Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Notificazione e comunicazione degli atti

Scozia

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Scozia

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi riceventi sono i messenger-at-arms (ufficiali giudiziari presso la Session Court). L'elenco dei messenger-at-arms è disponibile sul sito della Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Gli organi riceventi sono i messenger-at-arms (ufficiali giudiziari presso la Session Court). L'elenco dei messenger-at-arms è disponibile sul sito della Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO): SMASO

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

I documenti saranno trasmessi a mezzo fax o per posta.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Inglese

Articolo 3 - Autorità centrale

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew's House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 4829

Fax: +44 131 244 4848

E-mail: Finbarr.Lee@gov.scot

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

I moduli devono essere trasmessi in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Il Regno Unito intende derogare a queste disposizioni, in quanto la complessità della sua legislazione sui limiti e sulla prescrizione sarebbe ulteriormente aumentata da questo articolo. È importante che la data di notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, in quanto determina il termine a partire dal quale una parte può richiedere una decisione in contumacia. Il Regno Unito ritiene che il significato esatto della disposizione e la sua applicazione prevista nella pratica non siano sufficientemente chiari; tale disposizione potrebbe pertanto aumentare il rischio di confusione. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che sia meglio lasciare la questione alla legislazione nazionale, almeno fino a quando non abbia avuto l'opportunità di valutarne il funzionamento nella pratica in altri Stati membri a seguito dell'attuazione del regolamento.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Oltre all'inglese, il Regno Unito accetta i certificati compilati in francese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

Spese di notificazione o di comunicazione da parte dei messenger-at-arms: i) 142,51 GBP per la notificazione o la comunicazione di persona; ii) 45,40 GBP per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta. A fini di chiarezza, le spese per la notificazione o la comunicazione a mezzo posta non si applicano alla notificazione o alla comunicazione di cui all'articolo 14. Gli importi delle spese sono IVA esclusa.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Scozia non si oppone all'esercizio sul suo territorio del diritto conferito dall'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Scozia non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Conformemente alla disposizione vigente della convenzione dell'Aia, gli organi giurisdizionali scozzesi, in deroga al paragrafo 1, possono pronunciarsi se tutte le condizioni del paragrafo 2 sono soddisfatte.

Termine entro il quale, a decorrere dalla pronuncia della decisione, la domanda di rimuovere la preclusione prevista dal paragrafo 4 deve essere presentata:

entro e non oltre un anno dalla data della sentenza. Tale termine sarebbe conforme alla convenzione dell'Aia e è il periodo previsto dalle norme relative agli organi giurisdizionali scozzesi.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021

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