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Come eseguire una decisione giudiziaria

Polonia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Le norme relative alle modalità per dare esecuzione alle sentenze nei procedimenti civili, ivi incluse quelle relative a questioni commerciali, sono specificate nell'ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile, in appresso il "codice di procedura civile") [Gazzetta ufficiale, 2021.0.1805, versione codificata].

L'esecuzione consiste nell'utilizzo da parte delle autorità nazionali competenti di misure coercitive sancite dalla legge al fine di recuperare i pagamenti dovuti ai creditori sulla base di un titolo esecutivo. I procedimenti di esecuzione in pratica vengono avviati a fronte della presentazione di un'istanza volta a ottenere l'esecuzione.

Il titolo esecutivo funge da base per l'esecuzione. Di norma, un titolo esecutivo è un provvedimento esecutivo che contiene una clausola di esecutività (articolo 776 del codice di procedura civile). Questa clausola non è necessaria per alcune ordinanze di organi giurisdizionali emesse a livello di Stati membri dell'Unione o per gli accordi transattivi e i documenti ufficiali di cui all'articolo 1153, comma 14, del codice di procedura civile. Se tali sentenze, accordi transattivi e documenti ufficiali soddisfano le condizioni di cui sopra, costituiscono un titolo esecutivo tramite il quale i creditori possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti per le esecuzioni forzate.

Nella procedura di esecuzione intervengono due tipi di autorità:

  • gli organi giudiziari – nei procedimenti volti a integrare una clausola di esecutività nel titolo esecutivo (presidente del tribunale, tribunale distrettuale, tribunale regionale e corte d'appello);
  • le autorità competenti per le esecuzioni forzate – nei procedimenti di esecuzione, ossia i tribunali distrettuali e gli ufficiali giudiziari (articolo 758 del codice di procedura civile).

Le parti coinvolte tanto nei procedimenti di dichiarazione di esecutività quanto nei procedimenti di esecuzione sono il debitore e il creditore.

La legge polacca distingue tra le seguenti tipologie di procedimenti di esecuzione:

esecuzione per crediti pecuniari derivanti da:

  • beni mobili;
  • remunerazione per lavoro svolto;
  • conti bancari;
  • altri crediti;
  • altri diritti di proprietà;
  • beni immobili;
  • navi;

esecuzione per crediti non pecuniari derivanti da:

  • amministrazione controllata;
  • vendita di un'impresa o di un'azienda agricola;
  • pagamenti di obbligazioni alimentari. L'organo giurisdizionale integra ex officio una clausola esecutiva in un titolo esecutivo. In questi casi, il titolo esecutivo viene notificato al creditore ex officio. Nei casi in cui viene ordinato il pagamento di obbligazioni alimentari, i procedimenti di esecuzione possono essere intentati ex officio su istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado che ha esaminato il caso. Tale istanza viene depositata presso l'autorità responsabile dell'esecuzione avente competenza al riguardo. L'ufficiale giudiziario è tenuto a condurre un'indagine ex officio per determinare il reddito, il patrimonio e il luogo di residenza del debitore. Qualora tale indagine si dimostri inefficace, l'ufficiale giudiziario può fare appello alle forze di polizia, che adottano misure atte a determinare il luogo di residenza e di lavoro del debitore. L'indagine di cui al primo comma va effettuata periodicamente, con cadenza non inferiore a 6 mesi. Qualora l'indagine non riesca a determinare il reddito o a individuare i beni del debitore, l'ufficiale giudiziario chiede all'organo giurisdizionale di ordinare al debitore di dichiarare i suoi beni. Nel caso in cui il debitore sia in ritardo con i pagamenti da più di sei mesi, l'ufficiale giudiziario presenta ex officio una istanza presso il registro giudiziario nazionale, volta a includere il debitore nell'elenco dei debitori insolventi. Un'esecuzione infruttuosa non costituisce motivo sufficiente per pronunciare un non luogo a procedere.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ai sensi dell'articolo 758 del codice di procedura civile, le questioni relative all'esecuzione rientrano nella competenza dei tribunali distrettuali e degli ufficiali giudiziari che agiscono per loro conto.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Ai sensi dell'articolo 803 del codice di procedura civile, un titolo esecutivo funge da fondamento per dare esecuzione all'interezza del credito indicato per quanto concerne tutte le categorie di beni del debitore, salvo diversamente stipulato. L'autorità incaricata dell'attuazione non è autorizzata a esaminare la validità e l'applicabilità del titolo esecutivo alla quale si applica tale obbligazione.

Di norma, nel titolo esecutivo è inserita una clausola di esecutività.

Ai sensi dell'articolo 777, i seguenti atti sono considerati titoli esecutivi:

  1. una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva emessa da un organo giurisdizionale e accordi transattivi raggiunti in giudizio;
  2. un provvedimento definitivo o immediatamente esecutivo emesso dal giudice competente;
  3. altre sentenze, nonché altri accordi transattivi e strumenti giuridici che vengono fatti valere tramite un'esecuzione giudiziaria;
  4. un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura esecutiva che lo obbliga a pagare un importo o a consegnare oggetti specificati per tipo, nella quantità indicata nell'atto, oppure a consegnare oggetti specificati singolarmente, a condizione che l'atto fissi una data entro la quale tale obbligazione deve essere rispettata o indichi l'evento che deve verificarsi affinché l'esecuzione abbia luogo;
  5. un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura di esecuzione che gli impone di pagare l'importo indicato nell'atto o specificato da una clausola di indicizzazione, laddove l'atto indichi l'evento che deve verificarsi affinché tale obbligazione risulti soddisfatta e la data entro la quale il creditore può presentare un'istanza per ottenere l'inserimento nell'atto di una clausola di esecutività;
  6. un atto notarile di cui al comma 4 o 5, nel contesto del quale la persona, che non è un debitore personale e i cui beni, oppure il cui credito o diritto, sono garantiti da un'ipoteca o un pegno, ha rispettato volontariamente il provvedimento di esecuzione nei confronti del bene ipotecato o concesso in pegno al fine di soddisfare il credito pecuniario vantato dal creditore privilegiato.

Tramite un atto notarile distinto il debitore può rilasciare una dichiarazione di accettazione volontaria all'esecuzione.

Soltanto le ordinanze di un organo giurisdizionale che contengono una clausola di esecutività o che sono immediatamente esecutive (in virtù di un'ordinanza di esecuzione immediata emessa ex officio o a fronte di un'istanza di una delle parti in causa) possono costituire un titolo esecutivo. Un atto notarile è considerato equivalente a un titolo esecutivo qualora sia conforme alle condizioni specificate nel codice di procedura civile e nelle norme notarili.

Altri titoli esecutivi sono: gli estratti dell'elenco dei crediti dichiarati in una procedura d'insolvenza; un regolamento bancario giuridicamente valido; un piano di allocazione delle somme ottenute tramite la vendita forzata di un bene ipotecato; un titolo esecutivo bancario conforme a quanto previsto dal diritto bancario, ma soltanto dopo che l'organo giurisdizionale ha integrato una clausola di esecutività; sentenze pronunciate da organi giurisdizionali stranieri e accordi transattivi raggiunti in tali sedi, dopo che le stesse sono state dichiarate esecutive dall'organo giurisdizionale polacco. Le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali di Stati esteri in materia civile che sono esecutive in virtù di un titolo di esecuzione giudiziaria sono considerate essere dei titoli esecutivi dopo essere state dichiarate esecutive da un organo giurisdizionale polacco. Una dichiarazione di esecutività viene resa nel caso in cui la sentenza in questione sia esecutiva nel paese di origine e non ricorrano gli impedimenti specificati all'articolo 1146, primo e secondo comma, del codice di procedura civile.

3.1 La procedura

Il titolo esecutivo funge da fondamento per istituire i procedimenti di esecuzione. L'organo giurisdizionale di primo grado che esamina il caso integra la clausola di esecutorietà nei titoli esecutivi emessi da un organo giurisdizionale (articolo 781, primo comma, del codice di procedura civile).

Le istanze volte a ottenere l'apposizione di una clausola di esecutività vengono esaminate dall'organo giurisdizionale senza indebito ritardo, senza superare il termine di tre giorni dalla presentazione all'organo avente competenza al riguardo (articolo 781, primo comma, del codice di procedura civile). Una clausola di esecutività viene apposta ex officio in titoli emessi nel contesto di procedimenti giudiziari che sono stati o avrebbero potuto essere istituiti d'ufficio. L'organo giurisdizionale appone una clausola di esecutività nelle ingiunzioni di pagamento emesse nell'ambito di procedimenti per il recupero di crediti svolti elettronicamente, ex officio, subito dopo che gli stessi sono diventati definitivi (articolo 782 del codice di procedura civile).

Di norma un provvedimento di esecuzione può essere ottenuto presentando un'istanza. Nel contesto dei procedimenti che possono essere avviati d'ufficio, il procedimento di esecuzione può essere istituito ex officio in seguito a un'istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado chiamato a decidere in merito a un caso, presentata presso l'organo giurisdizionale competente o un ufficiale giudiziario (articolo 796, primo comma, del codice di procedura civile).

L'istanza per avviare un procedimento di esecuzione può essere presentata dal creditore presso il tribunale distrettuale competente o presso l'ufficiale giudiziario collegato allo stesso. Può altresì essere presentata da altre autorità competenti (un organo giurisdizionale o il pubblico ministero in materie relative all'esecuzione di sanzioni pecuniarie, ammende, spese processuali e spese di giudizio da pagare all'erario).

Di norma le istanze per avviare un procedimento di esecuzione vengono presentate per iscritto. Alle stesse deve essere allegato il titolo esecutivo originale.

Le norme che disciplinano la riscossione e l'importo dei diritti applicati sono stabilite nell'ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (legge del 29 agosto 1997 sull'esecuzione e sugli ufficiali giudiziari, Gazzetta ufficiale. n. 133, voce 882, modificata). Ai sensi dell'articolo 43 di tale legge, l'ufficiale giudiziario percepisce onorari per l'esecuzione dell'ordinanza di un organo giurisdizionale e per svolgere altre azioni specificate in detta legge.

Gli onorari per l'esecuzione sono in particolare:

  1. per dare esecuzione a un provvedimento volto a garantire il pagamento di un credito pecuniario o un'ordinanza europea di sequestro conservativo, l'ufficiale giudiziario è autorizzato a prelevare onorari corrispondenti al 2 % del valore del credito per il quale sono previste tali misure, tuttavia, tali diritti non possono essere inferiori al 3 % della remunerazione mensile media e non possono superare l'importo di cinque volte detta remunerazione. Tali diritti vengono corrisposti dal creditore all'atto della presentazione dell'istanza di esecuzione del provvedimento per garantire il pagamento o dell'ordinanza europea di sequestro conservativo. In caso di mancato pagamento dei diritti all'atto della presentazione dell'istanza, l'ufficiale giudiziario intima al creditore di corrispondere l'importo di cui all'ordinanza di pagamento entro 7 giorni. Fino al pagamento degli onorari l'ufficiale giudiziario non è tenuto a dare esecuzione al provvedimento per garantire il pagamento o all'ordinanza europea di sequestro conservativo;
  2. nei casi relativi all'esecuzione di crediti pecuniari, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti pari al 15 % del credito fatto valere, che non può essere inferiore a 1/10 e non può essere superiore a trenta volte la remunerazione mensile media. Tuttavia, qualora il credito venga fatto valere sui conti bancari, la remunerazione, le prestazioni di sicurezza sociale o i pagamenti effettuati ai sensi delle disposizioni che disciplinano la promozione dell'occupazione e istituzioni del mercato del lavoro, le prestazioni di disoccupazione, gli incentivi, le borse di studio o le indennità di formazione, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti pari all'8 % del valore del credito soggetto a esecuzione. Tale quota non può tuttavia essere inferiore a 1/20 e non può essere superiore a dieci volte la remunerazione mensile media;
  3. nei casi che comportano l'esecuzione di crediti pecuniari derivanti dall'interruzione del procedimento di esecuzione su richiesta del creditore e sulla base dell'articolo 824, primo comma, punto 4, del codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore in maniera proporzionale i diritti per un importo equivalente al 5 % del valore del credito soggetto a esecuzione, che non può essere inferiore a 1/10 della remunerazione mensile media né a dieci volte l'importo di detta remunerazione. Tuttavia, in caso di interruzione del procedimento di esecuzione a seguito di un'istanza presentata dal creditore prima che al debitore venga notificato il procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario preleva presso il debitore una quota proporzionale dei diritti equivalente a 1/10 della remunerazione mensile media nazionale;
  4. per l'avvio di un processo di esecuzione dei crediti non pecuniari e l'esecuzione di un provvedimento volto a garantire il pagamento di un credito pecuniario il creditore è tenuto a versare onorari provvisori pari al 10 % della remunerazione mensile media nazionale. Tale compenso fisso equivale invece al 20 % della remunerazione mensile media nazionale nei casi di: ottenimento del possesso di beni immobili e sgombero di eventuali beni mobili dagli stessi; le imprese commerciali e industriali sono tenute a pagare detto compenso per ogni vano che costituisce i locali dell'impresa; nomina di un amministratore per il bene immobile o per l'impresa e di un custode per la supervisione del bene immobile; sgombero di beni o persone dai locali, a fronte del pagamento di un compenso distinto per ogni vano. l'esecuzione del pignoramento dei beni.

3.2 Le principali condizioni

Un provvedimento di esecuzione viene attuato tramite un'istanza presentata dal creditore, allegando alla stessa un titolo esecutivo. L'istanza deve indicare il nome del debitore e definire il modo in cui viene effettuata l'esecuzione, ad esempio individuando i diritti di proprietà in questione. Per l'esecuzione di crediti relativi a beni immobili si deve indicare altresì l'identificativo catastale. Qualora l'esecuzione interessi beni mobili, non è necessario precisare l'oggetto, dal momento che l'esecuzione si applica a tutti i beni mobili appartenenti al patrimonio del debitore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Possono essere soggetti a esecuzione tutti gli oggetti o le attrezzature che costituiscono parte del patrimonio del debitore, come ad esempio: beni mobili, beni immobili, la remunerazione per il lavoro, i conti bancari, una quota dei beni immobili, le navi marittime e altri crediti e diritti di proprietà del debitore.

Gli articoli da 829 a 831 del codice di procedura civile impongono alcune limitazioni in relazione al tipo di beni o di attrezzature che possono essere oggetto di esecuzione. In conformità con tali disposizioni, i seguenti articoli o le seguenti apparecchiature risultano esenti dall'esecuzione: articoli per la casa, biancheria da letto, biancheria intima e abbigliamento per uso quotidiano secondo quanto può ragionevolmente essere necessario per soddisfare le necessità domestiche essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico, nonché i capi di abbigliamento dei quali indispensabili per il debitore per esercitare le sue funzioni o la sua attività professionale; alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese; utensili e altri strumenti dei quali il debitore possa avere necessità per svolgere un lavoro retribuito, nonché le materie prime che possono essere necessarie per il processo di produzione per un periodo di una settimana, esclusi i veicoli a motore;

Oltre al codice di procedura civile, altre leggi determinano inoltre se e come i crediti siano pignorabili (per es. il codice del lavoro stabilisce le quote di retribuzione pignorabili).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il titolo esecutivo funge da fondamento per dare esecuzione all'intero credito relativo a tutte le categorie di beni del debitore, salvo diversamente stipulato.

I debitori hanno il diritto di gestire i propri beni a meno che l'organo giurisdizionale non li privi di tale diritto.

Dopo che è stato avviato un procedimento di esecuzione relativo a beni mobili, l'ufficiale giudiziario pignora i beni e registra il pignoramento. L'effetto del pignoramento è tale che la gestione di tali beni pignorati non influisce sull'ulteriore corso del procedimento; inoltre, il procedimento di esecuzione relativo al bene pignorato può essere promosso anche nei confronti dell'acquirente. Per motivi importanti, in qualunque fase del procedimento, l'ufficiale giudiziario può cedere il controllo dei beni mobili pignorati a un'altra persona, che può anche essere il creditore.

Qualora un provvedimento di esecuzione venga promosso nei confronti di beni immobili, l'ufficiale giudiziario richiede innanzitutto al debitore di pagare il debito entro due settimane e, qualora tale termine non venga rispettato, adotta misure quali la descrizione e la stima dei beni del debitore. Qualora un provvedimento di esecuzione venga promosso nei confronti di beni immobili, l'ufficiale giudiziario richiede innanzitutto al debitore di pagare il debito entro due settimane e, qualora tale termine non venga rispettato, adotta misure quali la descrizione e la stima dei beni del debitore. La gestione di tale bene non influisce sull'ulteriore corso del procedimento. L'acquirente può partecipare ai procedimenti in qualità di debitore.

Nel caso in cui il debitore sia tenuto ad astenersi dal compiere un'azione o a non ostacolare le azioni del creditore, il giudice può, su richiesta del creditore, infliggere un'ammenda al debitore e, qualora il debitore non paghi la sanzione pecuniaria inflitta, può essere arrestato.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il codice di procedura civile non assoggetta le istanze per l'ottenimento dell'esecuzione a un termine temporale. Tuttavia, ai sensi della legge polacca, i crediti riconosciuti da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale o di un altro organo designato a esaminare tali casi, oppure da una sentenza del collegio arbitrale, oppure i crediti riconosciuti tramite un accordo raggiunto presso un organo giurisdizionale passato in giudicato o un collegio arbitrale o dinnanzi a un mediatore cadranno in prescrizione dopo un periodo di dieci anni, anche se il termine di prescrizione per tali crediti è più breve (articolo 125, primo comma, del codice civile). Se la pretesa così riconosciuta comprende crediti periodici, la prescrizione avviene dopo tre anni.

Le istanze per l'esecuzione sono esaminate dalle autorità competenti al fine di stabilire se sono conformi ai requisiti formali e ai criteri di ammissibilità. Il mancato rispetto di requisiti specifici può determinare il respingimento dell'istanza o la pronuncia di non luogo a procedere.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le parti del procedimento possono presentare ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a integrare una clausola di esecutività.

Nei procedimenti di esecuzione sono disponibili i seguenti mezzi di ricorso:

  • denuncia contro un'azione promossa dall'ufficiale giudiziario (depositata presso il tribunale distrettuale; ciò si applica anche a eventuali omissioni da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale denuncia può essere presentata da una delle parti del procedimento o dalla persona i cui diritti sono stati violati o compromessi da tale azione od omissione dell'ufficiale giudiziario. La denuncia deve essere presentata non più di una settimana dopo la data in cui è stata attuata l'azione oppure la parte o la persona è venuta a conoscenza dell'omissione);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a integrare una clausola di esecutività (articolo 795 del codice di procedura civile – il termine per la presentazione del ricorso viene calcolato, nel caso di un creditore, a partire dalla data in cui al creditore è stato concesso il titolo esecutivo, oppure, nel caso di un debitore, dalla data in cui è stata notificata la comunicazione in merito al fatto che è stato avviato procedimento di esecuzione);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale che dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea (articolo 795, quinto comma, del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale in caso di concomitanza di un'esecuzione amministrativa e di un'esecuzione giudiziaria;
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a sospendere o la pronuncia di non luogo a procedere (articolo 828 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a limitare l'esecuzione (articolo 839 del codice di procedura civile);
  • un'ordinanza di un organo giurisdizionale che limita l'esecuzione e un ricorso nei confronti di tale ordinanza (articolo 839 del codice di procedura civile);
  • azioni promosse dal debitore per contestare i provvedimenti di esecuzione (articoli da 840 a 843 del codice di procedura civile);
  • ricorsi contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a rimborsare le spese del custode (articolo 859 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa alla descrizione e alla stima delle attività durante la vendita forzata di beni ipotecati;
  • una denuncia verbale nei confronti di azioni intraprese dall'ufficiale giudiziario nel corso della vendita all'asta, presentata presso l'organo di supervisione (articolo 986 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta ad aggiudicare un contratto (articolo 997 del codice di procedura civile);
  • atti relativi al piano di allocazione per gli importi recuperati mediante esecuzione (entro due settimane dalla notifica all'autorità competente per l'esecuzione che ha elaborato il piano (articolo 998 del codice di procedura civile));
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa ad atti in merito al piano di allocazione (articolo 1028 del codice di procedura civile);
  • un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale che istruisce un debitore affinché presenti un ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale relativa all'esenzione dal pignoramento nei procedimenti di esecuzione che coinvolgono l'erario (articolo 1061, secondo comma, del codice di procedura civile).

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Ai sensi dell'articolo 829 del codice di procedura civile, quanto segue è esente dall'esecuzione:

  1. beni per la casa, biancheria da letto, biancheria intima e abbigliamento per uso quotidiano secondo quanto può ragionevolmente essere necessario per soddisfare le necessità domestiche essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico, nonché i capi di abbigliamento dei quali il debitore possa necessitare per esercitare le sue funzioni pubbliche o professionali;
  2. alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese;
  3. una mucca o due capre o tre pecore necessarie per la sussistenza del debitore e delle persone a suo carico, unitamente a una fornitura sufficiente di mangime e lettiere per consentire la sopravvivenza fino al prossimo raccolto;
  4. utensili e altri strumenti dei quali il debitore possa avere necessità per svolgere un lavoro retribuito, nonché le materie prime che possono essere necessarie per il processo di produzione per un periodo di una settimana, esclusi i veicoli a motore;
  5. nel caso di un debitore che riceve una remunerazione fissa su base periodica, un importo di detta remunerazione corrispondente alla parte della stessa non soggetta ad esecuzione per il periodo fino alla successiva data di pagamento e, nel caso di un debitore che non riceve una remunerazione fissa, un importo corrispondente ai mezzi di sussistenza per il debitore e i suoi familiari per un periodo di due settimane;
  6. oggetti o attrezzature necessari per scopi formativi, documenti personali, decorazioni e oggetti utilizzati per la pratica religiosa, così come gli oggetti di uso quotidiano che possono essere venduti soltanto a un prezzo notevolmente inferiore al loro valore originale, ma con un elevato valore di utilità per il debitore;
  7. fondi detenuti presso un conto di cui all'articolo 36, quarto comma bis, punto 25, dell'ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (legge sull'organizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del 20 aprile 2004, Gazzetta ufficiale del 2013, voci 50 e 1272);
  8. prodotti medicinali ai sensi dell'ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (legge in materia di farmaci del 6 settembre 2001, Gazzetta ufficiale del 2008, n. 45, voce 271, modificata 26) necessari per garantire il corretto funzionamento di un ente di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni in materia di attività medica per un periodo di tre mesi, e i dispositivi medici necessari per garantire il suo funzionamento ai sensi dell'ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (legge sui dispositivi medici, del 20 maggio 2010, Gazzetta ufficiale n. 107, voce 679; e del 2011, n. 102, voce 586; e n. 113, voce 657);
  9. oggetti o attrezzature necessari in virtù della disabilità del debitore o dei suoi familiari.

Ai sensi dell'articolo 831, primo comma, del codice di procedura civile, quanto segue è esente dall'esecuzione:

  1. gli importi e le prestazioni in natura accantonati per coprire spese o spese di trasferte di lavoro;
  2. somme stanziate dall'erario per fini speciali (in particolare borse di studio e regimi di sostegno), a meno che il credito soggetto a esecuzione non sia stato riconosciuto per tali fini o come conseguenza di obbligazioni alimentari;
  3. risorse provenienti da programmi finanziati dai fondi di cui all'articolo 5, primo comma, punti secondo e terzo, dell'ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (legge sulle finanze pubbliche, del 27 agosto 2009, Gazzetta ufficiale del 2013, voci 885, 938 e 1646), a meno che il credito soggetto a esecuzione non sia stato istituito per l'attuazione del progetto per il quale tali fondi sono stati allocati;
  4. diritti inalienabili, a meno che gli stessi non siano stati resi trasferibili ai sensi di un accordo, e servizi forniti possono essere oggetto di esecuzione oppure l'esercizio di tale diritto può essere assegnato a un altro soggetto;
  5. prestazioni assicurative personali e indennizzi assicurativi per proprietà, entro i limiti definiti, tramite una normativa, da parte del ministro delle Finanze e del ministro della Giustizia; ciò non si applica ai provvedimenti di esecuzione volti a soddisfare i crediti derivanti da obbligazioni alimentari;
  6. assistenza sociale ai sensi dell'ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (legge in materia di assistenza sociale, del 12 marzo 2004, Gazzetta ufficiale del 2013, voce 182, modificata);
  7. somme dovute al debitore dal bilancio dello Stato o dal Fondo sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria ai sensi dell'ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (legge sulla sanità finanziata con fondi pubblici, del 27 agosto 2004, Gazzetta ufficiale del 2008, n. 164, voce 1027, modificata) prima della cessazione di tali prestazioni, per un importo corrispondente al 75 % di ogni pagamento, a meno che non si tratti di crediti vantati dai dipendenti del debitore o dai fornitori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 5, comma 41, lettere a) e b), della legge sulla sanità finanziata con fondi pubblici del 27 agosto 2004.

Ai sensi dell'articolo 833, primo comma, del codice di procedura civile, la remunerazione per il lavoro è soggetta a esecuzione a seconda di quanto specificato nell'ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy (legge del 26 giugno 1974 sul codice del lavoro, in appresso "il codice del lavoro", Gazzetta ufficiale 2020, nº 1320, versione codificata). Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prestazioni di disoccupazione, agli incentivi, alle borse di studio e alle indennità di formazione dovuti in conformità con le disposizioni che disciplinano la promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 87, primo comma, punto 1, del codice del lavoro, i seguenti importi della remunerazione non sono soggetti ad alcuna detrazione:

  1. il salario minimo fissato ai sensi di disposizioni distinte, da corrispondere a persone impiegate a tempo pieno, al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute alla fonte, meno gli importi soggetti a esecuzione mediante titoli esecutivi per saldare crediti diversi dai pagamenti di obbligazioni alimentari;
  2. il 75 % della remunerazione di cui al punto 1, al netto degli anticipi concessi al lavoratore;
  3. il 90 % della remunerazione di cui al punto 1, al netto delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 108 del codice del lavoro.

Se il dipendente lavora a tempo parziale, tali importi sono oggetto di una riduzione proporzionale alla durata del tempo di lavoro.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/07/2022

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