Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

La legislazione portoghese in materia di spese giudiziarie (regolamento sulle spese giudiziarie) non contempla disposizioni specifiche relative alle cause ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Di conseguenza si applicano le norme generali del regolamento sulle spese giudiziarie che tengano conto del valore e della complessità della causa.

Quali sono le spese giudiziarie in questo caso?

  • Nelle cause di valore fino a 2 000,00 €: 102 € (1 unità di conto);
  • Nelle cause di valore superiore a 2 000,00 € ma non superiore a 5 000 €: 204 € (2 unità di conto).

Se la causa si rivela di particolare complessità, il giudice potrà determinare l'applicazione di:

  • Nelle cause di valore fino a 2 000,00 €: 153 € (1,5 unità di conto);
  • Nelle cause di valore superiore a 2 000,00 € ma non superiore a 5 000 €: 306 € (3 unità di conto).

(Articolo 6, commi 1 e 5, del vigente regolamento sulle spese giudiziarie, approvato mediante decreto-legge n.º 34/2008, del 26 febbraio).

Se ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1896/2006, nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il convenuto presenta una dichiarazione di opposizione e prosegue il procedimento, l'importo versato in detto procedimento è ridotto delle spese giudiziarie che l'attore deve pagare per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

La riduzione potrà essere di 102 € (1 unità di conto) o di 153 € (1,5 unità di conto) (articolo 7, comma 6, del vigente regolamento sulle spese giudiziarie, approvato mediante decreto-legge n.º 34/2008, del 26 febbraio).

In caso di domanda riconvenzionale, si somma il valore delle due domande ai fini del calcolo della tassa, il che può tradursi in azioni di valore fino a 10 000 € - la tassa per azioni di valore compreso fra 8 000,01 € e 10 000 € sarà pari a 3 unità di conto (306,00 €) o a 4,5 unità di conto (459,00 €), se la causa presenta una complessità particolare. Si osservi che, per cause di valore compreso fra 5 000,01 € e 8 000,00 €, la tassa resta pari a 2 unità di conto (204,00 €) o a 3 unità di conto (306,00 €), in caso di particolare complessità (articolo 11 del vigente regolamento sulle spese giudiziarie, approvato mediante decreto-legge n. 34/2008, del 26 febbraio, in combinato disposto con l'articolo 145, quinto comma, con l'articolo 530, secondo comma, con l'articolo 299, commi 1 e 2 nonché con l'articolo 297, secondo comma, del codice di procedura civile).

Quanto dovrò pagare?

Cfr. risposta al precedente quesito.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

A norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, la cancelleria del tribunale notifica all'interessato affinché effettui il pagamento in mora entro 10 giorni, pena una sanzione di pari importo, non inferiore a 1 unità di conto né superiore a 5 unità di conto. Nel caso in cui alla scadenza di 10 giorni non sia stato effettuato il pagamento delle imposte di giudizio e della sanzione, il giudice dispone il ritiro dell'ingiunzione, della domanda o della risposta presentata dalla parte inadempiente.

Come posso pagare?

Con bonifico bancario.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Ai sensi dell'articolo 22 del decreto n. 419-A/2009, del 17 aprile, è necessario presentare un documento giustificativo del pagamento o presentarlo con il corrispondente documento o sollecito, salvo diversamente disposto dal decreto n. 280/2013, del 26 agosto.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

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