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I. Elenchi e registri dei periti

Solo le persone che, per decisione del ministero della Giustizia o del funzionario delegato dal ministero della Giustizia e su indicazione della Commissione di accreditamento, sono iscritte nel registro nazionale dei periti giudiziari e dei traduttori, interpreti e traduttori-interpreti giurati hanno diritto al titolo di perito giudiziario e ad accettare e svolgere incarichi di perito giudiziario o hanno diritto al titolo di traduttore, interprete o traduttore-interprete giurato e a svolgere incarichi di traduzione o interpretariato ad essi affidati dalla legge.

Le persone fisichevengono iscritte nel suddetto registro se:

  • sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o vi risiedono legalmente;
  • non sono state condannate con sentenza passata in giudicato, anche se sospesa, per reati con conseguente ammenda, lavoro di pubblica utilità o reclusione, ad eccezione dei reati contro il codice della strada e delle condanne che, a giudizio del ministero della Giustizia, non costituiscono un chiaro impedimento all'esecuzione di perizie nel settore di competenza e specializzazione per il quale sono iscritte come periti o allo svolgimento di attività di traduzione o interpretariato da parte di traduttori, interpreti e traduttori-interpreti giurati nelle lingue per le quali sono iscritti come tali nel registro. Per analogia, ciò si applica alle persone condannate all'estero a pene della stessa natura mediante sentenza passata in giudicato;
  • hanno almeno 21 anni nel caso dei traduttori, interpreti o traduttori-interpreti giurati;
  • dimostrano di possedere le necessarie competenze professionali e conoscenze giuridiche;
  • dichiarano per iscritto di essere a disposizione delle autorità giudiziarie;
  • documentano le competenze professionali e le conoscenze giuridiche;
  • si impegnano ad approfondire la formazione nel proprio settore di competenza;
  • si impegnano a rispettare il codice deontologico istituito dal Re, che stabilisce i principi minimi di indipendenza e imparzialità;
  • hannoprestato giuramento.

Il registro è gestito e costantemente aggiornato dal Servizio pubblico federale della Giustizia.

L'iscrizione al registro nazionale ha validità sei anni e può essere di volta in volta rinnovata per la stessa durata. Al momento, le iscrizioni sono solo provvisorie fino alla costituzione della Commissione di accreditamento. La Commissione di accreditamento è operativa dall'inizio di giugno 2019. La totalità dei quasi 4 000 periti/traduttori/interpreti dovrà essere esaminata entro il 30 novembre 2022.

È stato messo in atto un piano transitorio in base al quale i periti al servizio delle autorità giudiziarie sono tenuti ad adeguarsi alle sue disposizioni entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge del 10 aprile 2014. Di conseguenza, è stata disposta la proroga al 1° dicembre 2022.

Una nuova legge del 20 dicembre 2020 è entrata in vigore il 24 dicembre 2020 e consente a tutti i periti di essere iscritti nella banca dati provvisoria. L'iscrizione provvisoria è limitata al 30 novembre 2022.

Attualmente, solo i giudici hanno accesso al registro. In futuro dovrebbe diventare accessibile a tutti tramite il sito web del Servizio pubblico federale della Giustizia.

Per essere inserito nel registro, il perito deve dimostrare di disporre delle necessarie attitudini professionali e conoscenze giuridiche (articolo 555/8, paragrafo 4 del codice giudiziario).

La prova è costituita:

  • Per quanto concerne le competenze professionali:
    • per i periti giudiziari, da un titolo conseguito nel settore di competenza in cui il candidato richiede l'iscrizione come perito giudiziario e da una prova attestante cinque anni di esperienza nel settore nel corso degli otto anni precedenti alla domanda di iscrizione o, in assenza di titolo, da una prova attestante quindici anni di esperienza nel settore nel corso dei venti anni precedenti alla domanda di iscrizione;
    • per i traduttori, gli interpreti e i traduttori-interpreti giurati, qualunque titolo conseguito o l'attestazione di un'esperienza di almeno due anni nel settore, acquisita nel corso degli otto anni precedenti alla domanda di iscrizione o qualsivoglia altra prova attestante la conoscenza della o delle lingue in relazione alle quali si richiede l'iscrizione. Per i periti giudiziari e i traduttori, gli interpreti e i traduttori-interpreti giurati domiciliati in altri paesi dell'UE le competenze professionali possono essere attestate dall'iscrizionea registri analoghi nei rispettivi paesi, della quale dovranno fornire una prova. Un regio decreto che verrà adottato dal Parlamento federale determinerà gli obblighi di "ulteriore formazione e istruzione".
  • Per quanto riguarda le conoscenze giuridiche:  un certificato rilasciato al completamento di un corso di formazione che soddisfi le condizioni di cui al regio decreto del 30 marzo 2018.

II. Remunerazione dei periti giudiziari

Nelle cause civili, l'onorario del perito giudiziario è fissato dalle parti. Tuttavia, l'ultima parola spetta al giudice il quale può decidere di ridurre l'onorario del perito giudiziario proposto.

In materia penale, un regio decreto stabilisce l'onorario dei periti giudiziari.

Le parti non possono ottenere il rimborso (in base al gratuito patrocinio) relativamente al pagamento dell'onorario del perito.

III. Responsabilità dei periti giudiziari

I periti giudiziari sono responsabili ai sensi delle norme generali (diritto civile/contrattuale). La responsabilità del perito non è limitata dalla legge.

IV. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Le principali disposizioni di legge applicabili alla perizia giudiziaria in Belgio sono gli articoli 962–991undecies del codice giudiziario belga: (testo disponibile in neerlandese, francese e tedesco).

Il sistema giuridico belga non distingue tra diversi tipi di periti ma comprende solo i periti giudiziari. Esso distingue solo tra periti giudiziari da un lato e traduttori/interpreti dall'altro.

Tale titolo è tutelato.

1. Nomina dei periti

Ai sensi del codice giudiziario belga, solo i giudici e i giudici istruttori e/o il pubblico ministero possono nominare un perito giudiziario.

Tuttavia, alle parti non è fatto divieto di richiedere il parere di un proprio esperto. L'esperto privato è denominato"consulente tecnico". La legge non ne disciplina l'intervento.

L'articolo 962 del codice giudiziario belga stabilisce che: "Il giudice può, per trovare la soluzione a una controversia per la quale è stato adito o in caso di minaccia oggettiva e attuale di una controversia, incaricare dei periti affinché essi procedano a degli accertamenti o diano un parere tecnico. Il giudice può nominare periti concordati tra le parti. Il giudice può derogare alla scelta delle parti solo con una decisione motivata."

a) Nomina a cura del giudice

Non ci sono differenze tra la nomina dei periti nei procedimenti civili o penali. Gli articoli da 555/6 a 555/16 del codice giudiziario sono applicabili sia in materia civile che penale (articolo 2 del codice giudiziario).

Fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 555/15 del codice giudiziario (casi urgenti o laddove non siano disponibili periti con le competenze o la specializzazione richieste), i giudici sono obbligati a nominare un perito iscritto al registro nazionale dei periti giudiziari.

I giudici civili hanno la facoltà di nominare qualsivoglia perito iscritto al registro che ritengano appropriato all'incarico proposto. Inoltre, possono nominare periti scelti dalle parti e non possono derogare a tale scelta senza giustificati motivi.

I periti hanno l'obbligo legale di verificare l'assenza di conflitti di interesse.

b) Nomina a cura delle parti

In materia civile ciascuna delle parti può richiedere il parere del proprio esperto. Tale esperto è denominato "consulente tecnico". Nel nominare un "consulente tecnico" le parti non sono tenute a seguire particolari norme o procedure.

2. Procedura

Il giudice ha la facoltà di decidere se sia necessaria una perizia ai fini della controversia o per stabilire la verità.

Il ruolo del perito è di fornire un parere al giudice in risposta allo specifico incarico assegnatogli.

Il giudice non è mai vincolato al parere del perito.

Nei procedimenti civili, il giudice controlla lo svolgimento della perizia e garantisce il rispetto dei termini e che la testimonianza del perito venga ascoltata.

Il perito è tenuto a rispettare i termini dell'incarico.

Le parti possono contestare la relazione peritale mediante dichiarazioni e fornendo una controperizia.

I periti possono contattare le parti nel corso del procedimento ma, nel rispetto del principio del dibattimento in contraddittorio, qualsivoglia comunicazione deve avvenire in presenza di tutte le parti.

a) Relazione peritale

I risultati della valutazione del perito sono presentati in una relazione.

La relazione comprende i preliminari, l'attività e i risultati nonché le conclusioni del perito. Inoltre contiene tutti i documenti consultati dal perito.

La relazione finale è depositata presso il giudice che ha nominato il perito.

Nelle cause civili, se il giudice non ottiene i chiarimenti necessari, può ordinare una perizia supplementare allo stesso perito o richiedere il parere di un altro perito.

b) Udienza dinanzi al giudice

Il giudice può ascoltare il perito in udienza. Su richiesta del perito o delle parti, il giudice può anche sentire i consulenti tecnici delle parti.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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