La versione originale in lingua tedesco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglese.
Swipe to change

Come eseguire una decisione giudiziaria

Germania
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

La Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata) è il procedimento che si svolge per soddisfare un credito di diritto privato tramite un'azione forzosa svolta dallo Stato. Il potere di esecuzione spetta allo Stato che agisce tramite i suoi rappresentanti in virtù della sua autorità sovrana.

Al fine di costringere il debitore a soddisfare un'obbligazione di pagamento, di realizzazione di un'azione, ecc., alla quale è soggetto, è possibile ricorrere ai seguenti provvedimenti di esecuzione:

  • Pfändung (pignoramento) di beni;
  • pignoramento di crediti e altri beni detenuti dal debitore (in particolare, il pignoramento dello stipendio);
  • Vermögensauskunft (redazione di un estratto patrimoniale del debitore);
  • Zwangsmaßnahmen (misure coercitive) al fine di garantire che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni;
  • Zwangsversteigerung (vendita forzata al pubblico incanto);
  • Zwangsverwaltung (amministrazione controllata).

In Germania l'esecuzione forzata è disciplinata principalmente dagli articoli 704 e seguenti del Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile) e dalla Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG, legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata).

Il regolamento (UE) n. 655/2014, che disciplina il recupero transfrontaliero di crediti tra Stati membri dell'Unione europea, è attuato in Germania tramite gli articoli 946 e seguenti del ZPO.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Cfr. in appresso, domanda 3.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

  • Le decisioni giudiziarie e quelle stragiudiziali sono entrambe esecutive?

Sì. Le decisioni in questione includono le sentenze definitive non più soggette a ricorso o che sono provvisoriamente esecutive (articolo 704 ZPO), Arrest (espropriazione forzata) ed einstweilige Verfügungen (provvedimenti cautelari, a norma degli articoli 929, 936 ZPO), nonché gli altri documenti esecutivi elencati all'articolo 794 ZPO, che includono non soltanto le ordinanze di organi giurisdizionali, ma anche Vergleiche vor Gütestellen (accordi transattivi raggiunti dinanzi un collegio arbitrale), Anwaltsvergleiche (accordi transattivi conclusi tra avvocati) e notarielle Urkunden (atti notarili).

  • È necessario presentare un'istanza per ottenere un'ordinanza che autorizzi l'esecuzione?

È necessario disporre di un'ordinanza di un organo giurisdizionale per procedere con il pignoramento dei crediti e di altri beni detenuti dal debitore, con misure coercitive volte a garantire che vengano intraprese o ci si astenga dal compiere azioni, nonché con l'esecuzione forzata nei confronti di beni immobili ai sensi della legge sulle aste pubbliche e sull'amministrazione controllata.

  • Qual è l'organo giurisdizionale competente per ordinare l'esecuzione?

Per il pignoramento di crediti vantati dal debitore: Amtsgericht (tribunale distrettuale) competente per il luogo in cui vive il debitore.

Per le misure coercitive al fine di garantire che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni: l'organo giurisdizionale di primo grado competente.

Per la vendita forzata al pubblico incanto e l'amministrazione controllata: il tribunale distrettuale competente per il luogo in cui si trovano i beni.

  • Status e poteri dell'ufficiale giudiziario

Un Gerichtsvollzieher (ufficiale giudiziario) è un funzionario del tribunale in un Land, il quale è soggetto al controllo amministrativo da parte del giudice che presiede il tribunale distrettuale. Tuttavia, è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di esecuzione: tale controllo amministrativo non può essere utilizzato per esercitare un'influenza su tale ufficiale. È possibile impugnare le misure adottate e le note spese redatte dall'ufficiale giudiziario presentando una Erinnerung (opposizione). Lo stesso vale nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di eseguire un'ordinanza. L'opposizione viene esaminata dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

L'ufficiale giudiziario è responsabile dell'esecuzione delle sentenze in materia civile ai sensi del Libro ottavo dello ZPO. L'attenzione è rivolta all'esecuzione nei confronti di beni mobili. In questo caso l'ufficiale giudiziario ha il potere, in linea di principio, di consentire al debitore di effettuare il pagamento a rate, ed ha la competenza per assicurare che il procedimento di esecuzione sia portato a conclusione in maniera tempestiva ed efficace. Uno dei suoi compiti principali è quello di ricevere dal debitore una dichiarazione giurata relativa ai beni da questi posseduti (estratto patrimoniale). Altri settori di competenza includono:

  • il recupero di beni mobili e immobili (sfratto);
  • il superamento della resistenza opposta dal debitore in relazione ad azioni che quest'ultimo è tenuto a consentire;
  • su richiesta di una parte, la notifica di documenti necessari per l'esecuzione forzata;
  • l'esecuzione di ordinanze relative a espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (laddove tali questioni non siano di competenza dell'organo giurisdizionale);
  • l'esecuzione di un mandato di arresto in seguito al rifiuto di fornire la dichiarazione in merito ai beni posseduti.
  • L'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione deve essere presentata da un legale?

Solitamente l'organo giurisdizionale competente per le istanze di esecuzione è il tribunale distrettuale, presso il quale è obbligatorio farsi rappresentare da un legale.

Per le misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni, è necessario presentare un'istanza presso l'organo giurisdizionale di primo grado pertinente, il quale, in alcune circostanze, può essere un organo giurisdizionale di grado superiore (Landgericht (tribunale regionale)), presso il quale è necessario, in linea di principio, ricorrere alla rappresentanza legale.

Costi dei provvedimenti di esecuzione

La legge prevede diversi metodi di esecuzione, a seconda del credito da garantire. I diversi provvedimenti di esecuzione comportano costi differenti, come illustrato qui di seguito.

  • a. pignoramento di beni:

laddove sia stato accertato il diritto a ricevere un pagamento di una determinata somma di denaro, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di richiederne il pagamento. 26 EUR sono dovuti a titolo di diritti di cancelleria per il pignoramento di beni mobili del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del punto 205 della Kostenverzeichnis (KV, distinta delle spese) allegata alla Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG, legge dei costi degli ufficiali giudiziari). Per la vendita dei beni pignorati, per la realizzazione di un'asta pubblica (che può essere un'asta locale o un'asta via Internet accessibile al pubblico tramite una piattaforma d'asta) oppure per la realizzazione in altro modo, vengono riscossi ulteriori 52 EUR, in conformità con il punto 300 della distinta delle spese. Viene addebitato anche un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva. Inoltre, devono essere corrisposte anche le spese dell'ufficiale giudiziario, in particolare in termini di spese di trasferta (punto 711 della distinta delle spese);

  • b. pignoramento di crediti vantati dal debitore:

un'ordinanza che impone il pagamento di una somma di denaro può essere garantita anche tramite un'istanza presentata all'organo giurisdizionale volta a ottenere il pignoramento di un credito vantato dal debitore (ad esempio, il diritto a ricevere il pagamento di proventi) e la sua cessione al creditore, nel contesto della quale tali pagamenti andranno detratti dal debito dovuto (zur Einziehung, "per la riscossione"), oppure la sua cessione a saldo del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore (an Zahlungs statt, "dazione in pagamento") (articoli 829, 835 ZPO). Di regola, il pignoramento e la cessione di un credito si applicano in maniera congiunta e combinata nel contesto di una decisione di pignoramento e cessione. Per il procedimento relativo all'istanza devono essere versati, comunque, soltanto 20 EUR ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla Gerichtskostengesetz (GKG, legge sulle spese giudiziarie). Le spese, ivi inclusi i costi della notifica della decisione dell'organo giurisdizionale, vengono addebitate separatamente, ai sensi della Parte 9 della distinta delle spese stessa;

  • c. ricevimento di un estratto patrimoniale:

l'ufficiale giudiziario addebita 33 EUR per ricevere la dichiarazione relativa all'estratto patrimoniale, ai sensi del punto 260 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari;

  • d. esecuzione nei confronti di beni immobili:

l'esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili del debitore assume la forma di un'ipoteca iscritta presso il catasto oppure della vendita forzata al pubblico incanto oppure dell'amministrazione controllata dei beni.

Per l'iscrizione di un'ipoteca nel catasto al fine di garantire un credito vengono riscossi diritti di cancelleria ai sensi del punto 14121 della distinta delle spese allegata alla Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG, legge sulle spese processuali e notarili), al tasso dell'1% del valore del credito da garantire (articolo 53, primo comma, della legge). Una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 3 milioni di EUR è riportata nell'allegato 1.

I diritti di cancelleria per un procedimento ai sensi della legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata sono determinati dalla parte 2, sezione 2, sottosezioni 1 e 2 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Si devono versare diritti per 100 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza per la vendita forzata al pubblico incanto di terreni oppure in merito a una istanza per partecipare al procedimento. Si devono versare diritti di cancelleria anche per il procedimento in sé, per lo svolgimento di almeno una vendita all'asta con bando di gara, per concludere la vendita e per la distribuzione dei proventi; ciascuno di questi diritti ammonta allo 0,5%. I diritti di cancelleria per il procedimento e per lo svolgimento della vendite all'asta sono determinati con riferimento al valore dei beni accettati dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione (valore di mercato, articolo 54, primo comma, della legge sulle spese giudiziarie). I diritti di cancelleria per concludere la vendita e la distribuzione dei proventi vengono determinati sulla base dell'offerta che vince l'asta, al netto degli interessi, includendo il valore di qualsiasi diritto dovuto in conformità con i termini della vendita all'asta (articolo 54, secondo e terzo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Nell'allegato 2 è riportata una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 500 000 EUR. Oltre ai diritti di cancelleria, separatamente, vengono addebitate le spese sostenute nel procedimento, in conformità con la Parte 9 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Tali spese includono i costi dovuti per la valutazione del valore di mercato dell'immobile da parte di un geometra ai sensi della Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG, legge sui compensi e i rimborsi nei procedimenti giudiziari) (punto 9005 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie).

Si devono versare diritti per 100 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza che imponga l'amministrazione controllata oppure in merito a un'istanza per partecipare al procedimento. L'amministrazione controllata di per sé è soggetta a un canone annuale a un tasso dello 0,5%, con un minimo di 120 EUR complessivi e un minimo di 60 EUR per il primo e l'ultimo anno civile. L'ammontare dei diritti dovuti viene determinato facendo riferimento al reddito complessivo risultante dall'amministrazione controllata (articolo 55 della legge sulle spese giudiziarie);

  • e. recupero e misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese, che vengano consentite o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni:

nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni mobili, detti beni devono essere tolti al debitore dall'ufficiale giudiziario e consegnati al creditore. Per questo atto ufficiale, l'ufficiale giudiziario riscuote diritti per 26 EUR, ai sensi del punto 221 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. Oltre a tali diritti, viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva.

Nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni immobili, l'ufficiale giudiziario deve prendere possesso degli stessi sottraendoli al debitore e trasferendone il possesso al creditore (espropriazione). Per questa attività vengono riscossi diritti per 98 EUR ai sensi del punto 240 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. In conformità con il punto 500 della distinta delle spese, anche in questo caso viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, pari a 20 EUR per ogni ora o frazione di ora, nel caso in cui l'esecuzione dell'atto ufficiale richieda più di tre ore. Inoltre, vengono addebitate anche le spese dell'ufficiale giudiziario, ivi inclusi i costi dei servizi necessari forniti da terze parti, come ad esempio i servizi di sgombero dei locali o i servizi di un fabbro.

Nel procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale volto a imporre l'esecuzione di un'azione (sia che possa essere realizzata soltanto dal debitore sia che possa essere realizzata da un'altra persona in sostituzione del debitore), a consentire un'azione o ad astenersi dall'intraprendere un'azione, si devono versare 20 EUR di diritti di cancelleria in ogni caso, ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie.

3.2 Le principali condizioni

Il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo che riconosca il suo credito. Può trattarsi di una sentenza definitiva che non può più essere soggetta a ricorso o che è provvisoriamente esecutiva (articolo 704 ZPO) oppure di uno dei documenti elencati all'articolo 794 ZPO ad esempio una gerichtlicher Vergleich (transazione giudiziaria), un Vollstreckungsbescheid (titolo esecutivo) oppure un atto notarile. Come regola generale, il documento deve contenere un Vollstreckungsklausel (certificato di esecutività) emesso dall'organo giurisdizionale e deve essere notificato al debitore. Un certificato di esecutività dell'organo giurisdizionale è richiesto soltanto in casi eccezionali per titoli esecutivi, ordinanze per l'espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (articolo 796, articolo 929, primo comma, e articolo 936 dello ZPO).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere oggetto di esecuzione i beni mobili, i crediti e gli altri diritti di proprietà e diritti reali del debitore.

L'articolo 811 ZPO specifica quali sono i beni mobili che non possono essere pignorati; lo scopo è quello di consentire al debitore e alla sua famiglia di mantenere il minimo indispensabile per uso personale o professionale.

Limitazioni al pignoramento si applicano anche in relazione al reddito percepito dal debitore. Gli articoli 850 e seguenti dello ZPO indicano determinati importi che non possono essere soggetti a pignoramento, in quanto il debitore ne ha bisogno per garantire il proprio sostentamento. I saldi a credito possono essere garantiti depositandoli in un Pfändungsschutzkonto ("conto esentato dal pignoramento", articolo 850k ZPO). Alcuni importi esenti da pignoramento vengono conservati in questi conti indipendentemente dall'origine del saldo a credito.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

  • In relazione al debitore

L'esecuzione nei confronti dei beni mobili del debitore avviene mediante il pignoramento e la realizzazione dei beni pignorati. Crediti e diritti detenuti dal debitore nei confronti di terzi sono pignorati tramite un'ordinanza di esecuzione emessa dall'organo giurisdizionale. In entrambi i casi, il pignoramento è costituito da un atto ufficiale che porta alla confisca del bene soggetto a pignoramento. Tra gli altri effetti, la confisca priva il debitore del controllo sul bene interessato.

  • In relazione a terzi

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia pignorato dei beni mobili che non appartengono al debitore ma a una terza parte, quest'ultima può opporsi al pignoramento dei suoi beni presentando una Drittwiderspruchsklage (obiezione di terzi).

Nel caso in cui vengano pignorati crediti detenuti dal debitore nei confronti di una terza parte e ceduti, detta terza parte non può più pagare il debitore; tale terza parte può pagare un credito che è stato ceduto a un creditore deducendolo dal credito dovuto al debitore soltanto effettuando il pagamento a favore del creditore e, procedendo in tal senso, si libera del proprio debito. Una terza parte che violi tale obbligazione si assoggetta al rischio di incorrere in un'azione legale per il risarcimento di danni.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I crediti che non possono più essere oggetto di ricorso e i crediti soggetti a transazioni o gli atti esecutivi sono soggetti a un termine di prescrizione di 30 anni ai sensi dell'articolo 197 del bürgerlichesGesetzbuch (BGB, codice civile). Il creditore può avviare un procedimento esecutivo in qualsiasi momento durante tale periodo.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Ai sensi del diritto tedesco non vi è un procedimento specifico per la concessione dell'esecuzione.

Il debitore può impugnare i provvedimenti adottati nei suoi confronti nel quadro del procedimento di esecuzione. Può presentare un'obiezione contro le modalità di esecuzione e può presentare un Beschwerde (ricorso) contro una decisione presa nel quadro di un procedimento nel caso in cui non vi sia stata alcuna udienza. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di due settimane presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, il quale può quindi ribaltare la propria decisione, oppure presso il tribunale regionale, che funge da corte d'appello.

L'istanza per ottenere un tale provvedimento non ha alcuna influenza immediata sul proseguimento del procedimento giudiziario di esecuzione avviato, in quanto non si ha alcun effetto sospensivo.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Cfr. in precedenza, domanda 4.

Allegato 1

Valore commerciale fino a ... EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

Valore commerciale fino a
… EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

Valore commerciale fino a ... EUR

Diritto
Tabella B
… EUR

500

15,00

200 000

435,00

1 550 000

2 615,00

1 000

19,00

230 000

485,00

1 600 000

2 695,00

1 500

23,00

260 000

535,00

1 650 000

2 775,00

2 000

27,00

290 000

585,00

1 700 000

2 855,00

3 000

33,00

320 000

635,00

1 750 000

2 935,00

4 000

39,00

350 000

685,00

1 800 000

3 015,00

5 000

45,00

380 000

735,00

1 850 000

3 095,00

6 000

51,00

410 000

785,00

1 900 000

3 175,00

7 000

57,00

440 000

835,00

1 950 000

3 255,00

8 000

63,00

470 000

885,00

2 000 000

3 335,00

9 000

69,00

500 000

935,00

2 050 000

3 415,00

10 000

75,00

550 000

1 015,00

2 100 000

3 495,00

13 000

83,00

600 000

1 095,00

2 150 000

3 575,00

16 000

91,00

650 000

1 175,00

2 200 000

3 655,00

19 000

99,00

700 000

1 255,00

2 250 000

3 735,00

22 000

107,00

750 000

1 335,00

2 300 000

3 815,00

25 000

115,00

800 000

1 415,00

2 350 000

3 895,00

30 000

125,00

850 000

1 495,00

2 400 000

3 975,00

35 000

135,00

900 000

1 575,00

2 450 000

4 055,00

40 000

145,00

950 000

1 655,00

2 500 000

4 135,00

45 000

155,00

1 000 000

1 735,00

2 550 000

4 215,00

50 000

165,00

1 050 000

1 815,00

2 600 000

4 295,00

65 000

192,00

1 100 000

1 895,00

2 650 000

4 375,00

80 000

219,00

1 150 000

1 975,00

2 700 000

4 455,00

95 000

246,00

1 200 000

2 055,00

2 750 000

4 535,00

110 000

273,00

1 250 000

2 135,00

2 800 000

4 615,00

125 000

300,00

1 300 000

2 215,00

2 850 000

4 695,00

140 000

327,00

1 350 000

2 295,00

2 900 000

4 775,00

155 000

354,00

1 400 000

2 375,00

2 950 000

4 855,00

170 000

381,00

1 450 000

2 455,00

3 000 000

4 935,00

185 000

408,00

1 500 000

2 535,00



Allegato 2

Importo rivendicato fino a ... EUR

Diritto
EUR ...

Importo rivendicato fino a ... EUR

Diritto
EUR ...

500

35,00

50 000

546,00

1 000

53,00

65 000

666,00

1 500

71,00

80 000

786,00

2 000

89,00

95 000

906,00

3 000

108,00

110 000

1 026,00

4 000

127,00

125 000

1 146,00

5 000

146,00

140 000

1 266,00

6 000

165,00

155 000

1 386,00

7 000

184,00

170 000

1 506,00

8 000

203,00

185 000

1 626,00

9 000

222,00

200 000

1 746,00

10 000

241,00

230 000

1 925,00

13 000

267,00

260 000

2 104,00

16 000

293,00

290 000

2 283,00

19 000

319,00

320 000

2 462,00

22 000

345,00

350 000

2 641,00

25 000

371,00

380 000

2 820,00

30 000

406,00

410 000

2 999,00

35 000

441,00

440 000

3 178,00

40 000

476,00

470 000

3 357,00

45 000

511,00

500 000

3 536,00

 

Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.

I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.