Titolo esecutivo europeo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lituania

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in prosieguo il “regolamento”), il ministro della giustizia della Repubblica di Lituania presenta informazioni relative ai procedimenti di rettifica e revoca e alle lingue e alle autorità a cui si fa riferimento all’articolo 30. Inoltre, presenta il testo della pertinente legge della Repubblica di Lituania che attua il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005) (in prosieguo la “legge”) e il codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta Ufficiale n. 36‑1340 del 6 aprile 2002; Gazzetta Ufficiale n. 42 del 24 aprile 2002) (in prosieguo il “codice”).

Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può rettificarlo su richiesta della parte interessata (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, e dell’articolo 5, paragrafo 1 della legge e dell’articolo 648, paragrafo 6 del codice). Un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in base a un atto pubblico potrà essere rettificato dal giudice della circoscrizione dove esercita il notaio che ha autenticato il suddetto atto pubblico. Le istanze di rettifica dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.

Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può revocarlo con una decisione (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e dell’articolo 5, paragrafo 2 della legge). Un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in base a un atto pubblico potrà essere revocato dal giudice della circoscrizione dove esercita il notaio che autenticato il suddetto atto pubblico. Le istanze di revoca dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.

L’articolo 5 della legge così recita:

“Articolo 5. Rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo.

1. Nei casi in cui, in seguito a un errore di ortografia o di altro tipo, il certificato di titolo esecutivo europeo differisca dalla decisione giudiziaria o dall’atto pubblico, per rettificare il certificato di titolo esecutivo europeo si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo 648, paragrafo 6, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

2. Il giudice che ha emesso il certificato di titolo esecutivo europeo può accogliere o respingere l’istanza di revoca con una decisione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.

3. Le istanze di revoca dei certificati di titolo esecutivo europeo sono esenti da bollo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre nel caso in cui, avanti il giudice della circoscrizione del luogo dove esercita il notaio che ha effettuato l’autentica dell’atto, sia presentata istanza di rettifica o revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo emesso in conformità con la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della presente legge.”

L’articolo 648, paragrafo 6 del codice così recita:

“Nei casi in cui sia commesso un errore di ortografia o di altro tipo nell’emettere un atto con forza esecutiva l’autorità che lo ha emesso rettificherà l’atto su istanza della parte interessata.”

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

In questa sede viene presentato il testo della pertinente legge della Repubblica di Lituania che attua il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005) (in prosieguo la “legge”) e il codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta Ufficiale n. 36-1340 del 6 aprile 2002; Gazzetta Ufficiale n. 42 del 24 aprile 2002) (in prosieguo il “codice”).

Una decisione giudiziaria emessa in contumacia può essere oggetto di riesame se è impugnata con una istanza motivata dalla parte assente all’udienza entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della decisione (termine prorogabile in forza dell’articolo 78 del codice per le persone che non sono state in grado di rispettarlo per cause considerate dal giudice “di forza maggiore”). Quando il giudice riceve l’istanza la invia con le copie degli allegati alle parti e ai terzi interessati e li informa che le parti sono invitate e i terzi autorizzati a presentare memorie scritte entro quattordici giorni. Il giudice esamina l’istanza mediante procedimento scritto entro quattordici giorni dalla presentazione delle memorie. Nel caso in cui, al termine di tale esame, il giudice constati che la parte non è comparsa all’udienza per cause di forza maggiore che non ha potuto comunicare in tempo utile e che l’istanza si basa su elementi probatori che possono mettere in discussione la legittimità e la validità della decisione contumaciale in questione, il giudice dichiara nulla quest’ultima decisione giudiziaria e riesamina la causa.

Se una causa viene esaminata secondo una procedura scritta “documentale” (capo XXII del codice), il giudice, in caso di forza maggiore, può prorogare il termine per proporre contestazioni, ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 5 del codice, e in tale sede, nella quale la controversia viene esaminata secondo le norme di cui al capo XXIII del codice (caratteristiche specifiche dei casi in relazione all’emissione di una decisione del giudice), il giudice, in presenza di cause di forza maggiore, proroga il termine per presentare istanza di riesame sul credito in questione ai sensi dell’articolo 439, paragrafo 2, del codice.

Articolo 287 del codice:

“1. La parte che non compare all’udienza è autorizzata a presentare istanza di riesame di una decisione giudiziaria presa in contumacia dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, entro 20 giorni dalla data in cui essa è stata emessa.

2. Tale istanza indica:

1) il giudice che ha emesso la decisione in contumacia;

2) il nome del ricorrente;

3) le cause della mancata comparizione del ricorrente all’udienza e l’impossibilità di informare il giudice delle cause di forza maggiore di tale mancata comparizione, con le relative prove;

4) le cause che possano pregiudicare la legittimità e la validità della decisione giudiziaria, con l’indicazione delle relative prove;

5) le richieste in dettaglio, contenute nell’istanza ;

6) un elenco dei documenti giustificativi allegati all’istanza;

7) la firma del ricorrente e la data di redazione dell’istanza.

3. Il giudice riceve un numero di copie dell’istanza e dei suoi allegati pari a quella delle parti e dei terzi interessati.

4. Gli errori nell’istanza sono eliminati secondo la procedura di rettifica degli errori.

5. Nei casi in cui, nell’ambito della stessa causa, vengano presentati ricorsi e istanze di riesame di una decisione emessa in contumacia, le istanze di riesame e qualsiasi provvedimento emesso nell’ambito di tale decisione devono essere esaminati in primo luogo.”

Articolo 430, paragrafo 5, del codice:

“Nel caso siano presentate contestazioni dopo il termine di venti giorni o nel caso in cui quelle non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il giudice le dichiara irricevibili. È possibile impugnare separatamente la decisione giudiziaria nella quale si dichiara l’irricevibilità. Nel caso in cui per cause di forza maggiore il debitore presenti l’istanza oltre il termine previsto, il giudice può concedere una proroga su richiesta del debitore.”

Articolo 439, paragrafo 2 del codice:

Il debitore può contestare un credito depositando una istanza scritta entro 20 giorni dalla data in cui gli sia stata notificata la decisione del giudice; tale istanza deve rispondere ai requisiti generali dal punto di vista del contenuto e della forma degli atti processuali, ad eccezione della esposizione dei motivi. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore il debitore proponga contestazioni oltre il termine previsto, il giudice può concedere una proroga su richiesta del debitore. La decisione giudiziaria che dichiara la irricevibilità dell’istanza può essere oggetto di una separata impugnazione.

Articolo 78, paragrafo 1, del codice:

“Le persone che non hanno rispettato il termine stabilito dalla legge o impartito dal giudice per cause considerate di forza maggiore dal giudice possono ottenere una proroga del suddetto termine.”

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 della legge#_ftn1[1], la lingua utilizzata, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del regolamento è il lituano.

Articolo 2, paragrafo 4 della legge#_ftn2[1]:

“Il titolo esecutivo europeo o una copia di quest’ultimo, che debba essere eseguito nella Repubblica di Lituania, è tradotto in lituano ed è eseguito indipendentemente da quanto previsto all’articolo 7 del capo LX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.”



#_ftnref1[1] Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005)

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della legge#_ftn1[1], le autorità di cui all’articolo 25 del regolamento (cioè le autorità competenti a emettere un titolo esecutivo europeo relativo ad un atto pubblico) sono i notai.

Articolo 4, paragrafo 2 della legge#_ftn2[1]:

“Su richiesta del creditore, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, il notaio che ha autenticato l’atto pubblico emette il titolo esecutivo europeo ad esso relativo . Il notaio emette il titolo esecutivo europeo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione.”



#_ftnref1[1] Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Gazzetta ufficiale n. 58 del 7 maggio 2005).

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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