Mediazione familiare

Finlandia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

La Finlandia ha tre diverse procedure di mediazione familiare: 1) mediazione extragiudiziale, 2) mediazione giudiziale come procedura indipendente, e 3) mediazione come parte dell’attuazione di una decisione relativa alla custodia di un bambino o ai diritti di accesso.

1. Mediazione extra giudiziale

Ai sensi della legge sul matrimonio (234/1929), le controversie e le questioni legali che sorgono all’interno di una famiglia devono in primo luogo essere risolte nei negoziati tra i componenti della famiglia e decise di comune accordo. Se i componenti della famiglia hanno bisogno di un aiuto esterno nella risoluzione di controversie, possono chiedere l’aiuto di mediatori familiari messi a disposizione da comitati di azione sociale del comune. Nella maggior parte dei casi, i mediatori familiari incaricati di questo compito sono lavoratori dipendenti di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della famiglia e di altri servizi sociali. La mediazione familiare costituisce un procedimento distinto da altri servizi di consulenza sociale e familiare e si prefigge di trovare soluzioni alle controversie tra le parti attraverso il reciproco confronto e la negoziazione. Oltre ai comuni, i servizi di mediazione vengono forniti dai consultori familiari della Chiesa, nonché da altre organizzazioni e individui autorizzati ad impegnarsi nella mediazione.

Il compito specifico del mediatore è quello di salvaguardare i diritti dei minori in caso di divorzio. Il mediatore aiuta i genitori a risolvere amichevolmente eventuali questioni relative ai bambini. Ciò significa, tra le altre cose, accordi sulla possibilità per i bambini di rimanere sotto la custodia congiunta di entrambi i genitori, accordi sulla persona con cui vivranno i bambini e come incontreranno l’altro genitore, e in che modo i genitori condivideranno la responsabilità del mantenimento dei loro figli. Se i genitori raggiungono un accordo, il mediatore li aiuta a stipulare un contratto. Affinché l’accordo sia esecutivo, il mediatore chiede ai genitori di ottenere la conferma di un funzionario di previdenza minorile. Un accordo confermato è equivalente a una decisione di giudice.

La mediazione familiare è volontaria, riservata e gratuita. L’intera famiglia oppure i coniugi congiuntamente o separatamente possono contattare i servizi di mediazione familiare.

2. Mediazione giudiziale

I tribunali possono mediare nelle questioni relative alla custodia, l’alloggio, i diritti di accesso e il sostegno finanziario riguardanti i minori (sezione 10 della legge sulla mediazione in materia civile e la conferma della composizione delle controversie nei tribunali generali, 394/2011). La mediazione è una procedura distinta rispetto a ogni procedimento giudiziario. È volontaria, ma richiede il consenso di entrambi i genitori. È più veloce e più conveniente rispetto ai procedimenti giudiziari.

La mediazione è avviata quando le parti richiedono una mediazione da un tribunale. È anche possibile, in alcuni casi, ricorrere alla mediazione da procedimenti giudiziari già iniziati. La mediazione può essere interrotta in qualsiasi momento. Il mediatore è un giudice assistito da un esperto, di solito uno psicologo o un assistente sociale. Le parti di una mediazione possono essere assistite da un avvocato di loro scelta o altro assistente. Per la mediazione giudiziale, è possibile richiedere l’assistenza legale dai fondi dello Stato per coprire il compenso dell’assistente. Nell’ambito della mediazione giudiziale, deve essere salvaguardato il miglior interesse del minore. Nel valutare se possa essere confermato un accordo, il giudice deve prendere in considerazione la legge sulla custodia dei figli e il diritto di accesso (361/1983) e la legge sul mantenimento dei figli (704/1975). Un accordo confermato è equivalente a una decisione di giudice. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il giudice chiude il caso. Se il caso è stato rinviato alla mediazione partendo da un procedimento giudiziario, laddove la mediazione non abbia prodotto esiti positivi ritorna al procedimento giudiziario iniziale.

3. La mediazione come parte di un processo di esecuzione

Questa forma di mediazione è disponibile solo quando uno dei genitori ha avviato un processo di esecuzione nel tribunale distrettuale. In questo caso, una decisione del tribunale già esiste, ma non è stata rispettata da parte del genitore.

Ai sensi della legge sull’esecuzione delle decisioni in materia di custodia dei figli e di diritto di visita (619/1996), il giudice determina principalmente il mediatore nei casi in cui sia stata richiesta al tribunale l’esecuzione di una decisione relativa alla custodia o al diritto di visita. Il mediatore è di solito uno psicologo esperto di psicologia infantile, un assistente sociale esperto nella tutela dei minori o un funzionario di previdenza minorile. Scopo della mediazione è quello di facilitare la collaborazione dei genitori dei bambini o di altre parti interessate, al fine di assicurare il benessere dei minori. Il mediatore organizza un incontro tra i genitori e discute in privato con il bambino (o bambini), al fine di scoprire i loro desideri e le opinioni, se questo è possibile considerando l’età e il livello di sviluppo del bambino (o dei bambini). Il mediatore redige una relazione sulla mediazione da indirizzare al tribunale. Se la mediazione non porta a un accordo tra i genitori, il giudice formulerà una sentenza sul caso basata, tra le altre cose, sulla relazione del mediatore.

A proposito dei mediatori

L’organizzazione della mediazione familiare è di competenza dei comitati di azione sociale del comune. Per i dati di contatto dei comuni, si veda: http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx

L’ordine degli avvocati finlandese forma gli avvocati a svolgere il ruolo di mediatori nelle controversie di diritto di famiglia:

https://asianajajaliitto.fi/

La mediazione giudiziale è di competenza dei tribunali distrettuali. Per i recapiti dei tribunali distrettuali, consultare il sito web dell’Amministrazione giudiziaria: http://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Informazioni generali sulla mediazione

La mediazione sul sito web dell’Amministrazione giudiziaria: https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/avioliittolaki/perheasioidensovittelu.html

Brochure del ministero della Giustizia sulla mediazione giudiziale nell’ambito di controversie per la custodia:

https://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Opuscolo inglese: https://oikeus.fi/en/index/esitteet/expert-assistedmediationofcustodydisputes_2.html

Istituto nazionale per la salute e la previdenza, Manuale sulla protezione del minore, mediazione familiare:

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/lapsen-asema-erotilanteessa/perheasioiden-sovittelu

Procedura per la composizione amichevole di controversie del diritto di famiglia dall’ordine degli avvocati finlandese:

https://asianajajaliitto.fi/

Forum finlandese per la mediazione:

http://www.ssf-ffm.com/index.php

Legislazione nazionale

Disposizioni distinte sulla mediazione familiare sono comprese nelle seguenti leggi:

Legge sul matrimonio (234/1929):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=avioliittolaki#O1L5

Legge sulla custodia dei figli e il diritto di accesso (361/1983):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Legge sull’attuazione delle decisioni in materia di custodia dei figli e il diritto di accesso (619/1996):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960619

Legge sulla mediazione in materia civile e la conferma della composizione delle controversie nei tribunali generale (394/2011):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110394

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024

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