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Assunzione delle prove

Spagna
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Onere della prova

Affinché un diritto sia riconosciuto dinanzi a un organo giurisdizionale è necessario addurre la prova dei fatti presunti, seguendo un’attività procedurale regolamentata in termini di fasi e tempistiche.

Le parti di un procedimento sono tenute dimostrare i fatti che sostengono e su cui basano le rispettive richieste. Di conseguenza l’attore è tenuto a provare i fatti riportati nella domanda, mentre il convenuto deve potere dimostrare fatti che impediscano, annullino o indeboliscano l’efficacia legale dei fatti della domanda.

Le conseguenze pregiudiziali della mancanza di prove si ripercuotono sulla parte cui spetta l’onere della prova. Pertanto, se al momento della pronuncia della sentenza o di un’analoga decisione la parte non ha provato i fatti sostenuti, il giudice ne respingerà le richieste. Per imputare la mancanza di prove relative a un determinato fatto a una delle parti, il giudice terrà conto della facilità di ciascuna parte di provare il fatto in questione.

È fondamentale che chiunque intenda proporre un’azione dinanzi a un organo giurisdizionale valuti prima le possibilità di addurre prove a sostegno di quanto affermato, per evitare perdite di tempo e denaro (spese giudiziarie) in caso non sia in grado di farlo. A tal fine è necessario avere conoscenze, anche se generali e basiche, sulle norme che disciplinano la fase probatoria di un procedimento.

1.1 Quali sono le norme sull’onere della prova?

La fase probatoria nel diritto spagnolo è regolamentata dai capitoli V e VI del titolo I, libro II (articoli da 281 a 386) della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile) (legge n. 1/2000 del 7 gennaio 2000). Il codice di procedura civile contiene osservazioni generali sulla prova nella sezione XI dell’introduzione (in termini tecnici “preambolo”), che possono essere utili per capire come il legislatore spagnolo intenda la fase probatoria di un procedimento.

In alcuni procedimenti sono applicate norme speciali sull’assunzione delle prove, che modificano le norme generali. Ne sono un esempio i procedimenti che coinvolgono minori o famiglie. Le prove possono anche essere assunte dal Juzgado de Segunda Instancia (tribunale di secondo grado). Si tratta in genere di prove che non hanno potuto essere assunte dal Juzgado de Primera Instancia (tribunale di primo grado) per ragioni non imputabili all’attore.

1.2 Esistono norme che dispensano dal provare certi fatti? In quali casi? È possibile produrre prove per invalidare una determinata presunzione legale?

A livello teorico è sempre stata fatta una distinzione tra prova di un fatto e prova di una legge, benché il diritto non sia in realtà una materia da dimostrare, dovendo necessariamente essere nota al giudice. Fa eccezione il diritto estero, che deve essere provato. La prova del diritto estero è regolamentata dalla Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil (legge sulla cooperazione giuridica internazionale in materia civile), in base alla quale il giudice può chiedere relazioni su materie di diritto estero, solitamente attraverso l’autorità centrale spagnola. Nel caso in cui il diritto estero non sia provato, potrà applicarsi il diritto spagnolo, benché il giudice utilizzerà i propri poteri solo in circostanze eccezionali.

Non è necessario dimostrare fatti interamente e generalmente noti su cui le parti concordano, ad eccezione dei casi in cui la materia oggetto del procedimento sia al di fuori del controllo delle parti, ossia in caso di procedimenti in materia di capacità giuridica delle persone, filiazione, matrimonio e minori.

Le presunzioni previste dalla legge esentano la parte che ne beneficia dall’addurre prove del fatto presunto. In caso di presunzioni di questo tipo, sono ammesse controprove, salvo che non espressamente vietato dalla legge. Tra le presunzioni riconosciute dalla legge vi sono, ad esempio, la comunione di proprietà e denaro acquisiti da uno o entrambi i coniugi dopo il matrimonio, a meno che non possa essere dimostrato che detti beni appartengono esclusivamente a uno dei coniugi, la presunzione che i coniugi vivano assieme e la presunzione che una persona scomparsa fosse in vita sino a quando non ne è stato dichiarato il decesso.

Di norma l’assenza di una replica alla domanda e la mancata comparizione da parte del convenuto non lo esentano dall’onere della prova dei fatti che sostengono le sue richieste. Esistono tuttavia eccezioni in cui la mancanza di obiezioni da parte del convenuto comporta l’emissione di una sentenza favorevole alle rivendicazioni dell’attore. È questo il caso, ad esempio, dei procedimenti per controversie di modesta entità e dei procedimenti di sfratto per mancato pagamento.

1.3 In quale misura il giudice deve essere convinto di un fatto per porlo a fondamento della sua decisione?

I fatti sostenuti dalle parti nelle dichiarazioni contenute nella domanda e nella difesa devono essere dimostrati e il giudice deve fondare la propria valutazione sulle circostanze del caso, tenendo conto di tutte le prove assunte e della loro natura (ad esempio, un documento pubblico non ha lo stesso valore di una dichiarazione delle parti). La valutazione delle prove e delle ragioni per cui il giudice giunge a determinate conclusioni devono essere esposte nella sentenza. Oltre alla prova diretta, esiste anche la prova indiretta, in base alla quale una volta che un fatto è stato accolto o interamente provato, il giudice può presumere che un secondo fatto, in rapporto diretto e preciso con il primo, sia vero. Il giudice esporrà nella decisione il ragionamento che l’ha condotto dal fatto provato a quello presunto.

2 Assunzione delle prove

2.1 L’assunzione delle prove avviene sempre su richiesta di parte o anche ad iniziativa del giudice?

In base al principio che regolamenta i procedimenti civili (principio dispositivo), secondo cui il giudice deve decidere solo delle questioni sottopostegli, le parti sono tenute a proporre al giudice le prove che intendono presentare durante il procedimento. Tuttavia, il giudice può decidere di sua iniziativa che talune prove possono essere assunte solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, nel corso dell’udienza preliminare di un procedimento civile, se il giudice ritiene che le prove proposte dalle parti non siano sufficienti a chiarire i fatti contestati, può indicare alle parti i fatti che potrebbero essere inficiati dall’insufficienza di prove, nonché la prova che possono proporre.

Nei procedimenti in materia di capacità giuridica di un soggetto, filiazione, matrimonio e minori, il giudice può, indipendentemente dalla prova chiesta dalle parti o dai servizi della procura, procedere all’assunzione di qualunque prova consideri necessaria per la risoluzione del caso, a seconda del tipo di procedimento in questione.

2.2 Una volta accolta la richiesta di parte di assunzione delle prove, quali sono le fasi successive?

Nei procedimenti orali (istanze di un valore sino ai 6 000 EUR), a seguito della proposta e dell’ammissione delle prove durante l’udienza, il giudice procede ad assumere le prove nel corso del procedimento effettivo.

Nei procedimenti ordinari (istanze di un valore superiore ai 6 000 EUR), a seguito dell’ammissione delle prove nell’udienza preliminare (in cui sono definite anche le questioni procedurali), viene fissata una data per il procedimento e l’assunzione delle prove è rinviata a tale data. Le parti vengono convocate per rilasciare dichiarazioni, sono citati a comparire i testimoni che le parti non sono riuscite a portare in tribunale, sono chiamati esperti quando le parti desiderano ottenere chiarimenti o spiegazioni sulle opinioni espresse e viene preso contatto con le istituzioni in possesso di documenti che le parti non sono state in grado di allegare all’istanza di domanda e difesa, purché le parti abbiano indicato gli archivi in cui si trovano. Le prove che non devono essere assunte durante il procedimento (ad esempio, le visite in determinati luoghi) vengono raccolte prima del procedimento. Nel caso in cui l’unica prova ammessa in udienza preliminare siano la prova documentale e che questa non sia stata contestata oppure laddove nessuna parte chieda che l’esperto che ha elaborato una determinata relazione sia presente all’udienza preliminare, il giudice emetterà un sentenza successiva all’udienza preliminare, senza dover fissare una data per il procedimento.

In base alla norma generale, l’assunzione delle prove avviene dinanzi al giudice o tribunale che esamina il caso, anche quando il testimone non risiede nella stessa zona e debba spostarsi per raggiungere la sede del tribunale nel giorno della comparizione (fermo restando il diritto del testimone di chiedere il rimborso delle spese sostenute alla parte che lo ho proposto, in base a quanto stabilito dal cancelliere e senza pregiudizio del conseguente diritto della parte di reclamare alla controparte, in caso di vittoria, il pagamento delle spese giudiziarie). Solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di distanza notevole dal foro, può essere chiesta assistenza giudiziaria, ad esempio per ricevere la dichiarazione presso il tribunale del luogo di residenza del testimone. In questo caso, è inviata una lettera di richiesta a un altro organo giurisdizionale (a livello nazionale) oppure si ricorre a un meccanismo istituito dalle norme in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, a seconda di dove deve pervenire la dichiarazione. In questo ultimo caso, le parti presentano per iscritto le domande da porre. Con la videoconferenza, modalità sempre più utilizzata, non è necessario formulare le domande in anticipo. È sufficiente chiedere una videoconferenza dal tribunale del luogo in cui sarà tenuta.

2.3 In quali casi il tribunale può respingere la richiesta di una parte di assunzione delle prove?

Non sono ammesse prove o fatti indiscutibili che non siano rilevanti per l’oggetto del procedimento, né prove che, in base a regole e criteri ragionevoli e certi, non contribuiscano a chiarire i fatti contestati. In nessun caso il tribunale ammette prove ottenute illegalmente, contrarie ai diritti fondamentali o che necessitino dell’assistenza dell’autorità giudiziaria per l’ottenimento di documenti a disposizione delle parti.

In genere, le prove devono essere proposte nel corso del procedimento orale o dell’udienza preliminare. Non sono prove proposte oltre i termini fissati.

Nei procedimenti in materia di capacità giuridica, famiglia e minori, possono essere introdotti nuovi fatti dopo la presentazione della domanda e della difesa, e in particolare presso il tribunale di primo grado nel caso in cui la sentenza venga impugnata o il ricorso contestato. In questi casi è possibile proporre nuove prove, a condizione che il termine per la pronuncia della sentenza non sia già iniziato. In altri procedimenti, laddove il termine per la presentazione di argomenti sia concluso e si verifichi un nuovo fatto significativo, le parti possono comunicarlo per iscritto al giudice e chiedere inoltre che venga assunte nuove prove qualora la controparte non riconosca la veridicità del fatto.

2.4 Quali sono i mezzi di prova?

I mezzi di prova cui è possibile ricorrere nell’ambito di un procedimento sono: esame delle parti, documenti pubblici, atti privati, perizie, esami giudiziari, deposizioni dei testimoni e mezzi di riproduzione di parole, suoni e immagini, nonché strumenti che consentano di archiviare, recuperare e riprodurre, parole, dati, immagini e operazioni matematiche effettuate per fini contabili o di altro tipo, pertinenti per il procedimento.

2.5 Quali sono le procedure per l'audizione di testimoni? Sono diverse da quelle per l'assunzione della testimonianza di consulenti tecnici? Quali sono le norme relative alla presentazione di prove scritte e di relazioni/pareri di esperti?

PROVA TESTIMONIALE: non è necessario ricorre a testimoni nella domanda o difesa, poiché nei procedimenti orali tutte le parti sono tenute a comparire per l’udienza accompagnate dalle persone che dovranno deporre nel processo. Le parti devono chiedere al giudice di convocare i testimoni che non sono stati in grado di portare con sé, disponendone la comparizione entro tre giorni dal ricevimento dell’atto di citazione. Nei procedimenti ordinari i testimoni sono identificati all’udienza preliminare, quando oltre alle questioni procedurali, vengono determinati i fatti contestati nella causa e sono proposti e ammessi i relativi elementi di prova.

La prova testimoniale è sempre orale ed è assunta il giorno del procedimento (così come i chiarimenti ritenuti necessari e da chiedere agli esperti). Tuttavia, esiste un’eccezione a questa norma relativa all’esame dei testimoni, ossia nei casi in cui una persona giuridica o un ente pubblico debba fornire informazioni su fatti significativi del procedimento, ma non è necessario sentire personalmente ciascun soggetto. In questo caso, al posto di una dichiarazione orale, è sottoposto all’ente un elenco di domande cui le parti desiderano avere risposta e che il giudice ritenga pertinenti. La risposta è trasmessa per iscritto.

PROVA PERIZIALE: i pareri degli esperti sono sempre formulati per iscritto. Dopo averle presentato i pareri e letto quelli proposti dalla controparte, le parti devono decidere se la partecipazione del perito al procedimento è necessaria per fornire delucidazioni o spiegazioni necessarie.

Qualora le parti intendano ricorrere alla prova periziale dovranno presentare il parere dei periti su cui basano la domanda o la difesa, salvo che ciò non sia possibile. In questo caso dovranno indicare i pareri di cui intendono avvalersi. Inoltre, sono tenute a trasmettere i pareri non appena possibile e in ogni caso cinque giorni prima che l’udienza preliminare sia convertita in procedimento ordinario o cinque giorni prima dell’udienza nei procedimenti orali. Ciononostante, le parti, al momento della presentazione della domanda o della difesa, possono chiedere che venga nominato esperto giudiziario e in questo caso il parere è formulato in un secondo momento (di solito nel periodo tra l’udienza preliminare e il procedimento, ma con sufficiente anticipo da garantire alle parti di poterlo esaminare prima dell’udienza).

Una figura intermedia tra il testimone e il perito è il testimone tecnico o esperto, ossia un testimone capace di fornire informazioni su questioni tecniche relative al procedimento. Di solito gli esperti tecnici sono autori di relazioni presentate assieme alla domanda o alla difesa come prova documentale e non come prova periziale.

2.6 Alcuni mezzi di prova hanno più forza di altri?

Sì. I documenti pubblici forniscono una prova completa del fatto, dell’atto o dello stato dei fatti che illustrano, nonché della data in cui la documentazione è stata prodotta e dell’identità dei notai e delle persone che hanno partecipato all’elaborazione. Nel caso in cui sia contestata l’autenticità di un documento pubblico, il documento viene verificato e confrontato con l’originale, indipendentemente dal luogo in cui si trovi. Tuttavia, ove possibile, hanno valore di prova legale completa, senza necessità di verifiche o raffronti, salvo in caso di prove contrarie o confronti calligrafici, i seguenti documenti: atti pubblici di vecchia data, senza protocollo notarile, e qualsiasi documento pubblico di cui manchi l’originale o non esistano registrazioni ai fini di controlli o raffronti.

I documenti privati costituiscono una prova completa nei procedimenti anche quando non sono contestati dalla parte per i quali sono pregiudizievoli. Se un documento privato viene contestato, la parte che lo ha prodotto può chiedere un confronto calligrafico o qualsiasi altro mezzo di prova che ne possa dimostrare l’autenticità. Laddove non sia possibile provarne l’autenticità, il documento privato sarà valutato conformemente alla norme della “sana critica”, applicate altresì per valutare le altre prove assunte. Se, a seguito di contestazione, il documento risulta essere autentico, alla parte che lo ha impugnato può essere ordinato di pagare non solo le spese in questione, ma anche un’ammenda.

Infine, se il resto delle prove non dimostra il contrario, nella sentenza si riterranno certi i fatti che la parte avrà riconosciuto tali nelle dichiarazioni delle parti, se detta parte vi ha partecipato in prima persona e la dichiarazione quali fatti certi sarebbe loro del tutto pregiudizievole.

2.7 Per provare determinati fatti, sono obbligatori mezzi di prova specifici?

In linea di principio non esistono disposizioni che stabiliscano quale prova utilizzare per dimostrare determinati fatti. Tuttavia, è logico che, ad esempio, nel caso di una richiesta relativa a un importo dovuto per rapporti commerciali tra le parti, l’esistenza o l’estinzione del debito sarà determinata essenzialmente per mezzo di prove documentali. La prova periziale è richiesta laddove siano necessarie conoscenze scientifiche, tecniche o pratiche al fine di valutare i fatti o le circostanze pertinenti per la questione o di acquisire maggiore certezza al riguardo.

2.8 I testimoni hanno per legge l’obbligo di testimoniare?

I testimoni citati sono obbligati a comparire al procedimento o all’udienza indicata. In caso contrario, sono passibili di un’ammenda dai 180 ai 600 EUR, soggetta a un termine di cinque giorni in cui possono essere sentiti. Se il testimone non si presenta dopo essere stato convocato per la seconda volta, la sanzione non consiste più in una semplice ammenda, ma il testimone è accusato di oltraggio a magistrato in udienza, reato di cui i testimoni sono avvisati sin dall’inizio.

2.9 In quali casi un testimone può rifiutarsi di testimoniare?

Il principio generale che obbliga i testimoni a deporre non si applica ai testimoni che per status o professione abbiano il dovere di tenere segreti i fatti su cui sono interrogati. In questo caso, sono tenuti a farlo presente al giudice e ad apportare motivazioni al riguardo. Dal canto suo il giudice, tenendo conto delle ragioni del rifiuto di testimoniare, deciderà come procedere al loro esame e se esentarli dall’obbligo di rispondere. L’eventuale esenzione dal rispondere deve essere iscritta negli atti.

Se il testimone sostiene che i fatti sui quali è interrogato riguardano un fatto dichiarato o classificato quale riservato per legge, il giudice potrà chiedere all’organo competente, di propria iniziativa e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’amministrazione della giustizia, un documento ufficiale che confermi quanto sostenuto dal testimone. Una volta che il giudice ha accertato la presunta riservatezza, disporrà che il documento venga inserito nei registri, incluse le domande soggette a segreto ufficiale.

Inoltre, prima delle loro dichiarazioni, i testimoni devono essere interrogati dal giudice in merito alle rispettive situazioni personali (legami familiari o di amicizia o ostilità verso le parti, interesse personale in materia, ecc.), e alla luce delle loro risposte, le parti possono presentare osservazioni al giudice circa la loro imparzialità.

2.10 Chi si rifiuta di testimoniare può essere obbligato a farlo o incorrere in sanzioni?

I testimoni hanno l’obbligo di comparire se citati dal tribunale, nonché di prestare giuramento o promessa di dire la verità, dopo essere stati avvertiti delle sanzioni stabilite per il reato di falsa testimonianza nei procedimenti civili. I testimoni sono tenuti a deporre nei modi di cui all’articolo 366 del codice di procedura civile. Qualora si rifiuti di deporre, il testimone potrebbe incorrere in un atto di mancato rispetto dell’autorità giudiziaria, passibile di un’ammenda, o a seconda della gravità, il rifiuto potrebbe potenzialmente costituire un reato.

2.11 Vi sono persone che non possono testimoniare?

Chiunque può essere chiamato a testimoniare, eccetto le persone private in modo permanente della capacità di intendere o dell’uso dei sensi (vista, udito, ecc.) per fatti di cui avrebbero potuto venire a conoscenza soltanto utilizzando tali sensi.

I minori di età inferiore ai 14 anni possono testimoniare se, secondo il giudice, dispongono del livello di maturità necessario per conoscere e dire la verità.

Nel diritto spagnolo la nozione tradizionale fa riferimento a persone fisiche, ma non esclude la possibilità che i rappresentanti legali di persone giuridiche compaiano quali testimoni per fornire informazioni circa fatti di cui sono venuti a conoscenza in quella funzione. Per le persone giuridiche e gli enti pubblici, è prevista espressamente la possibilità di informare il giudice per iscritto, come affermato in precedenza (articolo 381 del codice di procedura civile).

2.12 Qual è il ruolo del giudice e delle parti nell’audizione di un testimone? A quali condizioni un testimone può essere udito mediante videoconferenza o altri mezzi tecnici?

Le domande ammesse dal giudice vengono formulate direttamente dagli avvocati delle parti, iniziando da quella che ha proposto il testimone. Una volta risposto alle domande poste dall’avvocato della parte che ha proposto la prova testimoniale, gli avvocati delle altre parti potranno porre al teste nuove domande che ritengano utili per chiari i fatti. Al fine di ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni, anche il giudice può interrogare il testimone.

Il giudice può, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti, consentire a un testimone che abbia reso una dichiarazione in grave contraddizione con quella di un altro testimone o di una delle parti interrogate precedentemente di avere un confronto con tale testimone o parte.

Su richiesta e previo accordo del giudice, il testimone può essere sentito in videoconferenza. L’assunzione di prove in videoconferenza verrà adottata laddove risulti essere la modalità più appropriata e proporzionata (in sostanza, una distanza considerevole tra il luogo di residenza del testimone e la sede del tribunale) e sempre garantendo il principio del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.

3 Valutazione delle prove

La valutazione delle prove è la fase in cui il giudice decide dell’efficacia delle prove assunte nel complesso, seguendo il principio della “sana critica”. Tuttavia, come indicato sopra, esistono alcuni mezzi di prova la cui valutazione è prevista dalla legge, come nel caso dei documenti pubblici e privati e l’interrogatorio delle parti, in alcune circostanze.

3.1 Se una parte si è procurata una prova illegalmente, esistono limiti alla facoltà del giudice di utilizzare tale prova ai fini della decisione?

Non possono essere ammesse le prove ottenute illegalmente. Non hanno inoltre alcuna valenza le prove ottenute violando in modo diretto o indiretto i diritti o le libertà fondamentali e che verranno quindi ignorate dal giudice nel decidere del caso.

Se una delle parti ritiene che nell’ottenere o scoprire prove ammesse si siano violati diritti fondamentali, dovrà dichiaralo immediatamente, notificandolo alle altre parti ove opportuno. Il giudice deciderà quindi della legittimità della prova.

Qualora il giudice stesso ritenga che l’assunzione della prova abbia comportato la violazione di un diritto fondamentale, respingerà la prova d’ufficio.

Tale questione, che può altresì essere sollevata dal giudice di sua iniziativa, sarà risolta nel corso del procedimento, e in caso di procedimenti orali, all’inizio dell’udienza, prima che l’assunzione delle prove abbia inizio.

3.2 In quanto parte in causa, le mie dichiarazioni avranno valore probatorio?

Se una parte è chiamata a testimoniare dalla controparte, la valutazione della deposizione dipenderà dal contenuto delle risposte. Così, se il resto delle prove non dimostra il contrario, nella sentenza si riterranno certi i fatti che la parte avrà riconosciuto tali, qualora la parte vi abbia partecipato in prima persona e la dichiarazione quali fatti certi sia del tutto pregiudizievole. Per tutti gli altri aspetti, il giudice valuterà il contenuto delle dichiarazioni secondo il principio della sana critica.

Allo stesso modo, il giudice può ritenere accertati i fatti personali delle parti che non compaiano a deporre o che, pur presentatisi, rifiutino di testimoniare o diano risposte evasive, purché si tratti di fatti in cui la parte interrogata è intervenuta personalmente e il cui accertamento potrebbe arrecare loro pregiudizio in toto o in parte. In aggiunta, le parti che non compaiano sono passibili di un’ammenda tra i 180 e i 600 EUR.

Ultimo aggiornamento: 30/10/2020

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