Tribunali nazionali e altri organi extragiudiziari

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I. Tribunali nazionali

I.1. Tribunali

I.2. Corte costituzionale

II. Istituzioni nazionali per i diritti umani - Difensore civico

II.1. Commissario per i diritti fondamentali

II.2. Organi specializzati per i diritti dell'uomo

II.2.1. Autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione

II.2.2. Autorità per le pari opportunità

II.2.3. Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia

III. Altro

III.1. Pubblico ministero della Repubblica ungherese

III.2. Assistenza alle vittime

III.3. Patrocinio a spese dello Stato



I. Tribunali nazionali

I. 1. Tribunali

1. Compiti

Conformemente alla Legge fondamentale dell'Ungheria (Costituzione ungherese), il ruolo dei giudici è amministrare la giustizia. È quindi loro competenza pronunciarsi nelle cause penali e nelle controversie tra privati, decidere in merito alla legittimità delle decisioni amministrative e dei decreti delle amministrazioni locali e stabilire se un ente locale sia venuto meno agli obblighi legislativi previsti dalla legge. Possono inoltre essere incaricati per legge di altri casi su cui debba decidere un tribunale.

I principi che garantiscono l'indipendenza giudiziaria sono sanciti dalla Legge fondamentale: i giudici sono soggetti solo alla legge, non possono ricevere istruzioni sull'esercizio della funzione giudicante e possono essere sollevati dall'incarico soltanto sulla base delle motivazioni e in conformità alle procedure specificate dalla legge. Non possono far parte di partiti politici o partecipare ad attività politiche.

2. Organizzazione

In Ungheria la giustizia è amministrata dai seguenti organi: la Kúria (Corte suprema di cassazione ungherese), le corti d'appello regionali, i tribunali regionali, i tribunali distrettuali e i tribunali amministrativi e del lavoro.

Tra i vari livelli giudiziari non esiste alcun rapporto gerarchico. I tribunali di più alto grado di giurisdizione non hanno alcun potere direttivo su quelli di grado inferiore. I giudici emettono sentenze conformi alla legge e in linea con le loro convinzioni morali.

Járásbíróságok (Tribunali distrettuali)

I tribunali distrettuali sono competenti a esaminare in primo grado la maggior parte delle cause. In Ungheria la funzione giudicante è svolta attualmente da 111 tribunali distrettuali. In ungherese i tribunali distrettuali sono chiamati “kerületi bíróság”. Nei 23 distretti di Budapest operano in totale sei egyesített kerületi bíróság (tribunali distrettuali unificati). I tribunali distrettuali sono organi giurisdizionali di primo grado e sono diretti da un presidente.

Közigazgatási és munkaügyi bíróságok (Tribunali amministrativi e del lavoro)

In Ungheria esistono 20 tribunali amministrativi e del lavoro che, come indicato dalla denominazione, si occupano esclusivamente di cause amministrative e del lavoro. Il loro compito principale consiste nel riesaminare le decisioni amministrative o pronunciarsi nelle cause relative a rapporti di lavoro e similari.

Törvényszékek (Tribunali regionali)

I tribunali regionali sono competenti in primo o secondo grado. Il deferimento di una causa a un tribunale regionale può avvenire in due modi. Il primo si verifica quando una sentenza pronunciata in primo grado (cioè, da un tribunale distrettuale o da un tribunale amministrativo e del lavoro) è impugnata da una parte interessata. Tuttavia, ed è questo il secondo modo, alcuni procedimenti sono avviati nei tribunali regionali, che di conseguenza agiscono quali tribunali di primo grado. Il diritto procedurale (il codice di procedura civile e la legge in materia di procedura penale) stabilisce quali siano i casi interessati, ad esempio, in base agli importi in causa o al fatto che si tratti di un'istanza specifica o di un illecito penale particolarmente grave. I tribunali regionali sono composti da collegi, sezioni e divisioni penali, civili, economiche, amministrative e del lavoro, che operano sotto la direzione del presidente.

Ítélőtáblák (Corti d'appello regionali)

Le cinque corti d'appello regionali, che rappresentano il livello intermedio tra i tribunali regionali e la Corte suprema di cassazione, sono state istituite per alleggerire il carico di lavoro dell'ex Corte suprema. Le decisioni dei tribunali regionali sono impugnate dalle corti d'appello regionali. Le corti d'appello regionali operano quali tribunali di terzo grado nei procedimenti penali in cui il l'organo giudiziario pronunciatosi in secondo grado è un tribunale regionale. Le corti d'appello regionali sono organizzate in collegi e sezioni penali e civili, che operano sotto la direzione di un presidente.

Kúria (Corte suprema di cassazione ungherese)

La Corte suprema di cassazione è la massima autorità giudiziaria in Ungheria ed è diretta dal relativo presidente. Il suo compito principale consiste nel garantire l'uniformità e la coerenza della prassi giurisprudenziale, mediante l'adozione di "decisioni di uniformità", che contengono indicazioni su questioni di principio e sono vincolanti per i giudici.

La Corte suprema di cassazione:

  • decide, nei casi previsti dalla legge, in merito ai ricorsi presentati contro decisioni dei tribunali e delle corti d'appello regionali;
  • esamina le istanze di revisione;
  • adotta decisioni di uniformità, vincolanti per i giudici;
  • esamina la giurisprudenza che emerge dalle cause definitivamente chiuse e in tale contesto analizza e riesamina la prassi giurisprudenziale dei tribunali;
  • emana decisioni di principio;
  • adotta decisioni sull'incompatibilità dei decreti locali con altre leggi e sull'eventuale annullamento;
  • adotta decisioni sull'inottemperanza agli obblighi legislativi previsti dalla legge da parte degli enti locali.

La Corte suprema di cassazione è composta da collegi giudicanti, collegi per le decisioni di uniformità, collegi che si occupano di autorità locali e dell'emanazione di principi, nonché da sezioni penali, civili, amministrative e del lavoro e da sezioni che si occupano di analisi della giurisprudenza.

Országos Bírósági Hivatal (Ufficio giudiziario nazionale) e Országos Bírói Tanács (Consiglio nazionale della magistratura)

Il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale svolge funzioni centralizzate relative all'amministrazione dei tribunali, ha poteri di gestione nell'ambito del capitolo della legge sul bilancio relativo alle autorità giudiziarie ed esercita funzioni di controllo sulle attività amministrative dei presidenti delle corti regionali d'appello e dei tribunali regionali. Il Consiglio nazionale della magistratura, organo indipendente eletto e composto esclusivamente da giudici, è l'organismo di vigilanza per l'amministrazione centralizzata dei tribunali. Oltre ai compiti di controllo, il Consiglio nazionale della magistratura partecipa altresì all'amministrazione dei tribunali.

3. Informazioni di contatto

Országos Bírósági Hivatal
Indirizzo: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Indirizzo postale 1363 Budapest Pf.: 24.

Telefono: +36 (1) 354 41 00
Fax: +36 (1) 312-4453

E-mail: obh@obh.birosag.hu
Sito Internet dei tribunali

I.2. Corte costituzionale

1. Compiti

L'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale) è l'organo competente in via principale in materia di tutela della Legge fondamentale. La Corte costituzionale è tenuta a proteggere lo Stato di diritto democratico, l'ordine costituzionale e i diritti garantiti dalla Legge fondamentale, a tutelare la coerenza interna del sistema giuridico e a garantire l'applicazione del principio della suddivisione dei poteri.

La Corte costituzionale è stata istituita dall'Assemblea nazionale nel 1989. La Legge fondamentale stabilisce le norme fondamentali relative ai doveri e alla "ragion d'essere" della Corte costituzionale, mentre le principali norme organizzative e procedurali sono contenute nella legge sulla Corte costituzionale. Le norme di dettaglio sulle procedure della Corte costituzionale sono definite nel regolamento di procedura.

2. Organizzazione

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, eletti a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale, per un mandato di 12 anni. Possono essere nominati giudici della Corte costituzionale i giuristi insigni o i professionisti del diritto che abbiano maturato almeno vent'anni di esperienza professionale in un determinato ambito giuridico. Il presidente della Corte costituzionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i giudici che la compongono, per un mandato pari alla durata restante del suo mandato come giudice della Corte.

La Corte costituzionale si riunisce in plenaria, in collegi di cinque giudici o in composizione monocratica. Le decisioni sulla costituzionalità delle leggi e su altri casi di importanza maggiore sono prese dalla plenaria.

L'Ufficio della Corte costituzionale, che svolge compiti organizzativi, operativi, amministrativi e decisionali, è presieduto dal Segretario generale, eletto dalla plenaria su proposta del presidente.

3. Poteri

Esame preliminare della conformità alla Legge fondamentale

Il promotore di una legge, il governo o il presidente dell'Assemblea nazionale può chiedere all'Assemblea nazionale di sottomettere alla Corte Costituzionale un atto legislativo adottato ai fini di un controllo di costituzionalità volto a verificare la conformità dell'atto alla Legge fondamentale.

Inoltre, qualora ritenga che le disposizioni dell'atto legislativo siano contrarie alla Legge fondamentale, il presidente della Repubblica è tenuto a sottoporre il testo legislativo alla Corte, affinché ne verifichi la conformità alla Legge fondamentale. Se la Corte costituzionale stabilisce che l'atto legislativo esaminato è in conflitto con la Legge fondamentale, il testo non potrà essere promulgato.

Controllo ex post della conformità alla Legge fondamentale (procedura di esame a posteriori)

Introdotta nel 2012, questa procedura può essere avviata su iniziativa del governo, di un quarto dei membri del Parlamento, del Commissario per i diritti fondamentali, del presidente della Corte suprema di cassazione o del Procuratore generale.

Nell'ambito di tale procedura, la Corte costituzionale annulla le disposizioni contestate ritenute contrarie alla Legge fondamentale.

Avvio di una procedura individuale di controllo su richiesta di un giudice

Qualora, durante un procedimento, ritenga che la norma da applicare sia contraria alla Legge fondamentale, il giudice è tenuto a sottoporre il caso all'esame della Corte costituzionale. Nel caso di un procedimento avviato da un giudice, la Corte costituzionale può stabilire che la legge o la disposizione giuridica è contraria alla Legge fondamentale e dichiararla inapplicabile al caso in questione o persino in generale.

Ricorsi costituzionali

I ricorsi costituzionali sono uno degli strumenti più importanti per la tutela dei diritti fondamentali. Possono essere utilizzati nel caso in cui i diritti fondamentali del ricorrente previsti dalla Legge fondamentale siano stati violati nel corso del deposito della sentenza. Una violazione di questo tipo può verificarsi durante un procedimento riguardo a un caso in cui è applicata una norma contraria alla Legge fondamentale o laddove una decisione emessa sul merito dello stesso caso o qualunque altra decisione confermi che il procedimento era contrario alla Legge fondamentale. In via eccezionale, è possibile presentare un ricorso costituzionale qualora i diritti fondamentali del ricorrente siano stati violati direttamente in un caso senza decisione del giudice. La Corte costituzionale annullerà le leggi o le sentenze ritenute contrarie alla Legge fondamentale.

Esame dei conflitti con gli accordi internazionali

La legge sulla Corte costituzionale prevede che un atto legislativo ungherese possa essere esaminato per verificarne la conformità agli accordi internazionali. La procedura può essere avviata su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, del Governo, del Commissario per i diritti fondamentali, del presidente della Corte suprema di cassazione, del Procuratore generale o di un giudice per quanto concerne la legge da applicare in un determinato caso.

La Corte costituzionale può prevedere l'annullamento totale o parziale di qualunque legge ritenuta in conflitto con un accordo internazionale e può chiedere al legislatore di prendere le misure del caso per rimediare alla conflittualità entro un termine fissato.

Altre competenze

La Corte costituzionale interpreta le disposizioni della Legge fondamentale riguardanti specifiche questioni costituzionali, su proposta dell'Assemblea nazionale o di una sua commissione permanente, del presidente della Repubblica o del governo, laddove l'interpretazione possa derivare direttamente dalla Legge fondamentale.

Tutti possono presentare alla Corte costituzionale una proposta di riesame di una decisione presa dall'Assemblea nazionale chiedendo un referendum o respingendone l'indizione obbligatoria.

Il Parlamento nazionale può prosciogliere l'organo dei rappresentanti di un ente locale o un governo autonomo di minoranza, qualora operino contrariamente alla Legge fondamentale. Prima di ciò la Corte costituzionale emana un parere sul caso su iniziativa del governo.

Compete alla Corte costituzionale effettuare la procedura di rimozione dall'incarico del presidente della Repubblica, su proposta dell'Assemblea nazionale.

La Corte costituzionale può risolvere determinati conflitti di competenza fra enti pubblici o fra amministrazioni locali e altri enti pubblici.

La Corte costituzionale può decidere d'ufficio che una misura sia contraria alla Legge fondamentale per un'omissione legislativa e, in tal caso, può chiedere all'ente responsabile dell'omissione di porvi rimedio.

4. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1015 Budapest, Donáti u. 35–45.
Indirizzo postale 1535 Budapest, Pf. 773.

Telefono: +36 (1) 488 31 00

Sito Internet della Corte costituzionale
Pagina Facebook

II. Istituzioni nazionali per i diritti umani - Difensore civico

II.1. Az Alapvető Jogok Biztosa (Commissario per i diritti fondamentali - un'istituzione delle Nazioni Unite per i diritti umani)

1. Commissario per i diritti fondamentali

In linea con la Legge fondamentale dell'Ungheria, l'Assemblea nazionale ha adottato la legge relativa al commissario per i diritti fondamentali, che istituisce un sistema di difesa civica nuovo e uniforme.

Il commissario per i diritti fondamentali risponde solo al Parlamento. Il difensore civico è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni, basato esclusivamente sulla Legge fondamentale e su altre normative. Il difensore civico è eletto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale su proposta del presidente della Repubblica per un mandato di sei anni e riferisce annualmente circa il proprio lavoro alla stessa Assemblea.

Il commissario per i diritti fondamentali può essere rieletto una volta. Conformemente alla legge sul commissario per i diritti fondamentali, il commissario è affiancato da due commissari aggiunti: il commissario aggiunto responsabile della protezione degli interessi delle generazioni future e il commissario aggiunto responsabile della tutela dei diritti delle minoranze etniche presenti in Ungheria. I due commissari aggiunti sono eletti dall'Assemblea nazionale su proposta del commissario per i diritti fondamentali, anch'egli eletto dall'Assemblea nazionale.

2. Procedure e azioni

Il primo compito del difensore civico è condurre indagini sulle violazioni dei diritti fondamentali e adottare misure generali o specifiche per porvi rimedio.

Nei limiti posti dalla legge che ne disciplina i poteri, il difensore civico decide l'azione che considera opportune tra:

  • una raccomandazione rivolta all'organo di controllo che vigila sull'organismo responsabile della violazione dei diritti fondamentali affinché risolva la situazione;
  • un'azione avviata dall'organismo interessato al fine di correggere la violazione;
  • una proposta di procedura della Corte costituzionale;
  • l'esecuzione di un controllo da parte della Corte suprema di cassazione riguardo alla compatibilità di un decreto delle amministrazioni locali con altre leggi;
  • l'avvio di un'azione della Procura, tramite il Procuratore generale;
  • l'avvio di un procedimento penale dinanzi all'organismo competente, nel caso in cui il difensore civico abbia il ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato minore o un illecito disciplinare. In caso di reato, il procedimento è avviato d'ufficio;
  • una proposta di modifica, di annullamento o di pubblicazione di una legge o di uno strumento giuridico di amministrazione dello Stato da parte di un organo autorizzato a legiferare o emanare detti strumenti;
  • in ultima istanza, la presentazione del caso all'Assemblea nazionale nell'ambito della relazione annuale.

Chiunque ritenga che gli atti o le omissioni di un'autorità abbiano violato o potrebbero violare in modo diretto i suoi diritti fondamentali può rivolgersi al commissario per i diritti fondamentali, a condizione che l'interessato abbia esaurito tutti i mezzi amministratavi di ricorso – ad esclusione dei riesami giudiziari delle decisioni amministrative – oppure qualora non vi siano mezzi di ricorso disponibili.

Il commissario per i diritti fondamentali e i commissari aggiunti monitorano il rispetto dei diritti delle minoranze etniche presenti in Ungheria e gli interessi delle generazioni future.

Il commissario per i diritti fondamentali può non esaminare l'operato dell'Assemblea nazionale, del presidente della Repubblica, della Corte costituzionale, dell'Ufficio statale di revisione contabile ungherese o della Procura, ad eccezione dell'organo investigativo di quest'ultima.

Il commissario può decidere di non intervenire se

  • è trascorso più di un anno dalla pubblicazione della decisione amministrativa definitiva nel caso oggetto di ricorso;
  • il procedimento è iniziato prima del 23 ottobre 1989;
  • il procedimento giudiziario è finalizzato a rivedere la decisione amministrativa o è già stata emessa una decisione giudiziaria definitiva;
  • la persona che presenta l'istanza non ha rivelato l'identità degli interessati e l'indagine non può essere condotta in mancanza di queste informazioni.

Nessuno può essere discriminato per aver fatto ricorso al commissario per i diritti fondamentali.

Le denunce possono essere depositate:

  • elettronicamente, selezionando la voce "Ügyet szeretnék indítani" (Presentare un'istanza) dal menù del sito www.ajbh.hu o con l'ausilio del "Intelligens űrlap" (Modulo intelligente) reperibile sullo stesso sito web;
  • via e-mail, all'indirizzo: panasz@ajbh.hu;
  • di persona, presso lo sportello per le denunce dell'Ufficio del commissario per i diritti fondamentali (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) previo appuntamento;
  • per posta, all'indirizzo: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (Ufficio del Commissario per i diritti fondamentali) 1387 Budapest Pf. 40.

La presentazione dell'istanza e le procedure attuate dal Commissario sono gratuite. All'istanza dovrà essere allegata una copia dei documenti prodotti sino a quel momento nel caso in questione, nonché ogni documento necessario alla sua valutazione.

3. Divulgazione di informazioni di interesse pubblico

A norma della legge sulle denunce e la divulgazione nell'interesse pubblico, dal 1° gennaio 2014 per divulgare informazioni di interesse pubblico è possibile utilizzare il sistema elettronico protetto gestito dal commissario per i diritti fondamentali. Con la divulgazione di informazioni di interesse pubblico, si pone l'attenzione su situazioni da correggere o eliminare negli interessi della comunità o dell'intera società. Una divulgazione di informazioni nell'interesse pubblico può includere anche una raccomandazione.

Le informazioni di interesse pubblico da divulgare possono essere trasmesse:

  • elettronicamente, mediante il sistema elettronico protetto (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa);
  • di persona, presso lo sportello per le denunce dell'Ufficio del commissario per i diritti fondamentali (Budapest V. ker., Nádor u. 22.) previo appuntamento.

4. Meccanismo nazionale di prevenzione OPCAT

Dal 1° gennaio 2015, il Commissario per i diritti fondamentali esercita, direttamente o mediante i suoi servizi, la funzione di meccanismo preventivo nazionale in Ungheria per il protocollo opzionale alle Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tra i compiti del meccanismo preventivo nazionale rientrano:

  • ispezionare i luoghi di detenzione a fini preventivi e in seguito a segnalazioni;
    • o intervistare i detenuti;
    • esaminare la documentazione;
  • inviare riscontri;
  • consultarsi con le autorità;
  • formulare raccomandazioni;
  • elaborare relazioni.

5. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
Indirizzo postale 1387 Budapest Pf. 40.

Telefono: (+36-1) 475-7100
Fax: (+36-1) 269-1615

E-mail: panasz@ajbh.hu
Sito Internet: http://www.ajbh.hu/hu

II.2. Organi specializzati per i diritti dell'uomo

II.2.1. II.2.1. Autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione

1. Compiti e organizzazione

Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla divulgazione di informazioni di interesse pubblico sono diritti costituzionali fondamentali. A norma dell'articolo VI della Legge fondamentale dell'Ungheria:

1) Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, della casa, delle comunicazioni e della reputazione.

2) Ognuno ha il diritto alla protezione dei propri dati personali, nonché alla conoscenza e alla divulgazione di informazioni di interesse pubblico.

3) L'applicazione del diritto alla protezione dei dati personali e all'accesso alle informazioni di interesse pubblico è sottoposta al controllo di un'autorità indipendente istituita da legge organica.

Il Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - NAIH (l'autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà di informazione) ha sostituito il difensore civico per la protezione dei dati, operativo dal 1995 al 2011. Dal 1° gennaio 2012 il NAIH contribuisce a garantire il rispetto dei diritti in materia di informazione mediante altri strumenti normativi (ad esempio, l'imposizione di ammende nel settore della riservatezza dei dati).

L'essenza di tali diritti, gli obblighi dei titolari del trattamento, nonché l'organizzazione e le procedure del NAIH sono definite nella legge in materia di informazione (legge CXII del 2011 sui diritti all'autodeterminazione informativa e alla libertà di informazione), mentre i requisiti specifici di determinate procedure di trattamento dei dati sono contenuti in altre normative pertinenti (ad esempio la legge sulle forze di polizia e la legge sull'istruzione pubblica). La sezione 1 della legge in materia di informazione è intesa a tutelare la sfera privata delle persone fisiche e a garantire la trasparenza nel settore pubblico.

Il NAIH è un organismo indipendente e autonomo. Suddiviso in dipartimenti a livello organizzativo, è diretto da un presidente nominato dal presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro per un mandato di nove anni.

2. Poteri

Il compito principale del NAIH consiste nel condurre indagini in materia di protezione dei dati e di libertà di informazione in seguito a segnalazioni e denunce (trasmesse elettronicamente, per iscritto o di persona) e nell'avviare d'ufficio un procedimento amministrativo nei casi riguardanti la protezione dei dati (qualora la presunta violazione interessi più persone o possa danneggiare seriamente gli interessi o arrecare danni considerevoli).

L'Autorità può inoltre condurre procedimenti amministrativi d'ufficio per il controllo delle informazioni classificate, segnalare alle autorità giudiziarie le violazioni relative a informazioni di interesse pubblico o a informazioni rese pubbliche per ragioni di interesse pubblico e intervenire nelle azioni giudiziarie. Conserva altresì un registro sulla protezione dei dati

All'autorità è inoltre conferito il potere di formulare pareri sulla legislazione pertinente, di rappresentare l'Ungheria nei comitati comuni dell'UE per la protezione dei dati e di svolgere – su richiesta del titolare del trattamento e dietro pagamento di un corrispettivo – verifiche relative alla protezione dei dati.

3. Informazioni di contatto

Indirizzo: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Indirizzo postale 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefono: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Sito Internet: http://www.naih.hu/

II.2.2. Autorità per le pari opportunità

1. Compiti e organizzazione

A norma della legge sulla parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, l'applicazione dell'obbligo di garantire la parità di trattamento in Ungheria è prevista dall'Egyenlő Bánásmód Hatóság (Autorità per le pari opportunità), che ha competenza sull'intero territorio nazionale. L'Autorità è un organismo governativo autonomo, indipendente e soggetto soltanto alla legge. Non è vincolata da istruzioni di altri enti, svolge i suoi compiti in modo a sé stante e non è soggetta a indebite ingerenze. Effettua solo gli incarichi affidatigli per legge. L'Autorità è diretta da un presidente nominato per nove anni dal presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro.

Il primo compito e l'attività principale dell'Autorità è esaminare le denunce e segnalazioni ricevute per problemi di discriminazione. L'autorità è coadiuvata da una rete di sportelli per la parità di trattamento che garantiscono una copertura nazionale.

Ai sensi della legge in materia, per violazione dell'obbligo di pari trattamento (discriminazione) si intende ogni discriminazione nei confronti di una persona a causa di una caratteristica protetta reale o percepita.

Le caratteristiche protette ai sensi della legge sono:

  1. genere;
  2. razza;
  3. colore della pelle;
  4. nazionalità;
  5. appartenenza nazionale;
  6. lingua madre;
  7. disabilità;
  8. stato di salute;
  9. credo religioso o filosofico;
  10. opinione politica o di altro tipo;
  11. situazione familiare;
  12. maternità (gravidanza) o paternità;
  13. orientamento sessuale;
  14. identità di genere;
  15. età;
  16. origine sociale;
  17. patrimonio;
  18. natura a tempo parziale o durata fissa dei rapporti lavorativi o simili;
  19. appartenenza a un'associazione di rappresentanza di interessi;
  20. altre condizioni, peculiarità o caratteristiche.

Nella categoria "altre condizioni" possono essere ritenuti "caratteristiche protette" altri tratti ed elementi non elencati nella legge, ma di natura simile, conformemente all'interpretazione della legge data dall'Autorità.

L'Autorità effettua indagini su violazioni che coinvolgono persone e gruppi i cui aspetti tutelati sono ampiamente definiti nella legge. Agisce di norma su richiesta della o delle persone vittime della discriminazione. Tuttavia, anche le organizzazioni della società civile o le associazioni di rappresentanti possono avviare un procedimento dinanzi all'Autorità in caso di violazioni o minacce di violazioni che interessino un gruppo che presenta uno o più aspetti tutelati. L'Autorità può agire d'ufficio contro lo Stato ungherese, i governi locali e i governi autonomi di minoranza, le rispettive istituzioni, le organizzazioni che agiscono in qualità di autorità pubbliche, forze di difesa ungheresi e agenzie responsabili dell'applicazione della legge. Gli ambiti d'indagine più comuni dell'Autorità sono l'occupazione, la previdenza sociale, i servizi sanitari, l'alloggio, l'istruzione e la fornitura di beni e servizi.

2. Poteri

L'Autorità svolge le sue indagini nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Nel corso dei procedimenti si applicano norme specifiche in materia probatoria. La parte lesa (denunciante) è tenuta a dimostrare di essere stata sfavorita e che al momento dell'infrazione possedeva – o è stata ritenuta possedere dal colpevole dell'atto – una caratterista protetta definita per legge. Se la persona che ha presentato la denuncia presenta prove al riguardo, l'altra parte (la parte oggetto del procedimento) deve dimostrare che le circostanze corroborate dagli elementi probatori presentati dal denunciante non si siano verificate, che fossero in linea con il requisito della parità di trattamento oppure non fosse necessario rispettare tale requisito nel rapporto giuridico in questione.

L'Autorità cerca sempre di raggiungere un accordo tra le parti prima di emettere la propria decisione e, laddove riesca, approva la risoluzione. Se le parti non giungono a un accordo, l'Autorità formula una decisione nel merito del caso, basata sulle indagini condotte. Nel caso confermi la violazione dell'obbligo di parità di trattamento, potrà imporre, come sanzione, la correzione dell'illecito, il divieto di comportamenti illeciti in futuro, la pubblicazione della decisione definitiva che attesta l'avvenuta violazione, l'imposizione di un'ammenda dai 50 000 HUF ai 6 milioni di HUF e l'applicazione di ulteriori conseguenze legali previste da normative specifiche. La decisione dell'Autorità non può essere impugnata mediante ricorso amministrativo, ma può essere sottoposta al riesame del tribunale amministrativo e del lavoro nei contenziosi amministrativi.

Oltre alle indagini in casi specifici di discriminazione, all'Autorità sono assegnati diversi altri incarichi definiti dalla legge. Ad esempio, fornire informazioni e assistenza agli interessati al fine di intentare azioni giudiziarie in caso di violazione della parità di trattamento, emettere pareri sui progetti di legge in materia di parità di trattamento, presentare proposte legislative in questo ambito, informare i cittadini e l'Assemblea nazionale sulla situazione riguardante l'applicazione della parità di trattamento, cooperare con le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali, ecc.

L'Autorità fa parte della rete europea degli enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), che riunisce oltre 40 organizzazioni membro di 33 paesi europei, che operano nei rispettivi paesi quali organi per le pari opportunità. Il personale dell'Autorità per le pari opportunità partecipa ai lavori dei gruppi di lavoro tematici di Equinet, nonché alle sessioni e ai seminari organizzati più volte l'anno, per restare aggiornato sulle evoluzioni più recenti nello sviluppo internazionale del diritto in materia di parità di trattamento e per scambiare esperienze con i rappresentanti delle organizzazioni europee che svolgono compiti simili a quelli dell'Autorità.

L'Autorità partecipa regolarmente agli eventi e ai progetti tematici dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) e della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) nell'ambito delle sue relazioni internazionali.

Maggiori informazioni sull'Autorità per le pari opportunità sono reperibili sul relativo sito web.

3. Informazioni di contatto

Sede: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Numero di telefono: (+36-1) 795-2975
Numero di fax: (+36-1) 795-0760

Sito Internet: http://www.egyenlobanasmod.hu/

II.2.3. Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia

1. Compiti e organizzazione

Nel 2008 l'Assemblea nazionale ha deciso di istituire il Független Rendészeti Panasztestület (Consiglio indipendente di istruzione delle denunce contro la polizia), al fine di creare un organismo specifico per le denunce sporte contro le procedure di polizia. Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea nazionale per un termine di sei anni, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, non vincolati da istruzioni altrui e le cui norme procedurali sono previste dalla legge.

Il contesto giuridico in cui opera è disciplinato innanzitutto dalla legge sulle forze di polizia. La finalità del Consiglio è condurre indagini sulle procedure di denuncia di competenza della polizia, indipendenti dai rapporti gerarchici, dalla prospettiva della protezione dei diritti fondamentali. Il Consiglio esamina le operazioni delle forze di polizia a partire da denunce specifiche di singoli casi e non in modo generale e aleatorio.

2. Poteri e procedure

Chi può sporgere denuncia? Quando e dove?

Può sporgere denuncia, indipendentemente dalla propria cittadinanza, chiunque sia stato oggetto di:

  • una misura di polizia o ne abbia subito le ripercussioni;
  • un'omissione da parte della polizia;
  • una misura coercitiva della polizia, che abbia comportato una violazione o una restrizione dei diritti fondamentali dell'interessato.

Le denunce possono essere presentate di persona, mediante delega o dal legale rappresentante (in caso di minori o di persona senza capacità di intendere, attraverso il tutore legale). Il termine per sporgere denuncia è di 20 giorni dalla misura, omissione o misura coercitiva della polizia oppure, nel caso in cui il denunciante se ne sia reso conto solo in seguito, entro 20 giorni dalla data della constatazione. Le denunce possono essere trasmesse a mezzo posta (in tal caso l'istanza deve essere firmata personalmente dal denunciante), fax o posta elettronica sul sito web del Consiglio oppure di persona negli orari di apertura del Consiglio (previo appuntamento).

In caso di ostacolo oggettivo che impedisca al denunciante di presentare la domanda entro il termine fissato, il ritardo può essere giustificato qualora l'interessato ne attesti la ragione (ad esempio, un ricovero ospedaliero di lungo periodo).

Se il termine di venti giorni è scaduto ma non sono trascorsi trenta giorni dalla violazione (o dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza), è ancora possibile presentare denuncia rivolgendosi al capo dell'organo di polizia (capo o commissario di polizia) i cui ufficiali hanno applicato la misura oggetto di denuncia. In questi casi il procedimento di denuncia sarà espletato dal capo della stazione di polizia in questione.

Cosa esamina il Consiglio?

  • L'obbligo di esecuzione dei doveri e delle istruzioni delle forze di polizia, le relative violazioni od omissioni (in particolare, l'obbligo di intervento, la proporzionalità, l'obbligo di riconoscibilità, l'obbligo di fornire assistenza, ecc.);
  • le misure della polizia o le omissioni di atti di polizia e la relativa legittimità (in particolare per quanto concerne i controlli di identità, le perquisizioni di abiti, bagagli e veicoli, gli arresti, i fermi per interrogatorio, le procedure di controllo degli stranieri, i provvedimenti attuati in residenze private, le misure di applicazione del codice stradale , ecc.);
  • l'impiego e la legittimità di misure coercitive (in particolare, coercizione fisica, manette, agenti chimici, armi stordenti, blocchi stradali, uso di armi da fuoco, misure di dispersione della folla, ecc.).

In quali casi il Consiglio non è autorizzato ad avviare un procedimento o a condurre un esame di merito del caso?

Non essendo autorizzato per legge, il Consiglio non ha il potere né quindi il diritto di:

  • valutare osservazioni generali, suggerimenti e critiche o informazioni di interesse pubblico;
  • indagare su reati minori oppure ridurre o eliminare eventuali sanzioni amministrative comminate;
  • esaminare la legittimità delle attività condotte nel corso di un procedimento penale;
  • riconoscere danni;
  • stabilire le responsabilità penali, amministrative o disciplinari dei funzionari di polizia intervenuti;
  • verificare la legittimità delle decisioni prese in un procedimento amministrativo o penale.

Inoltre, laddove in un altro procedimento in corso, ad esempio un procedimento penale o amministrativo, le forze di polizia effettuino un atto discutibile, il denunciante dovrà utilizzare i mezzi di ricorso disponibili e presentare le proprie obiezioni nel procedimento in corso. Fanno eccezione i casi di obiezione da parte del denunciante riguardo al modo con cui è stato eseguito l'atto procedurale in questione (ad esempio, il tono di voce utilizzato nell'interrogatorio di un testimone, le modalità di perquisizione del domicilio), che possono essere esaminati anche dal Consiglio.

Informazioni necessarie sui procedimenti

Per ottenere un'indagine sul proprio caso, il denunciante può decidere se rivolgersi al capo del distretto di polizia che ha messo in atto la misura oggetto della denuncia oppure al Consiglio. L'interessato può quindi scegliere di fare esaminare la denuncia a un organismo facente parte della struttura organizzativa della polizia (capo del distretto che ha attuato la misura) oppure a un organo indipendente esterno (il Consiglio). Allo stesso tempo, tale disposizione è intesa a garantire la separazione tra i due procedimenti e l'avvio di un solo procedimento alla volta – nello specifico quella scelta dal denunciante.

Il Consiglio può inoltre condurre inchieste sulle eventuali denunce presentate alla polizia e, qualora rilevi un caso in cui sono soddisfatte le condizioni di intervento, notifica di conseguenza il denunciante e il distretto di polizia che si occupa del caso. Entro otto giorni dal ricevimento della notificazione, il denunciante può chiedere al distretto di polizia di esaminare la denuncia in seguito alla verifica effettuata dal Consiglio. Il distretto di polizia responsabile del caso deve sospendere il procedimento sino al ricevimento della notificazione del Consiglio. Il rinvio può essere chiesto dallo stesso denunciante durante tutto il procedimento di denuncia contro la polizia fino all'emissione della decisione amministrativa definitiva e, se le condizioni per il rinvio sono soddisfatte, la denuncia continuerà a essere esaminata nell'ambito della procedura prevista dal Consiglio.

Nell'esame nel merito della denuncia, l'obiettivo del Consiglio è determinare se le misure di polizia descritte nella denuncia siano state applicate nel rispetto delle norme, fossero necessarie, giustificate e proporzionate e abbiano costituito una violazione dei diritti fondamentali del denunciante.

Se nel corso dell'esame viene accertata una violazione dei diritti fondamentali del denunciante, il Consiglio è tenuto altresì a valutare la gravità della violazione in considerazione di tutte le circostanze del caso. Qualora concluda che

  • non si è verificata alcuna violazione (ad esempio, perché i diritti fondamentali del denunciante sono stati oggetto di legittime restrizioni),
  • la violazione di un diritto fondamentale non può essere confermata per contraddizioni nelle dichiarazioni che non possono essere corrette a partire dai documenti disponibili,
  • vi è stata un'effettiva violazione di un diritto fondamentale, ma di importanza minore,

il Consiglio presenterà la sua valutazione al capo del distretto di polizia competente, che deciderà in conformità alla procedura di denuncia basata sulle norme ufficiali che disciplinano le forze di polizia e tenendo conto della posizione legale esposta dal Consiglio nella valutazione. Il denunciante può impugnare la decisione, anche sottoponendola a un controllo giurisdizionale, in conformità alla legge sulle norme generali in materia di procedure e servizi amministrativi. Qualora ritenga di potere subire un pregiudizio o tema le eventuali ripercussioni, il denunciante può opporsi previamente al rinvio della procedura di denuncia dal Consiglio al distretto di polizia competente. Tuttavia, in questi casi il Consiglio sarà tenuto a chiudere la procedura per l'impossibilità di deferire il caso conseguente all'obiezione del denunciante.

Laddove constati una grave violazione dei diritti fondamentali, il Consiglio trasmetterà la sua valutazione – a seconda del distretto interessato – al commissario capo della polizia nazionale ungherese, al direttore generale dell'organismo incaricato delle attività interne di prevenzione e di accertamento dei reati o al direttore generale dell'organo preposto alla lotta al terrorismo, cui spetterà decidere sulla denuncia in base alle norme applicabili e tenendo conto della posizione giuridica stabilita dalla valutazione del Consiglio. Se la decisione dell'organo che si occupa del caso diverge dalla valutazione del Consiglio, sarà necessario definirne le motivazioni su cui è basata. Ovviamente, una decisione della polizia così depositata può essere impugnata dinanzi ai giudici. La valutazione del Consiglio può essere utilizzata nel corso del procedimento.

Altre norme specifiche sulle attività del Consiglio sono contenute nel rispettivo regolamento consultabile sul sito web del Consiglio.

3. Informazioni di contatto

Indirizzo postale H-1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Telefono: +36-1/441-6501
Fax: +36-1/441-6502

E-mail: info@repate.hu
Sito Internet: https://www.repate.hu/index.php?lang=hu

III. Altro

III.1. Pubblico ministero della Repubblica ungherese

1. Organizzazione della Procura

La Procura della Repubblica ungherese è un'autorità indipendente prevista dalla Costituzione, soggetta soltanto alla legge.

È presieduta e diretta dal Procuratore generale, che è nominato dall'Assemblea nazionale tra i procuratori per un termine di nove anni e che, di conseguenza, risponde per legge al Parlamento. Il Procuratore generale è tenuto a riferire annualmente sull'attività della Procura.

In Ungheria gli organi della Procura sono:

  1. l'Ufficio del procuratore generale;
  2. organi d'appello del procuratore capo;
  3. uffici del procuratore capo;
  4. procure distrettuali.

In casi giustificati possono essere istituiti procuratori capo distrettuali o procure distrettuali per lo svolgimento di indagini del Pubblico ministero e di altri compiti della Procura.

In Ungheria esistono cinque organi d'appello del procuratore capo e ventuno uffici del procuratore capo (uno metropolitano, diciannove provinciali e uno investigativo centrale), che operano sotto la direzione dell'Ufficio del procuratore generale. La struttura organizzativa degli uffici del procuratore capo – ad eccezione dell'ufficio centrale investigativo del procuratore capo – è suddivisa essenzialmente tra le attività di diritto penale e di diritto pubblico.

Gli uffici della procura a livello circoscrizionale e distrettuale sotto la direzione del procuratore capo competente dell'area metropolitana e della contea si occupano dei casi non affidati ad altri organi della procura per legge o istruzioni del Procuratore generale nonché di realizzare i compiti relativi alle indagini della procura.

L'istituto nazionale di criminologia, Országos Kriminológiai Intézet (Istituto scientifico e di ricerca della Procura) fa parte della Procura, ma non ha funzioni giudiziarie. Il suo compito consiste nello sviluppare teorie e pratiche in materia di ricerca criminologica, criminologia e scienze penalistiche.

2. Compiti principali della Procura

Il Procuratore generale e la Procura sono indipendenti e in qualità di procuratore pubblico nell'amministrazione della giustizia sono gli unici istituti responsabili dell'applicazione della funzione punitiva dello Stato. La procura persegue i reati, procede contro altri atti illeciti e omissioni e promuove la prevenzione della criminalità.

Il Procuratore generale e la Procura

  1. esercitano i diritti relativi alle indagini previsti dalla legge;
  2. rappresentano il Pubblico ministero nei procedimenti giudiziari;
  3. verificano la legalità dell'operato dei servizi detentivi;
  4. esercitano altri poteri e responsabilità conferiti loro dalla legge in quanto garanti dell'interesse pubblico.

La Procura

  1. conduce le indagini nei casi previsti dal diritto processuale penale (indagini del Pubblico ministero);
  2. controlla che le indagini indipendenti condotte dalle autorità di vigilanza siano conformi alla legge (controllo delle indagini);
  3. esercita altri diritti connessi alle indagini stabiliti per legge;
  4. esercita, in qualità di Pubblico ministero, il potere di messa in stato di accusa conferito dalla legge alle autorità pubbliche, rappresenta il Pubblico ministro nei procedimenti giudiziari ed esercita il diritto di ricorso previsto dalla legge in materia di procedura penale;
  5. esercita il controllo legale sulla legittimità di pene, sanzioni secondarie, atti e misure coercitive di privazione o restrizione della libertà e misure di follow-up, controllando altresì la conformità alla legge in relazione alla conservazione di banche dati contenenti informazioni in materia penale e amministrativa e sui criminali più ricercati, nonché alle decisioni sulla negazione centrale dell'accesso ai dati elettronici. Partecipa inoltre ai procedimenti presieduti dai giudici;
  6. contribuisce alla corretta applicazione della legge nei procedimenti giudiziari (coinvolgimento dei procuratori nei procedimenti giudiziari e di volontaria giurisdizione dinanzi ai tribunali civili, del lavoro, amministrativi ed economici);
  7. promuove il rispetto della legge da parte degli organi che agiscono in qualità di autorità pubbliche o incaricati di gestire le controversie stragiudiziali;
  8. presta particolare attenzione al perseguimento dei reati commessi da o contro minori e alla conformità alle norme specifiche riguardanti i procedimenti amministrativi e penali avviati contro i minori, contribuisce al rispetto dei diritti dei minori nei casi definiti dalla legge e avvia i procedimenti necessari per adottare le dovute misure di protezione dei minori;
  9. assolve i compiti derivanti da obblighi internazionali, in particolare, per quanto concerne l'erogazione e le richieste di assistenza legale;
  10. assolve i compiti dell'Ungheria connessi alla partecipazione a Eurojust;
  11. assicura la rappresentanza legale nella cause intentate per la compensazione di infrazioni e danni causati nel corso delle sue attività.

A fini di tutela dell'interesse pubblico, la Procura contribuisce a garantire il rispetto della legge da parte di qualsiasi soggetto e, in caso di violazione della stessa, agisce per il ripristino e il mantenimento della legalità, nei casi e secondo le modalità specificati dalla legge. Se non diversamente previsto dalla legge, la Procura è tenuta a intervenire qualora l'organo tenuto a correggere una violazione delle norme non prenda le misure necessarie, nonostante l'obbligo al riguardo previsto dalla Legge fondamentale, da un atto legislativo o da una altra normativa o strumento giuridico di amministrazione statale oppure laddove sia necessario un intervento immediato del procuratore per porre fine alla violazione di un diritto dovuta a un'inosservanza della legge.

I poteri e le responsabilità non penali di interesse pubblico attribuiti alle procure come contributo all'amministrazione della giustizia sono definiti in una legislazione specifica. Un procuratore pubblico esercita tali poteri intentando procedimenti legali e di giurisdizione volontaria, nonché avviando procedimenti di autorità amministrative e depositando ricorsi.

3. Informazioni di contatto

Procura generale: Dott. Péter Polt
Sede: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Indirizzo postale 1372 Budapest, Pf. 438.

Numero di telefono: +36-1354-5500

E-mail: info@mku.hu
Sito Internet: http://mklu.hu/

III.2. Assistenza alle vittime

L'Áldozatsegítő Szolgálat (il servizio di assistenza alle vittime) fornisce assistenza innanzitutto alle vittime di danni fisici o mentali (traumi psicologici, shock) o che hanno subito perdite come conseguenza diretta di un illecito o di un reato contro il patrimonio. Lo Stato esamina le esigenze delle vittime e garantisce loro i servizi idonei del caso.

1. Procedura

I servizi di assistenza alle vittime sono forniti da unità organizzative specifiche dell'amministrazione metropolitana (provinciale). Le vittime possono rivolgersi a un qualunque servizio di assistenza alle vittime per chiedere aiuto per rivendicare i propri diritti e presentare domanda di assistenza finanziaria immediata, perché sia loro riconosciuto lo status di vittima e per il risarcimento (PDF).

Le domande per l'assistenza finanziaria immediata, per il riconoscimento dello stato di vittima o per il risarcimento devono essere presentate compilando gli appositi moduli (Modulo di domanda, Modulo per il riconoscimento dello status di vittima). I servizi di assistenza alle vittime aiutano nella compilazione dei moduli.

Le procedure di assistenza alle vittime sono gratuite.

Le domande di assistenza finanziaria immediata possono essere presentate entro cinque giorni dall'illecito o dal reato contro il patrimonio. Il termine per la presentazione delle domande di risarcimento è di tre mesi dalla data del reato – fatti salvi i casi previsti dalla legge relativa al sostegno alle vittime e al risarcimento dello Stato.

I ricorsi contro le decisioni prese dai servizi di assistenza alle vittime devono essere presentati entro 15 giorni al servizio di assistenza competente, ma indirizzate all'Ufficio di giustizia.

2. Servizi

In base a quanto previsto dalla legge in materia, i servizi erogati sono:

  • assistenza nella presentazione delle denunce. I servizi di assistenza alle vittime apportano alle vittime il sostegno appropriato, per modalità e portata, alle esigenze di riconoscimento dei loro diritti fondamentali, fornendo consulenza riguardo ai diritti e ai doveri nei procedimenti penali e amministrativi, alle condizioni di accesso ai servizi sanitari, all'assicurazione sanitaria, alle prestazioni sociali e ad altre forme di sostegno dello Stato, e garantendo in questo contesto informazioni, consulenza legale, sostegno psicologico e altre forme di assistenza pratica;
  • assistenza finanziaria immediata: nel corso di un procedimento penale, può essere erogato un sostegno finanziario stabilito dalla legge per l'alloggio, gli indumenti, i trasporti, gli alimenti e i costi medici e funerari, laddove la vittima non sia in grado di sostenere questi costi in conseguenza dell'illecito o del reato contro il patrimonio;
  • riconoscimento dello status di vittima: nel corso di un procedimento penale, i servizi di assistenza alle vittime certificano lo status di vittima del cliente mediante un'attestazione ufficiale basata sui documenti della polizia, che la vittima può utilizzare per le procedure amministrative e di altro tipo, dal rilascio di documenti sino alla concessione del patrocinio a spese dello Stato;
  • assistenza ai testimoni: i testimoni chiamati a comparire durante un'udienza possono rivolgersi al funzionario del tribunale responsabile dell'assistenza ai testimoni del tribunale per chiedere consulenza. Il funzionario dell'assistenza ai testimoni è una persona incaricata di dare indicazioni ai testimoni sulla deposizione, in linea con la legislazione pertinente, al fine di facilitarne la comparizione in aula;
  • garanzia di un alloggio sicuro: lo Stato garantisce un alloggio sicuro alle persone di cittadinanza ungherese o a quelle che possono spostarsi liberamente e risiedere in Ungheria, che sono state riconosciute vittime di tratta di esseri umani, indipendentemente dall'avvio di un processo penale.
  • risarcimento a carico dello Stato: i familiari di una persona deceduta o che ha subito gravi lesioni in conseguenza di un reato violento contro una persona può chiedere un risarcimento a carico dello Stato erogato in un'unica soluzione o con sussidi mensili a seconda delle loro esigenze, come previsto dalla legge.

3. Informazioni di contatto

Linea di assistenza alle vittime disponibile gratuitamente 24/7 dalle reti in Ungheria:

+36 (1) 80 225 225

Servizi di assistenza alle vittime

Ulteriori informazioni dettagliate sull'assistenza alle vittime.

III.3. Patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, l'obiettivo principale perseguito dal servizio competente in materia di patrocinio a spese dello Stato (Jogi Segítségnyújtó) è assicurare alle persone prive di mezzi assistenza giudiziaria nel far valere i loro diritti o nel risolvere una controversia legale – entro certi limiti e con modalità specifiche.

1. Procedura

L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria può essere presentata di persona o inviata per posta (Patrocinio a spese dello Stato - recapiti) all'unità organizzativa ("ufficio regionale") responsabile dell'assistenza giudiziaria presso l'ufficio governativo di contea (metropolitano) competente nel luogo del domicilio o della residenza abituale del richiedente o, in assenza di questi, all'indirizzo di corrispondenza o al luogo di lavoro, compilando e firmano un modulo (http://igazsagugyihivatal.gov.hu/dokumentumok-jogi-segitsegnyujtas) e allegandovi tutti i documenti necessari. La presentazione dell'istanza è gratuita.

Dopo l'emissione di una decisione (definitiva) di ammissione da parte dell'ufficio regionale, l'interessato può usufruire dei servizi di uno dei difensori d'ufficio (avvocati, studi legali, organizzazioni della società civile) iscritto nell'elenco dell'Ufficio di giustizia (http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/nevjegyzek).

I ricorsi contro le decisioni del servizio competente in materia di patrocinio a spese dello Stato devono essere presentati entro 15 giorni all'ufficio regionale, ma indirizzate all'Ufficio di giustizia.

2. Forme base di patrocinio a spese dello Stato

A.) Assistenza nei procedimenti stragiudiziali

  • se non è ancora stato avviato un procedimento per risolvere una controversia;
  • consulenza e/o redazione di documenti;
  • non dà diritto a essere rappresentati in giudizio. L'avvocato d'ufficio può non agire a nome o per conto del cliente.

B.) Assistenza nei procedimenti giudiziali

  • se un procedimento è già in corso;
  • comprende la rappresentanza legale;
  • non può essere concessa al colpevole del reato o dell'illecito;
  • alla vittima può essere garantita la rappresentanza legale a partire dalle fasi dell'indagine e dell'azione giudiziaria del procedimento penale.

C.) Nei casi semplici, il servizio competente formula un breve parere orale senza verificare il reddito del cliente.

3. Requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato

A) Nei procedimenti civili e di giurisdizione volontaria

  • se il reddito e la situazione patrimoniale del cliente soddisfano i criteri previsti dalla legge, lo Stato si fa carico dell'onorario del difensore d'ufficio/del legale rappresentante o anticipa le spese per i servizi legali per un anno;
  • lo Stato anticipa le spese per i servizi legali per tutti i clienti che il servizio di assistenza alle vittime abbia ritenuto nell'ambito di una procedura individuale vittime di un reato e che soddisfino i requisiti in termini di reddito e patrimonio definiti dalla legge.

B) Nei procedimenti penali

  • se il reddito e la situazione patrimoniale del cliente soddisfano i criteri previsti dalla legge, lo Stato anticipa per un anno l'onorario del difensore d'ufficio/legale rappresentante;
  • lo Stato anticipa le spese per i servizi legali per tutti i clienti che il servizio di assistenza alle vittime abbia ritenuto nell'ambito di una procedura individuale vittime di un reato e che soddisfino i requisiti in termini di reddito e patrimonio definiti dalla legge.

C.) Norme comuni

I clienti devono dimostrare, presentando i documenti specificati nella legge sul patrocinio a spese dello Stato, il loro reddito e quello degli altri componenti del nucleo familiare.

La legge specifica i casi in cui il patrocinio a spese dello Stato non può essere concesso, come ad esempio nella stipula di contratti, a meno che le parti che concludono il contratto presentino una richiesta comune di assistenza e qualora siano rispettate tutte le condizioni per l'ammissione all'assistenza, o nei casi relativi alle dogane, ecc.

4. Informazioni di contatto

Uffici regionali:

Ulteriori informazioni dettagliate sul patrocinio a spese dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 22/12/2017

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