Come eseguire una decisione giudiziaria

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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Significa assicurare l'esecuzione dell'obbligazione imposta tramite un titolo esecutivo, facendo valere quest'ultimo anche contro la volontà del soggetto al quale l'obbligazione è stata imposta. Nel caso in cui tale soggetto non rispetti volontariamente ciò che la decisione esecutiva gli impone, il creditore può rivolgersi al giudice o all'ufficiale giudiziario per ottenere rispettivamente l'esecuzione giudiziaria della decisione o l'esecuzione forzata.

Il giudice ordina e procede all'esecuzione, ad eccezione dei titoli emessi nel contesto di procedimenti amministrativi o tributari. Pertanto, in materia civile, il creditore può sempre rivolgersi al giudice.

Il creditore può anche rivolgersi all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario dà esecuzione al titolo esecutivo previa autorizzazione del giudice, fatta eccezione nel caso delle seguenti tipologie di decisioni:

  • sentenze in materia di affidamento dei minori;
  • sentenze in materia di protezione contro la violenza domestica;
  • decisioni emesse dalle istituzioni dell'Unione europea;
  • sentenze straniere.

Tuttavia è possibile presentare istanza per ottenere l'esecuzione forzata nel caso in cui quest'ultima debba essere attuata in forza di una sentenza in materia di affidamento dei minori o di una sentenza straniera, laddove sia stata emessa una dichiarazione di esecutività ai sensi di una normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, di un trattato internazionale o di una decisione di riconoscimento.

L'esecuzione giudiziaria di una decisione tramite il giudice è disciplinata negli articoli da 251 a 351 bis della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni. Tuttavia, all'esecuzione delle sentenze in materia di diritto di famiglia si applicano gli articoli da 492 a 513 della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali e successive modificazioni.

L'esecuzione della sentenza tramite l'ufficiale giudiziario è disciplinata principalmente dagli articoli da 35 a 73 della legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e sulle attività di esecuzione (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. L'ufficiale giudiziario procede anche in conformità al codice di procedura civile, in particolare per quanto concerne il regime giuridico dei singoli metodi di esecuzione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

In linea di principio, è competente a ordinare e ad attuare l'esecuzione giudiziaria di una decisione l'organo giurisdizionale ordinario competente per il debitore (articolo 252, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni). Eccezioni alla norma sono previste all'articolo 252 del codice di procedura civile.

Per informazioni sull'organo giurisdizionale ordinario competente per il debitore, si rimanda alla sezione "Regola generale della competenza territoriale" (parte 2.2.1. del prospetto informativo "È competente il tribunale di quale paese? - Repubblica ceca").

L'esecuzione forzata può essere effettuata dagli organi giurisdizionali e dagli ufficiali giudiziari nominati dal giudice. Ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 120/2001 sugli ufficiali giudiziari e sulle attività di esecuzione (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni, l'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione avente competenza per materia è il tribunale distrettuale. L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione avente competenza territoriale è il tribunale del distretto nel quale il debitore ha la residenza o, nel caso di stranieri, il domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno, la sede legale e così via. La competenza giurisdizionale è disciplinata in maniera più dettagliata dalla summenzionata disposizione del codice dell'esecuzione.

Per maggiori informazioni, cfr. anche la domanda "Che cosa significa esecuzione in materia civile e commerciale?".

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Esecuzione giudiziaria di una decisione

La procedura può essere avviata soltanto su istanza del creditore, quando il debitore non adempie volontariamente a quanto impostogli con decisione esecutiva. Ai sensi della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali e successive modificazioni, il giudice può, anche d'ufficio, ordinare l'esecuzione di determinate misure provvisorie, ad esempio nelle cause in materia di protezione contro la violenza domestica.

L'esecuzione di una decisione può essere disposta soltanto se la decisione designa il creditore e il debitore, definisce la portata e il contenuto dell'obbligazione oggetto dell'istanza di esecuzione e fissa il termine per l'adempimento dell'obbligazione. Nel caso in cui la decisione dell'organo giurisdizionale non contenga il termine per l'adempimento dell'obbligazione, resta inteso che l'obbligazione imposta tramite la decisione debba essere soddisfatta entro tre giorni e, in caso di sfratto, entro quindici giorni dalla data in cui la decisione è diventata definitiva. Nel caso in cui, ai sensi della decisione, l'obbligazione dovesse essere soddisfatta da più di un debitore, e nel caso in cui sia divisibile, detta obbligazione deve essere soddisfatta da tutti i debitori in egual misura, salvo diversamente disposto nella decisione stessa.

Al momento della presentazione dell'istanza di esecuzione il creditore non è tenuto ad essere rappresentato da un avvocato.

L'istanza di esecuzione della decisione che impone il pagamento di una somma di denaro deve precisare lo specifico metodo di esecuzione e altre condizioni previste dalla legge. L'istanza di esecuzione deve essere accompagnata da una copia della decisione, corredata della formula di esecutività. La formula è apposta dall'organo giurisdizionale che ha statuito sul caso in qualità di organo giurisdizionale di primo grado. Non è necessario allegare copia della sentenza nel caso in cui l'istanza sia presentata all'organo giurisdizionale che ha statuito sul caso in qualità di organo giurisdizionale di primo grado.

Nei procedimenti esecutivi le decisioni sono sempre emesse sotto forma di ordinanze.

Di norma, l'organo giurisdizionale ordina l'esecuzione senza sentire il debitore.

I procedimenti giudiziari nella Repubblica ceca sono soggetti al pagamento di diritti di cancelleria, ai sensi della legge n. 549/1991 sui diritti di cancelleria e successive modificazioni. In casi giustificati, la predetta legge prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di cancelleria.

Procedura di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

L'esecuzione forzata è attuata dall'ufficiale giudiziario indicato dal creditore nell'istanza di esecuzione forzata. Gli atti dell'ufficiale giudiziario sono considerati essere atti di un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

La procedura di esecuzione forzata è avviata su istanza del creditore o su istanza presentata da un soggetto che dimostri che il titolo conferito dalla decisione gli è stato ceduto o trasferito. La procedura è avviata alla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo può iniziare a stilare l'inventario dei beni del debitore e procedere a misure conservative soltanto dopo che il giudice lo ha autorizzato e ha ordinato di procedere all'esecuzione forzata.

L'istanza di esecuzione forzata deve:

  • designare l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e indicare l'indirizzo della sua sede legale (l'elenco degli ufficiali giudiziari è disponibile sul sito web dell'Exekutorská komora České republiky (camera degli ufficiali giudiziari della Repubblica ceca); gli ufficiali giudiziari non hanno una giurisdizione territorialmente definita: ogni ufficiale giudiziario può operare in tutta la Repubblica ceca);
  • indicare l'oggetto dell'istanza e lo scopo corrispondente;
  • designare le parti, ossia il creditore, o il soggetto che gode del titolo conferito dalla sentenza, e il debitore. Per le persone fisiche occorre indicare il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di residenza o, per gli stranieri, l'indirizzo del domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno, nonché, se applicabile, il numero di iscrizione nel registro delle nascite o la data di nascita delle parti. Per le persone giuridiche: la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale e il numero di identificazione;
  • indicare la denominazione precisa del titolo esecutivo;
  • descrivere l'obbligazione che deve essere fatta valere tramite l'esecuzione forzata, nonché informazioni in merito al fatto che il debitore abbia o no soddisfatto l'obbligazione di cui si chiede l'esecuzione e, laddove applicabile, in quale misura vi abbia provveduto;
  • se applicabile, indicare gli elementi probativi sui quali il creditore ha basato il tuo titolo;
  • la firma.

All'istanza di esecuzione va allegato l'originale del titolo esecutivo, corredata della formula di esecutività, o una copia autenticata o una copia dell'atto notarile che autorizza l'esecuzione, a meno che il titolo esecutivo non sia stato emesso dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione. La formula di esecutività è apposta dall'autorità che ha emesso il titolo, mentre, per quanto riguarda le transazioni e gli accordi, la formula è apposta dall'autorità che li ha approvati.

3.2 Le principali condizioni

L'esecuzione giudiziaria di una decisione (o l'esecuzione forzata da parte dell'ufficiale giudiziario) può essere ordinata in forza di un titolo esecutivo, nel caso in cui l'obbligazione imposta non venga eseguita volontariamente.

Costituiscono titolo esecutivo:

  • la decisione emessa da un organo giurisdizionale o dall'ufficiale giudiziario che ha forza esecutiva se conferisce un diritto, impone un'obbligazione o riguarda dei beni;
  • la decisione esecutiva emessa da un organo giurisdizionale o da un altro organo investigativo, repressivo e aggiudicante, se conferisce un titolo o riguarda dei beni;
  • il lodo arbitrale esecutivo [NB: la Corte Suprema della Repubblica ceca in diverse occasioni ha statuito che, sebbene le decisioni emesse da un collegio arbitrale in base alla Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni arbitrali provenienti da un paese straniero possono costituire titoli per l'esecuzione di una decisione e ciò senza avviare alcun procedimento speciale, tuttavia tali decisioni non possono essere utilizzate come un vero proprio titolo esecutivo (v. ordinanza del 12.6.2018, numero di riferimento 20 Cdo 1754/2018, l'ordinanza del 16.8.2017, numero di riferimento 20 Cdo 5882/2016 e l'ordinanza del 3.11.2016, numero di riferimento 20 Cdo 1165/2016);
  • l'atto notarile che costituisce titolo esecutivo, redatto in conformità con la legislazione specifica;
  • la decisione esecutiva e un altro titolo esecutivo emessi dalle autorità pubbliche;
  • altre decisioni esecutive, le transazioni approvate e gli atti la cui esecuzione è consentita dalla legge.

Nel caso in cui il titolo esecutivo non fissi il termine per l'adempimento dell'obbligazione, resta inteso che l'obbligazione imposta dal titolo esecutivo debba essere soddisfatta entro tre giorni e, in caso di sfratto, entro quindici giorni dalla data in cui la decisione è diventata definitiva.

Esecuzione giudiziaria delle decisioni

Competente per ordinare e dare esecuzione a una decisione, per svolgere l'attività giudiziaria prima di ordinare l'esecuzione e per le dichiarazioni in merito ai beni è l'organo giurisdizionale ordinario del luogo di residenza del debitore, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 252 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni.

L'esecuzione può essere ordinata soltanto nella misura richiesta dal creditore e che, in conformità con la decisione, risulta essere sufficiente per garantirgli il soddisfacimento del suo diritto (articolo 263, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Il giudice respinge l'istanza nel caso in cui risulti già chiaramente dalla stessa che gli importi che potrebbero essere ottenuti non sarebbero sufficienti nemmeno a coprire le spese di esecuzione (articolo 264, secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Procedura di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione previa autorizzazione del giudice, fatta eccezione per le decisioni summenzionate (cfr. punto 1).

L'ufficiale giudiziario che riceve l'istanza di esecuzione chiede al giudice competente per l'esecuzione, al più tardi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, di concedere l'autorizzazione a procedere o di emanare l'ordinanza di esecuzione. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge, il giudice concede l'autorizzazione entro quindici giorni. Se invece le condizioni stabilite dalla legge per procedere all'esecuzione forzata non sono soddisfatte, il giudice dà istruzione all'ufficiale giudiziario di rifiutare o respingere in tutto o in parte l'istanza di esecuzione, o di sospendere la procedura di esecuzione. L'ufficiale giudiziario è vincolato al rispetto dell'istruzione.

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione competente per materia è il tribunale distrettuale.

L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione territorialmente competente è il tribunale del distretto nel quale il debitore, qualora sia una persona fisica, ha la residenza o, nel caso degli stranieri, il domicilio nella Repubblica ceca, a seconda della natura del soggiorno. Se il debitore è una persona giuridica, l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale del distretto in cui il debitore ha la sede legale. Se il debitore, persona fisica, non ha la residenza o il domicilio nella Repubblica ceca, oppure se il debitore, persona giuridica, non ha la sede legale nella Repubblica ceca, l'organo giurisdizionale territorialmente competente è il tribunale del distretto nel quale si trovano i beni del debitore.

La legge n. 292/2013, sui procedimenti giudiziari speciali, e successive modificazioni, prevede alcune eccezioni alla giurisdizione territoriale (cfr. ad esempio l'articolo 511).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

L'esecuzione può essere attuata su beni sia mobili che immobili, su diritti e altri beni, nel rispetto di alcune eccezioni.

Nello specifico, non è possibile assoggettare all'esecuzione i seguenti beni, ai sensi degli articoli 321-322 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile), e successive modificazioni:

  • beni la cui vendita è vietata o che non possono essere oggetto di esecuzione ai sensi di una normativa specifica;
  • beni di proprietà del debitore, dei quali quest'ultimo ha bisogno per soddisfare i suoi bisogni fondamentali e quelli della sua famiglia, oppure per esercitare il suo lavoro, così come altri beni la cui vendita sarebbe contraria alle leggi morali (in particolare, ciò si riferisce a capi di abbigliamento di uso corrente, elettrodomestici di uso corrente, fedi nuziali e altri oggetti di natura analoga, forniture mediche e altri oggetti dei quali il debitore ha bisogno a causa di una sua malattia o di un suo difetto fisico, contanti fino a un importo pari al doppio del livello di sussistenza per un individuo in conformità con la normativa specifica, animali non detenuti per scopi economici e che fungono da animali da compagnia);
  • se il debitore è un imprenditore, beni di sua proprietà, dei quali ha bisogno per l'esercizio delle sue attività (questa disposizione non si applica nel caso in cui gli oggetti siano stati dati in pegno e se il pegno sia volto a consentire il recupero di un credito vantato dal creditore);
  • attrezzature tecniche tramite le quali, in conformità con la normativa specifica, il debitore conserva registrazioni di strumenti di investimento oppure memorizza documenti relativi a dati contenuti in tali registrazioni, nonché le attrezzature tecniche che servono per fornire dati relativi ai titolari di strumenti di investimento in conformità con la normativa specifica;
  • beni che il debitore ha acquisito per sostituzione testamentaria (ciò non si applica se il debitore ha il diritto di disporre liberamente dei beni o se l'esecuzione mira a consentire il recupero dei debiti del defunto o dei debiti relativi alla gestione necessaria dei beni acquisiti per sostituzione testamentaria).

Il creditore può comunque presentare istanza di pignoramento dei beni di cui sopra nel caso in cui il debitore li abbia acquisiti tramite atto criminale intenzionale, causando danni e traendo arricchimento senza causa, se il creditore è la parte lesa dal reato.

Nemmeno i seguenti beni possono essere assoggettati all'esecuzione:

  • crediti per risarcimento danni che la compagnia di assicurazione deve versare ai sensi della polizza assicurativa, nel caso in cui il risarcimento sia volto a consentire la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione;
  • prestazioni di assistenza sociale in denaro, aiuti alle persone in situazione di bisogno materiale, contributi per spese abitative, sostegno sociale forfetario e aiuti per l'affido familiare;
  • crediti che il debitore ha acquisito per sostituzione testamentaria; ciò non si applica se il debitore ha il diritto di disporre liberamente dei crediti o se l'esecuzione mira a consentire il recupero dei debiti del defunto o dei debiti relativi alla gestione necessaria dei beni acquisiti per sostituzione testamentaria;
  • i crediti delle persone fisiche che sono imprenditori, risultanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, possono essere oggetto di esecuzione solo nel limite dei due quinti del loro importo; se l'istanza di esecuzione si riferisce a crediti privilegiati, possono invece essere oggetto di esecuzione i tre quinti del relativo importo;
  • i crediti acquisiti a titolo di diritti d'autore, se il debitore è l'autore, possono essere oggetto di esecuzione solo nel limite dei due quinti del loro importo; se l'esecuzione si riferisce a crediti privilegiati, i diritti d'autore possono invece essere oggetto di esecuzione nel limite dei tre quinti del loro importo (lo stesso vale per i crediti risultanti dai diritti degli artisti interpreti e dai diritti degli ideatori ai sensi della proprietà industriale).

Questo elenco riporta le principali restrizioni all'esecuzione giudiziaria o forzata. Il codice di procedura civile prevede altre restrizioni specifiche, ad esempio all'articolo 267 ter.

Le modalità per assoggettare all'esecuzione i beni della comunione tra coniugi sono previste dall'articolo 262 bis, primo e secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni, nonché dall'articolo 42 della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. L'esecuzione avente ad oggetto beni della comunione tra coniugi può essere ordinata anche al fine di recuperare un debito contratto durante o prima del matrimonio da uno solo dei coniugi. Ai fini dell'ingiunzione di esecuzione, sono altresì considerati beni della comunione tra il debitore e il coniuge i beni non più appartenenti alla comunione in forza di una decisione del giudice, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento della comunione o è stata ridotta la portata attuale della comunione, in forza di una convenzione che ha ridotto la portata della comunione, in forza dell'adozione del regime di separazione dei beni o in forza di un contratto relativo alla comunione dei beni a decorrere dalla data di cessazione del matrimonio.

L'esecuzione tramite trattenute sullo stipendio o su altri redditi del coniuge del debitore, tramite pignoramento del conto bancario del coniuge del debitore, di altri crediti monetari spettanti al coniuge del debitore o di altri beni di proprietà del coniuge del debitore, può essere ordinata solo se il debito da rimborsare rientra nella comunione tra coniugi.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Esecuzione giudiziaria delle decisioni

Il pagamento di una somma di denaro può essere ottenuto tramite trattenute dallo stipendio, pignoramento, amministrazione di beni immobili, vendita di beni mobili e immobili, pignoramento e vendita di impianti di produzione e costituzione di un pegno giudiziale sui beni immobili (articolo 258, primo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

L'esecuzione che impone un'obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro dipende dalla natura dell'obbligazione imposta. Può consistere nello sfratto, nell'espropriazione, nella divisione di beni in comunione, nella realizzazione di lavori e prestazioni (articolo 258, secondo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

L'esecuzione tramite vendita del pegno può essere attuata, nel caso dei crediti garantiti, mediante la vendita di beni mobili dati in pegno o di beni immobili ipotecati, mediante la vendita di beni considerati nella loro globalità o di universalità di beni e il pignoramento di altri beni dati in pegno, mediante la conversione in pignoramento delle somme di denaro oggetto di sequestro conservativo e mediante il pignoramento di altri diritti patrimoniali dati in pegno (articolo 258, terzo comma, della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

In seguito all'iscrizione dell'esecuzione forzata nel registro delle esecuzioni forzate aperte, l'ufficiale giudiziario valuta le modalità di esecuzione applicabili ed emette o annulla l'ingiunzione di esecuzione relativa ai beni oggetto dell'esecuzione. Con il termine ingiunzione di esecuzione si intende l'ordine di procedere all'esecuzione secondo una delle modalità stabilite dalla legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. Nell'ingiunzione di esecuzione l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di scegliere una modalità di esecuzione che non sia manifestamente inappropriata, in particolare in termini di sproporzione tra l'importo dei debiti del debitore e il valore del bene la cui vendita dovrebbe consentire di rimborsare il debito.

L'esecuzione forzata che impone il pagamento di una somma di denaro può essere attuata tramite trattenute dallo stipendio e da altri redditi, nonché tramite il pignoramento, la vendita di beni mobili e immobili, il pignoramento e la vendita di impianti di produzione, la costituzione di vincoli sui beni immobili, l'amministrazione di beni immobili o la sospensione della patente di guida.

Il metodo di esecuzione di una decisione che impone un'obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro dipende dalla natura dell'obbligazione imposta. Tale esecuzione può essere attuata tramite sfratto, espropriazione di beni, divisione di beni in comunione, realizzazione di lavori o prestazioni.

L'esecuzione forzata attraverso la vendita del pegno può essere attuata, nel caso dei crediti garantiti, mediante la vendita dei beni mobili e immobili dati in pegno.

Il divieto di disporre dei beni è disciplinato dall'articolo 44 bis e dall'articolo 47, quinto comma, della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni. Tranne in caso di decisione contraria dell'ufficiale giudiziario, a decorrere dalla data di notifica dell'esecuzione il debitore non può più disporre dei suoi beni, ivi compresi i beni immobili e i beni della comunione tra coniugi, ad eccezione dei beni necessari all'esercizio normale dell'attività commerciale e industriale del debitore, dei beni indispensabili al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e di quelli delle persone nei confronti delle quali ha un'obbligazione alimentare, nonché dei beni necessari alla conservazione e alla gestione del suo patrimonio. Qualsiasi atto giuridico tramite il quale il debitore violi tale divieto è nullo. L'atto giuridico sarà tuttavia considerato valido, se l'ufficiale giudiziario, il creditore privilegiato o il creditore registrato non presentano ricorso per annullamento al fine di assicurare il rimborso del credito reclamato. Gli effetti giuridici del ricorso per annullamento decorrono dalla data di entrata in vigore dell'atto giuridico, purché l'ingiunzione di esecuzione emessa dall'ufficiale giudiziario o altra manifestazione della volontà dell'ufficiale giudiziario, del creditore o del creditore registrato venga notificato a tutti le parti dell'atto giuridico oggetto del ricorso per annullamento presentato dall'ufficiale giudiziario, dal creditore o dal creditore registrato.

Il debitore non può trasferire i beni oggetto dell'ingiunzione di esecuzione ad un'altra persona, né gravarli di vincoli o disporre degli stessi in qualsiasi altro modo. L'atto giuridico tramite il quale il debitore violi tale divieto è nullo.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Questi provvedimenti durano fino alla conclusione della procedura di esecuzione, al recupero del credito e al pagamento dei relativi elementi accessori, delle spese di esecuzione, ecc. Il divieto di disporre dei beni cessa, mediante decisione, se il debitore deposita presso l'ufficiale giudiziario un importo pari al credito da recuperare, alle spese di esecuzione e ai costi sostenuti dal creditore.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Nell'esecuzione giudiziaria di una decisione, è possibile presentare ricorso in conformità con le disposizioni generali del codice di procedura civile in materia di ricorso. Il debitore deve presentare il ricorso entro 15 giorni dal deposito di una copia della decisione scritta presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che si intende impugnare. Se il ricorso ricevibile è presentato da persona autorizzata a farlo entro i termini previsti, la decisione non passa in giudicato fino a quando l'organo giurisdizionale di appello non emette la decisione definitiva in merito al ricorso (cfr. anche l'articolo 254 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni).

Durante l'esecuzione della decisione e per i motivi previsti dalla legge, non è possibile rinviare la procedura e far valere la preclusione per scadenza dei termini. Né è possibile presentare ricorso per la revisione della decisione; è tuttavia possibile promuovere il ricorso per annullamento, ma soltanto se il ricorso riguarda la decisione definitiva con cui l'organo giurisdizionale d'appello ha respinto l'appello o ha concluso il procedimento di appello, o riguarda la decisione definitiva con cui l'organo giurisdizionale d'appello conferma o modifica la decisione con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso o la richiesta di preclusione (cfr. anche l'articolo 229, quarto comma, e l'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura civile e successive modificazioni).

Un diritto su beni non assoggettabili all'esecuzione può essere esercitato contro il creditore mediante istanza volta a escludere i beni dall'esecuzione ai sensi dell'articolo 267, primo comma, del codice di procedura civile.

Un diritto su beni della comunione tra coniugi o su beni che, ai fini dell'ingiunzione di esecuzione, sono considerati beni facenti parte della comunione tra il debitore e il coniuge, non assoggettabili all'esecuzione ai fini del recupero del credito, può essere esercitato mutatis mutandis tramite tale tipo di istanza (articolo 267, secondo comma, del codice di procedura civile).

Mediante istanza contro il creditore è anche possibile contestare l'autenticità, l'importo, il gruppo o il rango dei crediti registrati per la distribuzione dei proventi o comunque soddisfatti durante l'esecuzione della decisione, secondo le modalità di esecuzione forzata previste dalla legge (articolo 267 bis del codice di procedura civile).

Le parti nella procedura possono presentare opposizione contro alcune decisioni del giudice. Il debitore, ad esempio, può contestare l'inventario dei beni, il rapporto relativo alla gestione dell'impianto di produzione o l'assegnazione.

Da ultimo ma non meno importante, durante la procedura di esecuzione giudiziaria o di esecuzione forzata il debitore può presentare istanza di rinvio o sospensione dell'esecuzione. Il rinvio e la sospensione dell'esecuzione sono disciplinati dal codice di procedura civile e dal codice dell'esecuzione (in particolare dagli articoli 266, 268 e 269 della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile) e successive modificazioni, e dagli articoli 54, 55 e 55 bis della legge n. 120/2001 (codice dell'esecuzione) e successive modificazioni).

Ricorso contro l'esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario

Il ricorso contro le decisioni dell'ufficiale giudiziario può essere promosso solo nei casi previsti dal codice dell'esecuzione (cfr. articolo 55 quater).

Contro la decisione dell'ufficiale giudiziario in merito alla domanda di cancellare un bene dall'inventario è possibile ricorrere dinanzi al giudice dell'esecuzione, mediante istanza volta a escludere i beni dall'esecuzione in conformità con l'articolo 267 del codice di procedura civile, entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'ufficiale giudiziario con la quale quest'ultimo non ha dato seguito, anche solo in parte, alla domanda di cancellazione del bene dall'inventario. Non è possibile vendere i beni mobili inventariati nel periodo tra la data di presentazione della domanda di cancellazione del bene dall'inventario e la data di scadenza del termine e per tutta la durata della procedura di ricorso.

Le parti possono presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento delle spese giudiziarie entro 8 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

Per quanto concerne l'istanza per il rinvio o la sospensione dell'esecuzione forzata, cfr. il punto "Opravné prostředky při soudním výkonu rozhodnutí" di cui sopra.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Dopo che l'esecuzione forzata è stata ordinata (articoli 44 e segg. del codice dell'esecuzione) il divieto di disporre dei beni non si applica ai beni necessari al normale esercizio dell'attività commerciale e industriale del debitore, al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e di quelli delle persone nei confronti delle quali ha un'obbligazione alimentare, nonché alla manutenzione e alla gestione del suo patrimonio. Il debitore può inoltre chiedere all'ufficiale giudiziario che il divieto di disporre dei beni non si applichi a una parte dei suoi beni; nell'istanza il debitore deve dimostrare che i beni rimanenti sono manifestamente e indubitabilmente sufficienti a coprire il credito che si intende recuperare, compresi i costi sostenuti dal creditore e i costi dell'esecuzione.

Una volta ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'ufficiale giudiziario, la quale deve contenere l'indicazione del termine di pagamento e delle potenziali conseguenze del mancato pagamento, il debitore ha anche la possibilità di pagare il debito oggetto dell'esecuzione, nonché spese di esecuzione di importo ridotto. Il divieto di disporre dei beni (articolo 44 bis, primo comma, e articolo 46, sesto comma, del codice dell'esecuzione) cessa con il pagamento del debito oggetto dell'esecuzione e delle spese di esecuzione. In caso contrario, l'ufficiale giudiziario procede all'esecuzione.

Il debitore beneficia di una protezione, soprattutto in caso di sfratto dall'abitazione o da un altro locale nel quale vive, in virtù dell'articolo 65 del decreto del 23 dicembre 1991, n. 37/1992 del ministero della Giustizia della Repubblica ceca, sul regolamento interno dei tribunali distrettuali e regionali, e successive modificazioni. Infatti, non può procedere all'esecuzione l'ufficiale giudiziario che durante l'esecuzione dello sfratto da un'immobile, da un'abitazione o da un locale costati che la persona da sfrattare è costretta a letto a causa di malattia, oppure che si tratta di una partoriente o di una donna in fase avanzata di gravidanza, e che lo sfratto potrebbe comprometterne seriamente le condizioni di salute; se non viene presentato un certificato medico oppure se vi sono dubbi sulla veridicità del certificato, l'ufficiale giudiziario può chiedere il parere di un medico specialista.

Alcuni beni del debitore non possono essere oggetto di esecuzione a norma del codice di procedura civile, cfr. anche la domanda "Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?".

 

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Ultimo aggiornamento: 28/03/2022

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