Alimenti e mantenimento

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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa si intende in pratica per "alimenti" e "obbligazione alimentare"? Quali persone sono tenute a pagare gli alimenti a un'altra persona?

Nell’ordinamento italiano, le prestazioni di assistenza familiare hanno nomi, presupposti e contenuti diversi, a seconda della relazione che intercorre tra i soggetti obbligati e quelli che ne sono beneficiari. Sono, in genere, definite “alimentari” quelle obbligazioni giustificate dallo stato di bisogno del creditore

A. L’ ”obbligazione alimentare” è la prestazione di assistenza materiale a favore di una persona incapace di sostenersi autonomamente: essa grava su alcuni soggetti individuati dalla legge nell’ambito degli obblighi di solidarietà familiare.

L'obbligazione alimentare è disciplinata dagli artt. 433 e seguenti del codice civile e presuppone:

a) la sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra il soggetto tenuto agli alimenti ed il beneficiario;

b) la situazione di bisogno del beneficiario che non sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento.

Quanto al punto a) all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

L’obbligo sorge a carico di chi si trova nel grado più vicino, secondo l’ordine sopra indicato.

Nel caso di più persone nello stesso grado, l’obbligazione si divide in proporzione alle loro condizioni economiche.

Sul punto b): l’entità degli alimenti è in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Gli alimenti non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita del soggetto in stato di bisogno economico, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

B. L’ ”assegno di mantenimento” è la prestazione di assistenza economica nei confronti di un coniuge verso l’altro - in caso di separazione - ed ha lo scopo di assicurare, a chi lo riceve, il mantenimento delle stesse condizioni di vita avute nel corso del matrimonio. L’assegno di mantenimento è indipendente dallo stato di bisogno del beneficiario, può essere richiesto anche se l’avente diritto lavora, è rinunciabile e sostituibile da un unico versamento.

Poiché l’assegno per il mantenimento mira ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello precedente alla separazione, esso è di solito più consistente dell’assegno alimentare. Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è dovuto al coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione.

Quando interviene il divorzio, il giudice può assegnare un “assegno divorzile” a favore di quello dei due ex coniugi che non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive, tenendo conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e patrimoniale, e valutando questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio. Il diritto all’assegno divorzile cessa quando il beneficiario si risposa o forma una nuova famiglia. La Suprema Corte di Cassazione (sentenza delle Sezioni Unite 11 luglio 2018 n. 18287) ha però escluso che l’assegno di divorzio abbia solo natura alimentare avendo affermato che a detto assegno deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa/perequativa. Ai fini del riconoscimento dell’assegno, pertanto, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

L’assegno di divorzio può essere riconosciuto a carico di un coniuge e a favore dell’altro, ma anche a carico di uno degli uniti civilmente e a carico dell’altro: in questo caso ricorre l’istituto della unione civile (legge n. 76 del 2016) che regola la formazione familiare formata da persone dello stesso sesso.

C. Si definisce “assegno di mantenimento” anche la prestazione economica cui i genitori sono tenuti a favore dei figli minorenni in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto (art. 337-ter del codice civile). Il figlio (nato dentro o fuori dal matrimonio) ha diritto di essere mantenuto dai genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il pagamento di un assegno periodico, determinandone la misura in considerazione delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di ciascun genitore e della valore economico dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.

D. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), all’art. 1, comma 65, prevede che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

2 Sino a quale momento un figlio può beneficiare degli alimenti? Ci sono norme diverse per gli alimenti relativamente ai minori e agli adulti?

Fino al raggiungimento della maggiore età il figlio ha diritto di essere mantenuto dai genitori (cfr. punto precedente). Se il figlio diventato maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente, il giudice può ordinare a uno o a entrambi i genitori di pagare un assegno periodico, solitamente da versare direttamente al figlio. Una volta raggiunta l’autosufficienza economica, se subentra una nuova situazione di difficoltà economica del figlio maggiorenne, non nasce di nuovo il dovere di mantenimento a carico dei genitori, che saranno tenuti solo al pagamento dell’assegno alimentare (cfr. punto 1 lettera A). Infine, se il figlio maggiorenne è affetto da gravi handicap, si applica la disciplina prevista per i figli minorenni.

3 Per ottenere gli alimenti, il ricorrente deve rivolgersi a un'autorità competente o deve adire un organo giurisdizionale? Quali sono gli elementi principali di tale procedura?

Per ottenere gli alimenti il ricorrente deve rivolgere apposita istanza al tribunale del luogo della propria residenza, allegando qualsiasi documento che possa provare il suo stato di bisogno.

E' possibile chiedere al giudice la determinazione di un assegno provvisorio, dopo l'instaurazione del procedimento e prima che sia emessa la sentenza finale.

L’assegno di mantenimento a favore dei figli o del coniuge può essere chiesto in un giudizio autonomo o nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza. L’assegno può essere determinato dal giudice anche nella prima udienza della procedura.

Inoltre, l’assegno di mantenimento a favore dei figli o del coniuge o dell’unito civilmente può essere una delle questioni oggetto di accordo raggiunto tramite la c.d. negoziazione assistita da avvocati (art. 6 del d.l. 132/2014): si tratta di un accordo  mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia relativa alla separazione e all’affidamento dei figli. L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. L'accordo autorizzato è equiparato ai provvedimenti giudiziali in materia di separazione o divorzio.

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 22 maggio 2018, ha riconosciuto quanto segue. Nel caso in cui l’accordo sia stato concluso davanti all’ufficiale di stato civile, è quest’ultimo ufficio ad emettere il certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento n. 2201 del 2003. Con riguardo, invece, agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati, deve ritenersi che il certificato ex art. 39 cit. debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l’avvocato non è qualificabile come “autorità” ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l’accordo valido ed efficace e dunque riconoscibile ed eseguibile all’estero. Da ciò consegue che, ove il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l’accordo e l’autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale (ex art. 6, comma 2, del decreto-legge), sarà l’ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato de quo.

4 È possibile presentare una richiesta a nome di un parente (in caso affermativo, quale grado), o di un minore?

Se la persona non ha la capacità di stare in giudizio (minorenne, adulto interdetto), la richiesta giudiziale di alimenti va presentata dal suo rappresentante legale (genitori per il minorenne, tutore per gli adulti) che può anche essere un amministratore di sostegno, nominato ai sensi dell’art. 404 e seguenti del codice civile.

5 Qualora intenda adire un organo giurisdizionale, come posso individuare il giudice competente?

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri, ai sensi del Regolamento n. 4/09:

a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

6 Chi avanza la pretesa deve servirsi di un intermediario per adire il giudice (ad esempio: avvocato, autorità centrale o locale ecc.)? Altrimenti, quale procedura dovrà seguire?

La domanda di prestazione alimentare deve essere presentata tramite un avvocato, che rappresenta la parte nel giudizio.

Non occorre l’assistenza di un avvocato se la definizione dell’assegno di mantenimento è compresa nell’accordo tra i due coniugi che si separano consensualmente. In questo caso, l’accordo viene presentato al tribunale che, dopo averlo verificato, lo omologa (art. 711 codice di procedura civile).

7 Adire la giustizia comporta un costo? In caso affermativo quale spesa è prevedibile? Se i mezzi di colui che avanza la pretesa sono insufficienti, si può ottenere un'assistenza giudiziaria gratuita per far fronte alle spese del procedimento?

Chi presenta una domanda giudiziaria civile deve pagare una tassa denominata “contributo unificato di iscrizione a ruolo”, il cui importo varia a seconda del tipo e del valore della causa.

Inoltre, i provvedimenti emessi dal giudice sono sottoposti ad una tassa di registro.

Tuttavia, i procedimenti relativi al mantenimento della prole sono esenti sia dall'obbligo di versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, sia dall'obbligo di registrazione dei provvedimenti pronunciati dal giudice.

La parte deve inoltre sostenere il costo dell’assistenza legale dell’avvocato che la rappresenta in giudizio. Non è possibile indicare l’ammontare prevedibile delle spese legali, perché esse variano in relazione alla complessità della controversia.

La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato che la assista gratuitamente e il cui costo è sostenuto dallo Stato (patrocinio a spese dello Stato).

Attualmente, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). La soglia è aggiornata periodicamente. Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito si calcola sommando i redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i componenti la famiglia, compreso l'istante. In tale caso, il limite di reddito al di sotto del quale si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice competente per la causa.

Nella domanda è necessario indicare le ragioni di fatto e diritto che fondano la pretesa e presentare le relative prove documentali, perché il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può concedere il beneficio solo se le pretese che si vuole far valere in giudizio non sono manifestamente infondate.

Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accoglie la domanda, l'interessato può nominare un difensore scegliendolo nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Alcuni Consigli provvedono ad individuare direttamente l’avvocato che seguirà la procedura.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

La condizione reddituale sopra indicata deve permanere per tutta la durata del processo.

Se la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non viene accolta, l'interessato può riproporla al giudice competente per il giudizio.

8 Che tipo di alimenti dev'essere concesso dal giudice e come si calcola il relativo importo? Si può ottenere una modifica della decisione del giudice qualora il costo della vita o la situazione familiare si siano modificate? In caso affermativo, in che modo (ad esempio, con il sistema di indicizzazione automatica)?

Il provvedimento giudiziale che determina il contenuto della obbligazione alimentare o dell’assegno di mantenimento e ne ordina la corresponsione, è una sentenza di condanna che costituisce titolo esecutivo.

La sentenza che dichiara il diritto agli alimenti impone all’obbligato di prestare quanto occorre per consentire al beneficiario di soddisfare le sue fondamentali esigenze di vita (spese di vitto, di alloggio, di vestiario e per beni e servizi necessari per mantenere un minimo di vita dignitosa). Nel determinare il contenuto dell’obbligazione alimentare, il giudice deve tenere conto anche delle condizioni economiche dell’obbligato.

La sentenza che determina l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato tiene conto anche del tenore di vita durante il matrimonio.

La sentenza che determina l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o anche maggiori di età ma non autosufficienti, tiene conto delle necessità relative alla educazione e all’istruzione.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, o secondo eventuali altri parametri concordati dalle parti o previsti nella sentenza.

La misura dell’assegno può essere successivamente modificata su istanza dell’interessato o dell’obbligato, da presentare al giudice competente, solitamente quello che ha pronunciato la prima sentenza.

9 In che modo e a chi saranno pagati gli alimenti?

Il giudice stabilisce le forme e le modalità della corresponsione degli alimenti.

In materia di separazione personale, il giudice può ordinare a terzi tenuti anche periodicamente a corrispondere somme di danaro all’obbligato (per es. il datore di lavoro) di versare una parte delle somme direttamente al coniuge separato.

L’assegno deve essere corrisposto al creditore.

L’assegno di mantenimento in favore del figlio minore è corrisposto al coniuge che ha la custodia del minore.

L’assegno stabilito dal giudice a favore del figlio divenuto maggiorenne, ma non indipendente economicamente, è corrisposto direttamente all’avente diritto, salvo che il giudice disponga diversamente.

10 Se la persona su cui grava l'obbligo dell'assegno (debitore) non lo versa volontariamente, quali mezzi ci sono per costringerla ad adempiere?

Se il debitore non paga spontaneamente l’assegno alimentare o di mantenimento, il beneficiario ha a sua disposizione i normali mezzi per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie (esecuzione forzata).

Inoltre può applicarsi l'art. 614bis del codice di procedura civile, previsto per incentivare l'attuazione spontanea di obblighi di fare: con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, può determinare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

11 Si prega di descrivere brevemente i limiti all'esecuzione, in particolare le norme concernenti la tutela del debitore e i periodi di limitazione o di descrizione nel suo sistema di esecuzione.

Il diritto agli alimenti, in sé considerato, non è soggetto al decorso di un termine di prescrizione. Le singole rate scadute e non pagate sono invece soggette alla prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 2, codice civile). Peraltro, la prescrizione è sospesa tra i coniugi e tra chi esercita la responsabilità genitoriale le persone che vi sono soggette.

12 Esiste un'organizzazione o un'autorità che possa aiutare l'avente diritto a percepire l'assegno?

Vedasi punto seguente.

13 Le organizzazioni pubbliche o private possono anticipare il pagamento degli alimenti in tutto o in parte in sostituzione del debitore?

E’ stato recentemente istituito un Fondo statale per l’erogazione di un assegno alimentare a favore del coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap  grave, quando il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno alimentare non vi provvede.

Per ottenere l’erogazione dell’assegno (da parte del Ministero della Giustizia), l’interessato deve presentare domanda al tribunale del luogo della propria residenza.

L’erogazione da parte del Ministero della Giustizia ha carattere anticipatorio. Il Ministero della giustizia si rivale poi sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.

14 Nel caso in cui il ricorrente si trovi in questo Stato membro e il debitore risieda in un altro paese:

14.1 Posso ottenere l'assistenza di un'autorità o di un'organizzazione privata in questo Stato membro?

Chi ha diritto all’assegno alimentare nei confronti di un debitore residente in un altro Stato membro può rivolgersi all’Autorità Centrale italiana e presentare per il suo tramite, nello Stato membro ove il debitore ha la residenza abituale, una domanda di riconoscimento, dichiarazione di esecutività ed esecuzione della decisione che riconosce il suo diritto all’assegno alimentare, in applicazione del sistema di cooperazione stabilito dal Capo VII del Regolamento CE 4/2009.

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - è Autorità Centrale italiana designata in applicazione dell’art. 49 del Regolamento CE 4/2009 per il recupero del credito alimentare nelle controversie di natura transfrontaliera nello spazio giudiziario europeo.

14.2 In caso affermativo, come si può contattare l'autorità o l'organizzazione privata?

L’Autorità Centrale italiana può essere contattata ai seguenti recapiti:

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa 24

00136 ROMA

Tel. (+39) 06 68188 326-331-535

Fax (+39) 06 06.68808 323

E-mail: acitalia0409.dgmc@giustizia.it

15 Nel caso in cui provenga da un altro paese e il debitore sia in questo Stato membro:

15.1 È possibile rivolgere una richiesta direttamente a tale autorità o organizzazione privata in questo Stato membro?

Il creditore residente in un altro Stato membro, che intende eseguire in Italia la decisione che riconosce il suo diritto all’assegno alimentare, può rivolgersi all’Autorità Centrale dello Stato membro della propria residenza e, per il suo tramite, presentare una domanda ai sensi dell’art. 56, avvalendosi del sistema di cooperazione stabilito dal Capo VII del Regolamento Ce 4/2009.

Il creditore residente in un altro Stato membro non può rivolgersi direttamente all'Autorità Centrale italiana.

15.2 In caso affermativo, come posso mettermi in contatto con tale autorità o organizzazione privata e quale tipo di assistenza posso ricevere?

Vedasi il punto precedente.

16 Questo Stato membro è vincolato al protocollo dell'Aia del 2007?

Sì.

17 Qualora questo Stato membro non sia vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, quale legge sarà applicabile alla domanda di mantenimento in base alle norme di diritto internazionale privato? Quali sono le corrispondenti norme di diritto privato internazionale?

18 Quali sono le norme sull'accesso alla giustizia nei casi transfrontalieri nell'ambito dell'UE secondo la struttura del Capo V del regolamento sugli alimenti?

In materia di accesso alla giustizia, nell’ambito delle controversie transfrontaliere, viene direttamente applicato lo schema previsto dal Capo V del Regolamento CE 4/2009:

Pertanto, nelle controversie per il riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di decisioni e per l’esecuzione di una decisione emessa nello Stato o già riconosciuta, se il richiedente è una persona minore degli anni 21 è previsto il riconoscimento automatico del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere cioè dai requisiti di reddito e dalla fondatezza della domanda, previsti dalla normativa generale vigente in Italia in tema di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per le domande relative ad obbligazioni alimentari a favore del figlio di età superiore ai 21 anni, nonché per le domande non derivanti da un rapporto di filiazione (e dunque le domande presentate dal coniuge o da altri soggetti in base ad un rapporto di parentela o affinità), il patrocinio a spese dello Stato è concesso alla presenza dei consueti requisiti di reddito e fondatezza della domanda, conformemente alla legislazione nazionale (cfr. punto 7).

Nell’ambito della cooperazione ai sensi del Capo VII del Regolamento CE 4/2009, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è trasmessa al competente consiglio dell’ordine degli Avvocati dall’Autorità Centrale Italiana.

19 Quali sono le misure adottate da questo Stato membro per assicurare il funzionamento delle attività descritte all'articolo 51 del regolamento sugli alimenti?

Nel trattare una domanda di cooperazione trasmessa in applicazione del Capo VII, l’Autorità Centrale italiana ha adottato la seguente metodologia:

  • incoraggia la composizione amichevole della controversia, mediante l’invio al debitore di un invito ad adempiere spontaneamente l’obbligazione stabilita a suo carico;
  • sollecita il debitore a prendere contatti con l’Autorità Centrale per concordare le modalità transattive della controversia;
  • localizza il debitore accedendo alla banca dati dell’Indice nazionale dei comuni italiani e alla banca dati del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, oppure rivolgendosi agli uffici anagrafe locali;
  • raccoglie informazioni su redditi e beni del debitore avvalendosi della polizia tributaria;
  • agevola la raccolta di prove documentali, nell’ambito della misura specifica prevista dall’art. 51, parafo 2, lett. g) del Regolamento, interagendo con l’autorità giudiziaria;
  • opera per la concessione del patrocinio a spese dello Stato secondo quanto esposto nei precedenti punti 7 e 18.

 

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Ultimo aggiornamento: 22/12/2021

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