Mediazione familiare

Malta
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

Legislazione in materia di mediazione

La legislazione applicabile a Malta è il capo 474 del Mediation Act (legge maltese sulla mediazione).

In cosa consiste la mediazione?

Una coppia in conflitto per questioni familiari può chiedere l’assistenza di un mediatore che la aiuti a giungere a una composizione amichevole della controversia, senza ricorrere a un formale procedimento giurisdizionale. In base al diritto maltese, la mediazione è un passaggio obbligatorio per i coniugi prima dell’avvio di un procedimento di separazione dinanzi alla Civil Court (Family Section) (Tribunale civile - sezione Diritto di famiglia).

Chi è il mediatore e quale ruolo svolge?

Il ruolo del mediatore consiste nell’aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole. Il mediatore è un soggetto imparziale e indipendente ed è designato dal giudice. In alcuni casi sono le stesse parti a scegliere il mediatore, a fronte del pagamento di un corrispettivo. I mediatori sono in possesso di una qualifica professionale per l’esercizio della professione e nella maggior parte dei casi, sono altresì terapeuti familiari, assistenti sociali o avvocati.

Nel caso in cui le parti avviino un procedimento giurisdizionale, il mediatore non potrà fornire in tribunale prove delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di mediazione.

Chi può ricorrere alla mediazione?

È possibile ricorrere alla mediazione nei seguenti casi:

  • nella separazione o divorzio (nel caso del divorzio, a condizione che i coniugi non vivano più assieme da almeno quattro anni);
  • nelle richieste di alimenti da parte del coniuge;
  • nella gestione delle questioni relative ai figli nati da relazioni extraconiugali; riguardanti ad esempio l’affidamento, i diritti di visita e il mantenimento;
  • nella modifica dell’accordo di separazione o di divorzio;
  • nella modifica dell’accordo relativo all’affidamento dei figli, ai diritti di visita e al mantenimento.

Per avvalersi della mediazione non è necessario essere sposati.

Come si avvia una procedura di mediazione e in cosa consiste?

Per ricorrere alla mediazione, le parti in conflitto devono depositare una lettera, indirizzata al cancelliere, in cui richiedono l’autorizzazione per l’avvio del procedimento di mediazione. La lettera deve contenere nome e indirizzo di entrambe le parti nonché, come minimo, il numero del documento d’identità della parte che l’ha depositata. Per essere valida, non è necessario che la lettera sia firmata da un avvocato. La lettera è depositata presso la cancelleria del tribunale competente per le questioni familiari e il trattamento è completamente gratuito.

La mediazione può essere avviata anche con una nota, qualora le parti interessate siano già giunte a un accordo sulla maggior parte delle questioni legali. La nota deve contenere le stesse informazioni della lettera ma, diversamente da quest’ultima, deve essere accompagnata anche da un accordo redatto dagli avvocati delle parti o dal loro notaio comune. La nota deve essere sottoscritta da entrambe le parti e dal notaio oppure dai due avvocati che le rappresentano e dal notaio.

In seguito al deposito della lettera o della nota, il mediatore è selezionato da un elenco stilato dal giudice. Può altresì essere scelto in via privata e di comune accordo dalle stesse parti. Il mediatore comunicherà per posta alle parti una specifica data di comparizione dinanzi al giudice. Le sessioni si svolgono in forma privata, in presenza soltanto del mediatore, nonché degli avvocati delle parti, qualora le stesse lo desiderino. La presenza di un avvocato non è, infatti, necessaria per il procedimento di mediazione.

Il mediatore esaminerà con le parti le possibilità di conciliazione. Se il mediatore ritiene che il matrimonio o la relazione possa funzionare, può invitare le parti a rivolgersi a un servizio di assistenza psicologica e sospendere la mediazione. Se invece le parti ritengono che il loro matrimonio o la loro relazione non possa più funzionare, il mediatore cercherà di aiutarle a raggiungere un accordo su figli e proprietà.

Qualora le parti riescano a raggiungere un compromesso, il mediatore redige e legge l’accordo, che, se le parti giudicheranno soddisfacente nel contenuto, sarà trasmesso formalmente dal mediatore alla cancelleria del tribunale, affinché il giudice possa prenderne visione. Una volta che l’accordo è approvato dal giudice, le parti possono recarsi da un notaio, che renderà l’accordo pubblico ed esecutivo.

Qualora le parti non giungono a un accordo, il procedimento di mediazione è chiuso e le parti possono avviare un procedimento giurisdizionale. Le parti sono tenute a proporre un’azione dinanzi al giudice civile (sezione Diritto di famiglia) entro due mesi dalla conclusione della mediazione. Una volta trascorsi questi termini, il procedimento dovrà ripartire nuovamente dalla mediazione.

Cosa succede quando una delle parti vive all’estero?

In una controversia transfrontaliera almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale a Malta, mentre l’altra in un altro Stato membro, alla data in cui:

  • le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
  • il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
  • l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
  • un organo giurisdizionale ha emesso un eventuale decreto od ordinanza in merito.

In questi casi, la persona che risiede o è domiciliata all’estero deve recarsi a Malta oppure conferire al proprio avvocato a Malta procura ad agire a suo nome e recarsi quindi nel paese soltanto per la firma dell’accordo di separazione. Laddove invece non sia a conoscenza del luogo di residenza del partner (nel caso in cui quest’ultimo abbia, ad esempio, lasciato il paese o abbandonato il partner), la persona domiciliata o abitualmente residente a Malta dovrà presentare una lettera di mediazione in cui dichiara il fatto sotto giuramento. La lettera sarà immediatamente sigillata e l’interessato proporrà un’azione giudiziaria nei confronti dei curatori che rappresentano la parte assente, nominati dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2018

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