Come eseguire una decisione giudiziaria

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione in materia civile e commerciale è un'azione giudiziaria con la quale il creditore procede tramite l'ufficiale giudiziario in modo forzoso per ottenere dal debitore una determinata prestazione relativa a un'obbligazione che non è stata adempiuta.

L'esecuzione può avere ad oggetto il pagamento di una determinata somma, la consegna di un particolare bene o l'obbligo di compiere un determinato atto ovvero di astenersi dal compimento di tale atto.

L'esecuzione può assumere la forma di procedimento comune (procedimento ordinario, sommario o unico) o speciale.

Tutte le esecuzioni aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma assumono la forma di un procedimento ordinario, ad eccezione delle seguenti esecuzioni che hanno forma di procedimento sommario e delle esecuzioni di materia di obbligazioni alimentari che costituiscono procedimenti speciali.

Il procedimento sommario viene adottato per le azioni esecutive aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma, fondate sui seguenti titoli:

  • decisione di un organo giurisdizionale o arbitrale, quando tale decisione non deve essere eseguita nel procedimento principale;
  • richiesta di decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
  • titolo esecutivo stragiudiziale recante un'obbligazione pecuniaria garantita con ipoteca o privilegio;
  • titolo esecutivo stragiudiziale contenente un'obbligazione pecuniaria di valore inferiore al doppio del limite stabilito per le cause di competenza degli organi giurisdizionali di primo grado.

Pur trattandosi di uno dei titoli esecutivi appena enunciati, nei casi di seguito descritti non è il procedimento sommario ad essere esperito, bensì il procedimento ordinario:

  • quando l'obbligazione costituisce una forma di adempimento alternativa dipendente da una scelta o da una condizione;
  • quando l'obbligazione da eseguire deve essere liquidata in fase di esecuzione e la liquidazione non dipende unicamente da un semplice calcolo matematico;
  • quando esiste un titolo esecutivo diverso, esigibile nei confronti di un solo coniuge e il creditore afferma nella domanda di esecuzione che entrambi i coniugi sono debitori in solido;
  • nell'ambito delle esecuzioni nei confronti di un debitore sussidiario che non ha rinunciato al benefício da excussão prévia (beneficio della previa escussione).

Le esecuzioni relative alla consegna di un particolare bene e al compimento di un determinato atto (obbligazione di fare o di non fare) hanno forma unica di procedimento comune.

L'esecuzione per la consegna di un particolare bene può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma, se il bene che il creditore doveva ricevere non esiste. In tal caso, il creditore può, nel corso del medesimo procedimento, liquidare il valore del bene da consegnare e il danno derivante dalla mancata consegna.

L'esecuzione relativa a un'obbligazione di fare o di non fare può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma se il creditore chiede il risarcimento del danno subito e liquida tale valore.

L'esecuzione in materia di obbligazioni alimentari costituisce un procedimento particolare:

  • il creditore può chiedere l'assegnazione di una parte degli importi, dei salari o delle pensioni percepiti dal debitore oppure la cessione dei redditi del debitore per il pagamento delle spettanze scadute e non scadute; l'assegnazione o la cessione sono effettuate indipendentemente dal pignoramento;
  • quando il creditore chiede l'assegnazione degli importi, dei salari o delle pensioni di cui al paragrafo precedente, il soggetto chiamato a effettuare il pagamento o a effettuare le rispettive azioni è invitato a trasferire l'importo assegnato direttamente al creditore;
  • nel chiedere la messa a disposizione dei redditi, il creditore indica anche quali sono i beni interessati e l'agente dell'esecuzione assegnerà a tale misura i beni che ritiene sufficienti per adempiere alle obbligazioni scadute e non ancora scadute, dopo aver eventualmente sentito il debitore;
  • la citazione del debitore è sempre successiva al pignoramento e la sua opposizione all'esecuzione o al pignoramento non produce effetto sospensivo.

Il procedimento di esecuzione è stabilito agli articoli 550 e 551 (Forme del procedimento - Procedimento di esecuzione), agli articoli da 703 a 877 (Procedimento di esecuzione) e agli articoli da 933 a 937 (Esecuzione speciale in materia di alimenti) del Código de Processo Civil (codice di procedura civile), consultabile tramite questo collegamento.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Le autorità competenti in materia di esecuzione sono gli organi giurisdizionali e gli agenti dell'esecuzione.

L'esecuzione vera e propria viene esperita attraverso un procedimento giurisdizionale di esecuzione in cui gli organi giurisdizionali, assistiti dagli agenti dell'esecuzione, costituiscono le autorità competenti. Oltre al procedimento giurisdizionale, la legge prevede un procedimento extrajudicial pré-executivo (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo), al quale il creditore può ricorrere a determinate condizioni. Le autorità competenti in materia di procedimento stragiudiziale pre-esecutivo sono gli agenti dell'esecuzione.

Procedimento giurisdizionale di esecuzione

L'esecuzione ha inizio con la presentazione della domanda di esecuzione all'organo giurisdizionale. Il modulo e le modalità di presentazione della domanda di esecuzione sono definiti nel decreto n. 282/2013 del governo del 29 agosto 2013, che disciplina diversi aspetti delle azioni esecutive civili (modificato, in data della revisione della presente scheda informativa, dal decreto n. 239/2020, del 12 ottobre), consultabile qui.

Sul portale CITIUS sono disponibili moduli ad uso dei creditori per le esecuzioni in cui non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, avvocato tirocinante o procuratore legale.

L'agente dell'esecuzione deve essere nominato dal creditore. In caso contrario, è la cancelleria dell'organo giurisdizionale interessato a nominare, automaticamente e in modo casuale, un agente dell'esecuzione. In casi eccezionali previsti dalla legge, le funzioni dell'agente dell'esecuzione possono essere esercitate da un ufficiale giudiziario.

La ripartizione delle competenze tra organo giurisdizionale e agente dell'esecuzione è di norma la seguente:

  • l'agente dell'esecuzione ha il compito di effettuare tutti gli adempimenti dell'azione esecutiva che non siano attribuiti alla cancelleria e che non siano di competenza del giudice, compresi gli atti di citazione e notificazione, le pubblicazioni, la consultazione delle banche dati, i pignoramenti, le trascrizioni, le liquidazioni e i pagamenti;
  • anche in caso di estinzione del procedimento, l'agente dell'esecuzione assicura il corretto adempimento degli atti derivanti dal procedimento che ha determinato il suo intervento;
  • spetta alla cancelleria, al di là delle competenze ad essa specificamente attribuite dalla legge, redigere e inviare gli atti e condurre il procedimento, nonché dare esecuzione alle decisioni pregiudiziali, sia in fase preliminare che in procedimenti o in azioni a carattere dichiarativo, ad eccezione dell'atto di citazione che è di competenza dell'agente dell'esecuzione;
  • è inoltre compito della cancelleria dell'organo giurisdizionale notificare d'ufficio all'agente dell'esecuzione i procedimenti in corso o le azioni a carattere dichiarativo promossi al momento dell'esecuzione, nonché gli atti formulati che possono incidere sul provvedimento di esecuzione.

In particolare,

spetta al giudice:

  • pronunciare, ove necessario, una decisione preliminare;
  • decidere in materia di opposizione all'esecuzione e pignoramento e procedere alla classificazione dei crediti entro un termine massimo di tre mesi dall'opposizione o dalla domanda;
  • decidere, senza possibilità di ricorso, sui reclami contro atti e ricorsi proposti avverso le decisioni dell'agente dell'esecuzione;
  • decidere su altre questioni sollevate dall'agente dell'esecuzione, dalle parti o da terzi interessati.

È compito dell'agente dell'esecuzione:

  • formulare gli atti necessari alla verifica della regolarità del titolo esecutivo e visionare la registrazione informatica delle esecuzioni e le banche dati di consultazione elettronica diretta ai fini della valutazione dei beni pignorabili;
  • procedere alla citazione del debitore, compresa la citazione volta a indicare i beni da pignorare, laddove i beni pignorabili non siano elencati;
  • procedere al pignoramento e agli atti di citazione che hanno luogo dopo l'esecuzione del pignoramento;
  • effettuare la vendita, la liquidazione e il pagamento.

Per i procedimenti di esecuzione effettuati in Portogallo, la competenza ratione materiae degli organi giurisdizionali è la seguente:

(articoli da 111 a 131 della legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo collegamento))

  • Le sezioni esecutive dell'Instância Central do Tribunal de Comarca (organo centrale del tribunale distrettuale) sono competenti per i procedimenti di esecuzione civile, ad eccezione dei procedimenti attribuiti al tribunale per la proprietà intellettuale, al tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza, ai tribunali delle acque, ai tribunali della famiglia e dei minori, ai tribunali del lavoro e del commercio, nonché delle esecuzioni di sentenze pronunciate dalla sezione penale che, conformemente al codice di procedura penale, non possono essere pendenti dinanzi a una sezione civile;
  • in assenza di organo giurisdizionale preposto all'esecuzione o di un organo giurisdizionale diverso o specializzato competente, sono competenti la sezione di competenza generale o, se del caso, il rispettivo organo giurisdizionale civile dell'Instância Local do Tribunal de Comarca (organo locale del tribunale distrettuale).

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali portoghesi per l'avvio di un'azione esecutiva è la seguente (articoli da 85 a 90 del codice di procedura civile, consultabili tramite questo collegamento)

  • di norma, per il procedimento di esecuzione, è competente l'organo giurisdizionale del luogo di domicilio del debitore, fatto salvo il caso in cui specifiche disposizioni di legge o le norme illustrate di seguito dispongano diversamente;
  • il creditore può optare per l'organo giurisdizionale del luogo in cui l'obbligazione deve essere esercitata, quando il debitore è una persona giuridica oppure quando il creditore è domiciliato nell'area metropolitana di Lisbona o di Porto e il debitore è domiciliato nella stessa area;
  • se l'esecuzione è intesa ad ottenere la consegna di uno specifico bene o il recupero di un debito, esercitando l'azione sulla garanzia reale, è competente, rispettivamente, l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene o quello del luogo in cui si trovano i beni gravati dalla garanzia;
  • se l'esecuzione deve essere esperita nell'ambito territoriale del domicilio del debitore e se quest'ultimo non è domiciliato in Portogallo, ma vi possiede dei beni, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione è quello del luogo in cui si trovano tali beni;
  • l'organo giurisdizionale del luogo in cui si trovano detti beni è competente anche quando: l'esecuzione è di competenza di un organo giurisdizionale portoghese perché riguarda una questione relativa alla validità della costituzione o dello scioglimento di società o di altre persone giuridiche aventi sede in Portogallo o la validità delle decisioni delle loro autorità; quando non si verifica nessuna delle situazioni previste dalle norme precedenti e successive applicabili all'esecuzione;
  • quando si verifica una sovrapposizione di azioni esecutive che devono essere esaminate da organi giurisdizionali diversi aventi competenza territoriale, è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il debitore;
  • in caso di esecuzione di una decisione pronunciata da organi giurisdizionali portoghesi, la domanda di esecuzione viene presentata nell'ambito del procedimento in cui tale decisione è stata pronunciata e l'esecuzione viene registrata nel quadro del medesimo procedimento. Se invece è stato interposto appello, l'esecuzione viene trasferita in appello. Quando esiste un organo giurisdizionale specializzato nei procedimenti di esecuzione, è necessario inviare con la massima sollecitudine a tale organo una copia della sentenza, della domanda all'origine dell'azione esecutiva e di tutta la documentazione pertinente;
  • se la decisione è stata emessa da arbitri nel corso di un arbitrato svoltosi sul territorio portoghese, l'organo giurisdizionale competente dell'esecuzione è quello del circondario del luogo dell'arbitrato;
  • se l'azione è stata avviata dinanzi alla corte d'appello o alla Corte suprema di giustizia, è competente per l'esecuzione l'organo competente del domicilio del debitore;
  • nei procedimenti di esecuzione relativi a spese, ammende o indennità dovute per ricorso abusivo, è competente l'organo giurisdizionale adito per il procedimento che ha determinato la notifica del conto o della rispettiva liquidazione. I procedimenti di esecuzione relativi a spese, ammende o indennità sono allegati al relativo procedimento;
  • se la condanna al pagamento di spese, ammende o al versamento di un'indennità è stata emessa da un organo competente per il ricorso o dalla Corte suprema di giustizia, l'esecuzione prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado competente del luogo in cui si è svolto il procedimento;
  • nel caso di esecuzione fondata su una sentenza straniera, compreso un titolo esecutivo europeo, è competente l'organo giurisdizionale del domicilio del convenuto.

Procedimento stragiudiziale pre-esecutivo

Come alternativa al procedimento giurisdizionale, il creditore può decidere di ricorrere a un procedimento amministrativo preliminare denominato PEPEX (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo).

Gli agenti dell'esecuzione sono l'autorità competente incaricata di redigere gli atti nell'ambito di tale procedimento.

È possibile ricorrere al procedimento PEPEX nei seguenti casi: decisioni esecutive nazionali; altri titoli esecutivi nazionali; sentenze straniere dichiarate esecutive; titoli esecutivi europei e sentenze la cui esecutività si basa sulla legislazione dell'UE, su trattati o convenzioni vincolanti per il Portogallo; titoli esecutivi europei. In tutti questi casi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il creditore è titolare di un titolo esecutivo che soddisfa le condizioni per l'applicazione della forma sommaria del procedimento esecutivo ordinario avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma; e
  • sia l'attore che il convenuto dispongono in Portogallo di un codice fiscale, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza.

Gli agenti dell'esecuzione utilizzano il codice fiscale del convenuto per effettuare ricerche su beni e redditi di quest'ultimo e, nel farlo, possono consultare solo banche dati nazionali (non possono effettuare ricerche in banche dati di altri Stati membri). La legislazione portoghese prevede la possibilità, sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche straniere, di richiedere un codice fiscale, pur non esercitando un'attività e/o pur non essendo domiciliate in Portogallo.

Il procedimento PEPEX è un procedimento elettronico, smaterializzato, veloce e più economico del procedimento giudiziario. La Domanda iniziale viene presentata dal creditore stesso accedendo alla piattaforma informatica sul sito internet:

È possibile collegarsi usando le credenziali di accesso al portale dell'autorità fiscale e doganale o tramite il certificato digitale della cartão de cidadão (carta d'identità).

Quando il creditore nomina un rappresentante, gli Advogados (avvocati) e i Solicitadores (procuratori legali) possono accedere alla piattaforma utilizzando il certificato digitale emesso dal loro ordine professionale.

Una volta presentata la domanda, la pratica viene assegnata automaticamente a un agente dell'esecuzione e il creditore riceve a breve (normalmente entro cinque giorni dalla presentazione della domanda) informazioni sulle effettive possibilità di recupero del credito o una certificazione di mancato recupero del credito utilizzabile a fini fiscali, senza la necessità di ricorrere a un procedimento giudiziario.

Questo procedimento ha come principale scopo quello di ottenere il pagamento volontario da parte del debitore. Gli atti di sequestro/pignoramento non possono essere effettuati nell'ambito di un procedimento PEPEX. A tal fine, è necessario convertire il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo.

Nel corso di un procedimento PEPEX, il convenuto può effettuare il pagamento volontario o raggiungere un accordo di pagamento con l'attore.

Quando l'attore opta per la notificazione al convenuto, questa viene resa di persona dall'agente dell'esecuzione.

Se i destinatari di una tale domanda ricevono una debita notifica del procedimento e non fanno nulla, il loro nome viene inserito in un elenco pubblico di debitori e il suddetto certificato di mancato recupero può essere rilasciato a fini legali e fiscali. Nel momento in cui il credito verrà saldato per intero, il debitore sarà cancellato da tale elenco e le autorità fiscali ne saranno informate.

Nell'ambito di un procedimento PEPEX, le parti possono far intervenire il giudice: l'attore può farlo convertendo il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, se non ha ottenuto il pagamento volontario, mentre il convenuto può farlo opponendosi al procedimento PEPEX.

Per quanto riguarda i costi, il procedimento PEPEX è più economico del procedimento giudiziario. A fronte di soli 51,00 EUR IVA esclusa, il creditore può sapere se riesce a ottenere il recupero del proprio credito, indipendentemente dal valore dello stesso. In caso di recupero, i costi possono essere superiori a 51,00 EUR (a seconda dei casi).

Inoltre, in caso di conversione del procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, il creditore è esentato dal pagamento della tassa giudiziaria iniziale.

Il procedimento PEPEX è stabilito dalla legge n. 32/2014 del 30 maggio 2014, consultabile tramite questo collegamento ed è disciplinato dal decreto n. 233/2014 del 14 novembre 2014, consultabile alla pagina del decreto Decreto Pepex.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'esecuzione si basa su un titolo che determina la finalità e i limiti dell'azione esecutiva. I titoli esecutivi comprendono le somme relative agli interessi di mora al tasso legale, maturati sull'obbligazione ivi costituita.

Le decisioni sono esecutive, e possono essere emessi titoli esecutivi alle seguenti condizioni:

a) decisioni giudiziarie

  • una sentenza diventa esecutiva solo una volta passata in giudicato, a meno che non sia oggetto di un appello avente effetto sospensivo;
  • dal punto di vista dell'esecutività, le ordinanze e qualsiasi altra decisione o atto di un'autorità giudiziaria che condanni al compimento di un'obbligazione sono equiparati alle sentenze. Le decisioni pronunciate da un Tribunal Arbitral (organo arbitrale) hanno la stessa esecutività delle decisioni degli organi giurisdizionali di diritto comune;
  • fatte salve le disposizioni dei trattati, delle convenzioni, dei regolamenti dell'Unione europea e delle leggi speciali, le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali o dai collegi arbitrali di un paese straniero possono costituire la base di un procedimento esecutivo solo una volta esaminate e confermate da un tribunale portoghese competente;
  • tuttavia i titoli emessi dalle autorità di un paese straniero non devono essere sottoposti a riesame per avere forza esecutiva.

b) documenti redatti o autenticati da un notaio, da altri soggetti o professionisti abilitati a tal fine, che definiscono la costituzione o il riconoscimento di qualsiasi obbligazione

  • i documenti redatti o autenticati da un notaio, da altri soggetti o da professionisti abilitati a tal fine, che comportano il riconoscimento di prestazioni future o la costituzione di obbligazioni future, possono costituire il fondamento di un'azione esecutiva purché consti, da un atto redatto in conformità alle clausole contenute nei suddetti documenti, o, in assenza di clausole, attraverso un documento avente di per sé forza esecutiva, che è stato posto in essere un atto finalizzato alla conclusione di un accordo commerciale o che è sorta un'obbligazione in conseguenza di un accordo tra le parti;
  • qualsiasi documento firmato per conto terzi è dotato di esecutività solo se la firma è autenticata da un notaio ovvero da altri enti o professionisti competenti in materia.

c) obbligazioni di dazione di denaro, anche scritte a mano, purché in tal caso i fatti addotti a prova del rapporto giuridico sottostante siano riportati nel relativo documento o siano esposti nella domanda di esecuzione

  • Le obbligazioni di dazione di denaro comprendono ad esempio assegni, lettere di cambio e cambiali.

d) documenti ai quali disposizioni particolari attribuiscono efficacia esecutiva

  • Ad esempio, i decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva e i verbali delle riunioni delle assemblee condominiali.

3.2 Le principali condizioni

Relativamente al credito

L'obbligazione da eseguire deve essere certa, liquida ed esigibile. Qualora tali criteri non siano soddisfatti dal titolo esecutivo, l'esecuzione ha inizio con le misure destinate a rendere l'obbligazione certa, liquida ed esigibile.

Relativamente al creditore

L'esecuzione deve essere richiesta dalla persona nominata come creditore nel titolo esecutivo. Nel caso dei titoli al portatore, l'esecuzione deve essere proposta dal portatore.

In caso di successione del diritto o dell'obbligazione, l'azione di esecuzione deve avvenire tra gli eredi delle persone che nel titolo esecutivo figurano come creditori o debitori dell'obbligazione da eseguire. Nella domanda di esecuzione, l'esecutante enuncia i fatti costitutivi della successione.

Relativamente al debitore

L'esecuzione viene promossa nei confronti della persona che figura come debitore nel titolo esecutivo.

I beni del debitore sono sottoposti a pignoramento anche se si trovano in possesso di un terzo, a qualsiasi titolo, fatti salvi i diritti che un terzo può far valere nei confronti del creditore.

L'esecuzione di un debito munito di garanzia reale sui beni del terzo deve essere intrapresa direttamente nei suoi confronti se l'esecutante fa valere la garanzia, fatta salva la possibilità di escutere direttamente il debitore.

Se l'esecuzione è diretta soltanto contro un terzo e risulta l'insufficienza dei beni gravati da garanzia reale, l'esecutante può richiedere, nel corso dello stesso processo, il proseguimento dell'azione esecutiva contro il debitore, che sarà escusso fino alla completa soddisfazione del credito. Quando i beni gravati appartengono al debitore, ma sono posseduti da un terzo, quest'ultimo può essere escusso congiuntamente al debitore.

Nel caso di un'esecuzione promossa nei confronti di un debitore sussidiario, i beni di quest'ultimo non possono essere sottoposti ad esecuzione finché non sia stato escusso il debitore principale, purché il debitore sussidiario si avvalga, nel rispetto dei termini per proporre opposizione, di un beneficio della previa escussione ben fondato.

Quando i beni comuni dei coniugi sono sottoposti a esecuzione nell'ambito di un'azione promossa nei confronti di un solo coniuge, in quanto il creditore non è a conoscenza dell'esistenza di beni sufficienti appartenenti al debitore, il coniuge del debitore esecutato può chiedere la separazione dei beni o produrre un documento attestante che tale processo di separazione è stato già richiesto ed è in corso, pena il proseguimento dell'esecuzione nei confronti dei beni comuni.

Quando l'esecuzione è promossa nei confronti di un solo coniuge, il creditore può far valere, adducendo fondati motivi, che il debito grava su entrambi i coniugi sulla base di un titolo che non sia una sentenza. In tali casi, il coniuge del debitore viene invitato a dichiarare se accetta o meno che entrambi i coniugi siano debitori in solido, sulla base dei motivi esposti; se il coniuge non si pronuncia, il debito è considerato in capo a entrambi i coniugi, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione.

Se l'esecuzione è promossa nei confronti di uno dei titolari di un bene autonomo o di un bene indiviso, i beni in comproprietà o frazioni di essi o parti specifiche del bene indiviso non possono essere sottoposti a esecuzione.

Quando l'esecuzione è esercitata nei confronti di eredi, possono essere sottoposti a pignoramento unicamente i beni ricevuti dal de cuius. Quando l'esecuzione riguarda altri beni, il debitore può indicare quali tra i beni in suo possesso sono stati acquisiti attraverso l'eredità e quindi richiedere all'agente dell'esecuzione di cancellare il pignoramento. La richiesta può essere accolta qualora il creditore non si opponga. Se il creditore si oppone, il debitore può ottenere la cancellazione del pignoramento, in caso di mera accettazione dell'eredità (senza che sia stata avviata una procedura d'inventario), solo se dichiara e dimostra davanti all'organo giurisdizionale:

a) che i beni oggetto dell'esecuzione non provenivano dall'eredità;

b) che non ha ricevuto in eredità ulteriori beni rispetto a quelli dichiarati oppure che, pur avendoli ricevuti, detti beni sono stati utilizzati per pagare le spese relative all'eredità.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le principali misure esecutive sono:

  • il pignoramento;
  • la vendita;
  • il pagamento;
  • la consegna del bene;
  • l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona a spese del debitore.

Queste principali misure esecutive possono essere precedute o seguite da altri provvedimenti strumentali necessari alla loro concretizzazione (ad esempio: scelta della prestazione in caso obbligazione alternativa; prova della sussistenza di una condizione o dell'esecuzione della prestazione da cui dipende l'obbligazione da eseguire; liquidazione dell'obbligazione da eseguire in caso di obbligazione lorda; valutazione del costo dell'esecuzione di un atto fungibile ad opera di un'altra persona; consultazioni preliminari per la localizzazione e l'identificazione dei beni pignorabili; registrazione del pignoramento; costituzione del depositario dei beni pignorati; pubblicità della vendita dei beni pignorati; comunicazione della vendita al servizio di registrazione).

La scelta delle misure esecutive dipende dallo scopo dell'esecuzione che può essere: il pagamento di una determinata somma, la consegna di uno specifico bene o un obbligo di fare o di non fare.

Nell'esecuzione avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma, le misure esecutive più adeguate ai fini dell'esecuzione sono il pignoramento, la vendita e il pagamento.

Nell'esecuzione finalizzata alla consegna di uno specifico bene, la misura esecutiva più adeguata è la consegna del bene all'esecutore da parte dell'agente dell'esecuzione. Se il bene che il creditore doveva ricevere non viene trovato, egli può convertire l'azione in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo liquidando il valore del bene e del danno derivante dalla mancata consegna del bene.

In caso di esecuzione avente ad oggetto l'obbligo di fare o di non fare, le misure esecutive opportune sono due: l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona, oltre all'indennità di ritardo a spese del debitore se il fatto è fungibile, oppure il pagamento del risarcimento per il danno subito se il fatto non è fungibile, cui può aggiungersi la sanzione pecuniaria vincolante. Se il creditore chiede il risarcimento del danno subito, l'azione è convertita in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Sono soggetti a esecuzione tutti i beni del debitore passibili di pignoramento.

L'esecuzione può essere operata nei confronti di beni di terzi, quando tali beni sono vincolati a garanzia di un credito o quando sono oggetto di un atto posto in essere in pregiudizio del creditore che quest'ultimo ha contestato con successo.

Possono essere pignorati soltanto i beni e i diritti aventi un valore pecuniario; non sono pignorabili i beni che non possono essere commercializzati.

In relazione alle suddette norme, possono essere soggetti a esecuzione i seguenti beni:

  • beni immobili;
  • beni mobili;
  • crediti;
  • obbligazioni di dazione di denaro;
  • diritti;
  • aspettative di acquisto;
  • depositi bancari;
  • anticipi o salari;
  • beni indivisi;
  • quote di società;
  • esercizi commerciali.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Effetti del pignoramento

  • Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con il pignoramento l'esecutante acquisisce il diritto di essere pagato in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro creditore che non dispone di una garanzia reale precedente;
  • se i beni del debitore sono stati preventivamente sequestrati, l'anteriorità si riferisce alla data del sequestro;
  • fatte salve le norme relative alla registrazione, gli atti di disposizione, costituzione in pegno o locazione dei beni pignorati non sono opponibili all'esecuzione;
  • se il credito del debitore è sottoposto a pignoramento, nemmeno l'estinzione del credito per volontà del pignorato o del suo debitore, constatata dopo il pignoramento, è opponibile all'esecuzione;
  • lo svincolo o la cessione, prima del pignoramento, di affitti e locazioni non pagati non è opponibile al creditore nella misura in cui tali affitti e locazioni corrispondono a periodi non ancora trascorsi alla data del pignoramento;
  • se i beni pignorati vanno perduti, sono espropriati o subiscono una riduzione di valore e se un terzo viene in ogni caso risarcito, il ricorrente conserva sui rispettivi crediti, o sulle somme versate a titolo di risarcimento, il diritto che egli deteneva su tali beni.

Effetti della vendita

  • Una vendita realizzata nell'ambito di un'esecuzione ha l'effetto di trasferire all'acquirente i diritti del debitore sul bene venduto;
  • i beni sono trasferiti svincolati dai diritti di garanzia che li hanno gravati, così come degli altri diritti reali non iscritti prima di qualsiasi sequestro o garanzia, ad eccezione di quelli che, costituiti in data anteriore, producono effetti nei confronti di terzi indipendentemente dall'iscrizione;
  • alla scadenza, i suddetti diritti di terzi sono trasferiti in base al ricavato della vendita dei rispettivi beni.

Effetti del pagamento

  • Il pagamento estingue l'esecuzione;
  • il pagamento può essere effettuato in contanti mediante aggiudicazione dei beni al creditore, cessione del salario o pagamento rateale previo accordo tra il creditore e il debitore;

Effetti della consegna del bene

  • Al momento della consegna del bene, si applicano in via sussidiaria le disposizioni relative all'esecuzione del pignoramento con gli opportuni adeguamenti, attraverso ricerche e altri provvedimenti necessari qualora il debitore non proceda volontariamente alla consegna;
  • la consegna può riguardare beni appartenenti allo Stato, alle altre autorità pubbliche, agli organismi che eseguono lavori pubblici o che forniscono servizi pubblici o alle persone giuridiche di pubblica utilità;
  • nel caso di beni mobili da stimare in base a un conto, un peso o una misura, l'agente dell'esecuzione effettua personalmente le operazioni necessarie e versa al creditore la somma dovuta;
  • quanto ai beni immobili, l'agente dell'esecuzione nomina il creditore come proprietario, consegnandogli, se del caso, documenti e chiavi e invita il debitore, i locatari e tutti i detentori a rispettare e riconoscere i diritti del creditore;
  • nel caso di un bene in comproprietà appartenente ad altre parti in causa, il creditore è considerato proprietario in misura proporzionale alla propria quota;
  • per quanto riguarda la residenza principale del debitore, in caso di gravi difficoltà di ricollocamento di quest'ultimo, l'agente dell'esecuzione ne informa preventivamente il comune e le autorità competenti in materia di assistenza sociale;
  • nel caso della residenza principale affittata dal debitore, l'agente dell'esecuzione sospende la consegna dei beni quando un certificato medico, indicante il periodo per il quale deve essere mantenuta la sospensione dell'esecuzione, attesta che a causa di una malattia acuta il provvedimento è tale da mettere in pericolo la vita della persona che vi abita.

Effetti dell'obbligazione di fare o di non fare

  • Se il creditore opta per l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona, è necessaria la nomina di un perito per valutare il costo della prestazione;
  • effettuata la stima, si procede al pignoramento dei beni necessari al pagamento del determinato importo, conformemente alle altre condizioni del procedimento di esecuzione per il pagamento di un determinato importo;
  • se il debitore è soggetto all'obbligo di non compiere un atto, ma è indotto a farlo, il creditore ha il diritto di chiedere che l'opera, ove compiuta, sia demolita nonostante il suo impegno a non farlo;
  • in generale, tale diritto cessa, dando luogo a risarcimento, solo se il danno subito dal debitore con la demolizione è nettamente superiore a quello patito dal creditore.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La vendita, il pagamento, la consegna del bene e l'obbligo di fare o di non fare sono provvedimenti esecutivi che, una volta compiuti, non hanno un periodo di validità. Lo stesso ragionamento si applica al pignoramento ma con la specificità, indicata di seguito, relativa al pignoramento dei beni soggetti a registrazione.

In caso di pignoramento di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione, l'iscrizione del pignoramento è obbligatoria e deve essere incentivata dall'agente dell'esecuzione. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, la registrazione del pignoramento deve essere effettuata a titolo provvisorio. In tal caso, la registrazione provvisoria scade se non viene convertita in registrazione permanente o rinnovata prima della scadenza di tale termine. Infatti, in caso di pignoramento di beni soggetti a registrazione la cui registrazione sia provvisoria, l'agente dell'esecuzione deve favorirne la conversione in via permanente, ove nel frattempo ciò diventi possibile, oppure il suo rinnovo per tutta la durata necessaria.

Infine, l'esecuzione avviata può estinguersi durante le fasi preliminari volte a localizzare i beni del debitore, senza che il pagamento sia stato effettuato, se tali fasi si sono rivelate infruttuose, una volta scaduti i termini previsti dalla legge di procedura civile, a seconda dei casi e in base alla forma di procedura applicabile.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

In senso lato, il termine "ricorso" comprende l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento e il ricorso vero e proprio.

Opposizione all'esecuzione

Nei procedimenti di esecuzione il debitore può proporre opposizione entro 20 giorni dalla data della citazione.

Fatte salve le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e dell'UE vincolanti per il Portogallo, conformemente alla legislazione nazionale, i motivi di opposizione a un'esecuzione variano a seconda che l'esecuzione si fondi su una sentenza (motivi più ristretti), su una decisione arbitrale (motivi più ampi) o su un altro titolo esecutivo (motivi ancora più ampi).

Nell'esecuzione fondata su una sentenza, sono ammissibili soltanto le seguenti motivazioni di opposizione:

  • assenza o impraticabilità del titolo;
  • falsità o infedeltà del procedimento o del trasferimento, ove questi influiscano sui termini dell'attuazione;
  • assenza di qualsiasi condizione procedurale da cui dipenderebbe la regolarità del titolo esecutivo, fatta salva la sua tenuta;
  • mancata partecipazione da parte del convenuto all'azione a carattere dichiarativo, qualora si riscontri una qualsiasi delle situazioni di cui all'articolo 696, lettera e) del codice civile (atto di citazione non notificato oppure nullo o non valido: mancanza di consapevolezza dell'esistenza dell'atto di citazione per motivi non imputabili al convenuto; assenza di obiezioni a causa di forza maggiore);
  • incertezza, inesigibilità o illiquidità dell'obbligazione esigibile non precisata nella fase introduttiva dell'attuazione;
  • causa giudicata prima dell'esecuzione della sentenza;
  • qualsiasi fatto che estingua o modifichi l'obbligazione, purché successivo alla chiusura della discussione nell'ambito dell'azione a carattere dichiarativo e giustificato da un documento; la prescrizione del diritto o dell'obbligazione può essere provata con qualsiasi mezzo;
  • azione riconvenzionale nei confronti del creditore finalizzata a ottenere la compensazione dei crediti;
  • nel caso di una sentenza arbitrale di riconoscimento o di transazione, qualsiasi motivo di nullità o annullamento di tali atti.

Nell'esecuzione fondata su una sentenza arbitrale, possono essere addotti come motivo di esecuzione, oltre a quelli summenzionati, i motivi su cui può fondarsi l'annullamento giudiziario della medesima decisione, fatte salve le disposizioni della Legge relativa all'arbitrato volontario (legge relativa all'arbitrato volontario).

Nel caso dell'esecuzione non fondata su una sentenza o su una richiesta di ingiunzione munita di formula esecutiva, oltre ai succitati motivi di opposizione all'esecuzione fondata su una sentenza, può essere invocato qualsiasi altro motivo che possa essere addotto a titolo difensivo nell'azione a carattere dichiarativo.

Opposizione al pignoramento

Nei casi di seguito descritti il debitore, il coniuge o terzi hanno la possibilità di opporsi al pignoramento di determinati beni.

Se vengono pignorati beni appartenenti al debitore, quest'ultimo può opporvisi adducendo uno dei seguenti motivi:

  • inammissibilità del pignoramento dei beni effettivamente pignorati o dell'estensione con cui tale pignoramento è stato effettuato;
  • pignoramento immediato di beni che rappresentano, solo a titolo sussidiario, il debito da eseguire;
  • incidenza del pignoramento sui beni che, non essendo in grado di soddisfare secondo la legge applicabile il debito da eseguire, non avrebbero dovuto essere interessati dalla misura.

Se il pignoramento o qualsiasi atto di confisca o consegna di beni ordinato da un giudice lede il possesso o qualsiasi diritto, incompatibile con l'esecuzione o l'ambito del procedimento, vantato da una persona che non è parte in causa, la parte lesa può far valere tale diritto deducendo le opposizioni di terzi.

Il coniuge che abbia posizione di terzo può, senza l'autorizzazione dell'altro coniuge, difendere mediante opposizione i diritti relativi ai beni propri e comuni indebitamente colpiti dal pignoramento.

Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito n. 1.

Ricorso

I ricorsi ordinari possono essere ricorsi de apelação (in appello) (proposti contro decisioni pronunciate in primo grado) e ricorsi de revista (per revisione) (proposti dinanzi alla Corte suprema di giustizia). I ricorsi ordinari contro decisioni pronunciate nei procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalle disposizioni che si applicano alle azioni a carattere dichiarativo.

In generale, un ricorso ordinario è ammissibile solo se la causa ha un valore superiore a quello di competenza dell'organo giurisdizionale d'appello e se le decisioni impugnate, anch'esse di valore superiore alla metà della competenza di tale organo, sono sfavorevoli alla parte appellante. In Portogallo, il valore di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR mentre quella dell'organo giurisdizionale di primo grado è di 5 000,00 EUR.

Il procedimento di esecuzione prevede alcuni incidenti a carattere dichiarativo che possono eventualmente verificarsi, come l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento da parte del debitore o di terzi e la verifica e la classificazione dei crediti, quando creditori con una garanzia reale sui beni pignorati chiedono il pagamento dei propri crediti con il ricavato dei beni pignorati. Come precedentemente indicato, anche le decisioni adottate nell'ambito di questi incidenti a carattere dichiarativo possono essere oggetto di ricorso.

In particolare, nel procedimento di esecuzione è possibile proporre impugnazione contro:

  • una decisione di valutazione dell'impedimento del giudice;
  • una decisione di valutazione della competenza assoluta dell'organo giurisdizionale;
  • una decisione di sospensione del procedimento;
  • un'ordinanza di ammissione o di rigetto di un articulado (documento processuale) o di una prova;
  • una decisione con cui viene inflitta un'ammenda o prevista un'altra sanzione procedurale;
  • una decisione di cancellazione di qualsiasi registrazione;
  • una decisione presa dopo la decisione finale;
  • decisioni per le quali l'opposizione con ricorso contro la decisione finale sarebbe assolutamente inutile;
  • decisioni in materia di sospensione, estinzione o annullamento dell'esecuzione;
  • una decisione relativa alla cancellazione della vendita;
  • decisioni relative all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto;
  • un'ordinanza di rigetto preliminare, seppure parziale, della domanda di esecuzione;
  • un'ordinanza di rigetto della domanda di esecuzione.

È possibile proporre ricorso contro:

  • le sentenze della corte d'appello nei procedimenti di liquidazione che non richiedono un semplice calcolo matematico, nei procedimenti di verifica e classificazione dei crediti e nei procedimenti di opposizione all'esecuzione;
  • e ciò indipendentemente dai casi in cui è sempre ammesso il ricorso dinanzi alla Corte suprema di giustizia.

Le norme in materia di ricorso nel contesto di procedimenti di esecuzione sono sancite dagli articoli da 852 a 854 del codice di procedura civile, consultabili visitando il seguente collegamento Codice di procedura civile.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Sì, esistono in effetti dei limiti alla tutela del debitore. In alcuni casi si tratta di limiti al pignoramento, in altri di limiti all'esecuzione legati a termini di prescrizione.

I limiti al pignoramento legati alla tutela del debitore consistono nell'impignorabilità assoluta o totale, nell'impignorabilità relativa e nell'impignorabilità parziale di alcuni beni del debitore. A questi si aggiungono altri due limiti: un limite legato alla tutela dei beni comuni della coppia, quando l'esecuzione interessa solo uno dei coniugi, e un limite derivante dal principio di proporzionalità, secondo cui devono essere pignorati solo i beni necessari a soddisfare il debito da eseguire e le spese generate dall'esecuzione.

In caso di prescrizione o decadenza, il termine fissato può costituire un limite all'esecuzione. Una volta scaduti i rispettivi termini, decade il diritto di esecuzione.

Di seguito è illustrato il funzionamento delle limitazioni relative alla tutela del debitore e le relative tempistiche.

Beni totalmente impignorabili

Oltre ai beni che non possono essere pignorati in virtù di una disposizione speciale, sono totalmente impignorabili:

  • i beni o diritti inalienabili;
  • i beni del demanio pubblico dello Stato e delle altre autorità pubbliche;
  • i beni il cui pignoramento costituisce un'offesa al buon costume o manca di giustificazione economica in ragione del loro scarso valore di mercato;
  • i beni specificatamente destinati all'esercizio di un culto pubblico;
  • i sepolcri;
  • gli strumenti e gli oggetti indispensabili ai disabili e al trattamento dei pazienti.

Beni relativamente impignorabili

  • Non possono essere pignorati, tranne nel caso di un'esecuzione per il pagamento di un debito munito di garanzia reale, i beni dello Stato e delle altre autorità pubbliche, degli enti concessionari di opere o di servizi pubblici e delle persone giuridiche di pubblica utilità cui sia stata specificatamente assegnata la realizzazione di compiti di pubblica utilità;
  • non possono essere pignorati nemmeno gli strumenti di lavoro e gli oggetti indispensabili all'esercizio dell'attività o della formazione professionale del debitore, con le seguenti eccezioni: se il debitore ha indicato che essi possono costituire oggetto di pignoramento; se l'esecuzione è volta al pagamento del prezzo del loro acquisto o del costo della loro riparazione; se sono stati pignorati in quanto elementi materiali di uno esercizio commerciale;
  • sono impignorabili anche gli strumenti indispensabili per una qualsiasi attività domestica all'interno dell'abitazione in cui risiede stabilmente il debitore, tranne in caso di esecuzione volta al pagamento del prezzo di acquisto o del costo della riparazione di tale abitazione.

Beni parzialmente pignorabili

  • Non sono pignorabili i due terzi dell'importo netto dei proventi, salari e pagamenti periodici percepiti a titolo di pensione o altre prestazioni sociali, assicurazione, indennizzo per incidente, rendita vitalizia o prestazioni di qualsiasi natura diretti a garantire il sostentamento del debitore;
  • ai fini del calcolo della liquidità delle suddette entrate, sono presi in considerazione unicamente i contributi dovuti per legge;
  • l'impignorabilità di queste prestazioni è limitata, come valore massimo, a un importo equivalente a tre salari minimi nazionali alla data del pignoramento e, come valore minimo, all'importo pari a un salario minimo nazionale nei casi in cui il debitore non abbia altri redditi;
  • i massimali appena menzionati non si applicano se il credito oggetto dell'esecuzione è un credito alimentare, nel qual caso è impignorabile l'importo equivalente a una pensione non contributiva completa;
  • se il pignoramento riguarda denaro o un saldo bancario, è impignorabile l'importo complessivo corrispondente a un salario minimo nazionale o, nel caso di obbligazioni alimentari, l'importo corrispondente a una pensione non contributiva completa (questa impignorabilità e l'impignorabilità parziale di cui sopra, in primo luogo, non sono cumulabili);
  • analizzando l'importo e la natura del credito oggetto dell'esecuzione e i bisogni del debitore e della sua famiglia, l'organo giurisdizionale può, eccezionalmente e su richiesta del debitore, ridurre la parte pignorabile dei redditi per un periodo che ritenga ragionevole e anche, per un periodo non superiore a un anno, esentarli dal pignoramento.

Impignorabilità di denaro o di depositi bancari

Sono impignorabili le somme di denaro o i depositi bancari provenienti dal soddisfacimento di un credito impignorabile agli stessi termini del credito originariamente esistente.

Limiti al pignoramento di beni comuni in un'esecuzione nei confronti di uno dei coniugi

  • Quando i beni comuni dei coniugi sono sottoposti a pignoramento nell'ambito di un'azione promossa nei confronti di un solo coniuge, in quanto il creditore non è a conoscenza dell'esistenza di beni sufficienti appartenenti al debitore, il coniuge del debitore esecutato può, entro 20 giorni, chiedere la separazione dei beni o produrre un documento attestante che tale processo di separazione è stato già richiesto ed è in corso, pena il proseguimento dell'esecuzione nei confronti dei beni comuni;
  • una volta allegata la domanda di separazione o l'attestazione di cui sopra, l'esecuzione è sospesa fino alla separazione; se i beni pignorati non appartengono al debitore, altri beni di sua proprietà possono essere pignorati e il pignoramento precedente è sospeso fino al nuovo pignoramento.

Le norme generali in materia di beni pignorabili e i limiti al pignoramento sono stabiliti dagli articoli da 735 a 747 del Codice di procedura civile.

Limiti al pignoramento imposti dal principio di proporzionalità

Il pignoramento si limita ai beni necessari al pagamento del debito oggetto dell'esecuzione e delle relative spese prevedibili, che sono stimate, ai fini del pignoramento e salvo una successiva liquidazione, rispettivamente al 20 %, 10 % e 5 % del valore dell'esecuzione, in funzione del fatto che l'esecuzione: rientra nel valore limite della competenza finanziaria dei tribunali distrettuali; eccede tale limite, senza tuttavia superare il limite della competenza per valore stabilito per la corte d'appello moltiplicato per quattro; o supera quest'ultimo limite. Il valore di competenza del tribunale distrettuale è di 5 000,00 EUR, mentre quello di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR (dati al 2021, data di revisione della presente scheda informativa). Tali limiti sono previsti all'articolo 44 della legge 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo collegamento link.

Limiti all'esecuzione derivanti da un termine di prescrizione

In generale, i diritti disponibili (diritti il cui esercizio o la cui costituzione dipende dalla volontà delle parti) sono soggetti a prescrizione per effetto del loro mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge.

L'organo giurisdizionale non può soddisfare la prescrizione d'ufficio; per essere efficace, quest'ultima deve essere richiesta giudizialmente o stragiudizialmente dalla persona che ne beneficia, dal suo rappresentante o, in caso di incapace, dal pubblico ministero.

Alla scadenza del termine di prescrizione, il beneficiario (debitore) può rifiutare l'adempimento della prestazione o può opporsi in qualsiasi modo all'esercizio del diritto prescritto. Se nei suoi confronti viene pronunciata un'esecuzione, il debitore pignorato può opporvisi invocando la prescrizione. Il termine di opposizione all'esecuzione è di 20 giorni dall'atto di citazione.

Il debitore non può tuttavia chiedere il recupero (rimborso) della prestazione che ha effettuato volontariamente in esecuzione di un'obbligazione prescritta, anche se lo ha fatto ignorando la prescrizione; questo regime si applica a qualsiasi forma di soddisfazione del diritto prescritto, al riconoscimento dello stesso o alla costituzione di garanzie.

La prescrizione può essere fatta valere, nei confronti dell'esecutante, dai creditori del debitore e dai terzi aventi un interesse legittimo nella sua dichiarazione, anche se il debitore vi ha rinunciato. Se però il debitore vi ha rinunciato, la prescrizione può essere invocata solo dai suoi creditori, a condizione che siano soddisfatte le condizioni imposte dal diritto civile per l'impugnação Pauliana (azione di revoca).

Se, nel caso in cui sia citato in giudizio, il debitore non fa valere la prescrizione e l'organo giurisdizionale si pronuncia a suo sfavore, la sentenza definitiva non pregiudica il diritto riconosciuto ai creditori.

Il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni, ma esistono anche prescrizioni a breve termine.

La prescrizione è di cinque anni nei seguenti casi:

  • rendite perpetue o vitalizie;
  • affitti e locazioni dovuti dal locatario, anche se versati in un'unica soluzione;
  • canoni;
  • interessi convenzionali o legali, anche lordi, e dividendi aziendali;
  • rimborsi di capitale con interessi da pagare;
  • crediti alimentari esigibili;
  • qualsiasi altra prestazione periodicamente rinnovabile.

La legge prevede prescrizioni presuntive (basate sulla presunzione di tempestività) nei seguenti casi:

  • si prescrivono entro sei mesi i crediti di strutture ricettive, ristorative o che erogano bevande per edifici a uso abitativo, così come alimenti o bevande che forniscono, fatto salvo il termine di prescrizione di due anni di seguito indicato;
  • si prescrivono entro due anni i crediti delle strutture che forniscono alloggio, oppure vitto e alloggio, agli studenti, così come i crediti di istituti scolastici e formativi, di centri di assistenza o di cura, per quanto riguarda i servizi forniti;
  • si prescrivono entro due anni i crediti dei commercianti per i beni venduti a non‑commercianti o a coloro che non li destinano alla propria attività commerciale, così come i crediti di coloro che esercitano professionalmente un'attività industriale, per quanto riguarda la fornitura di beni o prodotti, l'esecuzione di lavori o la gestione di attività altrui, comprese le spese sostenute, a meno che la prestazione non sia destinata all'attività industriale del debitore;
  • si prescrivono entro due anni i crediti per i servizi resi nell'esercizio della libera professione e per il rimborso delle relative spese.

In caso di prescrizione considerata presuntiva dalla legislazione civile, si applicano le seguenti norme:

  • la presunzione di tempestività può essere confutata solo con la confessione del primo debitore o della persona alla quale il debito è stato trasmesso per successione;
  • le confessioni stragiudiziali valgono solo se sono messe per iscritto;
  • il debito è considerato ammesso se il debitore si rifiuta di testimoniare o di prestare giuramento dinanzi all'organo giurisdizionale o se compie in aula atti incompatibili con la presunzione di tempestività.

Viene di seguito illustrato il funzionamento della prescrizione dei diritti riconosciuti da una sentenza o da un titolo esecutivo:

  • il diritto alla prescrizione, anche se solo presuntiva, del quale la legge fissa un termine inferiore a quello ordinario è soggetto a quest'ultimo in caso di sentenza definitiva di riconoscimento o di un altro titolo esecutivo;
  • tuttavia, quando la sentenza o l'altro titolo fa riferimento a prestazioni non ancora esigibili, il termine di prescrizione nei loro confronti resta quello più breve.

Il codice civile prevede norme in materia di inizio, sospensione e interruzione del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione non decorre in presenza di motivi di sospensione (come minore età, servizio militare, causa di forza maggiore, dolo del debitore). In caso di interruzione, il tempo trascorso viene pienamente cancellato e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

Il creditore che intenda interrompere la prescrizione può farlo ricorrendo a o invocando uno dei seguenti atti:

  • citazione o notifica presso l'organo giurisdizionale di qualsiasi atto che esprima direttamente o indirettamente l'intenzione di esercitare il diritto, indipendentemente dal procedimento cui l'atto si riferisce e dall'incompetenza dell'organo giurisdizionale.

Se la citazione o la notifica non sono state effettuate entro cinque giorni dalla richiesta, per motivi non imputabili al richiedente, la prescrizione si interrompe appena trascorsi i cinque giorni.

L'annullamento della citazione o della notifica non impedisce l'effetto di interruzione di cui ai paragrafi precedenti.

È equiparato alla citazione o alla notifica, ai fini del presente articolo, ogni altro mezzo giudiziario con il quale viene data conoscenza dell'atto alla persona contro la quale il diritto può essere esercitato.

  • Un compromesso arbitrale che interrompe la prescrizione relativamente al diritto da rendere effettivo,
  • un riconoscimento del diritto fatto valere dinanzi al suo titolare da parte di colui contro il quale tale diritto può essere esercitato;
  • il riconoscimento tacito è rilevante solo quando scaturisce da fatti che lo esprimono in maniera inequivocabile.

L'interruzione della prescrizione produce i seguenti effetti (a meno che la legge non preveda espressamente una diversa regola):

  • rende inutilizzabile tutto il tempo precedentemente trascorso;
  • un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dall'atto di interruzione;
  • la nuova prescrizione è soggetta alla scadenza della vecchia prescrizione.

Limiti all'esecuzione derivanti dal termine di decadenza

Qualora, per legge o per volontà delle parti, un diritto debba essere esercitato entro un certo termine, si applicano le norme sulla decadenza, a meno che la legge non faccia espressamente riferimento alla prescrizione.

La scadenza può essere impedita soltanto compiendo, entro il termine legale o contrattuale, l'atto al quale la legge o il contratto conferisce efficacia preventiva. La mera interposizione dell'azione dichiarativa o esecutiva impedisce la decadenza, senza che sia necessario citare il debitore. Nel caso di un termine fissato da contratto o da disposizione di legge relativa al diritto disponibile, la decadenza ha altresì l'effetto di impedire il riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale deve essere esercitato.

Il termine di decadenza può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi previsti dalla legge; se la legge non stabilisce un'altra data specifica, inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere legalmente esercitato.

La decadenza è valutata d'ufficio dall'organo giurisdizionale e può essere invocata in qualsiasi fase del procedimento se si riferisce a diritti inalienabili. Se si riferisce a diritti disponibili in base ai quali viene realizzata un'esecuzione, la decadenza deve essere invocata da chi ne trae beneficio (in linea di principio, il debitore pignorato).

Il calcolo e gli effetti dei termini di prescrizione e di decadenza sono previsti agli articoli da 309 a 340 del codice civile, consultabili tramite questo collegamento.

N.B.:

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Ultimo aggiornamento: 20/12/2023

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