Aste giudiziarie

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1. Pubblicità e fissazione del prezzo di vendita dei beni pignorati

La procedura di esecuzione forzata è disciplinata dal codice di procedura civile rumeno, che prevede regole generali relative all'esecuzione forzata delle obbligazioni a titolo esecutivo. Oltre alle regole di procedura civile che disciplinano l'aspetto dell'esecuzione forzata, esistono due altre categorie distinte di norme applicabili alle situazioni specifiche in cui si trovano i debitori: l'esecuzione dei crediti fiscali e l'esecuzione dei crediti derivanti da infrazione.

La categoria generale dei crediti derivanti da titoli esecutivi, diversi da quelli di natura fiscale o derivanti da infrazione trova esecuzione sul territorio rumeno da parte degli ufficiali giudiziari quali autorità competenti all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi, in virtù di un'ordinanza del ministero della giustizia.

Una volta approvata l'esecuzione forzata, per quanto riguarda la categoria dei debiti sottoposti all'esecuzione forzata come indicato precedentemente, i beni del debitore saranno posti in vendita conformemente alle norme di procedura civile, in funzione della loro categoria di appartenenza, vale a dire vendita all'asta pubblica dei beni mobili e/o dei beni immobili.

La stima dei beni mobili pignorati può essere effettuata dall'ufficiale giudiziario (sulla base del loro valore commerciale, confrontato con il prezzo medio del mercato nella località interessata) o, se la valutazione è impossibile o se richiesto dalle parti, da parte di un esperto nominato dietro pagamento.

Il valore del bene immobile oggetto di esecuzione forzata è determinato dall'ufficiale giudiziario secondo regole analoghe (valore commerciale, prezzo medio di mercato, eccetera) o, se richiesto dalle parti o nel caso di impossibilità della valutazione da parte di un esperto nominato.

Per quanto riguarda la pubblicità delle vendite dei beni mobili, l'annuncio la pubblicazione di vendita sono effettuati da parte dell'ufficiale giudiziario che pone gli avvisi nel luogo in cui avverrà la vendita all'asta, nel proprio ufficio, presso la casa comunale territorialmente competente per la vendita del bene, presso l'edificio giudiziario dove è stato emesso il decreto ingiuntivo e in altri luoghi pubblici. Il codice rumeno di procedura civile prevede anche l'obbligo di pubblicità sui giornali locali, nazionali o sui siti Internet destinati alla vendita di questi beni.

Oltre alle modalità di pubblicità precedentemente summenzionate, per quanto concerne la pubblicità della vendita di beni immobili la procedura differisce leggermente nel senso che, da un lato il valore del bene determina il tipo di pubblicità (giornale a diffusione nazionale se il valore dell'immobile è superiore a 250 000 RON) e d'altro lato, esiste l'obbligo di pubblicare un annuncio relativo alla vendita dei beni sottoposti all'esecuzione forzata nel registro elettronico di pubblicità.

Le caratteristiche dei beni sottoposti all'esecuzione forzata figurano nell'annuncio/nella pubblicazione di vendita.

La procedura di visione dei beni non è regolamentata.

Le garanzie prestate al momento delle offerte sono disciplinate dalla legge; le offerte sono registrate con ordinanza dell'ufficiale giudiziario e devono essere pagate non oltre l'inizio dell'asta. Il pagamento della garanzia può essere effettuata elettronicamente e l'ufficiale giudiziario consegnerà prova del pagamento al momento dell'offerta.

Il bene è aggiudicato alla persona che offre prezzo più alto e, nell'ipotesi di un solo offerente, a quest'ultimo a condizione che abbia offerto il prezzo iniziale dell'asta.

2. Soggetti terzi che possono condurre le operazioni di vendita

La vendita di beni alle aste pubbliche compete esclusivamente all'ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile rumeno. Per talune categorie di crediti, vale a dire i crediti fiscali o i crediti derivanti da infrazioni, la vendita viene effettuata dal funzionario del fisco (crediti fiscali) secondo le norme di procedure specifiche relativamente alla presentazione delle offerte e ai partecipanti o dall'autorità dello Stato competente alla riscossione degli attivi provenienti da infrazioni (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni costituenti oggetto di pignoramento) — A.N.A.B.I.). In quest'ultimo caso, l'A.N.A.B.I. Può anche autorizzare alla riscossione un ufficiale giudiziario tramite accordi di cooperazione.

3. Tipi di asta per i quali le norme non applicano completamente

Le norme comuni che si applicano alla vendita di beni alle aste pubbliche comportano talune eccezioni relative ai titoli esecutivi aventi ad oggetto contributi dovuti al bilancio generale consolidato, al bilancio dell'Unione europea o al bilancio della Comunità europea dell'energia atomica. Esistono anche eccezioni relativamente alla riscossione di attivi risultanti da infrazioni.

4. Informazioni sui registri nazionali dei beni

In Romania, non è stato ancora approntato alcun sistema informatico contenente informazioni sui beni (registri nazionali dei beni).

5. Informazioni ai creditori sulle banche dati per identificare i beni del debitore o diritti su di essi

I creditori possono avere accesso alle informazioni relative all'esistenza di attivi o di crediti di un debitore, esclusivamente nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata approvata e unicamente mediante l'intermediazione di un ufficiale giudiziario.

In tal modo, viene limitato l'accesso dei creditori alle banche dati in cui essi possono verificare la situazione dei beni di un debitore. Ad esempio, dato che le misure di esecuzione relative ai beni immobiliari sono iscritte nel registro fondiario, mediante una semplice domanda e il pagamento di una tassa chiunque può ottenere informazioni sulla situazione di un bene. D'altro lato, questo tipo di informazioni non è utile per tutti i beni appartenenti al debitore, dal momento in cui le ricerche sono relative ai beni e non alle persone. I dati personali sono protetti da norme speciali, in modo che questo tipo di ricerche sia possibile come summenzionato soltanto mediante l'intermediazione di autorità, a volte sotto riserva di approvazione del giudice.

6. Informazioni sulle aste giudiziarie online

Il registro elettronico relativo alla pubblicità delle vendite dei beni sottoposti a esecuzione forzata funziona alla stregua di un sistema informatico grazie al quale tutti gli ufficiali giudiziari effettuano pubblicità a livello nazionale relativamente alla vendita dei beni immobili aventi valore superiore a 2 000 RON e dei beni immobili costituenti oggetto di una procedura di esecuzione forzata. Il registro elettronico di pubblicità delle vendite dei beni sottoposti all'esecuzione forzata è stato creato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 2 della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari ed è istituito dal 2012. L'ufficiale giudiziario è tenuto, ai sensi di legge, a realizzare la pubblicità nel registro elettronico di pubblicità della vendita dei beni sottoposti a esecuzione forzata e il mancato rispetto di quest'obbligo comporta una sanzione disciplinare conformemente all'articolo 47 della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari.

La nuova piattaforma del registro elettronico di pubblicità delle vendite dei beni sottoposti a esecuzione forzata è stata approvata con decisione del consiglio dell'Unione nazionale degli ufficiali giudiziari n. 67/05.12.2014.

Ultimo aggiornamento: 10/10/2017

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