Ingiunzione di pagamento europea

Malta
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'ordinamento di Malta prevede un procedimento speciale per il recupero dei crediti incontestati, ai sensi dell'articolo 166A del capo 12 delle leggi di Malta (codice di organizzazione e di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Tale procedimento può essere utilizzato per il recupero di crediti non superiori a 25 000 EUR.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento si applica unicamente alle controversie inerenti al recupero di crediti che sono certi, liquidi ed esigibili, ma che non comportano l'esecuzione di un atto, e, come già detto, il cui importo non sia superiore a 25 000 EUR. Se il credito non è liquido, il creditore può procedere ai sensi di questa disposizione limitando il credito da recuperare a un importo massimo di 25 000 EUR e rinunciando espressamente alle parti del credito che possano superare tale limite al momento della liquidazione.

Il creditore può avvalersi di tale procedimento unicamente se il debitore si trova a Malta, se non è minorenne o incapace ai sensi della legge, e se il debito non è esigibile da un'eredità vacante.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Sì, è previsto il limite massimo di 25 000 EUR.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso a tale procedimento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, si può fare ricorso a tale procedimento soltanto se il debitore risiede a Malta.

1.2 Giudice competente

Nell'ambito di tale procedimento è competente il Tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo (organo giurisdizionale inferiore), a seconda dei casi.

1.3 Requisiti di forma

Il creditore avvia il procedimento presentando un ricorso, il cui contenuto deve essere confermato sotto giuramento. L'atto deve essere notificato al debitore e deve includere una descrizione chiara ed esatta dell'oggetto e della motivazione del reclamo, nonché una dichiarazione che riporti tutti i fatti a sostegno del reclamo, pena la nullità di quest'ultimo. Per essere valido, il ricorso deve avvertire il debitore che, se non proporrà opposizione presentando una nota da allegare al summenzionato atto entro trenta giorni dalla notifica, l'ingiunzione diventerà definitiva e potrà essere messa in esecuzione.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esistono moduli standard. Tuttavia, il ricorso deve necessariamente contenere i seguenti termini nella parte iniziale:

"Il presente atto è notificato ai sensi dell'articolo 166A del capo 12 e diventa titolo esecutivo in assenza di una risposta da parte del destinatario entro trenta (30) giorni. Pertanto è nell'interesse del destinatario consultare un avvocato o un procuratore legale senza indugio".

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Il ricorso deve essere firmato da un avvocato. Tuttavia, il debitore che intende opporsi al procedimento non ha bisogno di farsi rappresentare da un avvocato o da un procuratore.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I motivi del ricorso devono essere esposti dettagliatamente. Infatti, il ricorso deve esporre, pena la nullità, i motivi sui quali si fonda, i motivi su cui si basa e una dichiarazione che riporti i fatti alla base del ricorso.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

No, la legge non prescrive la presentazione di prove scritte relative al ricorso in questione. Tuttavia la legge dispone sia obbligatorio rilasciare una dichiarazione giurata relativa ai fatti alla base del reclamo.

1.4 Rigetto della domanda

L'ingiunzione di pagamento non viene emessa a seguito di una richiesta, ma di un ricorso. Di conseguenza il giudice non può respingere la domanda in assenza di un'opposizione da parte del debitore. Se il debitore si oppone alla pretesa del creditore, quest'ultimo non avrà la possibilità di recuperare la somma che gli è dovuta attraverso questo procedimento di ingiunzione e dovrà quindi avviare un'azione cognitiva ordinaria. Si deve osservare che, qualora il debitore abbia validamente contestato il procedimento, non sarà più possibile utilizzare l'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore rispetto allo stesso debito reclamato con l'atto che gli è stato notificato.

1.5 Ricorso

Tale procedura non prevede il ricorso a mezzi di impugnazione. Se il debitore si oppone all'ingiunzione, il creditore può presentare un ricorso ordinario. Tuttavia, se il debitore non presenta opposizione entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione (atto di citazione), quest'ultima acquista efficacia di titolo esecutivo. In tale fase il debitore può contestare il titolo esecutivo presentando un atto di opposizione entro venti giorni dalla data della prima notifica del titolo o di un altro atto giudiziario. Tale titolo esecutivo viene revocato o annullato qualora il giudice sia convinto che:

i) il debitore non era a conoscenza del ricorso perché questo non gli era stato debitamente notificato; o

ii) l'atto non conteneva gli elementi richiesti obbligatoriamente dalla legge (menzionati nei precedenti paragrafi).

1.6 Opposizione

Quando il debitore riceve notifica del ricorso può contestare la pretesa del creditore.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore si oppone debitamente al ricorso, il creditore non può portare avanti il procedimento. Si osservi che, qualora il debitore si sia tempestivamente opposto al reclamo, il procedimento speciale qui descritto non può più essere fatto valere nei suoi confronti rispetto allo stesso debito reclamato nell'atto di citazione che gli è stato notificato.

1.8 Effetti della mancata opposizione

In mancanza di opposizione il creditore può portare avanti il procedimento e ottenere un titolo esecutivo.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Un atto di citazione presentato nell'ambito di questo procedimento speciale (e che non è stato contestato) deve essere registrato. L'attore che chiede la registrazione di un atto da utilizzare quale titolo esecutivo deve fornire alla cancelleria del tribunale una copia autentica dell'atto di citazione, includendo la prova della notifica e una copia delle relative risposte, se ce ne sono.

Il cancelliere, dopo aver ricevuto i documenti menzionati nel precedente paragrafo, li esamina e verifica se il debitore abbia presentato un atto di opposizione entro i termini stabiliti e, qualora sia convinto che sussistono i presupposti per la registrazione di un titolo esecutivo, inscrive gli atti presentati nel Registro degli atti giudiziari che costituiscono titolo esecutivo, che viene conservato dal cancelliere ai fini stabiliti dall'articolo 166A.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Tuttavia, un titolo esecutivo ottenuto attraverso il procedimento descritto nella presente sezione può essere oggetto di revoca o di annullamento e privo di effetti se il debitore presenta un'istanza al Tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo, a seconda dei casi, entro 20 giorni dalla data della prima notifica del titolo esecutivo o di altro atto giudiziario emanato nell'ambito di tale procedimento e qualora il giudice sia persuaso che:

a) il debitore non era a conoscenza del ricorso perché questo non gli era stato debitamente notificato; o

b) il ricorso non conteneva tutti gli elementi richiesti ex lege.

Ultimo aggiornamento: 20/08/2020

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