve essere trasmessa all’ufficiale di stato civile competente.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003, ogni parte interessata può chiedere che la decisione pronunciata in un altro Stato membro non sia riconosciuta. In tal caso, la parte che contesta il riconoscimento deve allegare una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte e il certificato di cui all’articolo 39 del regolamento rilasciato dall’autorità giurisdizionale o da un’autorità dello Stato membro d’origine sul modello indicato nell’allegato I del medesimo regolamento. Il giudice competente sarà il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio o la dimora abituale in Ungheria della controparte (nel caso di Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda) o, qualora quest’ultima non sia domiciliata e non abbia una dimora abituale in Ungheria, il tribunale distrettuale della sede del tribunale regionale sul cui territorio si trova il domicilio o la dimora abituale in Ungheria della parte che contesta il riconoscimento (nel caso di Budapest, il tribunale distrettuale centrale di Buda). Se la parte che contesta il riconoscimento non è domiciliata e non ha una dimora abituale in Ungheria, la domanda deve essere presentata dinanzi al tribunale distrettuale centrale di Buda. Il giudice applica le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del suddetto regolamento, adattandole alle circostanze del caso.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

In Ungheria è applicabile il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Pertanto, nei casi che presentano aspetti di estraneità, i giudici ungheresi applicano la legge indicata nel regolamento. Detto regolamento concede ai coniugi – entro certi limiti – la facoltà di scegliere la legge applicabile (articoli da 5 a 7) e prevede criteri di collegamento per l’individuazione della legge applicabile che rilevano solo in mancanza di una scelta valida ad opera delle parti (articoli da 8 a 10).

 

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Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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