Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: VLT1311

Tel. +356 22265000

email: info@stateadvocate.mt

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: Valletta VLT1311

Tel. +356 22265000

email: info@stateadvocate.mt

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione dei documenti a loro disposizione: i documenti originali e l'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 et la ricevuta della banca devono essere spedite per posta. In anticipo possono essere inviate copie mediante fax/e-mail.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Il formulario standard può essere compilato in inglese o in maltese.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ufficio dell'avvocatura dello Stato

Indirizzo: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valletta

Codice postale: Valletta VLT1311

Tel. +356 22265000

email: info@stateadvocate.mt

Zone geografiche di giurisdizione: Malta e Gozo

Mezzi di ricezione/comunicazione e competenze linguistiche: inglese

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Inglese

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Malta intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2, poiché esso non è conforme al diritto procedurale maltese.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

La versione originale in lingua maltese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Inglese

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di questo regolamento corrispondono a un diritto forfettario di 50 euro per ogni documento che deve essere notificato.

Il pagamento di questo diritto deve essere effettuato anticipatamente al servizio. I documenti sono rinviati senza essere trattati se la domanda di notifica non è accompagnata dalla ricevuta della banca successiva alla realizzazione del pagamento summenzionato. Il pagamento del diritto è effettuato mediante versamento bancario alla persona cui l'importo deve essere rinviato senza trattamento. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato mediante versamento bancario all'ufficio del procuratore generale sul seguente conto bancario:

Nome della banca: Bank Ċentrali ta' Malta

Intestatario del conto: AG Office – Receipt of Service Documents

Numero di conto: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Codice SWIFT: MALTMTMT

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Sì, ci opponiamo.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Nessuna opposizione.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Impossibile poiché è richiesta una prova della notifica. Tuttavia, se è emessa una sentenza nei confronti di una persona cui la convocazione non è stata debitamente notificata, quest'ultima può chiedere un riesame della causa entro tre mesi dal deposito della sentenza.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

Nessuno.

Ultimo aggiornamento: 19/06/2023

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