Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


*campo obbligatorio

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

1. Provvedimenti cautelari contro la violenza domestica in forza della legge sui procedimenti giudiziari speciali

1.1. Legislazione applicabile

Gli articoli 751, 752 e 753 del codice civile (legge n. 89/2012), disponibile qui, contengono disposizioni specifiche contro la violenza domestica. Le norme procedurali che disciplinano i procedimenti cautelari contro la violenza domestica sono contenute negli articoli da 400 a 414 della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali, disponibile qui.

Se per uno dei coniugi (ancora sposati o divorziati) diventa insopportabile condividere con l'altro coniuge la casa o l'appartamento in cui si trova il domicilio coniugale, a causa di violenze fisiche o psichiche nei suoi confronti o nei confronti di un'altra persona convivente nel domicilio coniugale, l'organo giurisdizionale può, su richiesta del coniuge interessato, limitare o addirittura escludere il diritto dell'altro coniuge di risiedere nella casa o nell'appartamento per un determinato periodo di tempo.

Data la natura, il contenuto e le condizioni per l'emanazione, il provvedimento cautelare contro la violenza domestica rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2 Aventi diritto

a) Coniugi: la violenza può non essere necessariamente diretta solo contro l'altro coniuge, ma anche contro un'altra persona che vive presso il domicilio coniugale;

b) coniugi divorziati che condividono il domicilio coniugale;

c) altre persone conviventi con i coniugi o i coniugi divorziati nel domicilio coniugale, indipendentemente dal fatto che la violenza sia diretta contro queste o altre persone conviventi.

1.3. Contenuto

In particolare, alla parte convenuta può essere ordinato di:

a) lasciare la casa comune e le sue immediate vicinanze e astenersi dal soggiornarvi o accedervi;

b) astenersi dall'avvicinarsi alla casa comune o alla parte offesa e dal rimanere nelle vicinanze;

c) astenersi dall'incontrare la parte offesa; o

d) astenersi da qualsiasi atto persecutorio e di molestia nei confronti della parte offesa.

1.4. Durata

Il provvedimento cautelare dura un mese dalla data di esecutività. La decisione pertinente diviene esecutiva alla sua pronuncia, ossia essa non è subordinata alla notificazione o al passaggio in giudicato.

L'esecuzione della decisione durante il periodo di validità del provvedimento cautelare può essere reiterata. Se dopo l'adozione della decisione a norma dell'articolo 493 della legge sui procedimenti giudiziari speciali la parte obbligata viola l'obbligo di astenersi dall'accedere al domicilio coniugale o dal soggiornarvi, l'organo giurisdizionale, su richiesta della parte avente diritto, adotta tempestivamente e senza indugio una nuova decisione, ordinando lo sfratto esecutivo della parte obbligata dal domicilio coniugale. In altri casi l'organo giurisdizionale procede conformemente all'articolo 351 del codice di procedura civile e infligge alla parte obbligata un'ammenda fino a 100 000 CZK per violazione di un obbligo.

1.5. Proroga

La durata del provvedimento cautelare è di un mese dalla data di esecutività della decisione e può essere prorogata dall'organo giurisdizionale, ma solo su richiesta.

La presentazione dell'istanza di proroga estende automaticamente la validità del provvedimento cautelare fino alla decisione dell'organo giurisdizionale.

Al massimo il provvedimento può durare in totale sei mesi dalla data di esecutività.

1.6. Norme procedurali

La giurisdizione è esercitata dal giudice ordinario competente per la parte offesa. Il giudice emana una decisione riguardo all'istanza in questione entro 48 ore, senza udienza. La decisione è impugnabile. Nella Repubblica ceca non esiste un registro pubblico dei provvedimenti cautelari.

1.6.1 Elementi essenziali dell'istanza

L'istanza di provvedimento cautelare contro la violenza domestica, oltre agli elementi generali di un'istanza, deve contenere un'esposizione dei fatti comprovante che la coabitazione della parte convenuta e della parte offesa nel domicilio coniugale è insopportabile per la parte offesa a causa della violenza fisica o mentale inflitta, oppure un'esposizione dei fatti comprovante che la parte offesa subisce atti persecutori o molestie.

1.6.2 Spese di giudizio

Le istanze di protezione contro la violenza domestica sono esenti da spese.

1.7. Violazione

L'autorità competente a ricevere denunce relative alla violazione di un provvedimento cautelare è la Polizia della Repubblica ceca.

2. Provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile

2.1. Legislazione applicabile

Articoli da 74 a 77a della legge n. 99/1963, codice di procedura civile, disponibile qui. L'organo giurisdizionale che accoglie un'istanza di provvedimento cautelare deve sempre ordinare alla parte offesa di presentare istanza di avvio del procedimento di merito entro un determinato periodo, poiché il provvedimento cautelare è provvisorio fino a che non sia stata emessa una sentenza definitiva nel merito.

2.2. Aventi diritto

Le parti nel procedimento relativo a un'istanza di provvedimento cautelare sono sempre la parte offesa e coloro che sarebbero parti nel procedimento di merito (articolo 74, secondo comma, del codice di procedura civile).

2.3. Contenuto

All'articolo 76, primo comma, del codice di procedura civile, sono indicati esempi di obblighi che l'organo giurisdizionale può imporre con un provvedimento cautelare. L'articolo 76, primo comma, lettera e), è particolarmente importante ai fini del rilascio del certificato di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché stabilisce che con un provvedimento cautelare il giudice può ordinare di fare, di astenersi dal fare o di tollerare qualcosa.

2.4. Durata

Una decisione che impone un provvedimento cautelare è esecutiva al momento della sua emanazione. Se non vi è emanazione, il provvedimento è esecutivo quando è notificato alla persona obbligata.

Il provvedimento cautelare scade se:

a) la parte offesa non presenta istanza di avvio del procedimento di merito entro il termine stabilito dalla legge o prescritto dal giudice;

b) la domanda di esame nel merito non è stata accolta;

c) la domanda di esame nel merito è stata accolta e sono trascorsi 15 giorni dall'esecuzione della decisione;

d) il provvedimento è scaduto.

Il provvedimento cautelare può essere prorogato dall'organo giurisdizionale.

2.5. Norme procedurali

In linea di principio, la giurisdizione è esercitata dal giudice competente per il merito. Il giudice adotta una decisione riguardo all'istanza di provvedimento cautelare senza indugio, senza udienza ed entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione è impugnabile. Nella Repubblica ceca non esiste un registro pubblico dei provvedimenti cautelari.

2.5.1 Elementi essenziali di un'istanza

Un'istanza di provvedimento cautelare deve contenere gli elementi generali di un'istanza, oltre a nomi, cognomi e residenza delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti; deve inoltre contenere un'esposizione sia dei fatti comprovanti che il rapporto tra le parti deve essere provvisoriamente regolato o che vi è il timore che l'esecuzione di una decisione giudiziaria possa essere a rischio sia dei fatti che giustificano il provvedimento cautelare; l'istanza deve indicare chiaramente il tipo di provvedimento cautelare invocato dalla parte offesa.

2.5.2 Spese di giudizio

Le spese di deposito di un'istanza ammontano a 1 000 CZK.

2.6 Violazione

Qualsiasi atto giuridico compiuto dalla persona obbligata nel contesto del dispositivo di una decisione esecutiva che concede un provvedimento cautelare è nullo se viola un obbligo imposto dalla decisione stessa. Il giudice ritiene la nullità d'ufficio.

3. Provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura penale

3.1. Legislazione applicabile

Le norme che disciplinano i provvedimenti cautelari sono contenute agli articoli da 88b a 88o della legge n. 141/1961 in materia di procedura penale (codice di procedura penale), disponibile qui.

Tenuto conto della natura e del contenuto, si può ritenere che i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 88d (divieto di entrare in contatto con determinate persone) e all'articolo 88e (divieto di accedere all'abitazione) del codice di procedura penale rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.2. Beneficiari della protezione

La vittima, un congiunto o un terzo (ad es. un testimone)

3.3. Contenuto

3.3.1 Divieto di entrare in contatto con persone specifiche

In base al divieto di entrare in contatto con persone specifiche, la persona obbligata non può in nessun modo contattare o cercare la vittima, i suoi congiunti o qualsiasi altra persona, in particolare i testimoni, nemmeno mediante comunicazione elettronica o altri mezzi simili.

3.3.2 Divieto di accedere all'abitazione

In base al divieto di accedere all'abitazione la persona accusata non può accedere, avvicinarsi o soggiornare nell'abitazione comune condivisa con la vittima.

3.4. Durata

Il provvedimento cautelare persiste finché il suo scopo lo richiede, ma solo fino a quando la sentenza, o altra decisione, che pone fine al procedimento diventa definitiva.

Se il motivo per cui è stato adottato il provvedimento cautelare continua a sussistere e l'accusato non ne rispetta le condizioni, l'autorità penale competente può decidere di imporre una sanzione amministrativa, di emanare un altro tipo di provvedimento cautelare o di applicare la custodia cautelare.

3.5. Norme procedurali

Le disposizioni in materia sono contenute nell'articolo 88b, secondo comma, del codice di procedura penale. La decisione è impugnabile. Nella Repubblica ceca non esiste un registro pubblico dei provvedimenti cautelari.

3.5.1 Elementi essenziali dell'istanza

Nell'ambito di un procedimento penale hanno la facoltà di adottare un provvedimento cautelare il giudice o il pubblico ministero, cfr. l'articolo 88m del codice di procedura penale.

3.5.2 Spese di giudizio

Le istanze di provvedimento cautelare sono esenti da spese di giudizio.

3.6. Violazione

Le autorità competenti a ricevere denunce relative alla violazione di un provvedimento cautelare sono le autorità preposte all'applicazione della legge penale, in particolare la Polizia della Repubblica ceca.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

I tribunali distrettuali (okresní soudy)

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

I tribunali distrettuali (okresní soudy). Ai sensi dell'articolo 513a, primo comma, della legge n. 292/2013, sui procedimenti giudiziari speciali, l'organo giudiziario competente territorialmente è il giudice ordinario competente per la parte offesa; nei casi in cui tale norma non è applicabile, l'organo giudiziario competente territorialmente è quello nel cui territorio deve essere concessa la protezione. In genere si tratta del tribunale distrettuale della zona in cui risiede la parte offesa.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

I tribunali distrettuali (okresní soudy). Ai sensi dell'articolo 513a, secondo comma, della legge n. 292/2013, sui procedimenti giudiziari speciali, l'organo giudiziario competente territorialmente è il giudice ordinario competente per la parte offesa; nei casi in cui tale norma non è applicabile, l'organo giudiziario competente territorialmente è quello nel cui territorio deve essere concessa la protezione. In genere si tratta del tribunale distrettuale della zona in cui risiede la parte offesa.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

I tribunali distrettuali (okresní soudy)

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Ceco o slovacco

Ultimo aggiornamento: 11/04/2024

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