Documenti pubblici

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Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Ungherese.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

a) nascita:

certificato di nascita;

b) esistenza in vita:

certificato di esistenza in vita;

c) decesso:

certificato di morte, ordinanza di un organo giurisdizionale che dichiara la morte presunta, ordinanza di un organo giurisdizionale che registra il decesso;

d) nome:

certificato di modifica del nome;

e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile:

certificato di matrimonio, certificato di stato civile;

f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

sentenza di un organo giurisdizionale in merito a un divorzio, sentenza di un organo giurisdizionale in merito all'annullamento di un matrimonio, sentenza di un organo giurisdizionale in merito alla validità di un matrimonio, sentenza di un organo giurisdizionale che stabilisce l'esistenza o la non esistenza di un matrimonio;

g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata:

certificato di unione registrata, certificato di stato civile;

h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata:

ordinanza che stabilisce lo scioglimento di un'unione registrata da parte di un notaio;

i) filiazione:

certificato di nascita, sentenza di un organo giurisdizionale che stabilisce la paternità, ordinanza o sentenza di un organo giurisdizionale che respinge la presunzione di paternità, sentenza di un organo giurisdizionale che stabilisce la maternità;

j) adozione:

ordinanza di adozione dell'autorità competente in materia di tutela, sentenza di un organo giurisdizionale che annulla un'adozione;

k) domicilio e/o residenza:

titolo di residenza ufficiale;

l) cittadinanza:

certificato di cittadinanza;

m) assenza di precedenti penali:

estratto dal casellario giudiziale.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione

1) certificato di nascita, certificato di morte, certificato di matrimonio e certificato di unione registrata emessi dopo il 1° luglio 2014, a condizione che i contenuti del certificato non siano stati modificati prima dell'emissione del modulo standard;

2) certificato di esistenza in vita;

3) certificato di stato civile;

4) titolo di residenza ufficiale.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano

In Ungheria una traduzione certificata è costituita da qualsiasi traduzione prodotta dall'organizzazione autorizzata a produrre traduzioni certificate.

Di norma soltanto l'Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. o OFFI Zrt. (Ufficio nazionale ungherese per la traduzione e la certificazione di traduzioni) può produrre traduzioni certificate a norma di legge in Ungheria.

I notai muniti di licenza per la redazione di documenti in una lingua straniera possono produrre traduzioni certificate in tale lingua di documenti pubblici e dei relativi allegati in materie che rientrano nella competenza di tali notai oppure certificare l'esattezza delle traduzioni di tali documenti. È possibile effettuare una ricerca dei notai muniti di licenza in relazione a una specifica lingua consultando il seguente sito web: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?lang=eng&theme=dark#x.

Un funzionario consolare di prima categoria dell'Ungheria autorizzato dal ministro degli Affari esteri a svolgere determinati compiti notarili può redigere un certificato consolare per certificare una traduzione, compresa una traduzione prodotta dal funzionario stesso. L'elenco in vigore dei funzionari consolari autorizzati a rilasciare certificati è disponibile al seguente indirizzo: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

In linea di principio, ciascun ente è autorizzato a emettere copie autentiche conformemente al proprio regolamento interno e all'interno della propria area di competenza.

I notai possono emettere un certificato attestante che una copia è identica a un documento loro presentato.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

Traduzioni certificate prodotte dall'Ufficio nazionale ungherese per la traduzione e la certificazione di traduzioni (OFFI Zrt.):

A. elementi utilizzati dal 2 luglio 2018:

1. l'Ufficio prepara le sue traduzioni certificate su carta di sicurezza da 210 x 297 mm, circondata da un bordo con motivo guilloché e contenente elementi che possono essere visti soltanto ingrandendo di diverse volte la dimensione originale;

2. il testo è contenuto all'interno di un bordo color bordeaux, sul quale è stampato lo stemma dell'Ungheria, nonché il nome e il logo dell'azienda. Il codice univoco che identifica il documento è incluso nella prima riga all'interno del bordo color bordeaux e nella riga sopra la clausola di attestazione;

3. la traduzione certificata stampata su un foglio separato è allegata utilizzando una graffettatrice al documento autentico tradotto o a una copia autentica dello stesso e la graffetta è sigillata con una etichetta di sicurezza quadrata da 30 × 25 mm recante il logo dell'Ufficio, una striscia olografica e un numero di serie univoco. Tale etichetta costituisce una parte essenziale della certificazione;

4. per una traduzione da una lingua straniera in ungherese, la traduzione è accompagnata dalla seguente clausola di attestazione in ungherese:

"L'Ufficio nazionale ungherese per la traduzione e la certificazione di traduzioni attesta che la presente traduzione certificata corrisponde esattamente al testo del documento allegato.

L'Ufficio nazionale ungherese per la traduzione e la certificazione di traduzioni non si assume alcuna responsabilità per l'autenticità e il contenuto del documento che costituisce la base della traduzione".

Tale clausola è seguita dal luogo e della data di emissione, dalla firma autentica con inchiostro blu, il timbro del nome e il testo "per conto dell'amministratore delegato".

Nel caso di una traduzione verso una lingua straniera, la clausola di attestazione di cui sopra è inclusa nella traduzione nella lingua corrispondente;

B. elementi utilizzati prima del 2 luglio 2018:

gli elementi e le clausole di attestazione sono i medesimi di quelli descritti al punto A, con le differenze specificate in appresso:

1. sul retro della carta di sicurezza sono visibili un codice a barre e un identificatore univoco stampati nell'angolo in alto a destra;

2. la traduzione certificata stampata su un foglio separato è rilegata insieme al documento autentico tradotto o a una copia autentica dello stesso mediante una stringa rossa, bianca e verde, le cui estremità sono fissate al documento dall'etichetta certificata dell'Ufficio, sulla quale viene apposto il timbro ufficiale di quest'ultimo in modo tale da rendere impossibile separare i documenti senza danneggiare l'etichetta;

3. per una traduzione da una lingua straniera in ungherese, la clausola di attestazione in ungherese apposta sulla traduzione è seguita dal luogo e dalla data di emissione, dalla firma autentica in inchiostro blu e dal testo "per conto dell'amministratore delegato".

3. Caratteristiche delle traduzioni elettroniche certificate dall'Ufficio nazionale ungherese per la traduzione e la certificazione di traduzioni (OFFI)

L'aspetto della traduzione e il testo del timbro di attestazione sono i medesimi di quelli della versione cartacea.

Una traduzione certificata in formato elettronico è contenuta in una cartella (in formato .es3 o .dosszie) prodotta dall'Ufficio, che contiene anche il file originale inviato per la traduzione. Oltre alla traduzione certificata in formato elettronico firmata elettronicamente con il timbro elettronico dell'Ufficio (in formato .pdf), anche il file originale inviato per la traduzione contenuto nella cartella conserva la sua autenticità.

Il file originale e il file contenente la traduzione sono collocati nella cartella in maniera tale da fare in modo che la separazione dei file distrugga la certificazione, in questo modo i file correlati tra loro sono "allegati" in maniera sicura l'uno all'altro.

La certificazione elettronica garantisce che la traduzione è stata prodotta dall'Ufficio, che il contenuto dei file non è stato modificato rispetto al momento della certificazione e che il testo della traduzione finale presenta il medesimo contenuto del testo inviato per la traduzione.

Traduzioni certificate prodotte da un notaio

Le traduzioni certificate prodotte da notai sono identificate utilizzando il numero di protocollo notarile. La traduzione deve essere scritta sul documento originale o allegata allo stesso. I notai certificano una traduzione di un documento originale aggiungendo una clausola di attestazione in calce alla traduzione.


Traduzioni certificate prodotte da funzionari consolari di prima categoria

La traduzione deve essere scritta sul documento originale o allegata allo stesso; inoltre alla traduzione viene aggiunta una clausola di attestazione. Infine, occorre aggiungere in calce alla traduzione una clausola che certifichi che la traduzione corrisponde esattamente al documento originale.

Nel caso in cui il funzionario consolare di prima categoria alleghi la traduzione al documento originale, ciò deve avvenire utilizzando una stringa rossa, bianca e verde fissata con un'etichetta autoadesiva bianca e circolare, sulla quale viene apposto su due lati il timbro numerato della rappresentanza diplomatica.

Il testo della clausola di attestazione afferma quanto segue:

Con la presente certifico che la traduzione presentatami/da me redatta corrisponde esattamente al documento allegato in lingua……………………………………………………………………………..-----------------------------------

Il cliente ha pagato la commissione consolare di ....................................................
Numero di protocollo: …………………………………………………………………………..

Fatto il: ……………………….………………………………………………………….

timbro

firma

La clausola può altresì assumere un'altra forma, a condizione che non sia possibile separarla dal documento originale o dalla traduzione e contenga i seguenti elementi obbligatori:

a) un'indicazione della lingua straniera dalla quale il documento è stato tradotto;

b) la sottolineatura dell'opzione appropriata nella formulazione "la traduzione presentatami/da me redatta", a seconda del fatto che il funzionario consolare certifichi l'esattezza di una traduzione che gli è stata presentata o che ha preparato in prima persona;

c) l'importo della commissione consolare corrisposta;

d) il numero di protocollo;

e) la data;

f) il timbro numerato della rappresentanza diplomatica;

g) la firma del funzionario consolare di prima categoria;

h) l'indicazione della sua qualità in veste di funzionario consolare di prima categoria.

Nella data, l'anno e il giorno devono essere scritti anche in lettere tra parentesi.

Di norma la clausola assume la forma di un timbro posto sul documento o su un foglio separato che non può essere separato dal documento originale o dalla traduzione.

Se necessario, l'attestazione consolare può essere redatta anche in una lingua straniera nel rispetto dei parametri di cui sopra, qualora ciò sia accettato dalle autorità del paese ricevente.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

Copie autentiche prodotte da un notaio

Un notaio può certificare la copia di un documento se il documento dal quale tale copia è stata effettuata è chiaramente leggibile. Il notaio confronta la copia con il documento originale e certifica che la copia corrisponde all'originale apponendo sulla copia una clausola di attestazione.

La clausola di attestazione deve indicare:

a) che la copia è stata creata partendo dal documento originale o da un duplicato o una copia ufficiale dello stesso;

b) se sul documento presentato era presente una marca da bollo;

c) se la copia rappresenta soltanto parte dell'originale;

d) se sono presenti sul documento originale eventuali modifiche, danni o altre circostanze che diano motivo di preoccupazione.

Tali norme devono essere applicate mutatis mutandis alla certificazione di una copia o di un estratto in formato elettronico prodotta/o sotto la supervisione del notaio a partire da un documento o da una banca dati elettronica, nonché alla certificazione di una copia o di un estratto in formato cartaceo prodotta/o a partire da un documento elettronico. Il notaio firma la copia o l'estratto in formato elettronico apponendo una firma elettronica qualificata. Non è necessario aggiungere una clausola di attestazione a un duplicato autentico o a una copia autentica in formato elettronico qualora tale documento sia prodotto a partire da un documento cartaceo non danneggiato o da un documento notarile elettronico e contenga l'intero documento, la firma elettronica qualificata del notaio e una marcatura temporale.

Copie autentiche prodotte da un organo giurisdizionale

Una copia prodotta da un organo giurisdizionale a partire da un documento presentato allo stesso o una copia prodotta altrove e presentata all'organo giurisdizionale per l'autenticazione deve contenere quanto segue:

a) la dicitura "copia conforme:";

b) la firma della persona che ha preparato la copia;

c) il timbro dell'organo giurisdizionale;

d) l'ora e la data di creazione della copia.

Qualora il fascicolo della causa sia disponibile sotto forma di documento elettronico, le norme di cui sopra si applicano alla creazione di una copia cartacea basata sulla stampa del documento elettronico. Qualora venga richiesta una copia cartacea della decisione di un organo giurisdizionale creata come documento elettronico, tale copia deve riportare la marcatura temporale e la firma elettronica presenti sul documento elettronico, nonché indicare la persona la cui firma elettronica appare sul documento elettronico.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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