Tribunali ordinari nazionali

Romania

Questa sezione contiene informazioni sulla giurisdizione ordinaria in Romania.

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Sistema giudiziario rumeno - Introduzione

Il sistema giudiziario rumeno presenta la seguente struttura.

Organi giudiziari e uffici del pubblico ministero

Livello 1

  1. Tribunali distrettuali (176)
  2. Uffici del pubblico ministero

Livello 2

  1. Tribunali (42)
  2. Tribunali specializzati (3)
  3. Tribunale per i minori e la famiglia (1);
  4. Uffici del pubblico ministero

Livello 3

  1. Corti d'appello (15)
  2. Uffici del pubblico ministero

Livello 4

  1. Corte di cassazione
  2. Ufficio del pubblico ministero
  • Il sistema giudiziario rumeno include la Corte di cassazione e gli altri organi giudiziari.

Organi giurisdizionali

Corte di cassazione

In qualità di organo giurisdizionale di grado più elevato in Romania, la Corte di cassazione è la sola istituzione giudiziaria con il potere di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi della legge da parte degli altri organi giurisdizionali. Il riesame nell'interesse della legge è la procedura principale che è possibile adottare a questo scopo.

La Corte di cassazione è composta da quattro sezioni, ciascuna con una giurisdizione propria:

  • prima sezione civile;
  • seconda sezione civile;
  • sezione penale;
  • sezione per il contenzioso amministrativo e fiscale.

Altre sezioni della Corte suprema, che hanno giurisdizione propria, sonole quattro composizioni collegiali a cinque giudicile sezioni unite, la composizione collegiale per il riesame nell'interesse della legge e la composizione collegiale per il chiarimento di talune questioni giuridiche.

La prima sezione civile, la seconda sezione civile e la sezione per il contenzioso amministrativo e fiscale della Corte di Cassazione sono competenti per le richieste di riesame contro le sentenze emesse dalle corti d'appello e contro altre decisioni, nei casi previsti dalla legge, e per le richieste di riesame contro le sentenze non definitive o gli atti giudiziari di qualsiasi tipo che non possono essere impugnati con altri mezzi nonché nei casi in cui il procedimento giuridico dinanzi a una corte d'appello sia stato interrotto.

La sezione penale della Corte di cassazione è competente per le seguenti cause:

  1. come organo giurisdizionale di primo grado, casi e richieste che per legge sono di competenza in primo grado della Corte di cassazione;

La sezione penale della Corte di cassazione è competente, in primo grado, per le cause relative a reati di alto tradimento e reati commessi da senatori, deputati ed europarlamentari rumeni, da membri del governo, da giudici della Corte costituzionale, da membri del Consiglio superiore della magistratura, dai giudici della Corte di cassazione e dai pubblici ministeri delle procure presso la Corte di cassazione.

  1. richieste di riesame contro le sentenze emesse, in primo grado, dalle corti d'appello o dalla Corte militare d'appello in cause penali;
  2. richieste di riesame contro le sentenze emesse, in primo grado, dalle corti d'appello, dalla Corte militare d'appello e dalla sezione penale della Corte di cassazione in cause penali;
  3. richieste di riesame contro le sentenze non definitive o gli atti giudiziari di qualsiasi tipo che non possono essere impugnati con altri mezzi e nei casi in cui il procedimento giuridico dinanzi a una corte d'appello sia stato interrotto;
  4. impugnazioni avverso le sentenze definitive nelle cause penali, conformemente a quanto previsto dalla legge;
  5. richieste di sentenze preliminari per il chiarimento di determinate questioni giuridiche;
  6. conflitti di competenza, in quanto organo giurisdizionale comune di grado superiore per gli organi giudiziari in conflitto.
  7. richieste di deferimento dalla corte d'appello competente a un'altra corte d'appello;
  8. altri casi previsti dalla legge.

Composizioni collegiali a cinque giudici

Conformemente all'articolo 24 della legge n. 304/2004, ripubblicata con modifiche, le composizioni collegiali a cinque giudici si pronunciano sulle richieste di riesame contro le sentenze emesse in primo grado dalla sezione penale della Corte di cassazione, le impugnazioni di sentenze emesse, in appello, da un collegio di cinque giudici in seguito all'ammissione di principio dell'impugnazione, richieste di riesame contro le conclusioni pronunciate in primo grado dalla sezione penale della Corte di cassazione, cause in materia disciplinare previste dalla legge e altre cause attribuite loro per legge, nonché richieste di riesame contro sentenze contrarie alle richieste di deferimento alla Corte costituzionale, decise da un altro collegio di cinque giudici. Conformemente all'articolo 51, comma 3, della legge n. 317/2004, ripubblicata, le composizioni collegiali a cinque giudici si pronunciano sui riesami contro le sentenze in materia disciplinare pronunciate dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte di cassazione si riunisce a sezioni unite per:

  1. pronunciarsi sulle richieste di modifica della giurisprudenza della Corte di cassazione;
  2. decidere di rivolgersi alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla costituzionalità dei progetti di legge prima della promulgazione.

Corte d'appello

In Romania le corti d'appello sono dirette da un presidente, che può essere assistito da uno o due vicepresidenti.

Le corti d'appello si articolano in sezioni o composizioni collegiali specializzate in varie categorie di cause:

  • cause civili;
  • cause penali;
  • cause riguardanti minori o questioni familiari;
  • cause riguardanti contenziosi amministrativi o fiscali;
  • cause concernenti controversie di lavoro e la previdenza sociale, le imprese, il registro commerciale, l'insolvenza, la concorrenza sleale e altre questioni;
  • cause relative a questioni marittime e fluviali.

Le 15 corti d'appello hanno personalità giuridica e ognuna ha giurisdizione per vari tribunali (circa 3).

Nelle questioni civili, le corti d'appello sono competenti per le seguenti cause:

in quanto organi giurisdizionali di primo grado, per le richieste concernenti i contenziosi amministrativi e fiscali, conformemente a specifiche disposizioni giuridiche;

in quanto organi giurisdizionali d'appello, per le impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dai tribunali;

in quanto organi giurisdizionali del riesame, per le impugnazioni delle sentenze emesse dai tribunali in appello o delle sentenze di primo grado non impugnabili per legge e per tutte le altre cause espressamente previste dalla legge.

Nelle questioni penali, le corti d'appello sono competenti per le seguenti cause:

in quanto organi giurisdizionali di primo grado:

  • i reati di cui agli articoli da 394 a 397, da 399 a 412 e da 438 a 445 del codice penale;
  • i reati contro la sicurezza nazionale rumena previsti da leggi speciali;
  • i reati commessi da giudici dei tribunali distrettuali o nazionali e da pubblici ministeri delle procure presso detti tribunali;
  • i reati commessi da avvocati, notai, ufficiali giudiziari o revisori contabili della Corte dei conti e revisori contabili pubblici esterni;
  • i reati commessi dai capi di ordini religiosi previsti dalla legge e da altri membri religiosi di rango superiore, di livello gerarchico pari almeno a quello di vescovo o equivalente;
  • i reati commessi da giudici assistenti della Corte di cassazione, da giudici delle corti di appello e del tribunale militare d'appello, nonché da pubblici ministeri delle procure presso i suddetti organi giurisdizionali;
  • i reati commessi da membri della Corte dei conti, dal presidente del Consiglio legislativo o dal difensore civico, dal vice-difensore civico e dai questori;
  • le richieste di deferimento del caso a un altro organo giurisdizionale previste dalla legge.

In quanto organi giurisdizionali d'appello, sono competenti per le impugnazioni delle sentenze emesse dai tribunali distrettuali e dai tribunali di primo grado nelle cause penali.

Le corti d'appello possono decidere anche in merito ai conflitti di competenza tra tribunali, tra tribunali distrettuali e tribunali delle rispettive aree di competenza oppure tra tribunali distrettuali posti sotto la competenza di diversi tribunali nel territorio di competenza della corte di appello in questione.

Le corti d'appello decidono altresì sulle richieste di estradizione o trasferimento all'estero di persone condannate.

Tribunali

42 tribunali nazionali hanno personalità giuridica e sono organizzati a livello distrettuale. Nella competenza di ciascun tribunale sono compresi i tribunali distrettuali situati nel rispettivo distretto.

I tribunali hanno sezioni specializzate o organi collegiali specializzati:

  • cause civili;
  • cause penali;
  • cause riguardanti minori o questioni familiari;
  • cause riguardanti contenziosi amministrativi o fiscali;
  • cause concernenti controversie di lavoro e la previdenza sociale, le imprese, il registro commerciale, l'insolvenza, la concorrenza sleale e altre questioni;
  • cause relative a questioni marittime e fluviali.

Nelle questioni civili, i tribunali sono competenti per le seguenti cause:

in quanto organi giurisdizionali di primo grado, esaminano tutte le richieste non di competenza di altri organi giurisdizionali;

in quanto organi giurisdizionali d'appello, sono competenti per le impugnazioni delle sentenze emesse in primo grado dai tribunali distrettuali;

in quanto organi giurisdizionali del riesame, sono competenti per le impugnazioni delle sentenze emesse dai tribunali distrettuali non impugnabili per legge e per tutte le altre cause espressamente previste dalla legge.

Nelle questioni penali, i tribunali sono competenti per le seguenti cause

In quanto organi giurisdizionali di primo grado:

  • reati contro la vita o l'integrità fisica e la salute, reati contro la libertà personale, reati gravi di distruzione di beni, reati con conseguenze estremamente gravi, traffico di migranti, tortura, reati di corruzione e di servizio, divulgazione di informazioni segrete dello Stato, divulgazione di informazioni segrete di servizio o non pubbliche, acquisizione illecita di fondi, appropriazione indebita, mancato rispetto del regime dei materiali nucleari o di altri materiali radioattivi, mancato rispetto del regime degli esplosivi, trasmissione della sindrome da immunodeficienza acquisita, reati contro la sicurezza e l'integrità dei sistemi di informazione e dei dati, costituzione di un gruppo di criminalità organizzata;
  • reati commessi con dolo che hanno determinato la morte di una persona;
  • reati perseguiti dalla Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (direzione per le indagini dei reati di criminalità organizzata e terrorismo) o della direzione nazionale anticorruzione, purché non siano di competenza di un organo giurisdizionale di grado superiore;
  • reati per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, conformemente all'articolo 9, della legge n. 241/2005, per la prevenzione e la lotta all'evasione fiscale, e successive modifiche;
  • altri reati che per legge rientrano nel loro ambito giurisdizionale.

I tribunali decidono in merito ai conflitti di competenza tra i tribunali distrettuali che rientrano nel loro ambito di competenza, nonché alle richieste di riesame contro le sentenze emesse dai tribunali distrettuali nei casi previsti dalla legge.

Tribunali distrettuali

I tribunali distrettuali non hanno personalità giuridica e sono istituiti nei diversi distretti nazionali e nel comune di Bucarest.

In ambito civile i tribunali distrettuali sono competenti in particolare per le seguenti cause:

  • richieste che, a norma del codice civile, rientrano nell'ambito di competenza dei tribunali che si occupano di cause di affidamento e questioni familiari, ad esclusione delle cause in cui la legge preveda esplicite disposizioni in senso contrario;
  • richieste relative agli atti di stato civile, conformemente alla legge;
  • richieste relative all'amministrazione di edifici a più piani, di appartamenti o spazi esclusivamente di proprietà di persone diverse e ai rapporti giuridici instaurati dalle associazioni dei proprietari di immobili con altre persone fisiche o giuridiche, se del caso;
  • richieste di sfratto;
  • richieste relative a pareti o fossati condivisi, alla distanza tra edifici o piantagioni, al diritto di passaggio e a qualsiasi altro vincolo o limitazione che influisca sui diritti di proprietà previsti dalla legge, concordati dalle parti o imposti da un tribunale;
  • richieste relative a modifiche dei confini o alla realizzazione di confini;
  • richieste di protezione di beni;
  • richieste relative agli obblighi di svolgere o meno azioni che non possono essere misurate in termini monetari, a prescindere dal fatto che siano basate su un contratto, ad esclusione di quelle che per legge sono di competenza di altri organi giurisdizionali;
  • richiesta di dichiarazione giudiziale di decesso;
  • richieste di divisione giudiziaria, a prescindere dal valore in gioco;
  • richieste relative a questioni successorie, a prescindere dal valore in gioco;
  • cause di usucapione, a prescindere dal valore in gioco;
  • richieste in materia di proprietà fondiaria, ad esclusione di quelle che per legge sono di competenza di altri organi giurisdizionali;
  • qualsiasi altra richiesta che possa essere espressa in termini monetari, fino a 200 000 RON, a prescindere dal fatto che le parti siano costituite o meno da professionisti.

I tribunali distrettuali sono competenti anche per i ricorsi contro le decisioni delle autorità amministrative pubbliche con competenza locale e di altri organismi con tale competenza, nei casi previsti dalla legge e per qualsiasi altra domanda che, per legge, è di loro competenza.

In ambito penale, i tribunali distrettuali sono competenti per le seguenti cause:

in generale, tutti i tipi di reati, fatta eccezione per quelli per i quali la legge prevede la competenza in primo grado dei tribunali, delle corti d'appello o della Corte di cassazione.

Maggiori informazioni su tali organi giurisdizionali sono disponibili sul portale degli organi giurisdizionali del ministero della Giustizia rumeno.

Banche dati giuridiche

Le seguenti banche dati giuridiche sono disponibili online:

Ultimo aggiornamento: 16/04/2020

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