Mediazione familiare

Romania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

La legge 192/2006, che disciplina la mediazione e l’organizzazione della professione del mediatore, include disposizioni generali, disposizioni sulla professione del mediatore (qualifica, sospensione ed esclusione dal ruolo di mediatore, il Consiglio di mediazione, organizzazione e pratica della professione di mediatore, diritti e doveri, nonché responsabilità di un mediatore) e sulla procedura di mediazione (procedura precedente l’accordo di mediazione, accordo di mediazione, processo di mediazione, completamento della procedura di mediazione), nonché disposizioni speciali applicabili alle controversie familiari e in materia penale.

Le parti possono partecipare all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione, anche, laddove opportuno, dopo l’avvio dei procedimenti giudiziari dinanzi all’organo giurisdizionale competente, al fine di risolvere le controversie ricorrendo a questa procedura. La certificazione riguardante la partecipazione all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione è rappresentata dal certificato di informazione, rilasciato dal mediatore che ha tenuto l’incontro informativo. La procedura di informazione sui vantaggi della mediazione può essere svolta dal giudice, dal procuratore, dal consulente legale, dall’avvocato o dal notaio e in tali casi è attestata per iscritto.

L’oggetto della mediazione può non riguardare esclusivamente i diritti delle persone, quali quelli relativi allo status di un individuo o altri diritti che le parti non possono esercitare in seguito a un accordo o ad altri atti.

L’attività della mediazione è condotta in modo equo per tutti, indipendentemente da razza, colore, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, genere, opinione, affiliazione politica, patrimonio od origine sociale.

La mediazione è un’attività di pubblico interesse. Nell’esercizio dei propri compiti, il mediatore non ha poteri decisionali in merito alla soluzione che le parti dovranno raggiungere, ma può assisterle nel verificarne la legittimità. La mediazione può avvenire tra due o più parti. Le parti hanno il diritto di scegliere liberamente il mediatore e la procedura può essere condotta da uno o più mediatori. Gli organismi giudiziari e di arbitrato, così come le altre autorità con funzioni giurisdizionali, informano le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione nonché dei suoi vantaggi e le invitano a scegliere questo mezzo per risolvere la controversia.

Le parti possono chiedere al notaio di certificare la risoluzione. L’atto redatto dal pubblico notaio, che certifica la composizione della controversia mediante accordo di mediazione, è esecutivo.

Le parti dell’accordo di mediazione possono presentarsi dinanzi al giudice per chiedere una decisione che approvi l’accordo cui sono giunti. L’autorità competente è il tribunale distrettuale che ha competenza nel luogo in cui almeno una delle parti ha il domicilio/la residenza/la sede sociale oppure il tribunale distrettuale che ha competenza nel luogo in cui è stato concluso l’accordo di mediazione. La decisione con cui il giudice approva l’accordo delle parti è emessa a porte chiuse ed è esecutiva.

Disposizioni speciali sulle controversie di diritto di famiglia. È possibile ricorrere alla mediazione nei casi di disaccordo tra coniugi riguardanti la continuazione del matrimonio, la divisione dei beni coniugali, l’esercizio dei diritti parentali, la determinazione del domicilio dei figli, gli assegni di mantenimento dei figli o altre controversie tra coniugi in merito ai diritti garantiti loro dalla legge. Gli accordi di mediazione conclusi tra le parti nelle questioni/controversie che concernono l’esercizio dei diritti parentali, gli assegni di mantenimento dei figli o la determinazione del domicilio di questi ultimi avvengono sotto forma di sentenze concordate.

L’accordo dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio e sulla risoluzione delle questioni accessorie connesse al divorzio è trasmesso dalle parti al tribunale competente a emettere una sentenza di divorzio.

Il mediatore assicura che il risultato della mediazione non sia contrario all’interesse superiore del minore, incoraggia i genitori a incentrarsi innanzitutto e principalmente sulle esigenze dei figli e garantisce che l’assunzione delle responsabilità genitoriali oppure la separazione di fatto o il divorzio non nuocciano alla loro crescita e sviluppo.

Prima di concludere l’accordo di mediazione o, se del caso, nel corso della procedura, il mediatore effettua un’adeguata verifica al fine di rilevare eventuali relazioni di abuso o violente tra le parti e stabilire se le conseguenze della situazione possano influire sulla mediazione, e decide quindi se in tali circostanze la composizione attraverso la mediazione sia la scelta opportuna. Qualora nel corso della mediazione venga a conoscenza di fatti che mettano a repentaglio la crescita o il normale sviluppo dei figli oppure che nuocciano significativamente all’interesse superiore del minore, il mediatore è tenuto a riferire la questione all’autorità competente.

La legge 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica contiene disposizioni sulle istituzioni cui sono affidati incarichi in questo ambito (il cui compito è indirizzare le parti in causa verso la mediazione), sulle strutture per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica (inclusi i centri di sostegno per gli autori delle aggressioni, che forniscono consulenza e servizi di mediazione familiare, con la possibilità di ricorrere alla mediazione, su richiesta delle parti, per questioni relative alla violenza domestica), sull’ordine di protezione e sui finanziamenti nel settore della prevenzione e del contrasto della violenza domestica.

Nei procedimenti civili il giudice suggerisce alle parti di risolvere la controversia in via amichevole ricorrendo alla mediazione e, nel corso dei procedimenti, tenta di convincere le parti a conciliare, fornendo loro l’assistenza necessaria.

Nelle controversie che possono essere oggetto di una procedura di mediazione, il giudice può chiedere alle parti di partecipare all’incontro informativo sui vantaggi della mediazione. Laddove lo ritenga necessario, considerate le circostanze del caso, il giudice invita le parti ad avvalersi della mediazione per giungere a un accordo amichevole di definizione della controversia a ogni momento del procedimento giudiziario. Il ricorso alla mediazione non è obbligatorio per le parti.

Se il giudice raccomanda la mediazione, le parti (che non abbiano cercato di risolvere la controversia mediante la mediazione prima di intentare una causa in tribunale) devono presentarsi dinanzi al mediatore per essere informate dei vantaggi di questa procedura. Dopo avere ricevuto le informazioni al riguardo, le parti decidono se risolvere la controversia avvalendosi della mediazione o meno.

In caso le parti giungano a un’intesa, il giudice approva l’accordo raggiunto nella sentenza.

In caso di divorzio, la domanda di divorzio deve essere accompagnata dall’accordo raggiunto dai coniugi attraverso la mediazione sullo scioglimento del matrimonio e, ove applicabile, sulla risoluzione delle questioni accessorie connesse al divorzio.

La legge 272/2004 sulla protezione e la promozione dei diritti dei minori include disposizioni sui diritti dei minori (diritti e libertà civili, ambiente e assistenza familiare alternativa, salute e benessere dei minori, istruzione e attività ricreative e culturali), disposizioni sulla protezione speciale per i bambini senza genitori in modo temporaneo o permanente (affido, affido di emergenza, controlli specializzati e monitoraggio dell’applicazione delle misure di protezione speciale), disposizioni in materia di protezione dei minori (rifugiati o in caso di conflitto armato, minori che abbiano commesso un reato, ma non siano ritenuti responsabili ai sensi del diritto penale; protezione contro l’abuso, la negligenza o lo sfruttamento, incluso lo sfruttamento economico; protezione contro l’abuso di droga e ogni forma di violenza; minori i cui genitori sono all’estero per lavoro; protezione contro il rapimento o qualsiasi forma di tratta) e disposizioni sulle istituzioni e i servizi con compiti nel settore della tutela dei minori a livello centrale e locale, sulle organizzazioni private e sui finanziamenti destinati al sistema di protezione dei minori.

Il servizio pubblico di assistenza sociale è tenuto a prendere le misure necessarie per garantire la rapida individuazione delle situazioni a rischio, che possono comportare la separazione del minore dai genitori, e per impedire gli abusi da parte dei genitori e la violenza domestica. Prima di ogni separazione di un minore dai genitori e di eventuali restrizioni all’esercizio dei diritti genitoriali, è necessario garantire l’erogazione sistematica dei servizi e delle prestazioni previste dalla legge, con particolar riguardo alla corretta informazione e consulenza dei genitori, nonché sedute di terapia o di mediazione nell’ambito di un sistema di servizi.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

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