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La mediazione nei paesi dell'UE

Polonia

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. Si tratta di una forma di risoluzione alternativa delle controversie in cui un mediatore aiuta le parti a raggiungere un accordo. In Polonia, il governo e gli operatori di giustizia considerano la mediazione uno strumento particolarmente valido.

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Nel 2010 è stata istituita presso il ministero della Giustizia una sezione responsabile per la mediazione, attualmente funzionante come Ufficio per le vittime di reato e per la promozione della mediazione (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) all'interno del Dipartimento responsabile per la cooperazione internazionale e i diritti umani. Per le informazioni di base sulle attività di mediazione si prega di consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Negli ultimi anni il Ministero della Giustizia dedica un'attenzione particolare alle questioni legate allo sviluppo e alla promozione della mediazione e di altre forme di ADR in Polonia e cerca di incrementare l'efficacia complessiva dell'azione della giustizia e di renderla più accessibile ai cittadini.

Su iniziativa del Ministero, nel 2010 è stata creata una rete di coordinatori in materia di mediazione.
Attualmente, il numero dei coordinatori è pari a circa 120 persone (giudici, funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria, mediatori) in otto corti d'appello, tutti i tribunali distrettuali e, per sei distretti, nei tribunali regionali.

Quando presta consulenze e formula pareri il Ministero della Giustizia si avvale della collaborazione del Consiglio sociale per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie e dei dissidi (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, in appresso "Consiglio per l'ADR"; indirizzo email: adr_rada@ms.gov.pl), che svolge un ruolo importante in materia di promozione della mediazione e di comunicazione tra l'amministrazione statale, il sistema della giustizia e i mediatori.

Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la prima volta con decreto del Ministero della Giustizia il 1° agosto 2005 come organismo di consulenza del Ministro su problematiche connesse alle forme alternative di risoluzione delle controversie e dei conflitti. Durante il suo primo mandato ha elaborato i seguenti documenti:

Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la seconda volta con decreto del Ministero della Giustizia il 3 aprile 2009 (modificato il 1° luglio 2011). Durante tale secondo mandato il documento più importante elaborato dal Consiglio per l'ADR è stato il seguente: Principi base per la modifica del sistema (marzo 2012).

Attualmente, il Consiglio per l'ADR è costituito da 23 rappresentanti del mondo della scienza o esperti di pratiche di mediazione e rappresentanti di organizzazioni non governative, istituzioni accademiche o uffici.

Tra le competenze del Consiglio rientrano principalmente l'elaborazione di raccomandazioni relative ai principi di funzionamento del sistema nazionale delle forme alternative di risoluzione delle controverse e soprattutto:

  • l'adeguamento del sistema di ADR ai requisiti del diritto dell'Unione;
  • l'elaborazione di un modello unico di istituti di mediazione nel sistema giuridico polacco;
  • la divulgazione delle norme che governano le procedure della mediazione;
  • la promozione dei meccanismi di ADR come metodo per la risoluzione dei conflitti tra gli operatori della giustizia, gli organi giudiziari e nella società;
  • la creazione delle condizioni istituzionali per lo sviluppo di forme diverse di ADR;
  • l'adozione di altre misure ad hoc per sviluppare la mediazione in Polonia.

Vi è inoltre un elevato numero di organizzazioni non governative e private che rivestono un ruolo importante nella promozione della mediazione e nell'elaborazione delle sue regole interne. Tali organizzazione stabiliscono proprie norme per quanto riguarda: la formazione; le condizioni che devono soddisfare gli aspiranti mediatori; i metodi di mediazione; le norme etiche e le buone pratiche professionali. Tali norme sono interne e riguardano soltanto i mediatori membri dell'organizzazione interessata.

Le organizzazioni più importanti sono:

Inoltre, vi sono organismi professionali che svolgono attività istituzionali per la promozione della mediazione. Tra gli altri:

Le organizzazioni non governative, nell'ambito delle loro funzioni statutarie, e le università possono costituire elenchi di mediatori permanenti. Le informazioni sugli elenchi e i centri sono comunicate ai presidenti dei tribunali distrettuali. Gli elenchi dei mediatori in materia penale e in materia di giustizia minorile vengono costituiti dai presidenti dei tribunali distrettuali.

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

È possibile ricorrere alla mediazione in numerosi settori. Ai sensi della legge polacca, il ricorso alla mediazione è ammissibile nei seguenti ambiti:

  • diritto civile;
  • diritto commerciale;
  • diritto del lavoro;
  • diritto di famiglia;
  • diritto dei minori;
  • diritto penale;
  • diritto amministrativo.

Informazioni dettagliate sulla mediazione di trovano in fascicoli e depliant elaborati e distribuiti dal Ministero della Giustizia.

Attualmente, il ricorso alla mediazione è più frequente in materia penale e civile. Nel periodo 2011-2012 ad avere il maggior sviluppo è stata la mediazione in materia di diritto di famiglia e di diritto commerciale.

Esistono disposizioni specifiche in materia?

La mediazione è un modo di risolvere controversie e conflitti scelto volontariamente a cui si ricorre sulla base di:

  • accordi di mediazione (mediazione extragiudiziale)
  • decisioni del giudice che indirizzano verso la mediazione (mediazione su richiesta di un giudice).

Tuttavia, se le parti non scelgono un mediatore, il tribunale è autorizzato a nominarne uno attingendo a un elenco di persone in possesso della qualificazione necessaria, affinché intervenga nella causa. In ambito penale e di diritto dei minori è il giudice a designare il mediatore.

La mediazione è disciplinata dal codice di procedura civile e penale, dalla legge che regola la procedura nelle cause relative a minori, dalla legge sulle spese giudiziarie nelle cause civili e altre leggi. Inoltre, sono stati adottati atti di rango inferiore alla legge per organizzare i dettagli della procedura di mediazione in alcuni tipi di cause.

Nelle cause relative a minori il regolamento disciplina:

  • le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  • le modalità di registrazione delle istituzioni e delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  • le modalità per quanto riguarda la formazione dei mediatori;
  • le condizioni alle quali il mediatore ha accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;
  • la forma e la portata della relazione sui progressi e i risultati della mediazione.

Nelle cause penali il regolamento disciplina i seguenti aspetti:

le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;

  • le condizioni per la designazione e la revoca delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  • le condizioni alle quali le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori hanno accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;
  • il metodo e la procedura da seguire nelle procedure di mediazione.

Nelle cause relative al diritto di famiglia vi sono condizioni supplementari da rispettare per quanto riguarda la formazione e l'esperienza (psicologia, pedagogia, sociologia o diritto e capacità pratiche per svolgere attività di mediazione nelle cause attinenti al diritto di famiglia).

Un regolamento di attuazione definisce l'importo dell'onorario del mediatore e delle spese che possono essergli rimborsate nell'ambito di una procedura civile (si veda la sezione: Costi della mediazione).

Informazioni e formazione

Le informazioni fondamentali sulla mediazione in Polonia si trovano sul sito internet del ministero della Giustizia dove sono consultabili: estratti di atti giuridici concernenti la mediazione, atti giuridici internazionali relativi alla mediazione e documenti e raccomandazioni elaborati dal Consiglio per l'ADR, e, soprattutto, la versione elettronica di volantini, depliant, opuscoli e manifesti pubblicati per promuovere la mediazione. Vengono inoltre pubblicate informazioni aggiornate sulle attività destinate a promuovere la mediazione e sulle attività a livello locale e nazionale connesse alla celebrazione della Giornata internazionale delle mediazione. Nel sito si trovano anche informazioni, traduzioni di atti giuridici e esempi di buone pratiche in uso in altri paesi.

Le problematiche della mediazione sono oggetto di studio nell'ambito della formazione iniziale dei pubblici ministeri e dei giudici e figurano anche nei programmi dei corsi per giudici e per pubblici ministeri che si svolgono presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri.

Il ministero della Giustizia organizza corsi di formazione per preparare i coordinatori in materia di mediazione a svolgere le loro funzioni nelle seguenti sfere: comunicazione, gestione di gruppi e collaborazione con il mediatore.

I mediatori possono scegliere tra i diversi corsi di formazione offerti dai centri di mediazione, le università e altri istituti.

Il ministero della Giustizia realizza statistiche sui seguenti aspetti della mediazione:

  • il numero dei casi in cui il tribunale ha rinviato alla mediazione;
  • il numero di accordi conclusi;
  • le condizioni degli accordi (mediazione in materia penale e in materia di minori);
  • il numero di mediazioni extragiudiziali (mediazione in ambito civile).

Negli anni 2010-2011 i tribunali, le direzioni regionali di polizia e i centri di mediazione hanno distribuito in relazione alle attività connesse a progetti: volantini, depliant e opuscoli che forniscono informazioni sui diversi tipi di mediazione e la loro applicazione pratica. Inoltre, si è svolta una campagna di informazione sulla mediazione che ha cercato di raggiungere un ampio pubblico mediante manifesti e attraverso i canali della televisione e della radio. Il ministero della Giustizia aggiorna e distribuisce sistematicamente volantini, depliant e informazioni sintetiche allegate ai documenti procedurali oltre a manifesti informativi che possono anche essere scaricati gratuitamente dal sito internet del Ministero.

Da cinque anni si celebra in Polonia la Giornata internazionale della mediazione in occasione della quale il ministero della Giustizia organizzata una conferenza nazionale. Nel corso di questa giornata si svolgono, inoltre, molte altre conferenze, cerimonie, formazioni e dibattiti a livello regionale e locale, in numerose città.

Quanto costa la mediazione?

Le informazioni sulla mediazione sono fornite gratuitamente dal ministero della Giustizia e la stessa mediazione, come dimostrano gli studi, è più efficace, sul piano economico, di una procedura giudiziaria.

Nei procedimenti penali e nelle cause vertenti sul diritto di famiglia non vi sono spese di mediazione a carico delle parti, in quanto le relative spese sono coperte dall'erario. Negli altri tipi di procedimenti, di norma, l'onorario è stabilito da un accordo concluso tra il mediatore e le parti. Il mediatore può, tuttavia, accettare di intervenire gratuitamente.

Nei procedimenti civili le spese sono sostenute dalle parti. Di solito, sono ripartite in parti uguali, tranne quando le parti stabiliscono diversamente. In una procedura di mediazione, avviata sulla base di una decisione del giudice, l'importo dell'onorario del mediatore in una controversia di natura non patrimoniale è pari a 60 PLN (circa 15 EUR) per la prima sessione di mediazione e a 25 PLN (circa 6 EUR) per ciascuna delle successive. Se invece la procedura riguarda diritti patrimoniali, l'onorario del mediatore è pari all'1% del valore dell'oggetto della controversia (e comunque non è mai inferiore a 30 PLN (circa 7,5 EUR) né superiore a 1 000 PLN (circa 250 EUR)). Il mediatore ha inoltre diritto al rimborso delle spese (per esempio, di corrispondenza, di telefono, di locazione) Al costo della mediazione si aggiunge poi l'IVA.

Se la mediazione porta alla conclusione di un accordo, la parte che ha adito il giudice ottiene il rimborso del 75% delle spese di giudizio sostenute. Nelle cause di divorzio e separazione viene rimborsato il 100%.

In caso di mediazione extragiudiziale, l'onorario del mediatore e il rimborso delle spese vengono stabiliti dal centro di mediazione o concordati tra le parti e il mediatore prima dell'inizio della procedura di mediazione. Nessuna delle parti può essere esentata dalle spese di mediazione anche qualora essa sia stata esonerata dalle spese di giudizio. In entrambi i tipi di mediazione (giudiziaria ed extragiudiziale) il mediatore può rinunciare al proprio onorario.

L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?

Nei procedimenti civili, se le parti pervengono a un accordo, tale accordo viene allegato alla documentazione. Il mediatore informa le parti del fatto firmando l'accordo acconsentono implicitamente all'invio di tale accordo al giudice per l'approvazione. Il mediatore trasmette la documentazione e l'accordo al giudice competente e ne invia copia alle parti. Il giudice procede immediatamente all'approvazione o alla dichiarazione di esecutività dell'accordo concluso grazie alla mediazione. Il giudice rifiuta di approvare o di dichiarare l'esecutività dell'accordo, nella sua integralità o in parte, nei casi in cui l'accordo: si oppone al diritto o alle norme della vita in società; cerca di aggirare la legge; è incomprensibile o contraddittorio; è contrario a un interesse legittimo del lavoratore. L'accordo concluso in sede di mediazione, approvato dal tribunale e dichiarato esecutivo, ha la validità di un accordo concluso in tribunale e può essere eseguito.

In materia di diritto di famiglia possono essere oggetto di un accordo di mediazione: la riconciliazione dei coniugi, le modalità con cui vengono stabilite le condizioni della separazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale, i contatti con i figli, le modalità per soddisfare le esigenze della famiglia, gli alimenti e le questioni relative al patrimonio e all'alloggio. Mediante l'accordo, dopo la separazione dei genitori o dei coniugi, possono essere regolate questioni come il rilascio di passaporti, le scelte in materia di istruzione, i contatti con i parenti meno prossimi e la gestione del patrimonio dei figli.

Nei procedimenti civili l'avvio di una procedura di mediazione sospende il termine di prescrizione.

Nei procedimenti di diritto penale e in quelli relativi a minori l'accordo raggiunto in sede di mediazione non sostituisce la decisione del giudice e non è vincolante per quest'ultimo, tuttavia, il giudice deve tener conto del contenuto dell'accordo nella decisione che pone fine al procedimento. I termini dell'accordo possono concernere i seguenti aspetti: la formulazione di scuse, il risarcimento dei danni materiali e morali, la realizzazione di lavori di interesse generale, testimonianze a favore della vittima, testimonianze nell'interesse generale e altri ancora.

Ultimo aggiornamento: 25/09/2014

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