Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

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Elenco delle autorità competenti

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Si indica come organo il tribunale circondariale (sąd rejonowy) che ha competenza territoriale per la notifica degli atti processuali.

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Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere inviati unicamente a mezzo postale.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Il formulario tipo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministerstwo Sprawiedliwości
(Ministero della giustizia)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
(Servizio per il patrocinio gratuito e del diritto europeo)

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel./fax: +48 22 6280949

Conoscenze linguistiche: polacco, inglese, tedesco.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Nel diritto polacco non esiste un termine dato per la notifica di un atto.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Lingue in cui è possibile compilare il formulario tipo indicate nell'allegato I del regolamento: polacco, inglese e tedesco.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notifica degli atti è gratuita.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Polonia si oppone alla notifica mediante agenti diplomatici o consolari sul proprio territorio, eccetto nel caso in cui l'atto debba essere notificato a un cittadino dello Stato membro d'origine.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Polonia si oppone alla notifica degli atti giudiziari sul proprio territorio in applicazione di tale disposizione.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Una domanda intesa a rimuovere la preclusione, introdotta oltre un anno dopo la data della pronuncia della sentenza, sarà esaminata esclusivamente in via eccezionale.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2022

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