Come eseguire una decisione giudiziaria

Irlanda
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Non esiste una definizione precisa di esecuzione in Irlanda. In termini pratici equivale al dare efficacia a una sentenza o a un'ordinanza emessa da un organo giurisdizionale. Tale azione di esecuzione viene solitamente sancita dall'organo giurisdizionale prima della sua attuazione.

Si riportano qui di seguito i mezzi più comuni per dare esecuzione a sentenze di natura civile e commerciale in Irlanda.

Esecuzione

Questo tipo di azione comporta il sequestro dei beni della parte soccombente in giudizio (debitore). L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza, su istanza della parte vittoriosa in giudizio (creditore), che dà istruzione al County Registrar (cancelliere della contea) (oppure allo Sheriff (sceriffo), nel caso di Dublino o Cork) di sequestrare beni fino alla concorrenza del valore del debito stabilito in giudizio (comprensivo delle eventuali spese giudiziarie sostenute). In seguito, tali beni possono essere venduti al fine di soddisfare il debito.

Registrazione

L'esistenza di una sentenza può essere resa di pubblico dominio tramite la sua iscrizione nel Register of Judgments (registro delle sentenze) presso l'High Court (Alta Corte). Detto registro contiene qualsiasi sentenza per la quale la parte creditrice abbia richiesto la registrazione, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia stata emessa da un District Court (tribunale distrettuale), una Circuit Court (Corte del circondario) oppure dall'Alta Corte. Il nome e l'indirizzo della parte debitrice, unitamente ai dettagli della sentenza, vengono pubblicati in alcuni quotidiani e in pubblicazioni commerciali quali la Stubbs Gazette. Inoltre, gli istituti di credito registrano tali informazioni e un mancato pagamento dell'importo dovuto a norma della sentenza può pregiudicare l'accesso del debitore a eventuali finanziamenti.

Dichiarazione giurata di ipoteca giudiziale

In giudizio la parte vittoriosa può rendere una dichiarazione giurata; a fronte della certificazione della sentenza da parte dell'organo giurisdizionale pertinente, tale dichiarazione può essere registrata nei confronti dei beni della parte debitrice. I proventi della vendita dei beni, fatte salve eventuali altre ipoteche precedenti, dovranno essere utilizzati per soddisfare il debito della parte debitrice prima di essere assegnati a quest'ultima in caso di eccedenze. Una tappa successiva può essere quella di chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un well charging order (provvedimento di sequestro conservativo) o un'ordinanza di vendita dei beni.

Ordinanze per il pagamento a rate/ordinanze di incarcerazione

A norma delle Enforcement of Court Orders Acts (leggi sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali) dal 1926 al 2009 esiste la possibilità di presentare un'istanza presso il tribunale distrettuale per ottenere un'ordinanza che disponga il pagamento rateale di un debito stabilito tramite una sentenza. In considerazione dei mezzi a disposizione della parte debitrice, un giudice deciderà l'importo delle rate da pagare. Un'ordinanza di incarcerazione può essere emessa soltanto nei confronti di persone fisiche e non di persone giuridiche, ossia di imprese. Il mancato pagamento in relazione a un'ordinanza di pagamento a rate può dar luogo a un'istanza per ottenere un'ordinanza di incarcerazione. Ciò significa che si può essere effettivamente incarcerati qualora non si sia in grado di effettuare il pagamento o ci si rifiuti di effettuarlo.

Pignoramento del reddito

Una parte vittoriosa in giudizio può richiedere un'ordinanza che imponga l'attuazione di deduzioni direttamente dal salario/dallo stipendio della parte debitrice. Per effetto di questo provvedimento il pagamento dell'importo trattenuto viene versato direttamente dal datore di lavoro della parte debitrice a favore della parte creditrice.

Ordinanza di pignoramento presso terzi

Qualora una parte vittoriosa in giudizio sia a conoscenza di un debito dovuto da terzi alla parte soccombente in giudizio, la parte creditrice può presentare un'istanza per fare sì che l'organo giurisdizionale emetta un'ordinanza che imponga a detta terza parte di corrispondere un determinato importo direttamente alla parte creditrice. Spetta all'organo giurisdizionale stabilire se emettere o meno tale ordinanza.

Custode secondo un'esecuzione equa ed efficace

Questo provvedimento comporta la nomina di un custode da parte dell'organo giurisdizionale rispetto, ad esempio, ai proventi della vendita di un bene ad opera della parte debitrice in vista della soddisfazione del debito. La decisione di nominare un custode è soggetta alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale.

È importante notare che la scelta tra i mezzi a disposizione per tentare di dare esecuzione a una sentenza spetta alla parte vittoriosa in giudizio e ai suoi consulenti legali. Il Courts Service (servizio di cancelleria) non suggerisce alcuna azione particolare. Il presente elenco non intende essere esaustivo, bensì è volto a descrivere semplicemente le procedure comuni utilizzate.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Nel caso di una sentenza nazionale, per poter dare esecuzione alla stessa può essere necessario ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza stessa (cfr. sopra). In alcuni casi, come ad esempio in caso di esecuzione e registrazione di una sentenza, non è necessario depositare un'istanza all'organo giurisdizionale e si può presentare un'istanza di esecuzione presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale interessato.

Nel caso di sentenze emesse in altre giurisdizioni dell'UE, l'organo giurisdizionale competente è l'Alta Corte. Tuttavia, nel caso di pagamenti periodici di alimenti certificati come titolo esecutivo europeo in altre giurisdizioni dell'UE, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Hanno forza esecutiva le decisioni giudiziarie e talune decisioni stragiudiziali. Oltre alle ordinanze emesse dall'organo giurisdizionale, esse includono anche sentenze emesse nel quadro di procedimenti sommari registrate da un cancelliere presso l'Alta Corte oppure dal cancelliere della contea presso la Corte del circondario.

Spesso, per poter dare esecuzione a una sentenza è necessario ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza stessa. In alcuni casi, tuttavia, come ad esempio nel caso dell'esecuzione e della registrazione di una sentenza, non è necessario presentare un'istanza presso l'organo giurisdizionale. L'autorizzazione può essere data dalla cancelleria pertinente.

Nel caso di sentenze emesse in altre giurisdizioni alle quali va data esecuzione a norma dei regolamenti UE, l'organo giurisdizionale competente è l'Alta Corte (nel caso di pagamenti periodici di alimenti certificati come titolo esecutivo europeo, l'organo giurisdizionale competente è invece il tribunale distrettuale). Le funzioni in relazione al regolamento (CE) n. 44/2001 (sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 che si applica alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015) sono state delegate al Master of the High Court (giudice dell'Alta Corte) ed è possibile presentare un'istanza in un'udienza pubblica nella quale si chiede che il suddetto giudice dichiari che la sentenza è eseguibile in Irlanda ed emetta una successiva ordinanza per la relativa esecuzione.

Una sentenza certificata come titolo esecutivo europeo emessa ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 è riconosciuta come una sentenza dell'Alta Corte, ha la stessa efficacia e viene eseguita di conseguenza. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di un provvedimento per il pagamento periodico di alimenti certificato come titolo esecutivo europeo è il tribunale distrettuale. Le norme nazionali che disciplinano questo procedimento sono riportate nel S.I. 274 del 2011.

Nel caso di una sentenza emessa in relazione a un credito non contestato da eseguire in un'altra giurisdizione dell'UE, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza è competente per le istanze in relazione alla sua esecuzione ai sensi del regolamento 805/2004 concernente i titoli esecutivi europei.

Solitamente l'istanza per l'esecuzione di una sentenza viene presentata all'organo giurisdizionale (o alla cancelleria dello stesso) da un avvocato, sebbene non sia necessario che un creditore si faccia rappresentare legalmente. Tutte le istanze presentate all'organo giurisdizionale devono essere depositate da un avvocato locale e non possono essere inviate per posta. Alcune istanze presentate alle cancellerie, come ad esempio quelle per l'esecuzione, la registrazione e la certificazione di una sentenza ai fini di una dichiarazione giurata di ipoteca giudiziale, possono essere presentate a mezzo posta. Informazioni in merito alle prassi e alla procedura da seguire possono essere ottenute contattando la sezione delle sentenze presso l'Alta Corte all'indirizzo HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Gli oneri (diritti) stabiliti dal servizio di cancelleria sono minimi e le tariffe attualmente in vigore sono riportate nella pagina Fees Orders (diritti per le ordinanze) sul sito web del servizio di cancelleria. Le spese che possono essere sostenute per gli onorari corrisposti ad avvocati e procuratori sono oggetto di negoziazione tra i creditori e i loro rappresentanti legali. L'organo giurisdizionale può imporre il pagamento di una parte o della totalità delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.

3.2 Le principali condizioni

L'articolo 15 della legge sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali del 1926 (come sostituita dall'articolo 1 della legge sugli organi giurisdizionali (n. 2) del 1986) prevede che, qualora un debito sia dovuto a norma di una sentenza, di una ordinanza o di un decreto, il creditore può presentare istanza al tribunale distrettuale per richiedere che quest'ultimo emetta un'ingiunzione di comparizione che imponga al debitore di prestarsi all'udienza per l'esame dei suoi mezzi da parte di un giudice del tribunale distrettuale. Un'istanza relativa a un titolo esecutivo deve essere presentata entro sei anni dalla data della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. Il creditore deve fornire la prova del debito originario e il debitore deve compilare una dichiarazione relativa ai suoi mezzi. L'articolo 16 della legge del 1926, così come modificata dall'articolo 9 della legge del 1986, consente di addurre prove e l'esame in contraddittorio del debitore o del creditore. Un titolo esecutivo può continuare a restare in vigore per un periodo di dodici anni a partire dalla data della sentenza, dell'ordinanza o del decreto pertinenti.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere soggetti a esecuzione tutti i tipi di beni, ad eccezione dei beni deperibili o di quelli detenuti dal debitore in conto vendita.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il mancato rispetto di un'ordinanza di un organo giurisdizionale può assoggettare la parte inadempiente a sanzioni per tale oltraggio. Le sanzioni che possono essere imposte da un organo giurisdizionale comprendono sanzioni pecuniarie o la detenzione fino a quando tale oltraggio non viene espiato. Di conseguenza non vi è alcun limite alla durata della detenzione di una persona. Ciò vale anche per qualsiasi terza parte che violi i termini di un'ordinanza di un organo giurisdizionale.

È importante osservare che, ai sensi dell'articolo 20 della legge sull'esecuzione delle ordinanze degli organi giurisdizionali del 1926, la detenzione di un debitore a causa del mancato rispetto di un'ordinanza di pagamento a rate non funge da soddisfazione o estinzione del debito o di parte dello stesso e non priva il creditore della possibilità di ricorrere ad altre misure per recuperare i crediti vantati.

Le banche e gli altri istituti finanziari sono soggetti alle stesse obbligazioni di altri soggetti in relazione al rispetto delle ordinanze di un organo giurisdizionale. Per gli aspetti non specificamente trattati da un'ordinanza di un organo giurisdizionale si deve fare riferimento alla normativa e ai regolamenti che disciplinano i dati personali in possesso di una tale istituzione (ad esempio, la Data Protection Act (legge sulla protezione dei dati) del 1988).

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Alcune ordinanze indicheranno sempre il termine entro il quale l'interessato deve rispettare le prescrizioni dell'ordinanza, anche se potrebbe non essere sempre così. Una sentenza è valida per un arco di tempo di dodici anni, sebbene alcuni dei provvedimenti di esecuzione che possono essere concessi siano soggetti a termini stabiliti dal regolamento interno degli organi giurisdizionali o nella legislazione. Un esempio è un'ordinanza di esecuzione dell'Alta Corte che è valida per un anno dalla sua emissione. Scaduto tale termine, è necessario richiedere una nuova ordinanza di esecuzione.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Solitamente nei confronti del provvedimento di esecuzione non si applica un ricorso, così come autorizzato dalla cancelleria, bensì contro la sentenza di merito o l'ordinanza sulle quali si basa detto provvedimento. Una parte interessata può presentare istanza di ricorso dinnanzi all'organo giurisdizionale per ottenere l'annullamento di una sentenza o di un'ordinanza. I termini entro i quali deve essere presentato tale ricorso variano e sono i seguenti:

  • dal tribunale distrettuale alla Corte del circondario: 14 giorni dalla sentenza o dall'ordinanza;
  • dalla Corte del circondario all'Alta Corte: 10 giorni dalla data dell'ordinanza;
  • dalla Master Court all'Alta Corte: 6 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza oppure, nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa ex parte, dalla notifica di detta ordinanza oppure, se rifiutata, dalla data di tale rifiuto (un mese dalla notifica dell'ordinanza nel caso di esecuzione di una sentenza straniera ai sensi del regolamento 44/2001);
  • dall'Alta Corte alla Corte d'appello: 10 giorni o 28 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza, a seconda della natura del caso;
  • dall'Alta Corte o dalla Corte d'appello alla Corte suprema: 28 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordinanza.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Una sentenza è valida per un periodo di dodici anni e non è possibile proporre alcuna azione sulla scorta della sentenza in seguito alla scadenza dei 12 anni dalla data in cui la stessa è divenuta esecutiva. Inoltre, alcuni dei provvedimenti di esecuzione che possono essere concessi sono soggetti a termini stabiliti dal regolamento interno degli organi giurisdizionali o nella legislazione. Un esempio è un'ordinanza di esecuzione dell'Alta Corte che è valida per un anno dalla sua emissione. Scaduto tale termine, è necessario richiedere una nuova ordinanza di esecuzione. Un altro esempio è dato dal fatto che è necessario il consenso dell'organo giurisdizionale affinché venga emessa un'ordinanza di esecuzione da parte dell'Alta Corte nel caso in cui siano trascorsi più di sei anni dall'emissione del titolo esecutivo da parte dell'organo giurisdizionale.

 

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Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

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