La mediazione nei paesi dell'UE

Lituania

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie nell'ambito del quale un mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione per la definizione della lite. Il governo e gli operatori di giustizia della Repubblica di Lituania sono consapevoli dei vantaggi offerti dallo strumento della mediazione.

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Chi contattare?

Non esiste un organo centrale o di governo responsabile della mediazione (tarpininkavimas) e la Lituania non prevede di istituirne uno.

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

È possibile ricorrere alla mediazione conciliativa (taikinamasis tarpininkavimas) nelle controversie di natura civile (ossia le controversie trattate da un tribunale di giurisdizione ordinaria conformemente a una procedura civile).

Esistono disposizioni specifiche in materia?

L'istituto della mediazione è disciplinato dalla legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). In questo contesto il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

Informazione e formazione

Per il momento non esiste un programma di formazione nazionale. Tuttavia, il centro di formazione del ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija), così come alcuni enti privati, offrono una formazione in questo campo. Gli enti privati non sono regolamentati.

Quanto costa la mediazione?

Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, il servizio di mediazione conciliativa può essere fornito dietro corresponsione di un onorario o gratuitamente. Se il servizio è fornito a pagamento, la procedura può iniziare soltanto dopo che il mediatore abbia concordato per iscritto con entrambe le parti l'ammontare del suo onorario e le condizioni di pagamento.

L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste.

Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, le parti possono scegliere il tribunale competente. Può trattarsi del tribunale distrettuale del luogo di residenza o della sede legale di una delle parti.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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