Mediazione familiare

Portogallo
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

MEDIAZIONE FAMILIARE IN PORTOGALLO

Principio della volontarietà e approvazione dell'accordo

Il Portogallo applica il principio della mediazione volontaria. Le parti coinvolte in una controversia familiare relativa ai loro figli possono ricorrere, previo accordo, alla mediazione familiare pubblica o privata. L'organo giurisdizionale può comunque proporre alle parti una mediazione, tuttavia non può imporlo qualora le parti non siano d'accordo o vi si oppongano.

Il ricorso alla mediazione familiare può essere effettuato prima della proposizione di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale o al cancelliere del registro civile o prima che il ricorso sia già pendente. In ogni caso, l'accordo relativo alle questioni familiari deve essere riconosciuto come esecutivo. Quando le parti hanno un rappresentante autorizzato, questi può partecipare — e, nella pratica, talvolta assiste effettivamente — alle sessioni di mediazione. La legge nº 29/2013 del 19 aprile 2013 definisce i principi generali applicabili alla mediazione.

La mediazione in tribunale

Se le parti ricorrono alla mediazione familiare prima di proporre un'azione, nel caso in cui raggiungano un accordo, sono tenute a rivolgersi al conservatore di loro scelta per approvare quest'ultimo. In tal caso, l'accordo può riguardare sia le questioni relative ai coniugi (ad esempio, divorzio, mantenimento dei figli tra coniugi, domicilio, uso del cognome dell'ex coniuge), sia quelle relative ai figli (ad esempio, l'accordo sulle responsabilità genitoriali legate a un accordo di divorzio o a un accordo sul mantenimento dei figli maggiorenni). Prima dell'omologazione da parte del conservatore, l'ufficio del pubblico ministero esprime un parere sull'accordo nella misura in cui esso riguardi la responsabilità genitoriale relativa a figli minori.

Qualora la mediazione familiare abbia luogo prima dell'avvio di un'azione giudiziaria e sia intesa unicamente a definire la responsabilità genitoriale in relazione a figli minori (senza allegare un accordo di divorzio o di separazione giudiziale), le parti devono richiedere l'omologazione di tale accordo da parte dell'organo giurisdizionale competente.

Già nel caso in cui la mediazione familiare abbia luogo in pendenza di un procedimento giudiziario si procede come segue:

  • Nei procedimenti giudiziari che riguardano le responsabilità genitoriali (ad esempio custodia, visite, cibo dovuto ai minori), è prevista un'audizione tecnica specializzata e una fase di mediazione. Se le parti non sono d'accordo durante la riunione alla quale vengono chiamate a comparire da parte del giudice, questi sospende il procedimento per un periodo da 2 a 3 mesi e propone alle parti uno dei seguenti meccanismi in alternativa: la mediazione, a condizione che le parti abbiano prestato il loro consenso o che le parti lo richiedano; o l'audizione tecnica specializzata effettuata dai servizi tecnici accessori del Tribunale. Al termine del periodo di sospensione, il procedimento prosegue e, se è stato raggiunto un accordo mediante una delle forme sopra specificate, il giudice procede alla sua valutazione e alla sua approvazione. In caso contrario, il processo prosegue con la fase del contenzioso in senso stretto.
  • In tutti i procedimenti civili in generale, compresi quelli relativi ai coniugi (ad es. divorzio e separazione legale, mantenimento tra coniugi ed ex coniugi, trasferimento della casa familiare, in mancanza di un accordo iniziale), l'articolo 273 del codice di procedura civile prevede la possibilità per la Corte di sospendere il procedimento e di rinviare il caso per la mediazione, a meno che una delle parti non vi si opponga.
  • Ai sensi dell'articolo 272, quarto comma, del codice di procedura civile, le parti possono altresì applicare, mediante un accordo, la sospensione dell'azione per tre mesi e il ricorso alla mediazione di propria iniziativa.

Dopo aver ottenuto un accordo mediante la mediazione in attesa dell'avvio delle procedure di cui sopra, le parti si rivolgono alla Corte per approvazione.

Le azioni in materia di questioni familiari che rientrano nelle competenze del conservatore del registro civile richiedono il previo accordo delle parti, altrimenti rientrano nelle competenze degli organi giurisdizionali. Pertanto, in tali casi, il ricorso alla mediazione su iniziativa delle parti può essere utile prima dell'avvio del processo. Dopo la presentazione del ricorso dinanzi all'ufficio dello stato civile, l'articolo 14, terzo comma, del DL n. 272/2001, del 13 ottobre 2001, prevede che il cancelliere informi i coniugi che intendono divorziare circa l'esistenza di servizi di mediazione. In pendenza del procedimento di divorzio consensuale presso l'ufficio dello stato civile, tale disposizione giuridica consente alle parti di ricorrere alla mediazione al fine di ottenere la riconciliazione dei coniugi o di rivedere l'accordo sulle responsabilità genitoriali, allegato all'accordo di divorzio, ove il pubblico ministero lo richieda.

Scelta del mediatore pubblico o privato, durata e costo della mediazione

La mediazione familiare ha una durata massima di tre mesi, sulla base del principio enunciato all'articolo 272, quarto comma, del codice di procedura civile. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati la mediazione supera tale termine.

Qualora facciano ricorso alla mediazione privata, le parti devono pagare l'onorario del mediatore. Il costo di tale onorario, le norme e le tempistiche della mediazione sono stabiliti nell'accordo di mediazione firmato dalle parti e dal mediatore all'inizio della mediazione stessa. Il ministero della Giustizia gestisce un elenco di mediatori che le parti possono consultare per scegliere un mediatore privato.

Per usufruire della mediazione pubblica, le parti devono contattare l'ufficio di risoluzione alternativa delle controversie della Direzione generale per la politica in materia di giustizia e richiedere la pianificazione di una sessione preliminare di mediazione. È possibile farlo per via telefonica (Tel.: +351 808 26 2000) o compilando un formulario elettronico. In occasione della sessione preliminare di mediazione, le parti e il mediatore firmano l'accordo di mediazione. In tale occasione si procede alla definizione della durata della mediazione, alla programmazione delle sessioni e alla spiegazione delle norme procedurali.

Il costo della mediazione pubblica per questioni familiari è di 50,00 EUR per ciascuna parte, indipendentemente dal numero di sessioni programmate. Tale diritto di 50,00 EUR viene versato da ciascuna delle parti all'inizio della mediazione pubblica. Gli onorari dei mediatori del sistema pubblico non sono a carico delle parti. I pagamenti sono effettuati dalla direzione generale della Giustizia sulla base di una scala stabilita dalla legge.

Le sessioni di mediazione pubblica possono svolgersi presso i locali della Direzione generale per la politica in materia di giustizia oppure presso strutture messe a disposizione nel comune nel quale le parti risiedono.

Nel contesto della mediazione pubblica, le parti possono scegliere un mediatore tra coloro che sono stati selezionati per il sistema pubblico. Se le parti non scelgono un mediatore, l'ufficio di risoluzione alternativa delle controversie della Direzione generale per la politica in materia di giustizia indica uno dei mediatori inclusi nell'elenco dei mediatori pubblici, in ordine sequenziale e tenendo conto della vicinanza alla zona di residenza delle parti. Come norma generale, tale nomina viene effettuata da un computer.

Se le parti beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, i costi della mediazione possono essere coperti da tale patrocinio.

Mediazione transfrontaliera e co-mediazione

Verificando l'esistenza di un conflitto transfrontaliero, senza possibilità di sessioni dirette, è possibile ricorrere a sistemi di videoconferenza per consentire la mediazione.

In Portogallo, i mediatori degli altri Stati membri non solo possono iscriversi all'elenco dei mediatori familiari organizzato dal ministero della Giustizia (compresi i mediatori pubblici e privati), ma possono anche essere selezionati per l'elenco dei mediatori familiari pubblici (mediante concorso pubblico). In entrambi i casi, in circostanze identiche a quelle applicabili ai mediatori nazionali.

In Portogallo la mediazione è consentita sia nel sistema pubblico sia nel sistema privato di mediazione. La co-mediazione può avere luogo se le parti decidono di optare per essa o su suggerimento del mediatore se ritiene che questo sia il modo migliore di affrontare il caso.

Collegamenti utili e legislazione applicabile

Sul sito web della DGPJ è possibile consultare:

La domanda di mediazione può essere effettuata telefonicamente al numero (+ 351) 808262000 o compilando il formulario online.

Per sapere quanto costa la mediazione pubblica consultare il sito

Domanda di mediazione familiare | Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

Nella mediazione privata i prezzi possono essere diversi da quelli della mediazione pubblica.

 

Nota finale

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e non sono esaustive né vincolano il punto di contatto nazionale, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali o altri destinatari. Non sono intese sostituire la consultazione della legislazione applicabile in vigore.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.