Documenti pubblici

Spagna

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Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Spagnolo

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Conformemente all'articolo 2 del regolamento, quest'ultimo si applica ai documenti elencati di seguito (sono altresì indicati i documenti pubblici giustificativi e le procedure da seguire). a) Nascita: atto di nascita. Modulo standard. b) Esistenza in vita: il certificato anagrafico è il documento che attesta che una persona è in vita e che prova il suo stato civile. L'ufficiale dello stato civile certifica che una persona è in vita, libera, vedova o divorziata (la persona interessata deve presentarsi davanti all'ufficiale). Una persona può attestare che è in vita anche presentandosi davanti a un notaio che certificherà, in genere con atto notarile, che la persona si è presentata davanti a lui. Lo stato civile (di persona libera, vedova o divorziata) può essere attestato con una dichiarazione sotto giuramento o una dichiarazione solenne della persona interessata davanti all'ufficiale dello stato civile oppure con atto notarile. Oltre a presentarsi davanti a un notaio, una persona può attestare il suo stato civile anche presentandosi davanti all'ufficiale dello stato civile del proprio luogo di residenza o, per procura, dinanzi al giudice di pace del luogo di residenza dell'interessato o del rappresentante. c) Decesso: certificato anagrafico. Modulo standard. d) Nome: certificato anagrafico (nascita). e) Matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile: non esiste un certificato di stato civile. Il documento giustificativo è in questo caso l'atto di nascita. Per il matrimonio, il documento giustificativo è un certificato anagrafico. Il certificato di matrimonio rilasciato dall'anagrafe è sufficiente anche a provare lo stato civile. Per attestare la capacità di contrarre matrimonio, è necessario aprire un fascicolo per ottenere il certificato relativo (fino al 30 giugno 2020 la procedura è svolta dall'anagrafe o, se del caso, dall'anagrafe centrale o dal consolato). In presenza di una dimensione internazionale (coniuge straniero o matrimonio celebrato al di fuori della Spagna), le situazioni possono essere più complesse. f) Divorzio, separazione dei coniugi e annullamento del matrimonio: certificato anagrafico, comprese le menzioni a margine. g) Unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata: certificato dell'organo amministrativo incaricato della registrazione delle unioni registrate e, se del caso, un atto notarile. h) Scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata: la separazione e l'annullamento nel caso di un'unione registrata non sono definite dal diritto procedurale spagnolo. L'iscrizione o l'annullamento nel caso di un'unione registrata è attestata dal certificato di iscrizione dei partner non legati da vincoli di matrimonio, per cui non esiste un modulo standard in Spagna, o da un atto notarile (regio decreto-legge 8/2015 del 30 ottobre 2015 (Real Decreto Ley 8/2015), rifusione della legge sulla sicurezza sociale (Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social), articolo 221). i) Filiazione: certificato anagrafico. j) Adozione: certificato anagrafico. k) Domicilio o residenza: certificato di iscrizione al comune per il domicilio, certificato del comune o atto notarile per la residenza. l). Cittadinanza: certificato anagrafico. m) Assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici in questioni siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità dello Stato membro di cui è cittadino: certificato del Ministero della giustizia. Documenti pubblici che i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini possono dover presentare se desiderano esercitare il diritto di voto o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle condizioni previste, rispettivamente, dalla direttiva 93/109/CE e dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio: certificato di iscrizione al comune.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione

Elenco dei documenti pubblici rilasciati dalla Spagna ai quali possono essere allegati moduli standard multilingue come supporto per la traduzione:

a) i certificati anagrafici di

nascita;

esistenza in vita;

decesso;

matrimonio;

stato civile;

capacità di contrarre matrimonio;

b) i certificati di assenza di precedenti penali.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano

Il ministero spagnolo degli Affari stranieri, dell'Unione europea e della cooperazione pubblica un elenco di traduttori giurati cui è obbligatorio rivolgersi (sedicesima disposizione aggiuntiva (sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali) della legge 2/2014 del 25 marzo relativa all'azione e al servizio esterni dello Stato - Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

Per quanto riguarda la trascrizione autentica dei documenti pubblici, le autorità competenti ad applicare il regolamento in Spagna sono i notai e i funzionari dell'anagrafe, nei loro campi di competenza rispettivi.

Le copie autentiche corrispondono alla trascrizione autentica dei documenti pubblici da parte dell'autorità che le rilascia o le autentica. Gli atti notarili sono generalmente utilizzati sotto forma di copia e gli atti giudiziari servono come prova o autentica, se del caso, accompagnati da un documento che ne attesti l'autenticità. Articoli 134, 501, 502 e 504 della legge 1/2000 del 7 gennaio 2000 sulla procedura civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

I documenti amministrativi sono utilizzati sotto forma di autentica della decisione emessa. Articolo 52 della legge 39/2015 del 1° ottobre 2015 sulla procedura amministrativa comune delle amministrazioni pubbliche (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

In alcuni casi si tratta di certificati (certificati anagrafici); in altri casi non esistono modelli standard. Laddove non esistano certificati, la copia o la prova fornita è accompagnata da una traduzione giurata.

Le traduzioni giurate sono disciplinate dalla sedicesima disposizione aggiuntiva della legge 2/2014 del 25 marzo 2014 relativa all'azione e al servizio esterni (BOE 74 del 26 marzo 2014) (ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, disposición Adicional 16ª (BOE 74, 26 de marzo 2014)).

Le copie autenticate da un notaio sono rilasciate su carta stampata dalla zecca di Stato (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT) per ciascun notaio. Tali copie recano un timbro di sicurezza specifico emesso dal Consiglio generale dei notai, oltre a un timbro a inchiostro, alla firma e alla sigla del notaio. La carta appositamente stampata per i notai reca l'ologramma della FNMT.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

Le copie autenticate da un notaio sono facilmente identificabili, in quanto sono emesse su carta notarile, sono contrassegnate da un timbro numerato e firmate dal notaio. Oltre al timbro a inchiostro dello studio notarile, vi viene apposto un sigillo di sicurezza. Le copie autentiche conformi all'originale portano un timbro di autenticazione. Il notaio firma e sigla i documenti che autentica. Il regolamento (UE) 2016/1191 e, di conseguenza, le informazioni da autenticare riguardano i documenti giudiziari e amministrativi in formato cartaceo che presentino un'intestazione stampata a inchiostro secondo i modelli standard dell'anagrafe (con delle variazioni a seconda della comunità autonoma). È importante tuttavia non perdere di vista l'ampio ricorso in Spagna a procedure di amministrazione elettronica che permetteranno di convalidare i codici elettronici connessi alla firma elettronica dell'emittente e la loro integrazione nei principi europei di gestione elettronica (legge 39/2015 del 1° ottobre 2015sulla procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche (Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) e legge 42/2015 del 5 ottobre 2015 di riforma della legge 1/2000 del 7 gennaio sulla procedura civile (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil))

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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