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Come eseguire una decisione giudiziaria

Estonia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Esecuzione in materia civile e commerciale significa destinare i beni del debitore al soddisfacimento dei crediti indicati nel titolo esecutivo o obbligare il debitore a effettuare una fornitura a una determinata persona oppure a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata operazione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

I kohtutäiturid (ufficiali giudiziari) – i dettagli di contatto sono disponibili a questo indirizzo.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La decisione emessa dall'organo giurisdizionale è eseguita:

1) dopo che è passata in giudicato.

Una sentenza acquisisce efficacia di giudicato quando può essere contestata soltanto mediante teistmismenetlus (procedimento di riesame). Se una sentenza è impugnata validamente, l'acquisizione da parte della stessa di efficacia di giudicato è sospesa. In caso di impugnazione parziale, la parte della sentenza non impugnata acquisisce efficacia di giudicato. Se una sentenza viene impugnata in relazione a una parte che non concerne la determinazione delle spese processuali, anche la parte della sentenza nella quale viene determinato l'ammontare di tali spese non passa in giudicato. Una sentenza passata in giudicato ha efficacia vincolante per le parti del procedimento nella misura in cui il credito fatto valere con l'azione o in via riconvenzionale è definito sulla base delle circostanze a fondamento dell'azione, salvo diversa previsione di legge.

Una sentenza è oggetto di esecuzione su richiesta del creditore;

2) prima di passare in giudicato, se l'organo giurisdizionale ha dichiarato che essa è oggetto di esecuzione immediata.

Una sentenza dichiarata immediatamente esecutiva è oggetto di esecuzione prima di passare in giudicato. L'organo giurisdizionale dichiara una sentenza immediatamente esecutiva nella sentenza stessa o mediante ordinanza.

Le sentenze sono oggetto di esecuzione sulla base di un titolo esecutivo.

I titoli esecutivi in materia civile e commerciale possono comprendere:

  • le sentenze e le ordinanze in materia civile passate in giudicato o dichiarate immediatamente esecutive;
  • le decisioni di organi giurisdizionali di Stati esteri, riconosciute o soggette ad esecuzione senza riconoscimento;
  • le decisioni dei collegi arbitrali stabilmente operanti in Estonia e le decisioni di altri organi arbitrali dichiarate esecutive;
  • le decisioni adottate da una töövaidluskomisjon (commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro) o una üürikomisjon (commissione per la conciliazione delle controversie in materia di locazione) passate in giudicato.

Un elenco esaustivo dei titoli esecutivi è riportato all'articolo 2 del Täitemenetluse seadustik (codice della procedura di esecuzione).

Se non viene data esecuzione volontaria a un titolo esecutivo, è possibile avviare un procedimento di esecuzione a fronte di una domanda presentata dal creditore.

I crediti derivanti da titoli esecutivi previsti dalla legge sono oggetto di esecuzione ai sensi del codice della procedura di esecuzione. L'esecuzione di titoli esecutivi è effettuata dagli ufficiali giudiziari, salvo diversa previsione di legge.

  • Un ufficiale giudiziario porta avanti il procedimento di esecuzione su istanza del creditore e sulla base di un titolo esecutivo. Un ufficiale giudiziario porta avanti il procedimento di esecuzione a prescindere da una richiesta del creditore quando il titolo esecutivo si riferisce ai diritti dell'ufficiale giudiziario o a un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i costi di esecuzione e negli altri casi previsti dalla legge;
  • in relazione all'esecuzione è aperto un fascicolo indicante gli atti esecutivi e le notifiche inviate in ordine cronologico. I documenti ricevuti ed emessi dall'ufficiale giudiziario nel contesto del procedimento di esecuzione, o copie di essi, sono conservati nel fascicolo esecutivo;
  • se sono soddisfatte le condizioni per l'avvio del procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica al debitore un avviso di avvio di tale procedimento. Un procedimento di esecuzione si considera avviato all'atto della notifica di un avviso di esecuzione a un debitore;
  • un ufficiale giudiziario deve notificare al debitore l'avviso di avvio del procedimento di esecuzione e alle parti di tale procedimento l'atto di pignoramento di beni, il verbale d'asta, le sue decisioni sulle opposizioni proposte contro i suoi atti e gli altri documenti previsti dalla legge;
  • se la legge o la decisione non indicano un termine per l'adempimento volontario del titolo esecutivo, detto termine è fissato dall'ufficiale giudiziario. Il termine non può essere inferiore a 30 giorni, salvo diversa disposizione del codice della procedura di esecuzione. Con il consenso del creditore, l'ufficiale giudiziario può fissare un termine superiore a 30 giorni per l'adempimento volontario del titolo esecutivo.

Un ufficiale giudiziario deve adottare tutte le misure previste dalla legge per dare esecuzione al titolo esecutivo, raccogliere le informazioni necessarie ai fini del procedimento di esecuzione e informare le parti di tale procedimento in merito ai loro diritti e ai loro obblighi.

  • Un ufficiale giudiziario può posticipare l'azione esecutiva su richiesta del creditore o sulla base di una decisione in tal senso oppure quando cambia la persona che si occupa dell'esecuzione;
  • su richiesta del debitore l'organo giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione oppure prolungarne o posticiparne l'esecuzione se la sua continuazione risulta iniqua per il debitore. Nel procedere in tal senso, occorre tener conto degli interessi del creditore e di altre circostanze, compresa la situazione economica della famiglia del debitore.

3.2 Le principali condizioni

Presupposti per dare esecuzione a un titolo esecutivo:

  1. può essere data esecuzione a una decisione emessa da un organo giurisdizionale passata in giudicato o a una decisione della commissione per la conciliazione delle controversie in materia di lavoro o di locazione passata in giudicato e munita di formula esecutiva. La formula esecutiva non è apposta alla decisione dichiarata immediatamente esecutiva;
  2. Nel caso di un bene che, per sua natura, è adatto all'uso personale da parte di uno solo dei coniugi, si presume che tale bene appartenga a detto coniuge che dovrebbe utilizzarlo in considerazione della sua natura;
  3. è possibile azionare un credito su un bene in comunione tra i coniugi con il consenso del coniuge che non è debitore o se il titolo esecutivo stabilisce che entrambi i coniugi devono adempiere l'obbligazione. Un creditore può richiedere la divisione dei beni in comunione e quindi il pagamento utilizzando la parte di tali beni appartenente al debitore. Nel caso di un'esecuzione nei confronti dei beni in comunione dei coniugi nell'ambito di una procedura di esecuzione riguardante i beni di uno di loro, si presume che il consenso del coniuge non debitore sia a favore del creditore. I beni in questione possono essere pignorati e venduti. La presunzione di consenso non si applica ad alcun bene immobile di proprietà del coniuge non debitore, al reddito dei coniugi o ad alcuna somma presente su un conto bancario aperto a loro nome. Il coniuge non debitore è informato del pignoramento dei beni di cui alla presente sezione, nonché della possibilità di presentare una contestazione;
  4. per azionare un credito su un bene in comunione è necessario un titolo esecutivo opponibile a tutti i comproprietari;
  5. In caso di decesso del debitore in pendenza del procedimento di esecuzione, tale procedimento continua a carico del suo patrimonio, salvo diversa previsione della legge.
  6. Se un titolo esecutivo è opponibile anche al successore legale del creditore o del debitore specificato in tale titolo, un ufficiale giudiziario lo accetterà ai fini dell'esecuzione se la successione legale gli è stata provata mediante sentenza emessa da un organo giurisdizionale, estratto da un pubblico registro o atto notarile. Lo stesso si applica quando viene data esecuzione a una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale nei confronti del possessore di un bene oggetto di controversia e il possessore di tale bene cambia in seguito alla pronuncia della decisione;
  7. se il credito indicato in un titolo esecutivo diviene esigibile alla scadenza di un certo termine, a una certa data o con l'avveramento di una determinata condizione, i procedimenti di esecuzione possono essere avviati dopo la scadenza del termine, alla data stabilita o all'avveramento della condizione;
  8. se l'esecuzione è subordinata alla costituzione di una garanzia da parte del creditore, è possibile dare avvio al procedimento di esecuzione soltanto in presenza di un documento scritto che attesti che la garanzia è stata fornita e quando una copia del documento in parola è stata notificata al debitore o gli è notificata unitamente all'avviso di avvio del procedimento;
  9. se l'esecuzione di un titolo esecutivo è subordinata al contemporaneo adempimento, da parte del creditore, di un'obbligazione a favore del debitore, l'ufficiale giudiziario può procedere con l'esecuzione solo dopo l'adempimento dell'obbligazione da parte del creditore o, se il creditore o l'ufficiale giudiziario hanno offerto al debitore tale adempimento, dopo che il debitore ha, senza giustificato motivo, rifiutato l'adempimento o ritardato l'accettazione per altre ragioni;
  10. se il creditore necessita, ai fini dell'esecuzione forzata, di un certificato attestante i diritti di successione o di qualsiasi altro documento, egli può chiederne, in luogo del debitore, l'emissione a un notaio o a un ente amministrativo. Nel procedere in tal senso il creditore deve presentare il titolo esecutivo.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Il credito può essere azionato sui beni mobili e immobili e sui diritti di proprietà del debitore. Se il debito è sorto in ragione del mancato pagamento del mantenimento dei figli, nel corso di procedimenti di esecuzione, un organo giurisdizionale può sospendere taluni diritti del debitore e permessi concessi a quest'ultimo oppure vietarne l'emissione.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Credito azionato su beni mobili

Se viene azionato un credito nei confronti di beni mobili, tali beni verranno pignorati e venduti. A partire dal pignoramento, il debitore non può disporre del bene pignorato. Il credito vantato da un creditore unitamente alle penalità di ritardato pagamento e ad altre domande accessorie la cui entità è indicata nel titolo esecutivo saranno soddisfatti utilizzando i fondi ottenuti dalla vendita. I beni mobili non saranno pignorati qualora si possa presumere che i fondi che si ricaverebbero dalla loro vendita siano sufficienti a coprire soltanto le spese di esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasferirà i fondi versati sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario a seguito dell'esecuzione forzata in relazione ai beni del debitore (in appresso "proventi dell'esecuzione") al creditore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di detti fondi.

Se un credito pecuniario è azionato nei confronti dello Stato o di un'amministrazione locale, verrà fatta richiesta di pagamento in denaro. Se la richiesta di pagamento non è evasa entro un lasso di tempo ragionevole, verrà data esecuzione al credito sui beni.

A partire dal pignoramento, il creditore detiene un privilegio sul bene pignorato. Un privilegio sui beni pignorati concede a un creditore i medesimi diritti di un privilegio stabilito sulla base di un contratto o di un vincolo statutario, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

L'ufficiale giudiziario vende i beni mobili pignorati mediante asta pubblica elettronica o dal vivo nel contesto della quale non è possibile esercitare il diritto di prelazione. Su richiesta di un creditore o di un debitore, un ufficiale giudiziario può vendere i beni pignorati in maniera diversa da un'asta dal vivo od elettronica nel caso in cui tale asta abbia avuto esito negativo oppure si possa presumere che il bene non possa essere venduto ad un'asta o che i proventi dell'esecuzione ottenibili mediante la vendita all'asta sarebbero significativamente inferiori a quelli conseguibili attraverso la vendita del bene in qualsiasi altra maniera.

L'ufficiale giudiziario distribuisce i proventi dell'esecuzione ottenuti dalla vendita dei beni tra i creditori ed altre persone aventi diritto a tali proventi secondo l'ordine di ottenimento dei privilegi o in base a un accordo stipulato tra i creditori. L'importo residuo in seguito al pagamento delle spese di esecuzione e al soddisfacimento dei crediti verrà restituito al debitore. Se i proventi dell'esecuzione non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti e i creditori non riescono a giungere a un accordo in merito alla distribuzione dei fondi, l'ufficiale giudiziario distribuirà i proventi dell'esecuzione tra i creditori che partecipano ai procedimenti di esecuzione in conformità con un piano di distribuzione. Le spese di esecuzione vengono detratte dai proventi da distribuire in base al piano di distribuzione.

Credito azionato su beni immobili

Se un credito viene azionato su beni immobili, tali beni saranno pignorati e venduti oppure saranno soggetti ad amministrazione giudiziaria nel qual caso il credito vantato da un creditore sarà soddisfatto utilizzando i proventi di tale amministrazione giudiziaria. È possibile azionare un credito su un bene immobile se il debitore è iscritto nel registro immobiliare quale proprietario di tale bene o se il debitore è un successore a titolo universale del proprietario iscritto nel registro immobiliare. Un credito vantato nei confronti di beni immobili viene azionato anche in relazione a beni soggetti a ipoteca.

Al fine di pignorare i beni immobili, un ufficiale giudiziario registrerà i beni immobili, i loro confini e qualsiasi altro bene soggetto a ipoteca, vieterà il diritto di disporre degli stessi e farà iscrivere una annotazione in merito a tale divieto nel registro immobiliare. Una volta pignorati, i beni immobili rimangono nel possesso del debitore che li può amministrare e utilizzare nei limiti della gestione ordinaria, fatto salvo il caso in cui i beni siano sottoposti ad amministrazione giudiziaria. A partire dal pignoramento, il debitore non può disporre del bene pignorato. Se al momento del pignoramento di un bene immobile il pignoramento si estende anche a beni mobili, è possibile disporre di questi ultimi nei limiti della gestione ordinaria. I beni immobili vengono venduti tramite un'asta obbligatoria oppure dal debitore sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario nel qual caso è necessario il consenso preventivo del creditore.

I beni immobili sono soggetti ad amministrazione giudiziaria sulla base di una domanda presentata da un ufficiale giudiziario, un creditore o un debitore. L'amministratore giudiziario può prendere possesso della proprietà immobiliare sulla base del provvedimento che dispone la sua nomina ad amministratore. Un amministratore ha il diritto e l'obbligo di effettuare tutte le operazioni e tutti gli atti necessari per la conservazione delle condizioni e per la gestione ordinaria dei beni immobili. L'amministrazione giudiziaria terminerà a fronte di una decisione emessa da un ufficiale giudiziario in seguito al soddisfacimento del credito del creditore.

L'ufficiale giudiziario distribuisce i proventi dell'esecuzione ottenuti dalla vendita e dall'amministrazione giudiziaria dei beni immobili tra i creditori e le altre persone aventi diritto a tali proventi sulla base del loro rango indicato nel registro immobiliare e nell'ordine di pignoramento oppure sulla base di un accordo concluso tra i creditori. Le spese di esecuzione vengono detratte dai proventi dell'esecuzione da distribuire in base al piano di distribuzione.

Credito azionato su diritti di proprietà

È possibile azionare un credito su un conto del debitore. L'istituto di credito informa l'ufficiale giudiziario dell'esistenza o dell'assenza di un conto. Il conto è sottoposto a pignoramento sulla base di un atto di pignoramento nella misura indicata nello stesso. I fondi presenti sul conto vengono quindi trasferiti, per una somma pari all'importo pignorato sulla base dell'atto di pignoramento, sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario a meno che il titolo esecutivo sia una decisione a garanzia di un'azione diversa da una tale decisione concernente una richiesta di mantenimento dei figli in pendenza del procedimento giudiziario. Se, al momento del pignoramento, sul conto del debitore non sono presenti fondi tali da coprire la somma indicata nell'atto di pignoramento, anche i fondi versati su tale conto in seguito al pignoramento saranno considerati pignorati fino alla concorrenza dell'importo residuo. I fondi versati sul conto in seguito al pignoramento vengono quindi trasferiti sul conto bancario ufficiale dell'ufficiale giudiziario fino all'esecuzione dell'atto di pignoramento. Se l'ufficiale giudiziario consegna un atto di pignoramento del conto del debitore a un istituto di credito ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo si considera operare rispetto a ogni conto aperto dal debitore in futuro. Un istituto di credito o di pagamento può decidere di non aprire un conto a nome di un debitore che è già titolare di un conto nei confronti del quale lo stesso istituto dà esecuzione a un atto di pignoramento emesso da un ufficiale giudiziario.

È possibile azionare un credito su titoli. Al fine del pignoramento dei titoli elencati all'articolo 2 della väärtpaberite keskregistri seadus (legge estone sulla tenuta del registro dei titoli), l'ufficiale giudiziario impartirà al conservatore del registro l'istruzione di inserire un'annotazione del divieto degli atti di disposizione sui diritti e le obbligazioni. Un titolo viene pignorato nel momento del suo congelamento nel registro. L'ufficiale giudiziario vende i titoli secondo le disposizioni in materia di crediti azionati su beni mobili. L'ufficiale giudiziario può registrare un titolo registrato a nome dell'acquirente e può presentare le richieste necessarie a tal fine in luogo del debitore. L'ufficiale giudiziario presenterà un pagherò cambiario, un assegno o un payment bond se il titolo lo consente.

È possibile azionare un credito su una partecipazione azionaria in una società a responsabilità limitata. Se una partecipazione azionaria in una società a responsabilità limitata non è iscritta nel registro gestito dal väärtpaberite keskregister (depositario centrale dei titoli), le quote saranno considerate pignorate secondo la procedura prevista per il pignoramento di beni mobili. L'ufficiale giudiziario informa il consiglio d'amministrazione della società a responsabilità limitata del pignoramento. L'ufficiale giudiziario vende le quote di una società a responsabilità limitata secondo le disposizioni in materia di crediti azionati su beni mobili. L'ufficiale giudiziario che ha alienato le quote notifica il loro trasferimento, nel rispetto delle modalità previste dal ministero competente in materia, al conservatore dell'äriregister (registro delle imprese) entro due giorni dalla vendita all'asta.

Oltre a quanto sopra, è possibile azionare un credito anche in relazione a obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi, la quota societaria detenuta da una persona fisica in una società di persone operante nell'edilizia, una porzione della quota societaria di un socio in una società di persone, un diritto inalienabile e altri diritti di proprietà.

Limitazione dei diritti nel caso in cui sia dovuto il mantenimento dei figli

Se un debitore non paga regolarmente il mantenimento dei figli entro tre mesi nel corso dei procedimenti di esecuzione avviati per la riscossione di tale mantenimento e l'ufficiale giudiziario non è stato in grado di riscuoterlo in relazione ai beni del debitore, con il consenso del creditore e sulla base di una domanda dell'ufficiale giudiziario, nonché dopo aver ammonito una prima volta il debitore, un organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza di sospensione dei seguenti diritti e permessi a tempo indeterminato:

  • diritti di caccia;
  • il diritto di guidare veicoli a motore;
  • porti d'arma e autorizzazioni per l'acquisto di armi;
  • il diritto di guidare imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
  • la licenza di pesca.

L'organo giurisdizionale può, alle stesse condizioni, dichiarare non validi i seguenti documenti del debitore e vietarne l'emissione per un massimo di due anni:

  1. passaporto estone;
  2. passaporto per stranieri;
  3. documento di viaggio per i rifugiati;
  4. documento di viaggio temporaneo;
  5. libretto di navigazione;
  6. certificato di servizio a bordo di navi;
  7. passaporto diplomatico.

Se, sulla base della presente sezione, l'organo giurisdizionale limita un diritto del debitore, sospende la sua autorizzazione, o entrambi, oppure invalida un documento in suo possesso, deve anche, con la stessa ordinanza, vietare la concessione dello stesso diritto, autorizzazione o documento, o di tutto quanto precede. L'organo giurisdizionale può limitare contemporaneamente diversi diritti elencati nella presente sezione, sospendere la validità di diverse autorizzazioni o dichiarare non validi diversi documenti e vietarne l'emissione.

Tramite un'ordinanza, un organo giurisdizionale ripristinerà un diritto o la validità di un permesso di un debitore e gli consentirà di ottenere nuovamente un diritto, un permesso o un documento su richiesta del debitore se:

  • il debitore ha pagato il mantenimento dei figli per almeno tre mesi;
  • il debitore ha concordato con il creditore un piano di rientro e lo ha rispettato per almeno tre mesi consecutivi;
  • il rifiuto al ripristino di un diritto o a consentire nuovamente la concessione di un diritto fosse ingiusto per il debitore;
  • l'obbligazione di versare il mantenimento dei figli è scaduta.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il termine di prescrizione per i crediti accertati con una sentenza passata in giudicato e per i crediti derivanti da una transazione giudiziale o da un altro titolo esecutivo è di 10 anni. Il termine di prescrizione decorre a partire dal momento in cui la sentenza passa in giudicato o dall'emissione di qualsiasi altro titolo esecutivo, ma non prima che il credito diventi esigibile.

Il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni ricorrenti, fatta eccezione per i crediti relativi al soddisfacimento di obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, è di tre anni per ciascuna singola obbligazione, indipendentemente dalla base giuridica del credito. Il termine di prescrizione decorre a partire dalla fine dell'anno civile in cui il credito corrispondente all'obbligazione diventa esigibile. Il termine di prescrizione per un credito per l'adempimento di obbligazioni di mantenimento dei figli è di 10 anni per ciascuna singola obbligazione.

In caso di decesso del debitore in pendenza del procedimento di esecuzione, tale procedimento continua a carico del suo patrimonio, salvo diversa previsione della legge.

Prima della scadenza del termine previsto per la rinuncia a un patrimonio o per l'accettazione dell'eredità, il procedimento di esecuzione fondato su un credito vantato nei confronti di un bene può continuare soltanto nei confronti di tale bene. In tal caso, non è possibile azionare un credito nei confronti dell'intero patrimonio oggetto dell'eredità per obbligazioni dovute personalmente dal successore.

Se un titolo esecutivo è opponibile anche al successore legale del creditore o del debitore specificato in tale titolo, un ufficiale giudiziario lo accetterà ai fini dell'esecuzione se la successione legale gli è stata provata mediante sentenza emessa da un organo giurisdizionale, estratto da un pubblico registro o atto notarile. Lo stesso si applica quando viene data esecuzione a una decisione pronunciata da un organo giurisdizionale nei confronti del possessore di un bene oggetto di controversia e il possessore di tale bene cambia in seguito alla pronuncia della decisione;

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Un soggetto parte di un procedimento esecutivo può presentare un reclamo dinanzi all'ufficiale giudiziario, per contestare una sua decisione o le azioni da esso compiute nel dare esecuzione a un titolo esecutivo o nel negare l'azione esecutiva, entro 10 giorni dalla data in cui il reclamante viene a conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza della decisione o dell'azione corrispondente, salvo diversa previsione di legge.

Un soggetto parte di un procedimento può impugnare la decisione pronunciata da un ufficiale giudiziario su un reclamo dinanzi al tribunale di contea nella cui giurisdizione ricade la sede dell'ufficiale giudiziario entro 10 giorni dalla pronuncia della decisione. L'impugnazione di una decisione o attività dell'ufficiale giudiziario può essere presentata soltanto se è stato preventivamente proposto reclamo dinanzi a quest'ultimo.

Salvo diversa previsione di legge, nell'ambito del procedimento di esecuzione è possibile proporre impugnazione contro un'ordinanza di un giudice.

Le parti possono altresì presentare un'impugnazione dell'ordinanza di un tribunale di contea sulla sospensione di un diritto e sulla validità di un permesso rilasciato a un debitore e sul divieto di concedere un diritto o un permesso al debitore seguendo la procedura prevista nel tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile). È possibile impugnare anche la decisione di una corte distrettuale in merito a un'impugnazione contro una decisione del tribunale di contea.

Il debitore può agire nei confronti del creditore affinché il titolo alla base dell'esecuzione forzata sia dichiarato inammissibile, in particolare quando il credito è stato soddisfatto, posticipato o posto in compensazione. La soddisfazione dell'azione non pregiudica la validità o il valore giuridico del titolo esecutivo. Tali impugnazioni saranno ammissibili soltanto se i motivi sui quali si basano sorgono dopo che la decisione dell'organo giurisdizionale è passata in giudicato. Tale azione può essere proposta fino alla fine del procedimento di esecuzione (articolo 221 del codice della procedura di esecuzione).

Un soggetto terzo che vanta un diritto su un bene sottoposto ad esecuzione forzata idoneo a ostare all'esercizio dell'azione esecutiva, in particolare il diritto di proprietà o un diritto reale limitato, può chiedere che il bene sia svincolato dal pignoramento o che l'esecuzione forzata sia dichiarata inammissibile per altre ragioni da parte dell'organo giurisdizionale competente ratione loci per l'esecuzione forzata.

Entro 30 giorni dalla consegna di una relazione su una vendita all'asta, una parte del procedimento di esecuzione può promuovere un'azione giudiziaria affinché un organo giurisdizionale dichiari nulla tale vendita all'asta se il bene è stato venduto a una persona che non aveva il diritto di acquistarlo o se la vendita all'asta è stata condotta sulla base di un pignoramento nullo o in violazione di altre condizioni fondamentali per la vendita all'asta. Se una vendita all'asta viene dichiarata non valida, il debitore può richiedere che l'acquirente restituisca un bene venduto ai sensi dell'articolo 80 dell'asjaõigusseadus (legge sulla proprietà) oppure, qualora ciò sia impossibile, può presentare una domanda sulla base delle disposizioni in materia di arricchimento senza causa; una parte può chiedere a un ufficiale giudiziario di risarcire il danno ai sensi della kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Lo svolgimento dei procedimenti di esecuzione è disciplinato dal codice della procedura di esecuzione. Le restrizioni in materia di pignoramento di beni sono fissate dall'articolo 53, primo comma, che stabilisce che è vietato pignorare più beni di un debitore rispetto a quanto sia necessario per soddisfare un credito vantato da un creditore e per coprire le spese di esecuzione, a meno che sia impossibile soddisfare tale credito in qualsiasi altro modo. Il pignoramento non è valido e da esso non deriva alcun effetto giuridico in caso di violazione materiale delle disposizioni procedurali relative al pignoramento, in particolare se:

  1. i beni vengono pignorati senza disporre di un titolo esecutivo valido;
  2. al debitore non è stata notificato alcun avviso di esecuzione;
  3. i beni vengono pignorati da una persona non autorizzata a farlo;
  4. un debitore non ha ricevuto notifica, in misura notevole, dei propri diritti nei procedimenti di esecuzione e ciò ha determinato una violazione dei diritti del debitore (articolo 55 del codice della procedura di esecuzione).

L'elenco dei beni non soggetti a pignoramento è riportato all'articolo 66 del codice della procedura di esecuzione. I seguenti beni non possono essere pignorati o venduti nel corso di procedimenti di esecuzione:

  1. gli effetti personali di un debitore e gli oggetti domestici, stoviglie, vestiti, biancheria da letto, letti e altri oggetti ad uso domestico che sono essenziali per soddisfare le esigenze della famiglia, tenendo conto dell'ammontare del debito del debitore;
  2. almeno un dispositivo tecnico che garantisca al debitore la possibilità di esercitare il diritto di ricevere informazioni come prescritto dall'articolo 44, primo comma, della Eesti Vabariigi põhiseadus (costituzione della Repubblica di Estonia);
  3. i prodotti alimentari necessari per il debitore e la sua famiglia per un mese e il materiale di riscaldamento necessario per riscaldare l'abitazione durante un periodo di riscaldamento oppure, se tale fornitura non avviene al momento dell'esecuzione e l'acquisizione di tale fornitura non è garantita in alcun altro modo, una somma di denaro necessaria per l'acquisizione di detta fornitura;
  4. attrezzature agricole, bovini, fertilizzanti e prodotti agricoli primari di una persona attiva nel settore dell'agricoltura essenziali per consentire al debitore di mantenere sé stesso e la sua famiglia fino al raccolto successivo;
  5. beni fondamentali per continuare le attività economiche o professionali o il rapporto di lavoro o di servizio di una persona fisica;
  6. libri e altri oggetti utilizzati dal debitore o da un suo familiare per studi o attività di culto;
  7. documenti contabili, documenti familiari, fedi nuziali, insigne e decorazioni appartenenti al debitore;
  8. arti artificiali, occhiali e altri dispositivi medici necessari a causa di una disabilità fisica, utilizzati dal debitore o da un suo familiare;
  9. oggetti necessari per un funerale nella famiglia del debitore;
  10. le raccolte museali di musei statali, musei comunali e musei di persone giuridiche di diritto pubblico e oggetti appartenenti a tali raccolte, nonché le collezioni o gli oggetti museali statali il cui utilizzo è concesso a una fondazione;
  11. documenti d'archivio;
  12. altri beni il cui pignoramento è in conflitto con la legge o i principi morali;
  13. attivi statali soggetti a commercio limitato e beni di cui lo Stato o un'amministrazione locale in veste di debitore necessita per lo svolgimento di compiti pubblici e il cui trasferimento è contrario agli interessi pubblici. Prima di prendere una decisione corrispondente, è necessario sentire il parere di un rappresentante di un ministero o di un'agenzia competente.

I beni specificati ai punti 1), 2), 4) e 5) di cui sopra possono essere pignorati nel caso in cui un venditore richieda un'esecuzione forzata sulla base di un credito pecuniario garantito da una riserva di proprietà in ragione della vendita di tali beni. I beni necessari per il culto di cui al punto 6) possono essere pignorati se utilizzati in maniera contraria ai principi morali o punibile.

Ai sensi dell'articolo 67 del codice della procedura di esecuzione, gli animali tenuti a casa per fini non commerciali non possono essere pignorati. Sulla base della domanda di un creditore, un organo giurisdizionale può consentire il pignoramento di un animale di alto valore se il divieto di pignoramento viola in maniera significativa gli interessi del creditore che prevalgono su quelli di protezione degli animali o sugli interessi legittimi del debitore.

Le restrizioni relative a qualsiasi pignoramento di reddito sono specificate agli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione. Non è possibile azionare un credito in relazione ai seguenti redditi:

  1. prestazioni familiari statali;
  2. prestazioni sociali a favore di persone disabili;
  3. prestazioni sociali ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
  4. indennità di disoccupazione, sussidi, indennità di trasporto e alloggio e sussidi per l'avvio di imprese versati tramite l'Eesti Töötukassa (Fondo estone di assicurazione contro la disoccupazione);
  5. risarcimenti ricevuti da chi ha causato lesioni fisiche o disturbi alla salute, ad eccezione delle indennità per perdita di guadagno e risarcimenti per danni non patrimoniali;
  6. indennità di capacità lavorativa;
  7. alimenti previsti dalla legge;
  8. prestazioni di assicurazione sanitaria ai sensi della ravikindlustuse seadus (legge sull'assicurazione sanitaria), escluse le prestazioni per temporanea incapacità lavorativa;
  9. pensioni statali nella misura prevista dalla legge;
  10. sostegno in caso di scarcerazione;
  11. l'indennità versata alle persone vittime di repressione sulla base della legge sulle persone vittime di repressione sotto i regimi di occupazione (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Se azionare un credito nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito di un creditore e se il pignoramento è equo in considerazione del tipo di credito e del livello di reddito, è possibile azionare un credito in relazione ai redditi di cui ai punti da 5) a 7) su richiesta del creditore. Se possibile, un ufficiale giudiziario sentirà il debitore prima di prendere una decisione.

Il reddito non è oggetto di pignoramento se è inferiore al salario minimo mensile o alla proporzione corrispondente di reddito per una settimana o un giorno [1].

Se azionare un credito nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito per il mantenimento dei figli, è possibile pignorare fino a metà del reddito in questione. Se l'importo pignorato a tal fine è inferiore alla metà dell'ammontare stabilito alla sottosezione 1 della presente sezione, è possibile pignorare fino a un terzo del reddito del debitore.

Se l'esecuzione nei confronti di altri attivi di un debitore non ha portato o, presumibilmente, non porterà alla completa soddisfazione del credito, è possibile pignorare, ogni mese, fino al 20 % del reddito del debitore (laddove questo sia inferiore all'importo stabilito) meno il minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Ciò indipendentemente dal numero di procedimenti di esecuzione in corso nei confronti del debitore. Il reddito non è oggetto di pignoramento se è inferiore al minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Tale disposizione non si applica all'esecuzione dei crediti per il mantenimento dei figli. Se il debitore ha delle persone a carico, il 20 % è calcolato sulla base del reddito rimanente al netto dell'importo impignorabile calcolato per ciascuna persona a carico e del minimo vitale nozionale pubblicato da Statistics Estonia. Entro il 1º febbraio di ogni anno, Statistics Estonia pubblica il minimo vitale nozionale (in euro), basato sui dati dell'anno precedente, nell'Ametlikud Teadaanded, il bollettino degli annunci ufficiali.

Se, a norma di legge, un debitore mantiene un'altra persona o le versa un mantenimento, l'importo non soggetto a pignoramento aumenta di un terzo del salario minimo mensile per persona a carico, a meno che il credito per il mantenimento dei figli non sia soggetto a esecuzione forzata. Dei redditi che superano l'importo non soggetto a pignoramento, fino a due terzi di un importo equivalente a cinque volte il salario minimo e tutti i redditi che superano un importo equivalente a cinque volte il salario minimo possono essere pignorati, a condizione che l'importo soggetto a pignoramento non superi i due terzi del reddito totale (ciò non è applicabile se l'oggetto dell'esecuzione forzata è un credito per obbligazioni alimentari).

Ai sensi dell'articolo 133 del codice della procedura di esecuzione, su richiesta di un debitore, un ufficiale giudiziario annullerà il pignoramento del conto del debitore entro tre giorni lavorativi nella misura in cui garantisca al debitore reddito non soggetto a pignoramento (restrizioni prescritte dagli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione).Se un reddito superiore a un mese viene trasferito sul conto di un debitore, entro tre giorni lavorativi e su richiesta del debitore, l'ufficiale giudiziario annullerà il pignoramento del conto nella misura in cui garantisca al debitore reddito non soggetto a pignoramento per ciascun mese prepagato nel rispetto delle restrizioni previste dagli articoli 131 e 132 del codice della procedura di esecuzione. Qualora non sia possibile stabilire il periodo di utilizzo del reddito trasferito sul conto del debitore, l'ufficiale giudiziario garantirà al debitore reddito non soggetto a pignoramento per un mese. Fino alla decisione in merito alla domanda, l'ufficiale giudiziario può sospendere il trasferimento di fondi ai creditori da un conto pignorato e svincolare il conto dal pignoramento nella misura necessaria per mantenere il debitore e i suoi familiari.

[1] Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 116 del governo della Repubblica, del 9 dicembre 2021, a partire dal 1º gennaio 2022, il salario minimo mensile per un impiego a tempo pieno è pari a 654 EUR e il salario minimo orario è pari a 3,86 EUR.

 

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Ultimo aggiornamento: 17/08/2023

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