Come eseguire una decisione giudiziaria

Slovenia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Nella Repubblica di Slovenia, l'esecuzione è uniformemente disciplinata dalla Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, legge in materia di esecuzione e protezione dei crediti civili). Con il termine "esecuzione" si intende l'esecuzione forzata giudiziaria di un titolo esecutivo, il quale stabilisce che una determinata prestazione venga soddisfatta (ordinanza che impone di dare, di eseguire, di cessare di fare o di consentire). L'esecuzione di crediti monetari è consentita anche sulla base di un documento autentico. In via eccezionale, l'esecuzione in materia familiare può comportare l'esecuzione rispetto ai relativi rapporti.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

La competenza per l'ammissione e l'applicazione dell'esecuzione spetta agli organi giurisdizionali, in particolare agli okrajna sodišča (tribunali circondariali).

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un organo giurisdizionale consente l'esecuzione a fronte di un titolo esecutivo.

I titoli esecutivi includono:

  • un provvedimento giudiziario esecutivo (una sentenza o un lodo arbitrale, una decisione, un'ingiunzione di pagamento o di altra natura emessa da un organo giurisdizionale o nel contesto di un arbitrato) e una transazione giudiziaria (conclusa dinanzi un organo giurisdizionale);
  • un atto notarile esecutivo; e
  • qualsiasi altro provvedimento o documento esecutivo che una legge, un trattato internazionale ratificato e pubblicato o un atto giuridico dell'Unione europea direttamente applicabile nella Repubblica di Slovenia specificano costituire un titolo esecutivo.

Si può dare applicazione a un titolo esecutivo nel caso in cui contenga informazioni relative al creditore, al debitore, nonché all'oggetto, al tipo, al campo di applicazione e alle tempistiche per il soddisfacimento dell'obbligazione (articolo 21, primo comma, ZIZ). Laddove un titolo esecutivo sia un provvedimento che non stabilisce il termine temporale per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione, tale termine viene determinato da un organo giurisdizionale nella sua decisione di esecuzione.

3.1 La procedura

I procedimenti per l'esecuzione e i procedimenti cautelari vengono avviati su istanza di un creditore. Tale istanza può essere depositata direttamente da un creditore, dato che non è obbligatorio che questi si faccia rappresentare da un avvocato. Solitamente, tali istanze volte a ottenere l'esecuzione vengono depositate per il tramite di un avvocato il quale dispone delle conoscenze giuridiche pertinenti. L'organo giurisdizionale avente competenza per l'esame del caso è un tribunale circondariale. Fatte salve le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale territoriale, le istanze per l'esecuzione basate su un documento autentico sono depositate presso l'Okrajno sodišče v Ljubljani (tribunale circondariale di Lubiana), che decide in merito alle stesse. Per quanto concerne la possibilità o la necessità di effettuare un deposito elettronico di domande nel contesto di procedimenti giudiziari di esecuzione, consultare la sezione relativa al "trattamento automatico".

Al momento del deposito di una istanza, di un'opposizione o di un ricorso relativi a un'esecuzione si devono versare dei diritti di cancelleria. Tali diritti devono essere versati entro 8 giorni dal momento in cui viene notificata l'ordinanza per il pagamento. Qualora i diritti di cancelleria non vengano corrisposti entro tale termine e non siano soddisfatte le condizioni che consentono di rinunciare al versamento o differire la corresponsione di tali diritti oppure di procedere al pagamento degli stessi a rate, il deposito dell'istanza viene considerato ritirato.

Quando un organo giurisdizionale riceve un'istanza di esecuzione, verifica che contenga tutti gli elementi necessari e, successivamente, emette una decisione in merito all'esecuzione che consente l'esecuzione oppure esclude (perché ingiustificata nella sostanza) o respinge (per motivi procedurali) l'istanza corrispondente. L'organo giurisdizionale notifica la sua decisione in merito all'esecuzione al creditore e al debitore nel caso in cui l'esecuzione venga ammessa, oppure soltanto al creditore nel caso in cui la stessa sia esclusa. La decisione in merito all'esecuzione tramite la quale viene nominato un ufficiale giudiziario viene notificata a detto ufficiale dall'organo giurisdizionale, unitamente alle copie di tutti i documenti necessari per applicare l'esecuzione.

L'organo giurisdizionale può consentire l'esecuzione in relazione a una controversia avente ad oggetto somme di denaro secondo le modalità e in relazione agli elementi indicati nell'istanza di esecuzione. Su richiesta del creditore, prima della fine del procedimento giudiziario di esecuzione, l'organo giurisdizionale può consentire l'esecuzione secondo modalità diverse e in relazione a elementi diversi.

L'organo giurisdizionale può ordinare l'esecuzione secondo una modalità diversa rispetto a quella richiesta dal creditore, nel caso in cui tale modalità alternativa sia ritenuta sufficiente a soddisfare il credito. Non è possibile presentare ricorso contro una decisione che nega l'istanza di esecuzione depositata da un creditore.

L'esecuzione acquisisce efficacia giuridica prima che la decisione in materia di esecuzione diventi definitiva, a meno che la legge non disponga altrimenti in relazione a specifici provvedimenti di esecuzione. Il creditore non può essere soddisfatto prima che una decisione in merito all'esecuzione sia diventata definitiva, fatta eccezione nel caso in cui l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo relativo alle somme di denaro che il debitore detiene presso un istituto di pagamento (esecuzione fondata su un titolo esecutivo), a condizione che il titolo esecutivo sia allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione.

L'organo giurisdizionale nomina un ufficiale giudiziario nella sua decisione che consente l'esecuzione, specificando i provvedimenti di esecuzione diretta disposti.

Ufficiali giudiziari

Gli ufficiali giudiziari eseguono i provvedimenti cautelari ed esecutivi (ossia svolgono materialmente l'esecuzione, vale a dire pignorano i beni, eseguono nello specifico il provvedimento cautelare, ecc.). Gli ufficiali giudiziari sono nominati dal ministro responsabile per la giustizia. Il loro numero e il loro luogo di costituzione sono determinati dal ministro responsabile per la giustizia in modo che vi sia almeno un ufficiale giudiziario per il territorio di ogni okrožno sodiščo (tribunale distrettuale) e che gli ufficiali giudiziari rimasti vengano assegnati ai territori dei tribunali distrettuali in base al numero dei casi di esecuzione promossi dinanzi ai tribunali circondariali entro ciascun territorio di un tribunale distrettuale. Nel contesto dei singoli casi di esecuzione viene nominato un ufficiale giudiziario tramite una decisione di un organo giurisdizionale; tuttavia, il creditore ha il diritto di nominare uno specifico ufficiale giudiziario. In relazione a ogni caso specifico, un ufficiale giudiziario può attuare i provvedimenti decisi in tutto il territorio della Repubblica di Slovenia. Il servizio fornito dagli ufficiali giudiziari è un servizio pubblico che gli stessi svolgono come attività indipendente.

Gli ufficiali giudiziari sono responsabili per qualsiasi danno causato dagli stessi nell'esecuzione dei provvedimenti di esecuzione e protezione, in virtù delle loro azioni o del mancato soddisfacimento delle loro obbligazioni ai sensi della legge, delle corrispondenti norme di attuazione e delle ordinanze emesse da un organo giurisdizionale.

In caso di grave violazione delle loro obbligazioni, gli ufficiali giudiziari possono essere esonerati dal loro incarico dal ministro responsabile per la giustizia.

Costi dell'esecuzione

I costi dell'esecuzione sono inizialmente a carico del creditore. Quest'ultimo deve altresì pagare un anticipo per i costi dei provvedimenti di esecuzione, secondo gli importi ed entro i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale. Laddove il creditore non depositi la relativa somma a garanzia, l'organo giurisdizionale sospende l'esecuzione. Su richiesta del creditore, il debitore deve rimborsare i costi sostenuti dal creditore laddove tali costi fossero stati necessari per l'esecuzione. Rientrano nel novero di questi costi anche quelli legati alle ricerche relative ai beni del debitore, nonché i costi per i procedimenti avviati d'ufficio da un organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale deve decidere in merito ai costi entro otto giorni dal ricevimento dell'istanza.

Al fine di assicurare un pagamento a copertura del lavoro da svolgere e dei costi sostenuti, l'ufficiale giudiziario può chiedere al creditore di costituire una garanzia entro un termine e secondo gli importi stabiliti nella tariffa. L'ufficiale giudiziario deve notificare l'avviso di pagamento della garanzia al creditore di persona. Tale avviso deve contenere altresì un avvertimento in merito alle conseguenze derivanti dal caso in cui la garanzia non sia costituita entro i termini e la prova del pagamento non venga presentata all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario deve inoltre includere un avviso in merito al suo diritto di chiedere all'organo giurisdizionale di decidere in merito alla garanzia.

Nel caso in cui non sia d'accordo con il metodo di pagamento, il termine, o l'importo della garanzia da costituire, il creditore ha il diritto di presentare all'ufficiale giudiziario, entro otto giorni dal ricevimento della notifica, un'istanza per richiedere all'organo giurisdizionale di decidere in merito alla questione. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve inviare immediatamente l'istanza all'organo giurisdizionale, il quale deve emettere una decisione in merito alla questione entro otto giorni dal suo ricevimento.

Nel caso in cui il creditore non paghi l'importo della garanzia secondo le modalità ed entro il termine stabilito dall'ufficiale giudiziario o dall'organo giurisdizionale, oppure non fornisca prova del pagamento, l'ufficiale giudiziario informa l'organo giurisdizionale di conseguenza e quest'ultimo sospende l'esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

La prima condizione che deve essere soddisfatta per consentire l'esecuzione consiste nel disporre di un fondamento per svolgerla. Può trattarsi di un titolo esecutivo o di un documento autentico, in conformità con la legge.

Esecutività dei provvedimenti degli organi giurisdizionali:

un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale è esecutivo dopo che è diventato definitivo e quando è trascorso il termine per il soddisfacimento volontario delle obbligazioni del debitore. Detto termine per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione decorre dal giorno successivo alla notifica del provvedimento al debitore. L'organo giurisdizionale ha la possibilità di consentire l'esecuzione soltanto di una parte del provvedimento, una volta che questo è diventato esecutivo.
L'organo giurisdizionale consentirà l'esecuzione sulla base di un provvedimento giudiziario che non è ancora definitivo, nel caso in cui la legge preveda che un ricorso non ne sospende l'esecuzione.

Esecutività di una transazione giudiziaria:

una transazione giudiziaria è esecutiva se il credito di cui alla stessa è esigibile. La scadenza del credito deve essere dimostrata nell'atto relativo alla transazione, in un documento pubblico o in un documento certificato in conformità con la legge. Qualora non sia possibile dimostrare la scadenza in questo modo, la stessa viene dimostrata tramite una decisione definitiva emessa nel contesto di un procedimento civile nell'ambito del quale viene stabilita la scadenza del credito.

Atto notarile esecutivo:

un atto notarile è esecutivo se il debitore aveva acconsentito alla sua esecutività diretta all'interno dell'atto e se il credito di cui nell'atto notarile risulta essere esigibile. La scadenza del credito è dimostrata in un atto notarile, un documento pubblico o un documento certificato in conformità con la legge. Qualora la scadenza del credito non dipenda dalla scadenza di un termine, ma piuttosto da un altro fatto indicato nell'atto notarile, il notaio deve notificare alle parti prove sufficienti a dimostrare che il credito è dovuto: dichiarazione scritta resa dal creditore al debitore nella quale si indica che il credito è esigibile, specificando la data di scadenza e fornendo prova della notifica al debitore della dichiarazione scritta in merito alla scadenza del credito. Il notaio deve notificare alle parti che le stesse possono autorizzare detto notaio a informare il debitore della scadenza del credito, anziché presentare una prova della notifica al debitore di una dichiarazione scritta in merito alla scadenza del credito. La dichiarazione scritta del creditore o la notifica del notaio vengono notificate a mezzo posta raccomandata.

La seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché un organo giurisdizionale possa consentire l'esecuzione è il deposito di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, che deve contenere informazioni in merito al creditore e al debitore, ivi incluse le loro corrispondenti informazioni di identificazione, al titolo esecutivo o a un documento autentico, all'obbligazione del debitore, alle modalità e all'oggetto dell'esecuzione, nonché altre informazioni necessarie per realizzare l'esecuzione (un'istanza di esecuzione fondata su un documento autentico deve includere anche un'istanza che inviti l'organo giurisdizionale a intimare al debitore di soddisfare il credito, oltre ai corrispondenti costi valutati, entro otto giorni dalla data della notifica della decisione; tale termine scende a tre giorni qualora la controversia riguardi cambiali o assegni). Nella richiesta di esecuzione, un creditore deve definire in maniera chiara il titolo esecutivo in base al quale chiede l'esecuzione, oltre a dichiarare che è stata emessa la dichiarazione di esecutività.

Il credito deve essere esigibile per il pagamento e deve essere trascorso il termine per il soddisfacimento volontario dell'obbligazione (termine volontario).

Il debitore deve essere identificato in maniera chiara nel titolo esecutivo o nel documento autentico. Nell'istanza di esecuzione il debitore deve essere altresì identificato indicandone il nome e l'indirizzo (o il luogo di stabilimento nel caso di un'azienda). L'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione deve indicare chiaramente i dati identificativi del debitore (e del creditore), che variano a seconda che si tratti di persone fisiche, persone giuridiche, imprenditori o soggetti privati.

Il debitore deve essere un soggetto esistente (non può essere deceduto o essere stato cancellato dal ruolo dell'organo giurisdizionale). Qualora l'istanza di esecuzione venga depositata nei confronti di un soggetto non esistente, la stessa deve essere respinta. Inoltre, qualora il soggetto cessi di esistere durante il procedimento di esecuzione ciò costituisce un motivo per sospendere il procedimento secondo la legge (e non è necessario emettere un provvedimento speciale).

Nel quadro dei procedimenti di esecuzione, tanto nei confronti del debitore quanto in quelli del creditore, si applicano le presunzioni (capacità di agire) stabilite nei procedimenti civili ai sensi della Zakon o pravdnem postopku (legge sulla procedura civile) in riferimento all'articolo 15 della ZIZ.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L'obiettivo dei provvedimenti di esecuzione è il pagamento del credito vantato dal creditore.

I provvedimenti di esecuzione per il pagamento di somme di denaro sono: la vendita di beni mobili del debitore, la vendita di beni immobili, la cessione del credito monetario del debitore, il riscatto di altri diritti di proprietà o diritti reali e di strumenti finanziari in forma scritturale, la vendita della partecipazione azionaria di un socio dell'azienda e la cessione di somme di denaro detenute presso un istituto di pagamento (ad esempio una banca).

I provvedimenti di esecuzione per il pagamento di crediti di natura non monetaria sono: il prelievo e la consegna di beni mobili, lo sgombero e l'acquisizione di beni immobili, un servizio sostitutivo a spese del debitore, il forzare un debitore ad agire attraverso sanzioni pecuniarie, il ritorno di un lavoratore al lavoro, la distribuzione di beni mobili, una dichiarazione di intenti e la presa in custodia di un minore.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I provvedimenti di esecuzione elencati in precedenza consentono di attuare l'esecuzione nei confronti di qualsiasi oggetto di esecuzione (nei confronti di qualsiasi oggetto, diritto reale o di proprietà del debitore) a meno che un dato oggetto non sia esentato dall'esecuzione per legge o che l'esecuzione nei confronti di un oggetto non sia limitata per legge - articolo 32 della ZIZ.

L'oggetto dell'esecuzione non può includere:

  • oggetti che non sono in commercio;
  • risorse minerarie e altre risorse naturali;
  • strutture, dispositivi e altri oggetti essenziali affinché lo Stato o una comunità locale di autogoverno possano svolgere i loro compiti, nonché beni mobili e immobili utilizzati per fini di difesa nazionale;
  • strutture, dispositivi e altri oggetti essenziali affinché il debitore possa svolgere un servizio pubblico; e
  • altri oggetti e diritti previsti dalla legge (ad esempio, il denaro destinato a fornire sostegno a un minore, oggetti di natura strettamente personale, il reddito derivante dall'assistenza sociale, prestazioni parentali, prestazioni per figli a carico, assegni di invalidità, alimenti, combustibile per riscaldamento, animali da lavoro e da allevamento, ordini, medaglie, ordini, ausili per persone disabili, terreni agricoli e strutture per agricoltori laddove necessari per il proprio sostentamento, ecc.).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

L'obiettivo principale di tutti i provvedimenti esecutivi è il pagamento del credito vantato dal creditore. Gli effetti dei provvedimenti di esecuzione dipendono dal tipo di provvedimento utilizzato.

ESECUZIONE PER CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO

  • L'esecuzione nei confronti di beni mobili viene attuata tramite il pignoramento e la vendita di tali beni. Il creditore ottiene un privilegio sugli oggetti pignorati;
  • l'esecuzione nei confronti di crediti del debitore basati su prestazioni pecuniarie viene attuata tramite il pignoramento e la cessione dei crediti. Tramite il provvedimento che consente il pignoramento di crediti basati su prestazioni pecuniarie (provvedimento di pignoramento), l'organo giurisdizionale vieta al debitore della parte debitrice di pagare il debito a detta parte e alla parte debitrice di rivendicare tali crediti, ivi inclusi quelli derivanti dal pegno dato come garanzia, oppure di disporre dei crediti in qualsiasi altro modo. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica del provvedimento di pignoramento al debitore della parte debitrice. Pignorando i crediti del debitore, a fronte di autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale su istanza del creditore, quest'ultimo ottiene un privilegio sui crediti pignorati;
  • esecuzione nei confronti delle somme di denaro detenute dal debitore presso un'organizzazione di pagamento: adottando un provvedimento di esecuzione nei confronti delle somme di denaro detenute dal debitore presso un'organizzazione di pagamento, l'organo giurisdizionale ordina a detta organizzazione di congelare le somme di denaro del debitore presenti in tutti i conti, fino alla concorrenza dell'importo da corrispondere nel contesto di un provvedimento di esecuzione e, nel momento in cui tale provvedimento diventa definitivo, di pagare tale importo al creditore. Il provvedimento ha l'effetto di consentire il pignoramento e la cessione per il recupero del credito. Nel momento in cui il provvedimento di esecuzione diventa definitivo, l'organo giurisdizionale informa l'organizzazione di pagamento. Quest'ultima, a sua volta, informa l'organo giurisdizionale subito dopo aver effettuato il pagamento a favore del creditore;
  • l'esecuzione per un credito che comporta il prelievo e la consegna di beni mobili oppure la consegna di beni immobili viene attuata pignorando il credito interessato e trasferendolo al creditore, dopo di che si procede alla vendita dello stesso. La cessione del credito pignorato del debitore ha l'effetto di una cessione del credito monetario del debitore;
  • l'esecuzione nei confronti di altri diritti di proprietà o reali viene attuata tramite il pignoramento di tale diritto e la vendita del bene mobile. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica al debitore del provvedimento di pignoramento. Nel provvedimento di esecuzione che consente il pignoramento l'organo giurisdizionale vieta al debitore di disporre del diritto in questione. All'atto del pignoramento del diritto, un creditore ottiene un vincolo;
  • esecuzione nei confronti di strumenti finanziari in forma scritturale: l'esecuzione in relazione a strumenti finanziari in forma scritturale negoziati in borsa viene attuata tramite il pignoramento e la vendita di detti strumenti e il soddisfacimento del creditore a fronte dell'importo ottenuto dalla vendita. Il pignoramento acquisisce efficacia alla data della notifica dell'iscrizione del provvedimento di pignoramento presso il registro centrale degli strumenti finanziari in forma scritturale;
  • l'esecuzione nei confronti della partecipazione azionaria di un socio dell'azienda viene attuata tramite l'iscrizione di un provvedimento di esecuzione, la vendita di tale partecipazione e il pagamento a favore del creditore dell'importo ottenuto dalla vendita. Tramite il provvedimento di esecuzione l'organo giurisdizionale vieta a un socio di disporre della sua partecipazione azionaria. L'organo giurisdizionale notifica il provvedimento di esecuzione all'azienda e lo registra nel ruolo dell'organo giurisdizionale. Tramite tale registrazione, il creditore acquisisce un privilegio sulla partecipazione azionaria del socio, il quale ha effetto anche nei confronti di qualsiasi persona che acquisisca tale partecipazione in seguito;
  • l'esecuzione nei confronti di beni immobili viene attuata registrando un provvedimento di esecuzione presso il catasto, determinando il valore del bene immobile, procedendo alla vendita dello stesso e soddisfacendo il creditore a fronte dell'importo ottenuto dalla vendita. L'organo giurisdizionale registra nel catasto il provvedimento di esecuzione nei confronti di un bene immobile. Tramite tale registrazione, il creditore acquisisce un privilegio sul bene immobile, il quale ha effetto anche nei confronti di qualsiasi persona che acquisisca in seguito un diritto di proprietà sullo stesso. Tramite la registrazione del provvedimento di esecuzione il creditore che richiede l'esecuzione ma non ha ancora acquisito un privilegio o un debito fondiario acquisisce il diritto di pagamento a partire dal bene immobile interessato prima di una persona che ha acquisito un privilegio o un debito fondiario in seguito.

ESECUZIONE PER CONTROVERSIE NON AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO

  • Il processo di consegna e assegnazione di un bene mobile viene svolto da un ufficiale giudiziario, il quale preleva l'oggetto in questione dal debitore e lo consegna al creditore a fronte del rilascio di una ricevuta;
  • il processo di sgombero e di prelievo di un bene immobile viene svolto da un ufficiale giudiziario il quale preleva il bene immobile affinché questo entri in possesso del creditore dopo che l'immobile stesso è stato sgomberato delle persone e delle cose che vi si trovano all'interno. Lo sgombero e il prelievo del bene immobile sono ammessi 8 giorni dopo la notifica al debitore del provvedimento di esecuzione;
  • il processo relativo all'obbligazione di fare, di consentire o di cessare di fare qualcosa può essere attuato in collaborazione con un ufficiale giudiziario secondo le modalità stabilite dall'organo giurisdizionale. Ai sensi di un titolo esecutivo in base al quale il debitore deve fare qualcosa che può essere effettuata da qualcun altro, l'esecuzione avviene tramite ordinanza dell'organo giurisdizionale che autorizza il creditore ad affidare il compito a qualcun altro a spese del debitore oppure ad eseguire tale compito autonomamente (servizio sostitutivo a spese del debitore). Nel caso in cui il debitore debba fare qualcosa in base a un titolo esecutivo che non può essere realizzato da nessun altro, nel provvedimento di esecuzione l'organo giurisdizionale stabilisce un termine ragionevole affinché tale obbligazione sia soddisfatta e commina una sanzione pecuniaria nel caso in cui il debitore non soddisfi tale obbligazione entro il termine stabilito (indurre un debitore ad eseguire tramite una sanzione pecuniaria);
  • il processo che prevede il ritorno al lavoro del lavoratore viene attuato tramite la definizione da parte dell'organo giurisdizionale nel provvedimento di esecuzione di un termine ragionevole per il soddisfacimento delle obbligazioni. In tale provvedimento l'organo giurisdizionale commina anche una sanzione pecuniaria nel caso in cui il debitore non soddisfi la sua obbligazione entro il termine stabilito;
  • il processo di distribuzione di oggetti può avvenire mediante distribuzione fisica effettiva laddove tale distribuzione sia determinata tramite un titolo esecutivo o attraverso una vendita degli oggetti interessati;
  • il processo relativo a una dichiarazione di intenti consiste nell'obbligazione di rendere una dichiarazione di intenti catastale o di altro tipo, secondo quanto stipulato in un provvedimento che è un titolo esecutivo; detto processo viene considerato realizzato quando il provvedimento in questione è definitivo;
  • il processo di esecuzione nei casi relativi alla custodia o all'educazione di minori e ai contatti personali con i minori si ha nel caso in cui l'organo giurisdizionale stabilisca nel provvedimento di esecuzione che una persona deve consegnare un minore. L'organo giurisdizionale definisce un termine entro il quale il minore deve essere consegnato oppure decide che il minore deve essere consegnato immediatamente. Tramite il provvedimento di esecuzione l'obbligazione di consegnare un minore viene imposta nei confronti della persona alla quale fa riferimento il titolo, nei confronti della persona dalla cui volontà dipende la consegna del minore e nei confronti della persona che è con il minore al momento dell'emissione del provvedimento. Nella decisione di esecuzione, l'organo giurisdizionale dispone che l'obbligazione di consegnare il minore abbia effetto nei confronti di chiunque si trovi con il minore al momento dell'attuazione dell'esecuzione.

Un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione può comminare una sanzione pecuniaria nei confronti di un debitore che agisca in contrasto con la decisione di detto organo, ad esempio: occultando, danneggiando o distruggendo i propri beni; commettendo atti che potrebbero causare un danno irreparabile al creditore oppure danni difficili da rimediare; ostacolando un ufficiale giudiziario nell'attuazione dell'esecuzione oppure di provvedimenti di protezione; agendo in maniera contraria a un provvedimento in materia di protezione; ostacolando un esperto nel corso del suo lavoro oppure un'organizzazione di pagamento; ostacolando un datore di lavoro o un altro esecutore del provvedimento di esecuzione nell'attuazione dell'esecuzione stessa; oppure ostacolando o vietando l'ispezione e la valutazione di beni immobili.

Nel caso in cui un debitore agisca in maniera contraria al provvedimento di esecuzione e disponga dei suoi beni, una transazione svolta in tale contesto è valida soltanto se l'atto giuridico è stato stipulato a titolo oneroso e se l'altra parte ha agito in buona fede (ossia non sapeva o non avrebbe potuto sapere che il debitore non aveva il diritto di disporre dei suoi beni) al momento della cessione o della costituzione del gravame.

Il debitore che distrugge, danneggia, cede o nasconde parte dei suoi beni con l'intenzione di evitare il pagamento a favore del creditore e così facendo danneggia il creditore, risulta essere penalmente responsabile e nei suoi confronti verrà comminata una sanzione pecuniaria o una pena detentiva fino a un anno.

Su richiesta dell'organo giurisdizionale una banca deve fornire una spiegazione, nonché documentazione, atte a dimostrare se e come la stessa ha attuato un provvedimento di esecuzione di un organo giurisdizionale e come ha attuato l'ordinanza per il rimborso dei crediti come previsto dalla legge. La banca deve altresì inviare ai creditori e all'organo giurisdizionale informazioni sui conti bancari del debitore. In conformità con un provvedimento di esecuzione una banca deve congelare le somme di denaro che il debitore detiene presso la banca per l'importo di cui in tale provvedimento e quindi pagare tale importo al creditore.

Su richiesta del creditore, un organo giurisdizionale può intimare a una banca, la quale in violazione del provvedimento di detto organo non abbia eseguito il pignoramento, la cessione o il pagamento dell'importo dovuto, di versare tale importo al creditore in sostituzione del debitore a partire dai beni propri della banca. In tal caso, la banca è responsabile nei confronti del creditore per eventuali danni causati dal mancato rispetto del provvedimento di esecuzione o dalla violazione delle disposizioni di legge in materia di obbligo di divulgare informazioni, rispettare l'ordine di sequenza di pagamento, di importo e modalità di pagamento dell'obbligazione a norma di un provvedimento di esecuzione.

In conformità con un provvedimento di esecuzione il datore di lavoro di un debitore deve pagare al creditore una somma forfettaria di denaro oppure pagare regolarmente al creditore le somme di denaro spettanti altrimenti al debitore a titolo di stipendio. Ciò nonostante il debitore deve ricevere non meno del 70% del salario minimo ogni mese. Su richiesta del creditore, l'organo giurisdizionale può ordinare al datore di lavoro, il quale in violazione del provvedimento dell'organo giurisdizionale non ha trattenuto e corrisposto gli importi dovuti, di versare tali somme al creditore in sostituzione del debitore a partire dai beni propri del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro è responsabile nei confronti del creditore per eventuali danni causati dal mancato rispetto del provvedimento di esecuzione.

Un debitore della parte debitrice deve dichiarare se riconosce un credito pignorato e per quale importo, nonché se la sua obbligazione di pagare il credito della parte debitrice sia condizionato al soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione. Nel caso in cui detto debitore non rilasci una dichiarazione o non dichiari la verità, questi si rende responsabile nei confronti del creditore per il danno subito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La validità temporale di un determinato provvedimento di un organo giurisdizionale competente per l'esecuzione dipende dalla natura del provvedimento stesso. Solitamente i procedimenti di esecuzione (e gli effetti di un provvedimento che consente l'esecuzione) cessano quando il credito del creditore risulta soddisfatto. Nel caso in cui non sia fattibile procedere con l'esecuzione per motivi di diritto o di fatto si deve porre fine al procedimento sospendendo l'esecuzione, il che ha l'effetto di annullare tutti i provvedimenti di esecuzione fatta eccezione per il caso in cui procedere in tal senso interferirebbe con i diritti che terzi avevano acquisito (ad esempio, i diritti di acquirenti di beni mobili pignorati). Il creditore può richiedere il deferimento dell'esecuzione per un massimo di un anno e, in caso di accoglimento di tale richiesta, il provvedimento che consente l'esecuzione resta in vigore anche quando il debitore non possiede alcun bene al momento dell'emissione del provvedimento (ossia si sia in presenza di ostacoli di fatto che impediscono la realizzazione del credito vantato dal creditore).

Nel caso in cui non vi siano somme di denaro disponibili, in caso di esecuzione nei confronti dei crediti del debitore risultanti da conti bancari del debitore, oppure nel caso in cui il debitore non possa accedere alle somme di denaro, la banca deve conservare il provvedimento di esecuzione nei suoi archivi per un anno e pagare il creditore qualora vi siano somme di denaro disponibili nel conto del debitore oppure nel momento in cui il debitore ottiene il diritto di disporre delle somme di denaro presenti. Fino ad allora, l'esecuzione non può essere sospesa.

Se durante il pignoramento di beni mobili un ufficiale giudiziario non trova alcun bene che possa essere oggetto di esecuzione oppure se i beni pignorati sono inadeguati per soddisfare il credito vantato dal creditore oppure se l'ufficiale giudiziario non può eseguire il pignoramento perché il debitore non è presente o non fornisce l'accesso ai locali, entro tre mesi dal primo tentativo di pignoramento il creditore può richiedere che l'ufficiale giudiziario tenti nuovamente il pignoramento. Fino ad allora, l'esecuzione non può essere sospesa.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Il debitore, il creditore, qualsiasi terza parte che vanti un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione, nonché qualsiasi acquirente di un oggetto acquistato nel contesto del procedimento: tutti questi soggetti hanno il diritto di impugnare le decisioni dell'organo giurisdizionale incaricato dell'esecuzione.

Il rimedio giuridico tipico nei confronti di una decisione di primo grado è un ricorso. In via eccezionale il debitore o una terza parte che vanti un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione possono depositare un'obiezione nei confronti di un provvedimento di esecuzione. L'obiezione deve essere giustificata. Nell'obiezione, il debitore o detta terza parte devono indicare tutti i fatti e presentare le prove secondo le quali l'obiezione dovrebbe essere giustificata (obiezione del debitore). Il creditore ha il diritto di rispondere all'obiezione entro 8 giorni. È possibile impugnare una decisione in merito all'obiezione.

Chiunque dimostri di poter probabilmente vantare un diritto sull'oggetto dell'esecuzione che ne impedisce l'esecuzione può presentare un'opposizione nei confronti del provvedimento di esecuzione e richiedere che l'organo giurisdizionale dichiari che l'esecuzione nei confronti di tale oggetto non è consentita (opposizione di terzi). Un'opposizione può essere depositata fino alla fine del procedimento di esecuzione. Qualora il creditore non si costituisca nel procedimento di opposizione entro il termine oppure dichiari di non eccepire nulla rispetto all'opposizione, l'organo giurisdizionale annullerà il provvedimento di esecuzione del tutto o in parte e sospenderà l'esecuzione, a seconda delle circostanze del caso. Laddove il creditore si costituisca, contestando l'opposizione entro il termine, l'organo giurisdizionale rigetterà l'opposizione. La terza parte che aveva presentato l'opposizione può avviare una causa entro 30 giorni dalla data in cui la decisione diventa definitiva (in base alla contestazione del creditore o perché l'opposizione è immotivata) al fine di stabilire se l'esecuzione sia consentita in relazione all'oggetto in questione.

È possibile depositare un ricorso e un'opposizione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare. Come regola generale, lo stesso organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di esecuzione decide in merito a un'opposizione, mentre l'organo giurisdizionale di secondo grado decide in merito a un ricorso. Una decisione relativa a un ricorso è definitiva.

Un'opposizione e un ricorso devono essere depositati entro otto giorni dalla notifica della decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado. In via eccezionale è possibile presentare un'opposizione dopo tale termine, fino alla fine del procedimento di esecuzione, laddove l'opposizione si basi su un fatto riguardante il credito effettivo e tale fatto sia sorto in seguito all'esecutività della decisione e non era stato possibile farlo valere entro il termine iniziale.

Un'opposizione e un appello non sospendono l'attuazione dei provvedimenti di esecuzione nel quadro di procedimenti di esecuzione, fatta eccezione per la fase di pagamento. Come regola generale, il creditore non può essere pagato fino a quando il provvedimento di esecuzione non è definitivo. Il creditore può essere soddisfatto prima che una decisione in merito all'esecuzione sia diventata definitiva soltanto nel caso in cui l'esecuzione si fondi su un titolo esecutivo laddove l'esecuzione riguardi le somme di denaro che il debitore detiene presso un istituto di pagamento (esecuzione fondata su un titolo esecutivo), a condizione che il titolo esecutivo sia allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, fatta eccezione per questioni commerciali nel qual caso non è necessario allegare il titolo esecutivo.

Nel caso dei procedimenti di esecuzione i mezzi di ricorso eccezionali sono limitati. L'impugnazione di una decisione emessa in secondo grado, per la quale l'istanza di procedere all'esecuzione è rigettata o dichiarata inammissibile in modo definitivo, è ammissibile alle condizioni previste dal codice di procedura civile. La riapertura del procedimento non è ammessa salvo disposizioni contrarie della legge.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

L'esecuzione relativa al recupero di crediti aventi ad oggetto somme di denaro e volta a proteggere tali crediti non è consentita in relazione a oggetti e diritti che sono essenziali affinché il debitore soddisfi le proprie necessità basilari di sostentamento e quelle di eventuali persone che lo stesso è tenuto per legge a sostenere, oppure in relazione a oggetti e diritti che sono essenziali per consentire al debitore di svolgere la sua attività professionale. In relazione ad alcuni di tali oggetti e diritti, l'esecuzione è consentita soltanto in misura limitata.

Link correlati

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http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evidence/

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

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Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

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