Restrizioni alle successioni – disposizioni particolari

Belgio
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che per considerazioni economiche, familiari o sociali relativamente alla destinazione di determinati beni o imprese o altre categorie di beni, prevedono restrizioni concernenti tali beni allorché si trovano in questo Stato membro?

L’articolo 745 quater del codice civile prevede norme specifiche quando la proprietà di determinati beni è condivisa tra i discendenti del defunto che ereditano la nuda proprietà e il coniuge superstite che eredita l’usufrutto.

In linea di principio il coniuge superstite o uno dei nudi proprietari ha la possibilità di chiedere la conversione totale o parziale dell’usufrutto, potendo cioè acquisire la quota dell’altro in nuda proprietà o in usufrutto.

Alcuni beni derogano tuttavia a questa regola:

  • La conversione dell’usufrutto può essere negata dal tribunal de la famille (tribunale della famiglia), quando può ledere gravemente gli interessi di un’impresa o di un’attività professionale.
  • Se nel giorno dell’apertura della successione il bene immobile e i suoi arredi erano destinati all’abitazione principale della famiglia, è richiesto il consenso del coniuge superstite o del convivente legale superstite.

L’articolo 745 octies del codice civile prevede analoga tutela a favore del convivente legale per l’immobile destinato alla residenza comune della famiglia e i relativi arredi.

Inoltre l’articolo 915 bis del codice civile prevede una quota legittima per il coniuge superstite e precisa che in ogni caso tale riserva si applica come minimo all’immobile destinato all’abitazione principale della famiglia e ai relativi arredi.

Quando la successione comprende in tutto o in parte un’azienda agricola, gli eredi in linea retta discendente hanno la facoltà di rilevare, in base a una stima, i beni mobili e immobili che costituiscono l’azienda agricola (articolo 1, comma 1, della legge del 29 agosto 1988 relativa al regime successorio delle aziende agricole volto a favorire la loro continuità).

Se la successione non comprende in tutto o in parte un’azienda agricola ma beni immobili facenti parte dell’azienda agricola del defunto e se uno degli eredi in linea retta discendente utilizza al momento tali beni nell’ambito della propria azienda agricola, quest’ultimo ha a sua volta la facoltà di rilevare questi beni in base a una stima, fatte salve le disposizioni del codice civile che determinano i diritti del coniuge superstite e del convivente legale superstite (articolo 1, comma 3, della legge del 29 agosto 1988).

Infine, quando una successione comprende in tutto o in parte immobili il cui reddito catastale complessivo non supera i 1 565 euro (articolo 1 della legge), fatti salvi i diritti riconosciuti al coniuge superstite dall’articolo 1446 del codice civile, l’articolo 4 della legge del 16 maggio 1900 sul regime successorio delle piccole eredità prevede che ciascuno degli eredi in linea retta e, se del caso, il coniuge superstite non divorziato né separato legalmente possano rilevare, in base a una stima, o l’abitazione occupata al momento del decesso dal de cuius, dal coniuge o da uno dei suoi discendenti e la mobilia, o la casa, i mobili e i terreni che l’occupante della casa gestiva personalmente e per proprio conto, così come le attrezzature agricole e gli animali destinati alle coltivazioni o le merci, le materie prime, le attrezzature professionali e altri accessori connessi all’esercizio dell’attività commerciale, artigianale o industriale.

2 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che si applicano in tema di successioni relativamente ai beni summenzionati, indipendentemente dalla normativa applicabile alla successione?

Queste disposizioni sono obbligatorie, ma la legge non indica espressamente se debbano essere attuate indipendentemente dalla legge applicabile.

3 In base al diritto di questo Stato membro, esistono speciali procedure con le quali viene garantita la conformità alle summenzionate norme specifiche?

Per garantire questi diritti, sono previste diverse procedure:

  • Approvazione da parte del tribunale della famiglia di una domanda di conversione dell’usufrutto: il tribunale della famiglia può negare la conversione dell’usufrutto e l’attribuzione della piena proprietà quando possono ledere gravemente gli interessi di un’impresa o di un’attività professionale, o approvare la domanda se la ritiene equa alla luce delle circostanze del caso (articolo 745 quater, paragrafo 2, del codice civile).
  • Atto di subentro in un’azienda agricola: se l’interessato o uno dei suoi creditori ne fa richiesta, il tribunale della famiglia provvede a effettuare la stima. A tal fine, il tribunale può nominare uno o più esperti (articolo 4, comma 1, della legge del 29 agosto 1988 - l’articolo 3 prevede un ordine di priorità). In caso di contestazione sulla modalità di subentro, se uno degli interessati nega il consenso o se non è presente, il tribunale della famiglia convoca a mezzo lettera giudiziaria, con almeno quindici giorni di preavviso, gli interessati o i loro legali rappresentanti. In tal caso, gli interessati si riuniscono nel giorno stabilito sotto la presidenza del giudice che li ha convocati. Si può soprassedere, anche in caso di assenza di uno o più interessati. Ove necessario, il giudice che presiede la riunione nomina un notaio chiamato a sostituire gli assenti, a ricevere le loro quote e a darne atto; gli onorari del notaio sono a carico delle parti che rappresenta. Il giudice compone le controversie e rinvia le parti per la sottoscrizione dell’atto dinanzi al notaio da queste designato o dinanzi a un notaio nominato d’ufficio, se queste non concordano sulla scelta della persona (articolo 4, comma 3, della legge del 29 agosto 1988). Salvo per gravi motivi preventivamente riconosciuti come validi dal tribunale della famiglia, il rilevatario non può alienare i beni immobili che ha acquisito per un periodo di 10 anni dall’atto di subentro (articolo 6, comma 1, della legge del 29 agosto 1988).
  • Atti di subentro in piccole eredità: la procedura è perlopiù identica a quella del rilevamento di un’azienda agricola (articolo 4, commi 3 e 5, della legge del 16 maggio 1900). L’unica differenza è il periodo durante il quale l’immobile preso in consegna non può essere venduto, che è di 5 anni dalla sottoscrizione dell’atto di subentro (articolo 5 della legge del 16 maggio 1900), a meno che sussistano gravi motivi preventivamente riconosciuti come validi dal tribunale della famiglia.
Ultimo aggiornamento: 27/08/2019

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