Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Quali sono le tariffe in vigore?

Quanto devo pagare?

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Introduzione

Le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge n. 549/1991 Sb, relativa alle spese giudiziarie. Il tariffario delle spese è allegato alla legge. Le spese costituiscono entrate del bilancio dello Stato.

Le spese devono essere pagate a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale adito. Le spese non superiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche mediante marca da bollo.

Quali sono le tariffe in vigore?

Nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità il pagamento delle spese giudiziarie è disciplinato dalla regolamentazione generale. Le norme applicabili in materia sono uguali a quelle di tutti gli altri procedimenti giudiziari civili.

Quanto devo pagare?

L'importo delle spese procedurali corrisponde a un importo fisso o a una percentuale, per le spese calcolate in base a una data somma pecuniaria. Le spese percentuali corrispondono al prodotto della moltiplicazione del complesso delle spese per il tasso applicabile. I diversi importi figurano nel tariffario allegato alla legge n. 549/1991 Sb, relativa alle spese giudiziarie.

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è determinante la regola di base che si fonda sul criterio della prestazione in denaro. Per una domanda di apertura di un procedimento giudiziario civile vertente su una prestazione in denaro non superiore a 20 000 CZK, l'importo delle spese è fissato a 1 000 CZK.

Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?

Se le spese dovute per la presentazione della domanda introduttiva (návrh na zahájení řízení), dell'impugnazione (odvolání) o del rinvio in cassazione [dovolání dinanzi alla Corte suprema (Nejvyšší soud) o kasační stížnost dinanzi alla Corte amministrativa suprema (Nejvyšší správní soud)] non sono state pagate, il giudice invita il debitore a pagarle entro il termine impartito di almeno di 15 giorni. In alcuni casi eccezionali, il giudice può fissare un termine più breve. In caso di mancato pagamento alla scadenza del termine impartito, il giudice archivia il procedimento. Il pagamento delle spese successivamente alla scadenza del termine non è preso in considerazione.

Se, dopo essere stato adito al fine di pronunciare una decisione d'appello, il giudice d'appello accerta che le spese dovute per la presentazione dell'appello non sono state pagate, invita il debitore a pagarle entro un termine impartito di almeno 15 giorni. In alcuni casi eccezionali, il giudice d'appello può fissare un termine più breve. In caso di mancato pagamento alla scadenza del temine impartito, il giudice d'appello archivia il procedimento. Il pagamento delle spese successivamente alla scadenza del termine non è preso in considerazione. Le stesse regole si applicano al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

Se la decisione relativa all'archiviazione del procedimento per causa di mancato pagamento delle spese passa in giudicato, si estingue l'obbligo di pagamento.

Come posso pagare le spese giudiziarie?

Le spese devono essere pagate a mezzo bonifico bancario sul conto dell'organo giurisdizionale adito. Gli estremi bancari figurano sul sito internet di ogni organo giurisdizionale, consultabile attraverso il portale internet https://www.justice.cz/. Le spese inferiori a 5 000 CZK possono essere pagate anche mediante bolli fiscali.

Il giudice competente a pronunciarsi sulle questioni relative alle spese procedurali è anche competente per materia e territorio a esaminare e decidere la causa in primo grado.

Cosa devo fare dopo il pagamento?

Il bonifico sul conto bancario dell'organo giurisdizionale adito o la consegna dei bolli fiscali allo stesso vale come ottemperamento dell'obbligo di pagare le spese giudiziarie. Non è necessario presentare al giudice adito alcun documento aggiuntivo.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

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