Aste giudiziarie

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1. Pubblicità e determinazione del prezzo nella vendita dei beni sequestrati

In materia di esecuzione forzata di beni pignorati, la procedura non termina necessariamente con la vendita dei beni. Alla vendita può sostituirsi un accordo tra creditore e il debitore. Nel caso in cui esistano più creditori, al fine di evitare la vendita, occorre concludere un accordo con tutti i creditori, in mancanza di tale accordo il giudice ordinerà la vendita del bene.

Il perito che procede alla stima del valore (nel caso di un bene immobile) fisserà l'importo della vendita all'asta dei beni pignorati. Qualora si tratti di beni immobili, il valore dipende dall'offerta più elevata durante la procedura di vendita, poiché la base d'asta è pari a zero. Qualora sia richiesta una stima di beni mobili, le offerte dell'asta non inizieranno da zero, ma da un importo pari al 60% della loro stima.

Per quanto riguarda la pubblicità dei beni pignorati, essa viene realizzata mediante pubblicazione sul sito Internet del governo che riporta le informazioni sui servizi giudiziari e sul sito Internet del banditore d'asta, nonché mediante pubblicazione su quotidiani (l'avviso d'asta generalmente è pubblicato una volta al mese in due quotidiani) e affissione dell'avviso d'asta negli uffici della giurisdizione in cui avverrà la vendita.

Le caratteristiche del bene pignorato messo in vendita, nonché tutta la documentazione ad esso relativa devono essere disponibile sul sito Internet del governo che contiene le informazioni sui servizi giudiziari nonché sul sito Internet del banditore d'asta. Chiunque interessato può chiedere l'accesso a queste informazioni.

Ogni persona che desideri vedere un bene pignorato che è stato messo all'asta può rivolgersi agli uffici giudiziari per fare domanda, se si tratta di un bene immobile. Prima di ogni vendita all'asta di un bene immobile viene redatta da un perito giudiziario una relazione sullo stato dello stesso, che sarà poi pubblicata. Gli interessati possono esaminare i beni mobili entro due ore dall'inizio della vendita all'incanto.

Il giorno dell'asta le offerte orali sono manifestate al banditore nominato dal giudice per condurre a buon fine la vendita del bene.

L'offerente aggiudicatario deve pagare il prezzo complessivo del bene e non limitarsi a una semplice cauzione. L'importo complessivo corrispondente al prezzo del bene immobile deve essere depositato presso gli uffici giudiziari entro sette giorni dalla vendita, mentre l'importo corrispondente al prezzo complessivo di un bene immobile deve essere depositato entro 24 ore dalla vendita. Non è possibile effettuare il pagamento per via elettronica: esso deve essere effettuato negli uffici della cancelleria.

2. Terzi autorizzati alla vendita

La vendita avviene sotto il controllo del giudice ed è condotta da un banditore da egli nominato. I terzi non sono autorizzati a effettuare le operazioni di vendita.

3. Tipi di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione

Non esiste alcun tipo di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione

4. Informazioni relative ai registri nazionali dei beni patrimoniali

Attualmente sono disponibili i registi nazionale dei beni seguenti:

Beni immobili– il registro pubblico e il registro immobiliare

Beni mobili– per i veicoli, le navi e gli aeromobili – l'Autorità dei trasporti di Malta

Azioni e parti sociali– l'Autorità dei servizi finanziari di Malta e la Borsa di Malta

Altri strumenti finanziari – la Borsa di Malta

Marchi, disegni e modelli – ministero del Commercio

Questi registri sono tenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche competenti. Taluni di essi sono accessibili al pubblico in via elettronica. Per quanto riguarda il registro pubblico e dell'Autorità dei servizi finanziari di Malta, è possibile accedere a pagamento. I registi dell'Autorità dei trasporti di Malta non sono accessibili al pubblico. Per accedere all'Autorità dei servizi finanziari di Malta, il relativo pagamento può essere effettuato in linea. Per il registro pubblico il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici del pubblico registro.

5. Informazioni relative alle banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni o i crediti del debitore

Il creditore ha accesso alle banche dati che informano sui beni immobili e sulle società. Per quanto riguarda le società, l'Autorità dei servizi finanziari di Malta offre un accesso diretto in linea. In materia di beni immobili, il creditore può accedere alle informazioni mediante il registro pubblico e il registro fondiario. Per l'accesso diretto alla banca dati dell'Autorità dei servizi finanziari di Malta o per l'accesso al registro pubblico e al registro fondiario non è richiesta nessun'altra informazione.

6. Informazioni relative alle aste giudiziarie in linea

Non è possibile fare offerte in linea per le aste giudiziarie.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2021

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