Insolvenza/fallimento

Slovacchia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Slovacchia è possibile avviare tutti i diversi tipi di procedure concorsuali nei confronti di un debitore.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le condizioni per l'avvio dei singoli tipi di procedure concorsuali sono riportate in appresso.

Condizioni per una dichiarazione di fallimento o di amministrazione controllata

  • I procedimenti giudiziari relativi a fallimenti ed amministrazione controllata ("procedure concorsuali") sono costituiti da due parti. La prima parte viene avviata presentando una istanza di fallimento e continua fino a quando non viene emessa una dichiarazione di fallimento. La seconda parte inizia quando viene emessa una dichiarazione di fallimento e continua fino alla chiusura della procedura concorsuale.
  • Le condizioni per la prima parte sono: l'esistenza di una persona che ha il diritto di presentare un'istanza per l'avvio di una procedura concorsuale (se il procedimento giudiziario viene avviato tramite istanza), sulla base della quale è ragionevole supporre che il debitore sia insolvente; e l'esecuzione di un pagamento anticipato a favore dell'organo giurisdizionale.
  • Le condizioni per la seconda parte (l'attuazione di una dichiarazione di fallimento) sono: l'esistenza di più creditori; un eccessivo indebitamento del debitore oppure il fatto che quest'ultimo sia insolvente in termini di flussi di cassa; e la presenza di attivi sufficienti a coprire i costi della procedura concorsuale.
  • Persona ammissibile a presentare una istanza: le procedure concorsuali possono essere avviate in presenza di un'istanza o meno. Un'istanza di fallimento può essere depositata dal debitore, da un creditore, da un liquidatore o da un'altra persona specificata dalla legislazione. Le procedure concorsuali vengono avviate principalmente senza che debba essere presentata un'istanza nel caso in cui una riorganizzazione non abbia avuto esito positivo, nel qual caso l'organo giurisdizionale decide di avviare la procedura concorsuale e di dichiarare il fallimento (entrambe le decisioni sono oggetto di un'unica ordinanza).
  • L'istanza deve soddisfare requisiti formali generali e taluni particolari, laddove questi ultimi dipendono da chi presenta l'istanza. Se si tratta di un creditore, l'istanza deve includere la prova dell'insolvenza del debitore in termini di flussi di cassa. Se viene presentata dal debitore (si presume l'esistenza di un'insolvenza in termini di flussi di cassa o di un eccessivo indebitamento), l'istanza deve includere un elenco degli attivi, dei passivi, delle parti correlate e il bilancio più recente del debitore, se disponibili.
  • Il soggetto che presenta l'istanza deve effettuare il versamento anticipato sul conto bancario dell'organo giurisdizionale prima di presentare l'istanza.
  • Con "insolvenza" si intende che il debitore è eccessivamente indebitato o è insolvente in termini di flussi di cassa. Un debitore risulta essere eccessivamente indebitato se deve tenere una contabilità conformemente alla legislazione applicabile (legge n. 431/2002 sulla contabilità), ha più di un creditore e il valore dei passivi del debitore è superiore al valore dei suoi attivi. Una persona giuridica è insolvente in termini di flussi di cassa se è in ritardo di più di 30 giorni nel pagamento di due o più passività finanziarie nei confronti di più di un creditore. Una persona fisica è insolvente in termini di flussi di cassa se non è in grado di pagare almeno una passività finanziaria 180 giorni dopo la scadenza del pagamento.
  • Attivi sufficienti: nel caso in cui l'esistenza di attivi sufficienti per coprire i costi della procedura concorsuale sia discutibile, l'organo giurisdizionale nomina un amministratore fiduciario temporaneo o un curatore temporaneo ("professionista" o "curatore fallimentare") incaricato di esaminare la questione.

Condizioni per avviare una riorganizzazione

Come per le procedure concorsuali, la riorganizzazione si divide in due parti. Nella prima parte (quando viene avviata la riorganizzazione) l'organo giurisdizionale esamina il soddisfacimento o meno delle condizioni per la riorganizzazione. Ciò inizia quando una persona idonea a partecipare a tale procedura (il debitore o un creditore) presenta un'istanza unitamente a una raccomandazione del curatore fallimentare a sostegno della riorganizzazione del debitore. La seconda parte inizia quando la riorganizzazione viene consentita e il debitore, sotto la supervisione del curatore fallimentare e dell'organo giurisdizionale e collaborando con i creditori, redige, discute e ottiene l'approvazione di un piano di riorganizzazione che viene quindi omologato dall'organo giurisdizionale.

  • Il debitore può presentare un'istanza per la riorganizzazione se ha richiesto il parere del curatore fallimentare e quest'ultimo, in un parere che non può avere data antecedente a 30 giorni, ha raccomandato la riorganizzazione del debitore.
  • Un creditore può presentare un'istanza per la riorganizzazione se ha richiesto il parere del curatore fallimentare e quest'ultimo, in un parere che non può avere data antecedente a 30 giorni, ha raccomandato la riorganizzazione del debitore e quest'ultimo ha acconsentito al deposito di un'istanza in tal senso.

Condizioni per l'avvio dello sgravio del debito

Condizioni per l'avvio dello sgravio del debito: il debitore è una persona fisica (un imprenditore o un consumatore); la procedura concorsuale è stata chiusa; il debitore ha presentato un'istanza e ha adempiuto i propri obblighi durante la procedura concorsuale. Tuttavia, il debitore non ha il diritto di chiedere l'estinzione dei debiti se le procedure concorsuali sono state chiuse perché gli attivi del debitore erano insufficienti anche per soddisfare i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare. Altre condizioni prevedono che: il debitore sia insolvente in termini di flussi di cassa e abbia dichiarato tale insolvenza; siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultimo sgravio del debito; vi siano pignoramenti (ossia l'assunzione di controllo su beni) o procedimenti analoghi nei confronti del debitore; e quest'ultimo non possa scontare una pena detentiva.

  • L'istanza può essere presentata unitamente a un'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di fallimento oppure durante le procedure concorsuali fino alla loro chiusura. Tale istanza va depositata dal debitore il quale deve tuttavia essere rappresentato dal Centrum právnej pomoci (Centro per il patrocinio a spese dello Stato); inoltre, l'istanza può essere presentata soltanto per via elettronica.
  • Il debitore ottiene lo sgravio del debito quando l'organo giurisdizionale emette una dichiarazione di fallimento (sgravio del debito per fallimento) oppure ordina il rispetto di un piano di rientro (sgravio del debito per piano di rientro). Ai fini dello sgravio del debito non sono necessarie altre decisioni giudiziarie.
  • Soddisfacimento delle obbligazioni: l'organo giurisdizionale consente lo sgravio del debito nel caso in cui constati che il debitore ha soddisfatto le obbligazioni previste dalla legge applicabile durante le procedure concorsuali; altrimenti respinge l'istanza. Onestà di intenti: esiste una presunzione dell'onestà di intenti del debitore che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti giudiziari civili "classici", ma non nel corso di procedure per lo sgravio del debito.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali si applicano a:

  1. attivi che appartenevano al debitore al momento della dichiarazione di fallimento;
  2. attivi che il debitore ha acquisito durante la procedura concorsuale;
  3. attivi che garantiscono passivi del debitore;
  4. altri attivi, laddove previsto dalla normativa.

Gli attivi soggetti a procedura concorsuale costituiscono la massa fallimentare, che è suddivisa nella massa generale e in masse separate specifiche per i creditori privilegiati.

Restano esclusi dalle procedure concorsuali: attivi impignorabili nel contesto dell'esecuzione di decisioni giudiziarie o di procedimenti di pignoramento; fideiussioni doganali fino all'importo dell'obbligazione doganale; una garanzia fiscale e attivi esclusi dalle procedure concorsuali ai sensi di una legislazione distinta. Il reddito del debitore è soggetto a procedure concorsuali nella misura in cui sia pignorabile nel contesto di procedimenti di esecuzione o di pignoramento. La parte del salario netto che può essere altrimenti detratta per liquidare i crediti privilegiati è soggetta alle procedure concorsuali soltanto nella misura in cui viene soddisfatto un credito vantato nei confronti della massa fallimentare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

I ruoli delle parti nei vari tipi di procedimenti

•      Obblighi generali del debitore:

o     il debitore è tenuto a prevenire l'insolvenza. Laddove l'insolvenza sia imminente, il debitore è tenuto ad adottare misure adeguate e proporzionate senza indebito ritardo per evitare il verificarsi di tale circostanza. La presentazione di un'istanza per la riorganizzazione non esonera il debitore dall'obbligo di presentare anche un'istanza di fallimento (le procedure concorsuali verranno sospese nel caso in cui la richiesta di riorganizzazione venga accolta).

I ruoli delle parti in caso di fallimento

•      Curatore fallimentare:

o     durante le procedure concorsuali, il curatore fallimentare gestisce principalmente gli attivi soggetti a procedure concorsuali, li liquida e utilizza i proventi ottenuti per soddisfare i creditori del debitore;

o     quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per proprio conto in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.

I ruoli delle parti in caso di riorganizzazione

•      Curatore fallimentare:

o     il ruolo principale del curatore fallimentare è redigere il piano di riorganizzazione in collaborazione con il debitore e i creditori;

o     il curatore fallimentare esamina i crediti presentati e ne conferma l'insinuazione oppure li respinge;

o          il curatore fallimentare supervisiona il debitore. Una delle forme assunte da tale supervisione consiste nell'approvazione degli atti del debitore specificati nell'ordinanza dell'organo giurisdizionale che ha consentito la riorganizzazione.

•      Debitore:

•      il debitore svolge i compiti riportati nel piano di riorganizzazione;

•      il debitore ha inoltre il diritto di presentare un suggerimento al curatore fallimentare per respingere un credito insinuato;

•      il debitore agisce a proprio nome e per proprio conto.

I ruoli delle parti in caso di sgravio del debito (entrambi i tipi):

•      Debitore:

o     l'autorizzazione allo sgravio del debito fa scattare un periodo di prova di tre anni, durante il quale il debitore è tenuto a fornire al curatore fallimentare, alla fine di ogni anno, l'importo del denaro specificato dall'organo giurisdizionale, ma al massimo il 70 % del reddito totale netto del debitore per l'anno di prova trascorso. Dopo aver dedotto la propria remunerazione, il curatore fallimentare distribuisce proporzionalmente tale importo tra i creditori del debitore conformemente al piano di distribuzione finale;

o     durante tale periodo di prova, il debitore è tenuto a compiere sforzi ragionevoli per trovare un impiego che gli fornisca una fonte di reddito oppure un lavoro autonomo idoneo allo stesso fine, nonché a fornire tutte le informazioni richieste dal curatore fallimentare, comprese quelle sul reddito, sulle spese e su eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza, dell'impiego o della sede di lavoro;

o     gli atti giuridici del debitore durante il periodo di prova sono soggetti al consenso scritto del curatore fallimentare nell'ambito definito dall'ordinanza dell'organo giurisdizionale che consente lo sgravio del debito;

o     il debitore, rappresentato dal Centro per il patrocinio a spese dello Stato, presenta un'istanza che include il CV del debitore, un elenco di parti correlate, gli attivi presenti e passati e un elenco di creditori. Il debitore dichiara l'insolvenza in termini di flussi di cassa e documenta l'esistenza di procedure di pignoramento;

o     durante queste procedure concorsuali il debitore deve accettare che il diritto di disporre dei suoi attivi passi al curatore fallimentare.

•      Curatore fallimentare:

o     il curatore fallimentare redige un elenco degli attivi inclusi nella massa fallimentare e ne dispone (ossia dispone degli attivi soggetti a procedure concorsuali);

o     il curatore fallimentare risolve determinati contratti;

o     il curatore fallimentare vende gli attivi inclusi nella massa fallimentare, paga i costi della procedura concorsuale, propone il piano di distribuzione dei proventi e successivamente lo attua;

o     se la procedura concorsuale fa ricorso a un piano di rientro, il curatore fallimentare redige tale piano e lo sottopone all'organo giurisdizionale per l'omologazione.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Fallimento: un debito dovuto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento non può essere compensato con un credito vantato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento; ciò vale anche per i crediti potenziali insinuati nel contesto di una procedura concorsuale. I crediti non insinuati secondo le modalità previste dalla legislazione, i crediti insinuati acquisiti mediante cessione o trasferimento dopo la dichiarazione di fallimento e i crediti acquisiti sulla base di atti giuridici contestabili non possono essere compensati con nessuno dei crediti vantati dal debitore. Non è possibile compensare alcun credito con un credito derivante dalla responsabilità per non aver presentato un'istanza per ottenere la dichiarazione di fallimento per conto del debitore. Ciò non esclude la compensazione di altri crediti.

Riorganizzazione: si applicano le norme del diritto civile senza modifiche.

Sgravio del debito per fallimento: un credito vantato da un creditore derivante dopo la dichiarazione di fallimento non può essere compensato con uno vantato dal debitore sorto prima della dichiarazione di fallimento. Un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento non può essere compensato con un credito vantato dal debitore sorto dopo la dichiarazione di fallimento. Ciò non esclude la compensazione di altri crediti.

Sgravio del debito per piano di rientro: si applicano le norme del diritto civile senza modifiche.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Fallimento: se il debitore aveva concluso un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione del fallimento e vi aveva dato esecuzione, ma al momento di tale dichiarazione la controparte non aveva eseguito o aveva eseguito soltanto parzialmente il contratto, il curatore fallimentare può richiedere l'esecuzione del contratto o, in alternativa, risolverlo. Se la controparte risulta aver eseguito il contratto soltanto parzialmente, il curatore fallimentare può risolvere il contratto soltanto in relazione alle obbligazioni contrattuali che la controparte non ha ancora soddisfatto.

Se il debitore aveva stipulato un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione di fallimento e la controparte risulta avervi dato esecuzione mentre il debitore non aveva eseguito o aveva eseguito soltanto in parte il contratto al momento della dichiarazione di fallimento, la controparte può risolvere il contratto in relazione alle obbligazioni che il debitore deve ancora soddisfare; tuttavia, i crediti vantati dalla controparte derivanti dalla risoluzione del contratto possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto insinuandoli come crediti potenziali.

Se il debitore aveva concluso un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione di fallimento e né il debitore né la controparte vi avevano dato esecuzione o lo avevano eseguito soltanto parzialmente al momento della dichiarazione del fallimento, il curatore fallimentare e la controparte possono risolvere il contratto in relazione alle obbligazioni ancora da soddisfare; tuttavia, i crediti vantati dalla controparte derivanti dalla risoluzione del contratto possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto insinuandoli come crediti potenziali.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore aveva concluso un contratto il cui oggetto era un impegno a svolgere un'attività continua o ripetuta oppure un impegno ad astenersi da una determinata attività o a tollerare una determinata attività, il curatore fallimentare può risolvere il contratto con un preavviso di due mesi, a meno che la legge o il contratto non prevedano tempi più brevi per la risoluzione del contratto; il curatore fallimentare può risolvere il contratto che se è stato concordato a tempo determinato. Il curatore fallimentare può risolvere un contratto di locazione soltanto secondo le condizioni stabilite dall'Občiansky zákonník (codice civile). Questa disposizione non si applica ai contratti conclusi ai sensi dello Zákonník práce (codice del lavoro).

Qualora sia tenuta a dare esecuzione anticipatamente a un contratto che è stato concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, la controparte può rifiutare di eseguire il contratto fino a quando non è stata prevista o garantita la prestazione corrispettiva.

Ai sensi di un contratto concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, i crediti della controparte relativi alla prestazione fornita dalla stessa al curatore fallimentare in seguito alla dichiarazione di fallimento costituiscono crediti vantati nei confronti della massa fallimentare. Salvo disposizioni contrarie della normativa, ai sensi di un contratto concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, qualsiasi altro credito vantato dalla controparte derivante dalla dichiarazione di fallimento può essere incluso nella procedura concorsuale soltanto insinuandolo come un credito potenziale.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha venduto un articolo con riserva di proprietà e lo ha consegnato all'acquirente, quest'ultimo può restituire l'articolo oppure insistere sull'esecuzione del contratto.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha acquistato o accettato la consegna di un articolo con riserva di proprietà senza acquisire la proprietà dell'articolo, il venditore non può richiedere la restituzione dell'articolo se il curatore fallimentare soddisfa le obbligazioni previste dal contratto senza indebito ritardo dopo essere stato invitato a farlo dal venditore. Il curatore fallimentare può adempiere le obbligazioni previste da tale contratto sull'acquisto di un articolo con riserva di proprietà se l'articolo è in possesso del debitore e il curatore fallimentare stabilisce, applicando la diligenza professionale, che soddisfare tali obbligazioni è più vantaggioso per la massa fallimentare. Nel caso in cui l'articolo non sia in possesso del debitore, eventuali crediti possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto mediante insinuazione.

Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis a un contratto il cui oggetto è la locazione di un articolo a fronte del versamento di un canone di locazione concordato per un periodo determinato, con l'obiettivo di assumere la proprietà dell'articolo locato.

Riorganizzazione: la controparte non può risolvere o recedere da un contratto concluso con il debitore in ragione del ritardo del debitore nel rendere la prestazione alla quale la controparte aveva diritto prima dell'inizio delle procedure di riorganizzazione e qualsiasi risoluzione o recesso dal contratto per questo motivo non ha alcun effetto. Gli accordi contrattuali che consentono alla controparte di risolvere o recedere da un contratto concluso con il debitore in ragione di una riorganizzazione o di procedure concorsuali non hanno effetto.

Sgravio del debito per fallimento: dopo la dichiarazione di fallimento è possibile risolvere un contratto il cui oggetto è un impegno a svolgere un'attività continua o ripetuta oppure un impegno ad astenersi da o a tollerare una determinata attività, a condizione che tale contratto sia stato concluso prima della dichiarazione di fallimento. Se il contratto riguarda attivi soggetti a procedure concorsuali, il curatore fallimentare può risolvere il contratto; in altri casi può farlo il debitore. La risoluzione ha effetto al momento della notificazione alla controparte. Un contratto può essere risolto anche se è stato concordato a tempo determinato. Un contratto relativo alla locazione di un appartamento in relazione a una terza parte che è il locatario può essere risolto soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite nel codice civile e nella legislazione separata.

Il debitore, il curatore fallimentare o la controparte possono risolvere un altro contratto se è stato concluso prima della dichiarazione di fallimento e deve ancora essere eseguito integralmente. Tale risoluzione può avvenire soltanto in relazione alle obbligazioni che devono ancora essere soddisfatte reciprocamente tra le parti.

Le disposizioni relative alla vendita di un articolo con riserva di proprietà e a un contratto il cui oggetto è la locazione di un articolo a fronte del versamento di un canone di locazione concordato per un periodo determinato con l'obiettivo di assumere la proprietà dell'articolo locato si applicano come nelle procedure concorsuali.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai contratti e agli accordi conclusi ai sensi del codice del lavoro.

Sgravio del debito per piano di rientro: non esistono disposizioni speciali in merito ai rapporti contrattuali del debitore e si applicano le norme "classiche" del diritto civile e commerciale.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Effetti della dichiarazione di fallimento

  • Non è possibile avviare procedimenti di esecuzione o di pignoramento su attivi soggetti a procedure concorsuali durante lo svolgimento di queste ultime; i procedimenti di esecuzione o di pignoramento già avviati vengono sospesi nel momento in cui viene dichiarato il fallimento.
  • L'esecuzione di una garanzia non può essere avviata o proseguita nei confronti di attivi appartenenti al debitore per una passività del debitore garantita da una garanzia; tale effetto non si applica a:
    • l'esecuzione di una garanzia relativa a denaro o crediti da un conto presso una banca o una succursale di una banca estera;
    • obbligazioni statali;
    • valori mobiliari.
  • Se prima della dichiarazione del fallimento l'oggetto di una vendita all'asta è stato aggiudicato ai sensi di una legislazione separata e tale oggetto era soggetto alla procedura concorsuale e l'offerente ha versato al banditore il prezzo fissato all'asta, la proprietà o altri diritti sull'oggetto di tale vendita all'asta passano all'offerente. I proventi della vendita all'asta diventano parte del patrimonio pertinente e i costi della vendita all'asta rappresentano un credito nei confronti di tale bene; se la vendita all'asta era stata richiesta da un creditore che vantava un credito assistito da garanzie, i proventi vengono corrisposti al creditore fino a concorrenza dell'importo del credito assistito da garanzie, come se il fallimento non fosse stato dichiarato.

Effetti della riorganizzazione

•      Non è possibile avviare procedimenti di esecuzione o di pignoramento su attivi appartenenti al debitore per un credito insinuato nel contesto del processo di riorganizzazione; i procedimenti di esecuzione o di pignoramento già avviati vengono sospesi quando viene dichiarato il fallimento e successivamente, nel corso della procedura, vengono interrotti. Se durante tali procedimenti gli attivi sono stati venduti ma i proventi non sono ancora stati versati alla parte avente diritto, i proventi vengono restituiti al debitore al netto dei costi dei procedimenti.

  • Non è possibile avviare o continuare l'esecuzione di una garanzia su attivi appartenenti al debitore per un credito assistito da garanzie insinuato nel contesto del processo di riorganizzazione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

  • Quando viene dichiarato il fallimento, si ha una sospensione di tutti i procedimenti giudiziari e di altra natura, nonché dei termini.
    • Un procedimento giudiziario può proseguire su proposta del curatore fallimentare, il quale, presentando un'istanza per il proseguimento del procedimento, diventa parte dello stesso in sostituzione del debitore.
    • I seguenti procedimenti non sono oggetto di sospensione:
      • procedimenti destinati a risolvere crisi dei mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
      • procedimenti giudiziari concernenti materie fiscali;
      • procedimenti giudiziari concernenti materie doganali;
      • procedimenti giudiziari concernenti un'espropriazione;
      • procedimenti giudiziari concernenti obbligazioni alimentari;
      • procedimenti penali (tuttavia non possono essere adottate decisioni concernenti i danni);
      • anche nei procedimenti di cui sopra, il termine entro il quale il curatore fallimentare può presentare un ricorso non scadrà prima di 30 giorni dalla data della prima riunione dell'assemblea dei creditori.

Riorganizzazione

  • Quando è consentita la riorganizzazione, tutti i procedimenti giudiziari e arbitrali riguardanti i crediti insinuati nel contesto del processo di riorganizzazione sono sospesi.
  • I crediti possono essere fatti valere soltanto mediante insinuazione (il rifiuto e il riconoscimento di crediti).

Sgravio del debito per fallimento

  • I procedimenti giudiziari concernenti un credito che può essere soddisfatto soltanto nel contesto di procedure concorsuali vengono sospesi; tuttavia, il termine di prescrizione non scadrà prima di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento.
  • Se il fallimento viene interrotto successivamente in ragione dell'assenza delle condizioni preliminari per le procedure concorsuale, la sospensione della procedura viene ignorata.
  • Se un altro creditore ha negato un credito non interessato dallo sgravio del debito, tale negazione del credito conferisce a detto creditore il diritto di intervenire nella procedura.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Tale circostanza non ha effetti su procedimenti giudiziari e di altro tipo.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Fallimento

  • Creditori:
    • i creditori esercitano autonomamente la propria volontà in merito allo svolgimento della procedura concorsuale, in maniera indipendente o tramite gli organi dei creditori. In questo modo possono influenzare le procedure concorsuali e supervisionare l'amministrazione e la vendita degli attivi. Possono istruire il curatore fallimentare in merito a come procedere e possono altresì negare crediti, ecc.;
    • durante le procedure concorsuali l'organo giurisdizionale supervisiona il lavoro del curatore fallimentare.

Riorganizzazione

  • Creditori:
    • il ruolo dei creditori consiste nel contribuire, attraverso gli organi dei creditori, alla redazione e all'approvazione del piano di riorganizzazione;
    • un creditore che richiedere l'insinuazione di un credito al curatore fallimentare ha il diritto di presentare un suggerimento a quest'ultimo affinché neghi (un altro) credito insinuato.

Sgravio del debito per fallimento

  • Creditori:
    • i creditori devono insinuare i loro crediti;
    • i creditori privilegiati possono prendere in considerazione la possibilità di insinuare i loro crediti; tuttavia, possono anche richiedere l'esecuzione delle loro garanzie;
    • un creditore può negare i crediti di altri creditori;
    • un creditore può fungere da rappresentante dei creditori;
  • successivamente (in seguito alla conclusione della procedura) un creditore può intentare un'azione contro il debitore per fare annullare lo sgravio del debito in ragione di disonestà di intenti.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Creditori:
    • il piano di rientro riguarda soltanto i creditori chirografari; quelli privilegiati non sono interessati dallo sgravio del debito per piano di rientro;
    • i creditori devono accettare la tutela nei confronti dei creditori concessa dall'organo giurisdizionale;
    • un creditore interessato dal piano di rientro può impugnarlo dopo che il curatore fallimentare ne ha annunciato la stesura e può impugnare altresì la percentuale proposta per soddisfare i creditori chirografari;
    • successivamente (in seguito alla conclusione della procedura) un creditore può intentare un'azione contro il debitore per fare annullare lo sgravio del debito in ragione di disonestà di intenti.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Fallimento

  • Quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per conto del debitore in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.
  • Nel caso in cui atti giuridici compiuti dal debitore nel corso di una procedura concorsuale vadano a discapito degli attivi soggetti alla medesima procedura, tali atti sono inefficaci rispetto ai creditori; ciò non ne pregiudica la validità.
  • Nelle procedure concorsuali, i debitori soggetti a tali procedure sono tenuti a pagare i loro debiti al curatore fallimentare; tale obbligo continua ad applicarsi anche se li versano a un'altra parte, a meno che il curatore fallimentare non riceva tali pagamenti.
  • Durante la procedura concorsuale il debitore può rifiutare un dono o un'eredità soltanto con il consenso del curatore fallimentare; in caso contrario, il rifiuto di tale dono o dell'eredità è privo di efficacia nei confronti dei creditori.
  • Se viene emessa una dichiarazione di fallimento nei confronti di una persona giuridica in liquidazione, tale liquidazione viene interrotta fino all'annullamento della procedura concorsuale.
  • L'organo competente (comitato dei creditori, creditore garantito o, in casi speciali, l'organo giurisdizionale) istruisce il curatore fallimentare e gli fornisce raccomandazioni in merito alla gestione degli attivi, alla gestione dell'impresa del debitore o di una sua parte, nonché alla liquidazione degli attivi. Ciò comprende anche il noleggio di attivi o di una parte sostanziale degli stessi (con restrizioni quando l'impresa è in attività).
  • L'organo competente fornisce altresì istruzioni in relazione ai seguenti aspetti:
    • conclusione di un accordo sull'erogazione temporanea di fondi in relazione alla gestione dell'impresa del debitore;
    • prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa se il debitore è un tipo particolare di ente finanziario;
    • costituzione di un vincolo sugli attivi del debitore;
    • conclusione di un accordo in relazione alla gestione dell'impresa del debitore, nel contesto del quale il curatore fallimentare si impegna a continuare la prestazione oltre un determinato periodo di tempo o una determinata percentuale di fatturato.
    • Il curatore fallimentare deve richiedere istruzioni prima di compiere l'atto giuridico iniziale in questa materia e deve attendere tali istruzioni. Se l'organo competente non risponde, il curatore chiede all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore. La richiesta del curatore deve includere tutte le informazioni pertinenti.
    • In altre questioni, l'organo competente può raccomandare al curatore fallimentare come procedere e se quest'ultimo rifiuta di conformarsi a tale raccomandazione, l'organo può chiedere all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore.
    • Se l'organo competente incarica il curatore fallimentare di agire in maniera contraria agli interessi degli altri creditori o alle norme concernenti la liquidazione degli attivi, il curatore fallimentare si rifiuta di seguire tali istruzioni e chiede all'organo competente di modificarle. Qualora l'organo competente non proceda in tal senso, il curatore chiede all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore.
    • Il curatore fallimentare gestisce gli attivi soggetti alla procedura concorsuale con diligenza professionale in maniera da garantire che siano adeguatamente protetti nei confronti di perdite, danni, distruzione o altre riduzioni di valore e che le spese sostenute per la gestione degli attivi siano limitate esclusivamente al livello essenziale, dopo aver valutato l'opportunità ed economicità di tali spese.
    • Nella gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale, il curatore fallimentare non può favorire alcuno dei creditori, né dare priorità ad interessi personali o ad interessi di altri rispetto all'interesse comune di tutti i creditori.
    • Il curatore fallimentare può noleggiare attivi appartenenti al debitore soggetti alla procedura concorsuale. Il curatore è tenuto a concordare un contratto di locazione il cui canone di locazione sia almeno pari al livello al quale tale articolo viene di norma locato in un determinato luogo e periodo; inoltre, deve garantire che il contratto di locazione non stabilisca alcuna obbligazione per il debitore diversa da quelle normative e che le obbligazioni del locatario ai sensi di tale contratto di locazione siano adeguatamente garantite; il curatore deve altresì garantire che il contratto di locazione possa essere risolto con un preavviso di un mese. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, il curatore può concludere un contratto di locazione soltanto con il consenso dell'organo competente. Il reddito derivante da tale contratto di locazione viene trattato come i proventi derivanti dalla liquidazione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale.
    • In seguito alla dichiarazione di fallimento il curatore fallimentare può continuare a portare avanti alcune delle attività relative alle attività aziendali del debitore qualora ciò aumenti il valore degli attivi soggetti alla procedura concorsuale o impedisca che perdano valore. Se i costi per lo svolgimento di tali attività sono superiori alle entrate generate dalle stesse, il curatore interrompe tali attività senza indugio.
  • Liquidazione degli attivi
  • Lo scopo della liquidazione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale consiste nell'ottenere i proventi più elevati possibili, nel minor tempo possibile, e con la minima spesa possibile. Nel liquidare tali attivi, il curatore fallimentare sceglie con diligenza professionale un metodo che soddisfi al meglio lo scopo della liquidazione e rispetti le norme in materia stabilite nella legislazione.
  • Il curatore fallimentare nominato al momento della dichiarazione di fallimento liquida senza indugio qualsiasi elemento dell'attivo soggetto a pericolo immediato di rovina, distruzione o di altre perdite di valore sostanziali; tale attività non richiede alcuna istruzione da parte dell'organo competente né alcuna decisione da parte di un organo giurisdizionale. Il curatore può iniziare a vendere gli altri attivi dopo la prima riunione dell'assemblea dei creditori.
  • Il curatore fallimentare tiene registrazioni trasparenti della liquidazione di attivi soggetti alla procedura concorsuale, mantenendo registri separati per la massa fallimentare generale e ciascuna massa fallimentare separata. Dopo aver liquidato ciascun attivo, il curatore assegna i proventi a quella parte dell'elenco oggetto della liquidazione. Se vende congiuntamente più parti e non è possibile determinare i singoli proventi, il curatore divide i proventi congiunti in maniera proporzionale tra le parti interessate in conformità con i loro valori corrispondenti in base ai valori indicati nell'elenco.
  • Il curatore fallimentare deposita i proventi derivanti dalla liquidazione di attivi soggetti alla procedura concorsuale su un conto presso una banca o una succursale di una banca estera; gli interessi pagati dalla banca o dalla succursale di una banca estera sul saldo del conto sono trattati come proventi della liquidazione dell'attivo soggetto alla procedura concorsuale.
  • Ai fini della liquidazione dell'attivo, il curatore fallimentare può:
    • a) annunciare una gara di appalto pubblica;
    • b) affidare la vendita di attivi ad un banditore;
    • c) affidare la vendita di attivi a un negoziatore di titoli mobiliari;
    • d) tenere una vendita all'asta, una gara d'appalto o un altro processo competitivo che determini la vendita degli attivi;
    • e) vendere gli attivi in un altro modo adeguato.
    • Nel vendere un'impresa, il curatore fallimentare utilizza un contratto per trasferire all'acquirente tutti i beni, i diritti e gli altri attivi appartenenti all'impresa. Delle passività relative all'impresa, le uniche trasferite all'acquirente sono quelle derivanti dall'attività dell'impresa del debitore dopo la dichiarazione di fallimento, unitamente a passività non monetarie derivanti dai rapporti di lavoro elencate nel contratto (non si applica il principio di nemo plus iuris).
    • Se liquida gli attivi soggetti a procedure concorsuali in maniera diversa da una vendita dell'impresa, di una parte dell'impresa o di una parte sostanziale degli attivi appartenenti all'impresa, il curatore fallimentare può vendere beni immobili soggetti alle procedure concorsuali soltanto attraverso una vendita all'asta che deve essere annunciata dal curatore stesso nell'Obchodný vestník (Bollettino commerciale).
    • Nel liquidare gli attivi, il curatore fallimentare non è vincolato dal diritto di accedere al trasferimento di azioni, dal diritto di richiedere il trasferimento di azioni, dal diritto di richiedere l'acquisizione di azioni o da eventuali diritti di opzione contrattuali. Qualora venda attivi soggetti a un diritto di opzione stabilito dalla legge o da un diritto di opzione stabilito come diritto reale, il curatore fallimentare scrive per offrire l'oggetto del diritto di opzione a chiunque goda di detto diritto; il curatore fallimentare non è vincolato da tale diritto di opzione se la parte avente diritto non lo esercita entro 60 giorni dalla ricezione dell'offerta scritta.
    • Con la liquidazione degli attivi, tutte le garanzie decadono, ad eccezione del privilegio stabilito dal curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento in risposta a un'istruzione dell'organo competente o di una garanzia sugli attivi di un terzo avente un rango superiore rispetto alla garanzia che assicura la passività del debitore.
    • Nel trasferimento di un bene a titolo oneroso, l'acquirente acquisisce la proprietà anche se il debitore non era il proprietario di tale bene, a meno che l'acquirente non sapesse o avrebbe dovuto sapere che il debitore, o un terzo i cui attivi assicuravano la passività del debitore, non era il proprietario del bene. Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti del proprietario originale del bene per eventuali danni subiti, a meno che non riesca a dimostrare di aver agito con diligenza professionale.

Sgravio del debito per fallimento

  • Quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per conto del debitore in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.
  • Nel caso in cui atti giuridici compiuti dal debitore nel corso di una procedura concorsuale vadano a discapito degli attivi soggetti alla medesima procedura, tali atti sono inefficaci rispetto ai creditori; ciò non ne pregiudica la validità.
  • Il debitore, e con il consenso del debitore una persona vicina al debitore, sono autorizzati a utilizzare un bene soggetto alla procedura concorsuale come d'abitudine, tuttavia, sono tenuti a proteggerlo nei confronti di perdite, danni o distruzione e si devono astenere dal compiere qualsiasi azione che possa diminuirne il valore oltre la normale usura. Chiunque utilizzi un bene rientrante nella massa fallimentare è tenuto a consentire al curatore fallimentare di esaminarlo in qualsiasi momento. Se qualcuno diverso dal debitore o da una persona ad esso vicina utilizza tale bene, detta parte può usarlo soltanto previa autorizzazione del curatore. L'intero reddito derivante da tale utilizzo del bene da parte di un terzo è parte della massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare liquida immobili di valore superiore soggetti alla procedura concorsuale mediante vendita all'asta e quelli di valore inferiore come se si trattasse di beni mobili.
  • L'offerta più bassa nella vendita all'asta di beni immobili è l'importo specificato da un creditore privilegiato insinuato la cui garanzia sull'oggetto messo all'asta è di rango più elevato oppure dal rappresentante dei creditori qualora il bene venduto all'asta non sia soggetto a garanzie.
  • Liquidazione dell'abitazione del debitore
  • Il curatore fallimentare può liquidare l'abitazione del debitore soltanto mediante vendita all'asta.
  • L'abitazione del debitore non può essere liquidata se, dopo aver dedotto il valore esente della stessa (10 000 EUR), i proventi non coprirebbero i costi della vendita più almeno una parte dei crediti registrati dei creditori. Il curatore fallimentare stima il valore della casa del debitore; tuttavia, se uno dei creditori presenta una perizia e versa un anticipo per l'onorario del notaio per la verifica dei progressi della vendita all'asta, la decisione si basa su tale perizia. Se il bene non viene venduto, tale creditore è tenuto a pagare i costi della liquidazione.
  • Se l'abitazione del debitore viene venduta, il curatore fallimentare versa un importo corrispondente al valore esente della stessa (non incluso nel piano di distribuzione) su un conto bancario speciale aperto dal curatore a tale scopo per conto e a nome del debitore e avvisa quest'ultimo senza indebito ritardo. Soltanto il curatore è autorizzato a depositare fondi sul conto speciale del debitore o a trasferire fondi sullo stesso.
  • I fondi presenti sul conto speciale del debitore non sono soggetti a procedure concorsuali, procedure di pignoramento o simili procedure di esecuzione per 36 mesi dopo l'apertura del conto.
  • Durante tali 36 mesi, il debitore non è autorizzato a disporre di tale conto speciale, ma ha il diritto di richiedere alla banca o alla succursale di una banca estera il prelievo di contante dal conto secondo l'importo mensile massimo specificato dal governo slovacco in un regolamento (250 EUR).
  • Se l'abitazione del debitore viene venduta ed è parte del patrimonio comune dei coniugi, il curatore fallimentare apre un conto speciale anche per l'ex comproprietario/a del patrimonio comune.
  • Liquidazione di beni mobili
  • Il curatore fallimentare liquida i beni mobili soggetti alla procedura concorsuale sotto forma di uno o più insiemi di attivi nel contesto di una procedura di gara. A tal fine, il curatore pubblica nel Bollettino commerciale l'insieme di attivi oggetto della procedura di gara e il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a dieci giorni di calendario successivi alla pubblicazione della gara nel Bollettino commerciale. Sono prese in considerazione soltanto le offerte per le quali l'interessato ha depositato sul conto del curatore l'intero pagamento anticipato dovuto rispetto all'offerta del prezzo di acquisto. L'offerta con il prezzo di acquisto più elevato determina la vendita. Qualora diversi interessati presentino la medesima offerta, il curatore decide mediante estrazione a sorte. L'acquirente è tenuto a provvedere alla rimozione dei beni a proprie spese.
  • Se i beni mobili oggetto della procedura concorsuale non possono essere liquidati neppure nel contesto della terza gara d'appalto, non sono più soggetti alla procedura concorsuale. Se un creditore che vanta un credito insinuato esprime interesse per tale insieme di beni mobili, il curatore fallimentare lo trasferisce a un simile creditore che presenti l'offerta più elevata entro dieci giorni dalla conclusione della terza procedura di gara. Qualora diversi creditori con crediti insinuati presentino la medesima offerta, il curatore decide mediante estrazione a sorte. Il creditore è tenuto a provvedere alla rimozione dei beni a proprie spese.
  • In risposta a un'istruzione scritta del rappresentante dei creditori o del creditore privilegiato interessato, il curatore fallimentare può liquidare beni mobili in un altro modo. Se sono interessati diversi creditori privilegiati, l'istruzione scritta può essere emessa soltanto dal creditore che vanta la garanzia di rango superiore.
  • Liquidazione di crediti e altri attivi
  • Se i crediti del debitore fanno parte della massa fallimentare, il curatore fallimentare cerca di recuperarli tuttavia non adisce un organo giurisdizionale o un'altra autorità competente per ottenere tale pagamento. Se sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento il curatore non riesce a riscuotere tali importi, i crediti vengono liquidati cedendoli come beni mobili. Il curatore non è vincolato da alcun accordo che vieti o limiti la cessione di un credito. Tali restrizioni cessano di applicarsi quando il credito viene ceduto.
  • Se un credito fa parte della massa fallimentare, il termine di prescrizione viene sospeso e continua a decorrere soltanto dopo che il credito cessa di essere soggetto alla procedura concorsuale. Un organo giurisdizionale o un'altra autorità sospende qualsiasi procedimento riguardante un credito soggetto alla procedura concorsuale fino a quando tale credito non cessa di essere soggetto a detta procedura concorsuale.
  • Il curatore fallimentare liquida altri attivi in maniera analoga ai beni mobili o ai crediti.
  • Diritto di riacquistare attivi dalla massa fallimentare
  • Con il consenso del debitore, una persona autorizzata (definita in appresso) ha il diritto di riacquistare in qualsiasi momento qualsiasi parte degli attivi della massa fallimentare al prezzo stabilito da una perizia. In questo caso non si applicano le disposizioni sulle norme di liquidazione.
  • Con il consenso del debitore, una persona avente diritto è autorizzata a riacquistare gli attivi dalla massa fallimentare per il prezzo raggiunto in una vendita all'asta o fissato in un'offerta, oppure per l'offerta di prezzo stabilita da un creditore, a condizione che la persona avente diritto corrisponda tale prezzo al curatore fallimentare entro dieci giorni dalla conclusione dell'asta o della procedura di gara oppure dalla presentazione di un'offerta da parte del creditore.
  • Se, con il consenso del debitore, un suo parente in linea diretta, un suo fratello o una sua sorella o il suo coniuge può esercitare il diritto di riacquisto dell'abitazione del debitore dalla massa fallimentare, il valore esente di tale abitazione viene compensato con il prezzo di acquisto.
  • Ai fini dell'invocazione il diritto di riacquisto degli attivi dalla massa fallimentare, con "persona avente diritto" si intende un parente in linea diretta, un fratello/una sorella, il coniuge o il comune nel quale si trova l'immobile.
  • In caso di violazione del diritto di riacquisto di attivi dalla massa fallimentare di una persona avente diritto, quest'ultima ha il diritto di chiedere che l'acquirente si offra di vendere il bene in questione a tale persona. Tale diritto decade se non viene esercitato entro tre mesi dalla liquidazione del bene.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

  • Un creditore può insinuare tutti i crediti nei confronti del debitore, ivi compresi quelli per i quali il pagamento non è ancora esigibile.
  • È possibile insinuare anche un credito assistito da garanzie (provvisto di garanzia sugli attivi del debitore).
  • Un credito assistito da garanzie vantato da un creditore nei confronti di una persona diversa dal debitore può essere insinuato se la garanzia riguarda gli attivi del debitore (in tal caso si applicano alcune restrizioni alla soddisfazione); se tale credito non viene insinuato, viene trattato come un credito di rango inferiore vantato nei confronti della massa fallimentare.
  • Si possono insinuare anche crediti futuri e crediti potenziali.
  • I crediti non insinuati mediante una domanda sono denominati crediti vantati nei confronti della massa fallimentare.
  • Tali crediti sono suddivisi in crediti vantati nei confronti della massa fallimentare generale e in quelli vantati nei confronti di una massa fallimentare separata (assistiti da una garanzia).
  • Ciò riguarda ad esempio:
    • i costi di liquidazione della massa fallimentare, il piano di distribuzione, l'onorario del curatore fallimentare e quello del curatore temporaneo, più le spese;
    • il diritto al rimborso dell'anticipo versato per i costi della procedura concorsuale;
    • il rimborso delle spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
    • le obbligazioni alimentari nei confronti di figli divenute esigibili dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile nel quale è stato dichiarato il fallimento;
    • i costi associati alla gestione della massa fallimentare e i crediti derivanti dalla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale, compresi i crediti derivanti da contratti conclusi dal curatore fallimentare;
    • l'onorario del liquidatore e del rappresentante responsabile ed il rimborso delle loro spese necessarie dopo la dichiarazione di fallimento;
    • salari e altri diritti di un dipendente ai sensi di un contratto di lavoro o di un contratto per un lavoro svolto al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente ("diritti derivanti da lavoro") sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, per un importo stabilito dal curatore fallimentare o concordato tra quest'ultimo e il dipendente al quale il curatore ha assegnato il lavoro relativo alla gestione della massa fallimentare;
    • i diritti derivanti da lavoro di un dipendente sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, per un importo stabilito dal curatore fallimentare o concordato tra quest'ultimo e il dipendente al quale il curatore ha assegnato il lavoro relativo alla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale;
    • crediti per tasse, oneri, dazi doganali, contributi all'assicurazione sanitaria, contributi previdenziali, contributi a regimi pensionistici di vecchiaia e a regimi pensionistici complementari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, laddove correlati alla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale;
    • diritti derivanti da lavoro sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, pari al massimo a quattro volte il minimo mensile di sussistenza per ciascun mese civile per il quale il rapporto di lavoro è proseguito dalla dichiarazione di fallimento, incluso il mese civile nel quale è stata emessa tale dichiarazione e il mese civile nel quale è cessato il rapporto di lavoro;
    • crediti per tasse, oneri, dazi doganali, contributi all'assicurazione sanitaria, contributi previdenziali, contributi a regimi pensionistici di vecchiaia e a regimi pensionistici complementari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, laddove correlati alla gestione e alla liquidazione di attivi;
    • crediti per rimborsi dal fondo di garanzia se riguardano una prestazione erogata a un dipendente per i diritti derivanti da lavoro di quest'ultimo che rappresentano un credito vantato nei confronti della massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare soddisfa in via continuativa i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare generale; qualora crediti dello stesso rango vantati nei confronti della massa fallimentare generale non possano essere soddisfatti integralmente, vengono soddisfatti in maniera proporzionale.
  • I crediti vantati nei confronti della massa fallimentare separata si riferiscono a tale massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare soddisfa in via continuativa i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare separata; qualora crediti dello stesso rango vantati nei confronti della massa fallimentare separata non possano essere soddisfatti integralmente vengono soddisfatti in maniera proporzionale.
  • I crediti vantati nei confronti della massa fallimentare sono insinuati rivolgendosi al curatore fallimentare. Su richiesta, quest'ultimo notifica al creditore se accoglie la base giuridica e l'ammontare del credito vantato dal creditore nei confronti della massa fallimentare, indicando il corrispondente rango del credito.
  • Se il curatore fallimentare non accoglie l'insinuazione di un credito vantato nei confronti della massa fallimentare, il creditore è invitato a presentare un'azione contro il curatore fallimentare chiedendo all'organo giurisdizionale di stabilire la base giuridica o l'ammontare di tale credito. Se il creditore non promuove tale azione entro i termini, il credito vantato nei confronti della massa fallimentare viene ignorato nel contesto della procedura concorsuale nella misura in cui il curatore fallimentare non l'ha riconosciuto.
  • Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti dei creditori e di altre persone per eventuali danni subiti dagli stessi a causa di spese irragionevoli o antieconomiche del curatore per la gestione o la liquidazione degli attivi oppure per la gestione dell'impresa, a meno che il curatore non riesca a stabilire di aver proceduto con diligenza professionale.
    • Il curatore fallimentare tiene registri trasparenti dei crediti vantati nei confronti della massa fallimentare ed è tenuto a presentare una stampa di tali registri all'organo giurisdizionale.

Sgravio del debito per fallimento

  • Nel contesto dello sgravio del debito si riconoscono tre gruppi di crediti:
    • i crediti che possono essere soddisfatti soltanto tramite procedure concorsuali o con un piano di rientro. Si tratta sostanzialmente di crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o della concessione della tutela dai creditori, nonché di crediti accessori e crediti relativi alla risoluzione di o al recesso da un contratto concluso prima del fallimento;
    • i crediti esclusi dalla soddisfazione, ossia quelli che non possono essere recuperati dal debitore nel contesto di uno sgravio del debito. Si tratta in questo caso di spese accessorie relative a crediti (una certa parte di esse), crediti derivanti da un pagherò o una cambiale, penali contrattuali, altre sanzioni finanziarie, crediti di parti correlate e costi dei partecipanti allo sgravio del debito;
    • i crediti non interessati dallo sgravio del debito (il creditore può scegliere se insinuarli):
      • crediti non insinuati nel contesto di procedure concorsuali per sgravio del debito in quanto il curatore fallimentare non ha scritto per informare il creditore della dichiarazione di fallimento per lo sgravio del debito;
      • crediti nei confronti del Centro per il patrocinio a spese dello Stato;
      • crediti assistiti da garanzie nella misura in cui siano assistiti dall'oggetto della garanzia;
      • un credito per responsabilità per lesioni personali causate intenzionalmente, comprese le spese accessorie;
      • un credito per obbligazioni alimentari nei confronti di figli, comprese le spese accessorie;
      • diritti derivanti da lavoro dovuti dal debitore;
      • una sanzione pecuniaria ai sensi del diritto penale;
      • un credito non monetario.
      • Se non viene insinuato un credito assistito da garanzie nel contesto di una procedura concorsuale per lo sgravio del debito, il creditore privilegiato ha il diritto di ottenere soddisfazione di tale credito soltanto dalla liquidazione dell'oggetto della garanzia.
      • L'insinuazione di crediti vantati nei confronti della massa fallimentare non esiste nelle procedure concorsuali per lo sgravio del debito. In seguito alla liquidazione della massa fallimentare e la conclusione di tutte le controversie che potrebbero influire sul piano di distribuzione dei proventi, il curatore fallimentare redige tale piano senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare annuncia l'intenzione di compilare tale piano di distribuzione nel Bollettino commerciale.
      • Dai proventi ottenuti, il curatore fallimentare deduce innanzitutto i costi della procedura concorsuale, seguiti dall'eventuale valore esente dell'abitazione del debitore; successivamente soddisfa i crediti insinuati per obbligazioni alimentari nei confronti dei figli del debitore, quindi distribuisce il saldo in maniera proporzionale tra tutti i creditori registrati in conformità con il rango dei loro crediti accertati. Ciascun creditore sostiene i costi della soddisfazione.
      • I costi della procedura concorsuale sono i seguenti:
  • l'onorario del curatore fallimentare e i costi di liquidazione degli attivi e della produzione del piano di distribuzione;
  • le spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
  • i costi relativi alla gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale;
  • un pagamento anticipato per i costi di una perizia;
  • i costi delle indagini condotte dal curatore fallimentare su richiesta di un creditore, secondo l'importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure concorsuali

  • Un credito che non è un credito vantato nei confronti della massa fallimentare viene insinuato nel contesto di una procedura concorsuale mediante la presentazione di un'istanza.
  • Una copia dell'istanza viene presentata al curatore fallimentare e deve essere inviata al professionista entro il termine standard per l'insinuazione di crediti pari a 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento; il creditore invia una copia di tale istanza anche all'organo giurisdizionale.
  • Se un creditore invia l'istanza al curatore fallimentare oltre tale termine, l'istanza viene presa in considerazione ma il creditore non può esercitare alcun diritto di voto o altri diritti connessi al credito insinuato. Ciò non pregiudica il diritto del creditore alla soddisfazione proporzionale; tuttavia, il creditore può essere soddisfatto soltanto utilizzando i proventi assegnati al piano di distribuzione dei proventi derivanti dalla massa fallimentare generale, laddove il piano di distribuzione sia stato annunciato nel Bollettino commerciale dopo che il curatore fallimentare ha ricevuto l'istanza. Il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale la registrazione del credito in questione nell'elenco dei crediti, unitamente al nome del creditore e all'ammontare del credito.
  • Nel caso di un credito assistito da garanzie occorre invocare la garanzia in maniera debita e tempestiva nel contesto di un'istanza inviata al curatore fallimentare entro il termine standard per la presentazione di istanze pari a 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento; in caso contrario decadrà. Un'istanza può essere utilizzata anche per un credito futuro o un credito che dipende dal soddisfacimento di una determinata condizione ("credito potenziale"); tuttavia, il creditore può esercitare i diritti relativi a un credito potenziale soltanto dopo aver dimostrato al curatore fallimentare che tale credito potenziale è sorto.
  • L'invio di un'istanza al curatore fallimentare ha i medesimi effetti giuridici, in quanto a termine di prescrizione e decadenza del diritto, che si verificherebbero in relazione all'esercizio di tale diritto dinanzi un organo giurisdizionale.
  • Nelle procedure concorsuali, anche un creditore che vanta un credito nei confronti di una persona diversa dal debitore insinua tale credito laddove esso sia garantito da una garanzia relativa ad attivi del debitore.
  • Se tale creditore non insinua tale credito assistito da garanzie entro il termine standard, la procedura concorsuale non terrà conto della garanzia del creditore; tuttavia, il creditore vanta un diritto, nei confronti del bene pertinente, alla consegna di ciò che ha arricchito tale bene e può esercitare tale diritto nei confronti del bene pertinente come credito vantato nei confronti della massa fallimentare, tuttavia tale credito viene soddisfatto soltanto dopo la soddisfazione di tutti gli altri crediti vantanti nei confronti di tale bene.

Dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura concorsuale

  • L'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo prescritto e deve contenere i dettagli essenziali. In caso contrario, l'istanza viene ignorata. Tali dettagli essenziali sono:

a) nome, cognome e indirizzo di residenza del creditore o denominazione e sede legale del creditore;

b) nome, cognome e indirizzo di residenza del debitore o denominazione e sede legale del debitore;

c) la base giuridica che giustifica l'esistenza del credito;

d) il rango al quale il credito appartiene per il suo soddisfacimento utilizzando la massa fallimentare generale;

e) l'importo totale del credito;

f) la firma del creditore.

  • È necessario presentare un'istanza distinta per ciascun credito assistito da garanzie, indicando l'importo garantito e il tipo, il rango, l'oggetto e la base giuridica della garanzia.
  • Un'istanza relativa a un credito potenziale deve specificare altresì la situazione nella quale il credito insorgerebbe o la contingenza da cui dipende il credito.
  • Nell'istanza l'importo totale del credito è diviso in capitale e spese accessorie e queste ultime sono a loro volta suddivise a seconda della base giuridica che ne giustifica l'esistenza.
  • I crediti sono espressi in euro. In caso contrario, il curatore fallimentare calcola l'importo del credito convertendolo utilizzando il tasso di cambio di riferimento stabilito e annunciato dalla Banca centrale europea o dalla Národná banka Slovenska (Banca nazionale della Slovacchia) alla data della dichiarazione del fallimento. Se il credito è espresso in una valuta il cui tasso di cambio di riferimento non viene stabilito o annunciato né dalla Banca centrale europea né dalla Banca nazionale della Slovacchia, il curatore fallimentare determina l'importo del credito con diligenza professionale.
  • All'istanza vengono allegati documenti destinati a dimostrare i fatti ivi indicati. Un creditore che è un soggetto contabile deve includere nell'istanza una dichiarazione nella quale specifica se ha incluso il credito nella propria contabilità e in quale misura oppure indicare i motivi per non aver proceduto in tal senso.
  • Un'istanza relativa a un credito non monetario deve includere una perizia che stabilisca il valore di tale credito; in caso contrario, l'istanza viene ignorata.
  • Un creditore sprovvisto di indirizzo di residenza o di sede legale o di un'unità organizzativa dell'impresa del creditore in Slovacchia è tenuto a nominare un rappresentante per la notifica di documenti avente un indirizzo di residenza o una sede legale in Slovacchia, nonché ad informare il curatore fallimentare per iscritto della nomina di tale rappresentante; in caso contrario i documenti saranno notificati al creditore soltanto tramite pubblicazione nel Bollettino commerciale.

Istanze con vizi nelle procedure concorsuali

  • Una volta scaduto il termine standard per l'insinuazione dei crediti, il curatore fallimentare presenta all'organo giurisdizionale senza indebito ritardo un elenco delle istanze presentate che il curatore ritiene non siano considerate istanze vere e proprie, riportando la propria opinione e l'organo giurisdizionale decide senza indebito ritardo se tali istanze debbano essere considerate istanze vere e proprie. L'organo giurisdizionale invia la propria ordinanza al curatore fallimentare il quale informa gli interessati.
  • Non è possibile correggere o modificare un'istanza per l'insinuazione di un credito.
  • Elenco dei crediti nelle procedure concorsuali
  • Il curatore fallimentare inserisce i crediti insinuati nell'elenco dei crediti. Se un creditore lo richiede, il curatore rilascia prontamente una conferma dell'inserimento o meno del credito vantato dal creditore nell'elenco dei crediti.
  • Nelle procedure concorsuali l'elenco dei crediti costituisce la base per l'esercizio dei diritti connessi a un credito insinuato.

Negazione e accertamento di crediti nelle procedure concorsuali

  • La legge slovacca non parla di "ammettere" o "non ammettere" l'insinuazione di un credito, bensì di "negare" o "accertare" i crediti.
  • Il curatore fallimentare confronta ogni credito insinuato con i conti e altra documentazione del debitore, nonché con l'elenco delle passività, tenendo conto degli estratti conto forniti dal debitore e da altre parti. Inoltre, il curatore effettua le proprie indagini e, laddove ravvisi che un credito sia discutibile, è tenuto a negare le parti discutibili di tale credito.
  • Il curatore fallimentare o un creditore che ha insinuato un credito può negare l'insinuazione di un credito (in quest'ultimo caso, inviando il modulo prescritto al curatore) per motivi relativi ad aspetti quali la base giuridica, l'esecutività, l'importo, il rango o il fatto che il credito sia assistito da una garanzia o il rango della garanzia. Se il credito viene insinuato da un organismo, un'istituzione o un'agenzia dell'Unione europea, la base giuridica e l'importo dichiarati da tali soggetti non possono essere negati.
  • L'insinuazione di un credito può essere negata:
    • entro 30 giorni dalla scadenza del termine standard per l'insinuazione dei crediti;
    • entro 30 giorni dalla registrazione del credito nell'elenco dei crediti nel Bollettino commerciale, nel caso in cui il credito sia stato insinuato in una data successiva;
    • se esiste un gran numero di istanze o se si applica un altro motivo importante, l'organo giurisdizionale può, in risposta a un'istanza da parte del curatore fallimentare o in assenza di tale istanza, prorogare ripetutamente il termine entro il quale il curatore fallimentare può negare i crediti; ogni proroga può essere al massimo pari a 30 giorni.
    • Chiunque neghi l'insinuazione di un credito deve sempre fornire i motivi per procedere in tal senso; inoltre, nel caso in cui neghi un determinato importo la persona in questione deve dichiarare l'importo negato, mentre se nega il rango del credito deve indicare anche il rango che accetta e se nega la garanzia deve indicare l'ambito negato. In caso contrario, la negazione non ha alcun effetto. Se un credito negato viene confermato almeno in parte dall'organo giurisdizionale, la persona che ha negato il credito è responsabile nei confronti del creditore in questione per eventuali danni causati dalla negazione del credito, a meno che detta persona non possa dimostrare di aver proceduto con diligenza professionale.
    • Il curatore fallimentare registra la negazione di un credito nell'elenco dei crediti senza indebito ritardo e notifica tale circostanza per iscritto al creditore il cui credito è stato negato.
    • La negazione di un credito insinuato da un creditore è efficace se:
      • la presentazione è avvenuta utilizzando il modulo prescritto; e
      • è stato versato un deposito di 350 EUR sul conto bancario del curatore fallimentare, indicando il numero del credito nell'elenco dei crediti come "simbolo variabile". A tal fine il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale il conto bancario sul quale è possibile effettuare depositi. È possibile effettuare depositi soltanto entro il termine per la negazione di un credito; inoltre, occorre effettuare un deposito separato per ogni negazione di un credito insinuato mediante istanza distinta. Il deposito costituisce parte della massa fallimentare generale. Nel caso in cui vi siano motivi per rifiutare complessivamente o in parte il credito, il creditore che nega il credito ha diritto al rimborso del deposito, che può essere richiesto come credito vantato nei confronti della massa fallimentare.
      • Il debitore ha il diritto di opporsi a un credito insinuato e deve farlo entro il termine stabilito per la negazione dei crediti da parte dei creditori. L'impugnazione viene registrata nell'elenco dei crediti, ma non influisce sull'accertamento del credito.
      • Un creditore ha il diritto di intentare un'azione intesa a ottenere in giudizio il riconoscimento di un credito negato e tale azione deve essere intentata contro chiunque abbia negato il credito in questione. Questo diritto deve essere esercitato, adendo un organo giurisdizionale, contro tutti i soggetti interessati entro 30 giorni dalla consegna al creditore della notifica scritta del curatore fallimentare della negazione del credito, pena la sua decadenza. Tale azione può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale incaricato dell'esame della procedura concorsuale. Il diritto al riconoscimento di un credito negato è esercitato in tempo utile anche se viene proposta un'azione entro il termine previsto dinanzi un organo giurisdizionale che non è competente. Questi procedimenti giudiziari sono disciplinati dalle norme procedurali generali.
      • Se il creditore di un credito il cui rango viene negato non promuove un'azione, si applica il rango più basso accettato.
      • Se viene negato un credito da un creditore, ma un organismo diverso dall'organo giurisdizionale era competente a decidere in merito, l'organo giurisdizionale competente per la verifica della legittimità di tale decisione è altresì competente per i procedimenti giudiziari avviati per la determinazione del credito in esame; ciò vale anche se un organismo diverso dall'organo giurisdizionale non ha preso tale decisione.
      • Nel corso dell'azione il creditore può chiedere una determinazione della base giuridica, dell'esecutività, del rango e dell'importo del credito, oppure del fatto che il credito sia assistito da garanzia o del rango di tale garanzia. Nel contesto di tale azione il creditore può cercare di ottenere al massimo quanto dichiarato dallo stesso nella sua istanza.
      • Una decisione concernente la determinazione di un credito negato è efficace per tutte le parti coinvolte nella procedura concorsuale.
      • Allo scadere del termine per la negazione di un credito, quest'ultimo è considerato accertato nella misura in cui non è stato negato.
      • Un credito negato soltanto dal curatore fallimentare e un credito negato da un creditore possono essere ammessi dal curatore fallimentare con il consenso di tale creditore nel caso in cui l'organo giurisdizionale non abbia ancora preso una decisione in merito alla sua determinazione. Ammettere un credito negato significa che è considerato accertato nella misura consentita.
      • Un credito determinato mediante decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'altra autorità pubblica è considerato accertato nella misura consentita.
      • Su richiesta del creditore oggetto della negazione, il curatore fallimentare presenta senza indebito ritardo all'organo giurisdizionale l'istanza di insinuazione del credito che è stata effettivamente respinta da un altro creditore, unitamente ai documenti presentati dal creditore insinuato (il cui credito è stato negato) e dal creditore che negato il credito, oltre a un dichiarazione del curatore fallimentare in merito all'eventualità e alla misura in cui il credito è registrato nei conti, all'eventualità e alla misura in cui è stato contestato dal debitore, nonché all'eventualità e alla misura in cui il curatore fallimentare accetta o meno tale credito specificando i motivi a sostegno della sua decisione. Sulla base di tali documenti, l'organo giurisdizionale decide senza indebito ritardo se e in che misura attribuisce al creditore i diritti di voto e gli altri diritti connessi al credito negato. L'organo giurisdizionale notifica la propria decisione al curatore fallimentare e al creditore in merito al quale detto organo si è pronunciato in riferimento ai diritti connessi al credito negato; tale decisione non viene pubblicata nel Bollettino commerciale. Il creditore, in merito al quale l'organo giurisdizionale si è pronunciato con riferimento ai suoi diritti connessi al credito negato, può impugnare la decisione emessa.

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure di riorganizzazione

  • Va presentata un'istanza al curatore fallimentare entro 30 giorni dall'autorizzazione della riorganizzazione. Un'istanza inviata dopo tale termine viene ignorata.

Dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura di riorganizzazione

  • Si applicano mutasti mutandis le disposizioni concernenti i dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura concorsuale. Per un credito assistito da garanzie, nell'istanza occorre invocare la garanzia in maniera debita e tempestiva; in caso contrario il credito è considerato non assistito da garanzie.
  • Un credito può essere corretto o modificato soltanto sostituendo l'istanza originale con una nuova istanza consegnata al curatore e ciò è possibile soltanto entro il termine per l'insinuazione dei crediti.
  • Su richiesta, il curatore fallimentare rilascia la conferma che il credito del creditore è stato registrato nell'elenco dei crediti.
  • In caso di dubbi, il curatore fallimentare può, in qualsiasi momento durante le procedure di riorganizzazione, presentare un'istanza all'organo giurisdizionale affinché questi decida se tener conto dell'istanza.

Elenco dei crediti nelle procedure di riorganizzazione

  • Il curatore fallimentare inserisce i crediti insinuati e le informazioni presentate nelle istanze nell'elenco dei crediti affinché tale elenco sia compilato entro dieci giorni dalla scadenza per l'insinuazione dei crediti.
  • Contemporaneamente alla compilazione dell'elenco dei crediti, il curatore fallimentare invita il debitore a presentare osservazioni sui crediti inseriti entro un termine stabilito dal curatore stesso che non è inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi.
  • Entro tre giorni dalla scadenza del termine per la negazione dei crediti, il curatore fallimentare invia all'organo giurisdizionale una copia dell'elenco dei crediti, con un'indicazione di quelli negati. Ai fini della valutazione della misura in cui i crediti insinuati sono stati negati, sono decisive le informazioni registrate nell'elenco dei crediti inviato all'organo giurisdizionale.
  • Se si verifica una variazione delle informazioni registrate nell'elenco dei crediti durante la riorganizzazione, nel momento in cui viene a conoscenza di tale variazione il curatore fallimentare la registra prontamente nell'elenco dei crediti e scrive altresì prontamente per notificare all'organo giurisdizionale la modifica dell'elenco dei crediti.
  • L'elenco dei crediti fa parte del fascicolo del curatore fallimentare.

Negazione e accertamento di crediti nelle procedure di riorganizzazione

  • Con diligenza professionale, il curatore fallimentare confronta ogni credito insinuato con i conti e altra documentazione del debitore, nonché con l'elenco delle passività del debitore, tenendo conto degli estratti conto forniti dal debitore e da altre parti. Il curatore effettua inoltre le proprie indagini e, laddove ravvisi che un credito sia discutibile in termini di base giuridica, esecutività, importo, rango, o esistenza della garanzia che assiste il credito o rango della garanzia, il curatore è tenuto a negare le parti discutibili di tale credito.
  • Il curatore fallimentare può negare un credito soltanto entro 30 giorni dalla scadenza per l'insinuazione dei crediti. Il curatore nega un credito registrandone la negazione, unitamente ai motivi e alla portata di tale negazione, nell'elenco dei crediti; se il curatore nega l'importo di un credito, occorre registrare nell'elenco dei crediti anche l'importo accertato del credito. Allo scadere del termine per la negazione di un credito, quest'ultimo è considerato accertato nella misura in cui non è stato negato. Ai fini dell'esercizio dei diritti connessi a un credito insinuato, un credito che è stato insinuato è considerato accertato anche quando viene negato soltanto il suo importo.
  • Il debitore o un creditore che ha segnalato un credito al curatore fallimentare ha il diritto di presentare un suggerimento a quest'ultimo affinché neghi un credito insinuato. Il curatore fallimentare è tenuto a valutare ogni suggerimento con diligenza professionale e a scrivere per informare chi ha presentato tale suggerimento in merito alla sua gestione. Il curatore fallimentare registra il suggerimento relativo alla negazione del credito e le sue modalità di gestione nell'elenco dei crediti.
  • Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la negazione dei crediti, un creditore il cui credito è stato negato può intentare un'azione contro il debitore, chiedendo all'organo giurisdizionale di determinare la base giuridica, l'esecutività, l'importo, l'esistenza di una garanzia che assiste il credito o il rango della garanzia del credito negato; nell'azione il creditore può al massimo cercare di ottenere ciò che ha dichiarato nella sua istanza. Tale azione va proposta dinanzi all'organo giurisdizionale incaricato dell'esame della procedura di riorganizzazione.
  • Se un creditore il cui credito è stato negato non promuove un'azione per la determinazione di tale credito entro i termini di legge oppure ritira l'istanza per la determinazione del credito negato, il credito insinuato dal creditore viene ignorato nella misura negata nella procedura di riorganizzazione e, se l'organo giurisdizionale conferma il piano di riorganizzazione, il credito non può essere oggetto di esecuzione nei confronti del debitore nella misura in cui è stato negato.
  • La decisione dell'organo giurisdizionale che determina un credito negato è efficace nei confronti di chiunque. Quando la decisione dell'organo giurisdizionale sulla determinazione di un credito negato passa in giudicato, il credito è considerato accertato nella misura stabilita da detto organo; il credito non può essere oggetto di esecuzione nei confronti del debitore oltre tale misura.
  • Fino alla scadenza del termine per proporre un'azione per la determinazione di un credito o fino a quando l'organo giurisdizionale non emette una decisione definitiva sulla determinazione di un credito, il debitore può accettare un credito negato per iscritto nei confronti del creditore; di conseguenza il credito negato è considerato accertato nella misura accettata. Se il curatore fallimentare ha negato un credito su richiesta di un creditore, il debitore può accettare il credito negato soltanto con il consenso di tale creditore.
  • Durante la riorganizzazione, l'accertamento di un credito viene registrato nell'elenco dei crediti. Il curatore fallimentare è tenuto a registrare senza indugio nell'elenco dei crediti l'accertamento di un credito dopo che quest'ultimo è considerato accertato o non appena il debitore ha accettato il credito.
  • Se durante il procedimento per la determinazione del credito negato, l'organo giurisdizionale dichiara il fallimento del debitore, nella sua ordinanza detto organo interrompe il procedimento giudiziario per la determinazione del credito negato.

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure di sgravio del debito

Sgravio del debito per fallimento

  • Il debitore è tenuto ad allegare all'istanza per lo sgravio del debito per fallimento un elenco di creditori sulla base del quale il curatore fallimentare notifica per iscritto la dichiarazione del fallimento a ciascun creditore incluso nell'elenco.
  • Un creditore può insinuare un credito entro 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento, o successivamente, fino al momento in cui il curatore fallimentare annuncia che sta per compilare un piano di distribuzione.
  • Se un creditore invia l'istanza al curatore fallimentare dopo la scadenza del termine di 45 giorni, l'istanza viene presa in considerazione ma il creditore non può esercitare alcun diritto di voto.
  • Le disposizioni in materia di fallimento si applicano all'istanza mutatis mutandis (il modulo, il contenuto dell'istanza, la valuta e gli allegati); si applicano altresì mutatis mutandis le disposizioni per le istanze con vizi e l'elenco dei crediti.
  • Soltanto un altro creditore registrato può negare un credito insinuato. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di negazione e insinuazione di crediti descritte per il fallimento. Tuttavia, per accertare un credito negato è sufficiente l'accettazione da parte del creditore che lo ha negato; non è richiesto il consenso del curatore fallimentare.
  • Nel contesto dello sgravio del debito per fallimento, tutti i crediti nei confronti del debitore vengono estinti (non soltanto i crediti insinuati).
  • Tuttavia, tale circostanza può essere impugnata promuovendo un'azione per l'annullamento dello sgravio del debito in ragione di un intento disonesto del debitore, laddove la legislazione indichi esplicitamente come esempio di intento disonesto la mancata inclusione di un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, anche quando ciò viene richiesto dal curatore fallimentare.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Il debitore è tenuto ad allegare all'istanza per lo sgravio del debito un elenco delle proprie passività.
  • In questo tipo di procedure, i creditori non insinuano i crediti; al contrario, il curatore fallimentare indaga sulla situazione del debitore.
  • Se viene fissato un piano di rientro, il debitore viene liberato dal debito; tuttavia, tale circostanza può essere impugnata promuovendo un'azione per l'annullamento dello sgravio del debito in ragione di una disonestà di intenti del debitore, laddove la legislazione indichi esplicitamente come esempio di tale disonestà la mancata inclusione di un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, nonostante il debitore fosse stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Distribuzione dei proventi del fallimento

  • Nelle procedure concorsuali, la distribuzione dei proventi varia a seconda del tipo di creditore (creditori privilegiati, creditori chirografari, creditori che vantano crediti subordinati, penali contrattuali e crediti vantati da creditori correlati al debitore):
    • un credito assistito da garanzie di un creditore privilegiato viene soddisfatto (nella misura in cui è stato accertato) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare separata del creditore privilegiato, dopo aver dedotto i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare allocati ai singoli attivi inclusi nell'elenco che costituisce la massa fallimentare separata. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente il credito assistito da garanzie di un creditore privilegiato, per l'importo residuo viene soddisfatto come un credito non assistito da garanzie;
    • i crediti chirografari vengono soddisfatti (nella misura in cui sono stati accertati) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare generale, dopo aver dedotto i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare attribuiti all'elemento dell'attivo incluso nell'elenco che costituisce la massa fallimentare generale. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente i crediti chirografari, la loro soddisfazione avviene in maniera proporzionale in base al loro rango corrispondente;
    • i crediti subordinati sono soddisfatti (nella misura in cui sono stati accertati) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare generale e rimasti a costituire tale massa dopo la soddisfazione integrale degli altri crediti chirografari. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente i crediti subordinati, la loro soddisfazione avviene in maniera proporzionale in base a loro rango corrispondente. Le penali contrattuali e i crediti vantati da creditori correlati al debitore sono soddisfatti in maniera analoga.
    • La distribuzione dei proventi nelle procedure concorsuali si basa sul piano di distribuzione. Prima della sua stesura, il curatore fallimentare compila un elenco di crediti vantati nei confronti della massa fallimentare che devono essere soddisfatti utilizzando i proventi attribuiti ai beni pertinenti (a una massa fallimentare separata per gli attivi assistiti da garanzie o alla massa fallimentare generale). Il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale tale elenco e vi annuncia altresì la propria intenzione di redigere un piano di distribuzione. Le persone specificate dalla legge, principalmente gli organi dei creditori e i creditori, possono esaminare l'elenco e impugnarlo entro un termine stabilito. Tali impugnazioni possono riguardare il rango di un credito, la mancata assegnazione di un credito, l'esclusione di un credito e la portata di un credito. Una volta scaduto tale termine, il curatore fallimentare redige il piano di distribuzione e lo sottopone al comitato dei creditori per l'approvazione (se il comitato non è attivo, il piano viene presentato all'organo giurisdizionale). In seguito all'approvazione del piano, il curatore fallimentare paga al creditore interessato la parte dei proventi non oggetto di contestazione e conserva la parte contestata fino alla decisione dell'organo giurisdizionale.
    • In generale, il piano di distribuzione (indipendentemente dal fatto che sia riferito alla massa fallimentare separata o a quella generale) viene redatto immediatamente dopo la liquidazione della parte pertinente degli attivi. Se la natura del caso lo consente, il curatore fallimentare compila anche un piano di distribuzione parziale, tuttavia nella grande maggioranza dei fallimenti esiste un unico piano di distribuzione (finale).
    • Il piano di distribuzione comprende anche i crediti potenziali e quelli negati. I crediti negati vengono soddisfatti soltanto se l'organo giurisdizionale decide di accertarli. I crediti potenziali vengono soddisfatti soltanto se e quando si concretizzano.
    • In seguito alla liquidazione integrale degli attivi elencati e alla conclusione di tutte le controversie correlate, il curatore fallimentare redige un piano di distribuzione finale per i proventi da corrispondere ai creditori chirografari. Tale piano di distribuzione finale comprende anche tutti i piani di distribuzione precedenti.

I proventi non vengono distribuiti in caso di riorganizzazione e sgravio del debito per piano di rientro.

Nel caso dello sgravio del debito per fallimento

  • In seguito alla liquidazione della massa fallimentare e la conclusione di tutte le controversie che potrebbero influire sul piano di distribuzione dei proventi, il curatore fallimentare redige tale piano senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare annuncia l'intenzione di compilare tale piano di distribuzione nel Bollettino commerciale.
  • Dai proventi ottenuti, il curatore fallimentare deduce innanzitutto i costi della procedura concorsuale, seguiti dall'eventuale valore esente dell'abitazione del debitore; successivamente liquida in maniera proporzionale i crediti insinuati per obbligazioni alimentari nei confronti dei figli del debitore, quindi distribuisce il saldo in maniera proporzionale tra tutti i creditori registrati in conformità con il rango dei loro crediti accertati. Ciascun creditore sostiene i costi della soddisfazione.
  • I pagamenti per i quali il curatore fallimentare non è stato in grado di determinare il conto bancario o l'indirizzo del creditore tre mesi dopo la compilazione del piano di distribuzione sono corrisposti allo Stato. Il curatore fallimentare versa tali pagamenti sul conto bancario dell'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento.
  • Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti dei creditori per eventuali danni subiti dagli stessi in caso di attuazione del piano di distribuzione dei proventi in contrasto con le norme stabilite nella legislazione, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver proceduto con diligenza professionale.
    • I costi della procedura concorsuale sono soddisfatti utilizzando i proventi assegnati ai creditori chirografari, nel seguente ordine:
    • l'onorario del curatore fallimentare e i costi di liquidazione degli attivi e della produzione del piano di distribuzione;
    • le spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
    • i costi relativi alla gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale;
    • un pagamento anticipato per i costi di una perizia;
    • i costi delle indagini condotte dal curatore fallimentare su richiesta di un creditore, secondo l'importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Fallimento

  • L'organo giurisdizionale decide, a fronte o meno di un'istanza, di chiudere la procedura concorsuale se rileva che il debitore non disponga di attivi sufficienti per soddisfare anche solo i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare; nella sua ordinanza l'organo giurisdizionale si pronuncia anche sull'onorario e sulle spese del curatore fallimentare, che sono saldati utilizzando la massa patrimoniale del debitore, sul pagamento anticipato in relazione all'onorario e alle spese del curatore temporaneo e sul pagamento anticipato in relazione al costo della procedura concorsuale.
  • L'organo giurisdizionale decide inoltre, in risposta o meno ad un'istanza, di chiudere la procedura concorsuale se constata che non sono state soddisfatte le condizioni preliminari per il fallimento; si pronuncia altresì sull'onorario e sulle spese del curatore fallimentare come avviene in caso di chiusura delle procedure concorsuali per attivi insufficienti.
  • In risposta a un'istanza da parte del curatore fallimentare, l'organo giurisdizionale decide di chiudere le procedure concorsuali dopo che è stato attuato il piano di distribuzione finale dei proventi.
  • L'organo giurisdizionale pubblica tempestivamente la sua ordinanza di chiusura delle procedure concorsuali nel Bollettino commerciale e lo notifica anche al debitore e al curatore fallimentare. Il curatore fallimentare e un creditore il cui credito accertato non è stato soddisfatto integralmente o lo è stato soltanto in parte hanno il diritto di impugnare tale ordinanza.
  • L'organo giurisdizionale annuncia la finalità della sua ordinanza di chiusura delle procedure concorsuali nel Bollettino commerciale. All'atto della pubblicazione di tale avviso, cessano diversi effetti e la funzione del comitato dei creditori, laddove istituito. La validità e l'effetto degli atti compiuti durante la procedura concorsuale restano impregiudicati da tale circostanza.
  • Alla data della chiusura della procedura concorsuale, il curatore fallimentare chiude i registri contabili e compila una serie individuale di bilanci conformemente alla legislazione specifica. Il curatore fallimentare consegna inoltre tutti i documenti necessari e gli attivi rimanenti al debitore o al liquidatore e adotta le disposizioni necessarie relative alla chiusura della procedura concorsuale. Dopo che il curatore fallimentare ha assolto questi doveri, l'organo giurisdizionale revoca al curatore la sua nomina.
  • La procedura concorsuale può essere chiusa anche tramite un'ordinanza nella quale l'organo competente revoca la decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado o modifica la parte relativa alla dichiarazione di fallimento. L'organo giurisdizionale notifica tale ordinanza al debitore e al curatore fallimentare, oltre a pubblicarla tempestivamente nel Bollettino commerciale. All'atto di tale pubblicazione decadono gli effetti delle procedure concorsuali e le garanzie decadute vengono ripristinate, inoltre, cessa l'incarico del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, laddove istituito.
  • Nell'ordinanza di cui al precedente punto, l'organo giurisdizionale decide in merito all'onorario del curatore fallimentare, che deve essere saldato ai sensi dell'ordinanza dell'organo giurisdizionale dal soggetto che ha depositato l'istanza di fallimento.
  • Se il debitore è una persona fisica che muore durante la procedura concorsuale, gli eredi del debitore subentrano al suo posto in relazione agli attivi soggetti alla procedura concorsuale; se non vi sono eredi o se hanno rifiutato l'eredità, subentra invece lo Stato.
  • Sulla base di un estratto dall'elenco dei crediti, una volta chiusa la procedura concorsuale è possibile presentare un'istanza per procedimenti di esecuzione o di pignoramento per un credito accertato non espressamente contestato dal debitore entro il termine stabilito dal curatore fallimentare. Il curatore fallimentare deposita l'elenco dei crediti presso l'organo giurisdizionale in seguito alla chiusura della procedura concorsuale.

Riorganizzazione

  • L'organo giurisdizionale decide in merito a un'istanza presentata dall'autore del piano che richiede l'omologazione del piano adottato dalla riunione di approvazione. L'autore del piano è tenuto a presentare tale istanza entro dieci giorni dalla riunione di approvazione e deve includere i verbali della riunione di approvazione e il piano adottato.
  • È possibile presentare un'istanza per l'omologazione del piano anche se quest'ultimo non è stato adottato dalla riunione di approvazione o se il debitore non ha acconsentito allo stesso.
  • Se l'autore del piano non deposita un'istanza entro i termini di legge stabiliti per la sua omologazione, il curatore fallimentare chiede tempestivamente all'organo giurisdizionale di dichiarare il fallimento.
  • Se uno dei gruppi non disponeva della maggioranza dei voti richiesta per l'adozione del piano, nell'istanza per l'omologazione del piano, l'autore dello stesso può chiedere all'organo giurisdizionale di sostituire l'adozione del piano in un gruppo specifico con la decisione dell'organo giurisdizionale, a condizione che:
  • il piano non comporti che le parti che sono state assegnate al gruppo che ha votato contro l'adozione si trovino evidentemente in una posizione peggiore rispetto al caso in cui il piano non fosse adottato; in questo caso l'organo giurisdizionale basa la sua decisione sulla loro probabile soddisfazione nelle procedure concorsuali alla data in cui iniziano le procedure di riorganizzazione, lavorando con i dati presentati nel piano, salvo prova contraria;
  • la maggioranza dei gruppi costituiti conformemente al piano disponesse della maggioranza dei voti richiesta per l'adozione del piano; e
  • i creditori presenti abbiano votato a favore dell'adozione del piano a maggioranza assoluta dei voti, che vengono conteggiati in linea con l'ammontare dei loro crediti accertati.
  • L'organo giurisdizionale decide in merito alla sostituzione del consenso nella sua ordinanza che omologa o respinge il piano.
    • Se non vi sono motivi per respingere il piano, l'organo giurisdizionale decide di confermarlo entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza per l'omologazione; il piano omologato dall'organo giurisdizionale costituisce un allegato di tale ordinanza. Nella sua ordinanza sull'omologazione del piano, l'organo giurisdizionale decide anche in merito alla chiusura della procedura di riorganizzazione.
    • L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio la propria ordinanza nel Bollettino commerciale. Il piano omologato dall'organo giurisdizionale non viene pubblicato; ciò non si applica alle disposizioni relative a un nuovo prestito.
    • Il piano omologato dall'organo giurisdizionale fa parte del fascicolo della causa. Le parti coinvolte nel piano e i loro rappresentanti hanno il diritto di esaminare il fascicolo e il piano omologati dall'organo giurisdizionale, di trarne estratti e fare duplicati e fotocopie, o di chiedere all'organo giurisdizionale di fare fotocopie in cambio del pagamento delle spese.
    • L'organo giurisdizionale decide di respingere il piano se:
      • si è verificata una violazione sostanziale della legislazione in merito ai dettagli del piano, alla procedura per la produzione del piano, alla votazione del piano o ad altre disposizioni relative al piano, se ciò ha avuto effetti negativi su una qualsiasi delle parti del piano;
      • l'adozione del piano è stata conseguita mediante comportamenti fraudolenti od offrendo privilegi speciali a una qualsiasi delle parti del piano;
      • il piano non è stato adottato da una riunione di approvazione; ciò non si applica se la decisione dell'organo giurisdizionale ha sostituito il consenso della riunione;
      • se ai sensi del piano non devono essere emesse azioni o altre partecipazioni al capitale azionario del debitore o del soggetto acquirente in cambio di nuovi investimenti in contanti o scambiando i crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari, fatta eccezione per i creditori del gruppo dei crediti chirografari dei dipendenti, e ciò almeno per l'importo dell'utile distribuito negli ultimi due anni;
      • il piano è iniquo per i gruppi di creditori nella misura in cui prevede altresì che un diritto o le obbligazioni contenute nel piano possano sorgere, cambiare o decadere facendo sì che i creditori appartenenti ai gruppi dei crediti chirografari saranno soddisfatti più tardi rispetto ai creditori privilegiati, senza un'equa motivazione giustificativa;
      • il piano è sostanzialmente contrario all'interesse comune dei creditori;
      • la soddisfazione di uno qualsiasi dei crediti chirografari è inferiore al 50 % del credito; ciò non si applica se il creditore in questione acconsente per iscritto a tale minore soddisfazione;
      • secondo la parte fondamentale del piano, i pagamenti per la liquidazione di uno qualsiasi dei crediti chirografari devono essere effettuati in un arco di tempo superiore a cinque anni; ciò non si applica se il creditore in questione acconsente per iscritto a tale periodo più lungo per i pagamenti destinati a soddisfare i crediti del creditore.
    • L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio nel Bollettino commerciale la propria ordinanza di respingimento del piano. L'autore del piano può impugnare tale ordinanza entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino commerciale. L'organo competente per il ricorso decide in merito all'impugnazione entro 30 giorni dalla sua presentazione.
    • Dopo che l'ordinanza che respinge il piano è passata in giudicato, l'organo giurisdizionale emette un'ordinanza unica per interrompere la procedura di riorganizzazione, aprire la procedura concorsuale e dichiarare il fallimento in relazione agli attivi del debitore. Nella sua ordinanza l'organo giurisdizionale nomina un curatore fallimentare, che viene selezionato in maniera casuale. L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio tale ordinanza nel Bollettino commerciale e, successivamente a tale pubblicazione, gli effetti dell'apertura della procedura di riorganizzazione cessano di essere validi e la funzione del comitato dei creditori e l'incarico conferito al curatore fallimentare si concludono. L'organo giurisdizionale notifica tale ordinanza al debitore e al curatore fallimentare nominato mediante l'ordinanza.

Sgravio del debito per fallimento

La procedura si chiude in tre casi:

  • se il curatore fallimentare constata che la massa fallimentare non coprirà i costi della procedura concorsuale (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se nessun creditore si registra per la procedura concorsuale (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se il curatore fallimentare attua il piano di distribuzione per la procedura, ossia il curatore distribuisce il denaro tra i creditori dopo aver liquidato gli attivi (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se non sono soddisfatte le condizioni preliminari per le procedure concorsuali, l'organo giurisdizionale annulla anche lo sgravio del debito.

In entrambi i casi il curatore fallimentare annuncia pubblicamente che le procedure concorsuali sono state chiuse. All'atto della chiusura delle procedure concorsuali:

  • la carica del curatore fallimentare cessa;
  • la carica del rappresentante dei creditori cessa;
  • l'autorizzazione del curatore fallimentare a gestire gli attivi del debitore e ad agire nelle questioni relative a tali attivi decade;
  • l'obbligo del debitore di pagare al curatore fallimentare i crediti di cui alla procedura concorsuale decade;
  • l'inammissibilità della compensazione dei crediti decade;
  • le restrizioni relative alla risoluzione di contratti e al recesso dagli stessi decadono;
  • i procedimenti giudiziari per la determinazione di un credito negato si chiudono.

Sgravio del debito per piano di rientro – chiusura

  • la procedura si chiude se l'organo giurisdizionale ritiene che, dopo che è stata presentata un'istanza per stabilire un piano di rientro, non siano state soddisfatte le condizioni per concedere la tutela nei confronti dei creditori;
  • la procedura si chiude se nell'ordinanza sulla concessione della tutela nei confronti dei creditori l'organo giurisdizionale ha ordinato al debitore di effettuare un versamento anticipato al curatore fallimentare e il debitore non lo ha fatto entro sette giorni dalla richiesta del curatore fallimentare;
  • la procedura si chiude se il curatore fallimentare annuncia pubblicamente che la situazione in cui versa il debitore non consente la definizione di un piano di rientro;
  • la procedura si chiude se l'organo giurisdizionale decide che la situazione in cui versa il debitore non consente la definizione di un piano di rientro;
  • la procedura si chiude quando l'organo giurisdizionale stabilisce un piano di rientro (soltanto in questo caso il debitore è esonerato dal debito).

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Fallimento

  • Sulla base di un estratto dall'elenco dei crediti, una volta chiusa la procedura concorsuale è possibile presentare un'istanza per procedimenti di esecuzione o di pignoramento per un credito accertato non espressamente contestato dal debitore entro il termine stabilito dal curatore fallimentare. Il curatore fallimentare deposita l'elenco dei crediti presso l'organo giurisdizionale in seguito alla chiusura della procedura concorsuale.

Riorganizzazione

  • Un'istanza per dichiarare inefficace il piano nei confronti di un creditore può essere presentata sulla base dei seguenti fattori:
    • deve trattarsi di un creditore che ha votato contro l'adozione del piano e ha fatto includere un'obiezione giustificata nel verbale della riunione di approvazione;
    • oppure deve trattarsi di una parte coinvolta nel piano che può essere un fornitore di aiuti di Stato;
    • ai sensi del piano, i crediti assegnati al medesimo gruppo del credito accertato del creditore devono essere soddisfatti secondo un livello o un modo diverso, il che significa che i creditori che vantano tali crediti sono privilegiati rispetto al creditore; oppure
    • i diritti di proprietà degli azionisti assegnati allo stesso gruppo del diritto di proprietà del creditore in veste di azionista devono essere soddisfatti ai sensi del piano secondo un livello o un modo diverso, il che significa che gli azionisti che detengono tali diritti di proprietà sono privilegiati rispetto al creditore; oppure
    • l'autore del piano non ha assegnato il credito accertato del creditore a un gruppo come richiesto dal creditore, circostanza questa che ha posto il creditore in una posizione peggiore rispetto a quella nella quale si sarebbe trovato in caso di non adozione del piano; l'organo giurisdizionale basa la propria decisione sulla probabile soddisfazione del creditore nel contesto della procedura concorsuale; oppure
    • l'autore del piano non ha assegnato il credito accertato del creditore al gruppo dei crediti assistiti da garanzie nella misura richiesta dal creditore, circostanza questa che ha posto il creditore in una posizione peggiore rispetto a quella nella quale si sarebbe trovato in caso di non adozione del piano; l'organo giurisdizionale basa la propria decisione sulla probabile soddisfazione del creditore nel contesto della procedura concorsuale; oppure
    • l'attuazione del piano confermato comporterà l'erogazione di aiuti di Stato non autorizzati.
    • Inoltre, possono essere addotti (da qualsiasi creditore) i seguenti motivi di inefficacia:
      • se il debitore o il soggetto acquirente non soddisfa un credito o un'altra delle proprie obbligazioni ai sensi del piano nei confronti di una parte del piano in maniera debita e tempestiva entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, il piano diventa inefficace rispetto al credito di tale parte;
      • dopo la chiusura della riorganizzazione, il debitore o il soggetto acquirente non può distribuire utili o altri fondi azionari tra i suoi soci prima del soddisfacimento dei crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari fino a concorrenza del livello dei loro crediti accertati ai sensi del piano (nelle procedure concorsuali è possibile contestare la distribuzione di utili o altri fondi azionari). L'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di inefficacia va presentata da un creditore chirografario;
      • se il debitore o il soggetto acquirente genera un utile riportato nel bilancio d'esercizio e non necessita di tale utile per mantenere in funzione l'impresa o una parte sostanziale di essa, come previsto dal piano, un creditore chirografario ha il diritto di chiedere all'organo giurisdizionale che ha omologato il piano la soddisfazione del credito originario del creditore utilizzando tale utile, secondo la differenza tra l'importo richiesto per soddisfare il credito e il pagamento effettuato a tale creditore ai sensi del piano; tuttavia, l'organo giurisdizionale non può concedere al creditore un utile superiore a quello della quota dovuta agli altri creditori del medesimo gruppo.
  • Se il piano è inefficace nei confronti di un creditore, il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti in solido a liquidare il credito originario del creditore nella misura in cui il credito è stato insinuato ed accertato, unitamente agli interessi calcolati sulla parte accertata del credito sin dall'inizio della riorganizzazione. Il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti a liquidare il credito vantato dal creditore entro il termine originale previsto per il pagamento.
  • Se il piano è inefficace nei confronti di un azionista del debitore, il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti in solido a corrispondere all'azionista un importo che corrisponderebbe alla quota dell'azionista dei proventi derivanti dalla liquidazione del debitore nel momento in cui l'organo giurisdizionale ha omologato il piano. Salvo prova contraria fornita dall'azionista, il valore dei proventi derivanti dalla liquidazione è considerato pari a zero.
  • Se il piano è inefficace nei confronti del debitore o del soggetto acquirente, è possibile intentare procedimenti di esecuzione o di pignoramento in relazione al credito originario del creditore.

Sgravio del debito per fallimento

Onestà di intenti: esiste una presunzione di onestà di intenti da parte del debitore nel presentare l'istanza, che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti civili "classici". I creditori non possono contestare tale circostanza durante le procedure stesse di sgravio del debito, bensì soltanto dopo la chiusura delle stesse.

Sgravio del debito per piano di rientro

Onestà di intenti: esiste una presunzione di onestà di intenti da parte del debitore nel presentare l'istanza, che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti civili "classici". I creditori non possono contestare tale circostanza durante le procedure stesse di sgravio del debito, bensì soltanto dopo la chiusura delle stesse.

Il debitore è considerato non operare con onestà di intenti se:

  • non ha dichiarato parte dei propri attivi nell'elenco degli attivi, anche se era stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare, nonostante il debitore fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali attivi date le circostanze (gli attivi di valore trascurabile sono ignorati);
  • non ha nominato un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, anche se era stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare, e di conseguenza il creditore non ha insinuato il suo credito, nonostante il debitore fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale persona date le circostanze (i piccoli creditori sono ignorati);
  • ha fornito informazioni importanti che erano false oppure non ha fornito informazioni importanti, nell'istanza o in un allegato all'istanza o quando gli è stato chiesto di farlo dal curatore fallimentare, nonostante il debitore sapesse che tali informazioni erano importanti o dovevano essere note date le circostanze;
  • non ha collaborato con il curatore fallimentare nella misura necessaria, senza una buona ragione, e tale cooperazione poteva essere ragionevolmente richiesta dal debitore;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che il debitore abbia deliberatamente raggiunto una situazione di insolvenza in termini di flussi di cassa al fine di poter presentare l'istanza;
  • il debitore non era insolvente in termini di flussi di cassa al momento della presentazione dell'istanza e lo sapeva o lo avrebbe dovuto sapere date le circostanze;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che, assumendo le passività, il debitore contasse sulla sua capacità di risolvere i propri debiti ricorrendo a un fallimento o a un piano di rientro;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che il debitore stesse cercando di danneggiare il proprio creditore o privilegiare uno dei creditori;
  • il debitore non sta attuando il piano di rientro stabilito dall'organo giurisdizionale in maniera debita e tempestiva, senza un buon motivo;
  • il debitore non sta versando, senza un buon motivo, in maniera debita e tempestiva le obbligazioni alimentari a favore di un figlio divenute esigibili dopo la data pertinente (tale motivazione può essere addotta soltanto dal minore o dal tutore legale del minore);
  • il debitore non ha ottemperato, in maniera debita e tempestiva, senza un buon motivo, all'obbligo di rimborsare al Centro per il patrocinio a spese dello Stato il pagamento anticipato in relazione all'onorario forfettario del curatore fallimentare (tale motivazione può essere addotta soltanto dal Centro per il patrocinio a spese dello Stato);
  • il debitore ha cercato di essere esonerato dai suoi debiti nonostante il fatto che al momento della presentazione dell'istanza gli interessi principali del debitore non fossero concentrati in Slovacchia.
  • L'organo giurisdizionale assumerà un atteggiamento più rigoroso nel valutare i fattori che incidono sull'onestà di intenti del debitore se quest'ultimo disponeva di attivi ed esperienza imprenditoriale notevoli e lavora o ha lavorato come alto dirigente, oppure presta o ha prestato servizio negli organi direttivi di una persona giuridica, oppure dispone di un'altra esperienza pertinente.
  • L'organo giurisdizionale assumerà un atteggiamento più indulgente nel valutare i fattori che incidono sull'onestà di intenti del debitore se quest'ultimo dispone soltanto di un'istruzione di base, è in età pensionabile o prossimo al pensionamento, ha gravi problemi di salute, è temporaneamente o permanentemente senzatetto o ha subito un'altra sventura che gli ha reso difficile comportarsi opportunamente in seno alla società.
  • L'organo giurisdizionale esaminerà l'onestà di intenti del debitore nei procedimenti giudiziari relativi a un'istanza per annullare lo sgravio del debito a causa di disonestà di intenti. L'organo giurisdizionale non esaminerà l'onestà di intenti del debitore nel contesto delle procedure concorsuali o delle procedure volte a stabilire un piano di rientro.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Fallimento

  • In linea di principio, i costi di per la convocazione e lo svolgimento di una riunione dell'assemblea dei creditori costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare. Si riportano di seguito le esenzioni rispetto a questo principio:
    • laddove su iniziativa di un creditore si sia tenuta una riunione dell'assemblea dei creditori, il creditore che ha richiesto tale riunione è tenuto a sostenere i costi di convocazione e di svolgimento della riunione, a meno che l'assemblea dei creditori non decida diversamente;
    • una condizione per presentare un'istanza per la determinazione di un credito negato, se il credito è negato soltanto da un creditore, è il deposito di un pagamento anticipato in relazione alle spese in maniera debita e tempestiva. Se il richiedente non documenta il deposito del pagamento anticipato, l'organo giurisdizionale interrompe la procedura;
    • per lo svolgimento del proprio incarico, un membro del comitato dei creditori ha diritto al rimborso delle spese sostenute dallo stesso in via conclusiva nello svolgimento delle sue mansioni; tali spese costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare generale per un importo approvato dal comitato dei creditori;
    • nel caso in cui attivi soggetti a procedure concorsuali siano stati liquidati nel contesto di procedimenti di esecuzione o di pignoramento, ma i proventi debbano ancora essere pagati alla parte avente diritto, i proventi diventano parte della massa fallimentare pertinente e i costi del procedimento sono considerati un credito nei confronti di tale massa fallimentare;
    • i costi di una perizia richiesta dal comitato dei creditori costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare generale. I costi di una perizia richiesta da un creditore privilegiato costituiscono un credito nei confronti della massa fallimentare separata di tale creditore (l'oggetto della garanzia);
    • a seconda della decisione dell'organo giurisdizionale, le spese di giudizio concernenti l'esclusione di attivi dall'elenco costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare interessata;
    • i costi sostenuti dalle parti coinvolte nella procedura concorsuale e nei procedimenti giudiziari connessi sono esclusi dalla soddisfazione nel contesto delle procedure concorsuali (tuttavia, un regolamento specifico può stabilire diversamente, ad esempio l'importo per la determinazione di un credito negato e per le perizie).

Riorganizzazione

  • In linea di principio, i costi sono a carico del debitore. Il debitore sostiene le spese per:
    • il parere sulla riorganizzazione;
    • l'onorario (onorario forfettario e onorario per l'esercizio del proprio incarico) e le spese del curatore fallimentare;
    • i costi per la convocazione e lo svolgimento della riunione dell'assemblea dei creditori;
    • le spese che un membro del comitato dei creditori ha sostenuto in via conclusiva nell'esercizio di tale funzione; il debitore paga tali spese secondo l'importo approvato dal comitato dei creditori.

Sgravio del debito per fallimento

  • Nel caso dello sgravio del debito per fallimento si presume che il debitore disponga di attivi molto limitati e, di conseguenza, i costi siano ridotti al minimo e siano a carico dei creditori. Se i creditori sono a conoscenza di determinati attivi, devono fare ciò che è necessario per trasferirli alla massa fallimentare a proprie spese.
    • I costi sostenuti dalle parti nel procedimento in relazione al loro coinvolgimento nelle procedure concorsuali o nelle procedure per la fissazione di un piano di rientro non possono essere recuperati dal debitore in caso di sgravio del debito.
      • Nell'indagare sulla situazione del debitore, il curatore fallimentare lavora con un elenco di attivi, un elenco di creditori e le informazioni fornite dal debitore, dai creditori e da altre persone. Il curatore fallimentare conduce tale indagine su attivi e passivi con diligenza professionale e conduce analogamente qualsiasi altra indagine che richiede poco tempo e può essere intrapresa con spese modeste.
      • Il curatore fallimentare conduce altre indagini su richiesta di un creditore se quest'ultimo effettua un pagamento anticipato per i costi di tali indagini. Il curatore fallimentare conduce tale indagine a spese del creditore. Nelle procedure concorsuali il creditore ha diritto al rimborso di tali spese, in quanto costo della procedura concorsuale, per un importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori, qualora non sia stato nominato un rappresentante dei creditori.
      • Vi sono norme separate per i costi di un creditore privilegiato in considerazione del fatto che un tale creditore può scegliere se essere o meno parte nel procedimento.
        • Gli attivi soggetti a vincoli diventano parte della massa fallimentare soltanto se il creditore privilegiato prioritario si registra.
        • Se solo un creditore privilegiato secondario si registra, gli attivi soggetti a vincolo sono oggetto della procedura concorsuale soltanto se si può presumere che il creditore privilegiato otterrà soddisfazione con una garanzia secondaria. Ai fini della valutazione della possibilità che attivi soggetti a vincoli siano oggetto della procedura concorsuale, il loro valore viene stimato secondo una perizia prodotta seguendo le istruzioni del curatore fallimentare su richiesta e a spese di tale creditore privilegiato secondario. Se il creditore privilegiato secondario non effettua il pagamento anticipato per i costi della perizia entro il termine fissato dal curatore fallimentare, si presume che gli attivi soggetti a vincoli non siano oggetto della procedura concorsuale.
      • Il curatore fallimentare può convocare (ma non è tenuto a farlo) una riunione dell'assemblea dei creditori laddove lo ritenga necessario. Il curatore convoca tale riunione su richiesta di qualsiasi creditore registrato che deposita un pagamento anticipato per i costi legati allo svolgimento della riunione e paga l'onorario forfettario del curatore fallimentare affinché organizzi tale riunione.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • I costi di queste procedure sono sostenuti principalmente dal debitore.
  • Il sistema è concepito in maniera tale da fare sì che le procedure vengano avviate (al di là della parte concernente un'istanza formale) soltanto dopo il deposito di un pagamento anticipato per l'onorario del curatore fallimentare e dei costi di procedura necessari.
  • I costi sostenuti dalle parti nel procedimento in relazione al loro coinvolgimento nelle procedure concorsuali o nelle procedure per la fissazione di un piano di rientro non possono essere recuperati dal debitore in caso di sgravio del debito.
  • Se non concorda con il piano di rientro proposto, un creditore può presentare un'impugnazione al curatore fallimentare. Il curatore fallimentare formula quindi le sue osservazioni in merito a tale impugnazione che sarà oggetto di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

  • La Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (legge fallimentare) legifera in merito agli atti lesivi nei confronti del creditore rendendoli inefficaci a determinate condizioni. L'inefficacia ha conseguenze soltanto se gli atti del debitore vengono contestati. Il curatore fallimentare e i creditori hanno il diritto di contestarli, ma un creditore gode di questo diritto soltanto se il curatore fallimentare non agisce su richiesta del creditore che gli chiede di contestare un atto giuridico entro un termine ragionevole. Il diritto di contestare un atto decade se non è esercitato nei confronti del debitore o dinanzi un organo giurisdizionale entro un anno dalla dichiarazione di fallimento; il diritto di contestare un atto giuridico è considerato esercitato nei confronti del debitore soltanto se il debitore riconosce tale diritto per iscritto. Ai sensi della legislazione, possono essere contestati anche gli atti giuridici in base ai quali i diritti diventano esecutivi o sono già stati soddisfatti.
  • Se prima della dichiarazione di fallimento si era tenuta una procedura di riorganizzazione e il fallimento è stato dichiarato durante tale procedura, ai fini della determinazione del periodo nel quale è stato compiuto un atto legale che può essere contestato ai sensi della legge fallimentare, è determinante l'avvio della procedura di riorganizzazione.
  • Gli atti devono essere compiuti dal debitore e devono essere effettuati senza remunerazione o preferenza o pregiudizio del soddisfacimento di un credito insinuato per uno qualsiasi dei creditori del debitore. Si deve trattare di atti giuridici riguardanti gli attivi del debitore.
  • La legge fallimentare definisce altre norme dettagliate concernenti la dimostrazione dell'intenzione di creare un pregiudizio ai danni di un creditore. In alcuni casi non occorre affatto dimostrare l'intenzione, mentre in altri vi è una presunzione confutabile. La legge fallimentare stabilisce inoltre le conseguenze giuridiche dell'annullabilità applicata in sede giudiziaria, ossia la restituzione dei beni acquisiti dalla parte contro la quale è stato esercitato il diritto.
  • Nel caso della riorganizzazione, gli atti lesivi nei confronti di un creditore sono importanti per la verifica dei migliori interessi dei creditori: nel confrontare l'esito del piano di riorganizzazione e l'eventuale fallimento, il curatore fallimentare deve tenere conto anche degli atti giuridici annullabili.
  • A parte questo, gli atti giuridici non vengono contestati nel contesto della riorganizzazione.
  • Tuttavia, in alcuni casi la legge fallimentare tratta le presunzioni per qualsiasi passaggio dalla riorganizzazione alla procedura concorsuale e, se si verifica tale passaggio, taluni atti giuridici sono annullabili.
    • Il curatore fallimentare può approvare gli atti del debitore soltanto se aumentano il valore degli attivi del debitore o sono necessari per conseguire l'obiettivo della riorganizzazione. Se il debitore compie un atto che è soggetto al consenso del curatore fallimentare in assenza di tale consenso, la validità dell'atto giuridico non ne è pregiudicata, tuttavia l'atto può essere contestato nel contesto di una procedura concorsuale se il fallimento è stato dichiarato in relazione agli attivi del debitore entro due anni dall'avvio delle procedure di riorganizzazione.
    • Dopo la chiusura della riorganizzazione, il debitore o il soggetto acquirente non può distribuire utili o altri fondi azionari tra i suoi soci prima del soddisfacimento dei crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari fino a concorrenza del livello dei loro crediti accertati ai sensi del piano; nelle procedure concorsuali è possibile contestare la distribuzione di utili o altri fondi azionari e ciò costituisce altresì un motivo per l'inefficacia del piano.
    • Inoltre, sono considerati nulli tutti gli atti compiuti dal debitore o dal curatore fallimentare durante le procedure di riorganizzazione che conferiscono a una parte coinvolta nel piano un vantaggio non previsto dal piano stesso.
  • Nel caso dello sgravio del debito resta impregiudicato il diritto dei creditori di cercare soddisfazione ai sensi del diritto civile in relazione a qualsiasi attivo escluso dalla massa patrimoniale del debitore in ragione di un atto giuridico annullabile. Inoltre, eventuali procedimenti giudiziari successivi concernenti l'onestà di intenti terranno conto della condotta del debitore dalla quale si può desumere che il debitore abbia deliberatamente determinato una situazione di insolvenza in termini di flussi di cassa o dalla quale si può desumere che il debitore stesse cercando di ledere o privilegiare uno qualsiasi dei creditori.
Ultimo aggiornamento: 22/08/2022

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