Notificazione e comunicazione degli atti

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NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!


RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Portogallo

Notifica dei documenti


*campo obbligatorio

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

In Portogallo gli organi mittenti sono i seguenti:

- i tribunali distrettuali (Tribunais Judiciais de Comarca)

- i conservatori (Conservadores);

- i notai (Notàrios);

- gli ufficiali giudiziari (Agentes de execução);

- i rappresentanti processuali (Mandatários Judiciais).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Il Portogallo designa come organi riceventi:

- il giudice avente competenza generica o il tribunale civile locale, se esiste, presso il tribunale circoscrizionale competente; e

- gli ufficiali giudiziari (OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução):

Rua Artilharia Um, 63

1250-083 Lisbona

tel.: (351) 21 389 42 00

fax: (351) 21 353 48 70

e-mail: geral@osae.pt

http://www.osae.pt/pt/pag/OSAE/osae/1/1/1/1

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere inviati per posta.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I

Il Portogallo accetta i formulari compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

Articolo 3 - Autorità centrale

In Portogallo l'organo centrale è la direzione generale dell'amministrazione della giustizia (Direcção-Geral da Administração da Justiça).

Direzione generale dell'amministrazione della giustizia

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBOA

Tel. (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Fax (351) 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: http://www.dgaj.mj.pt/

Lingue parlate : portoghese, spagnolo, francese e inglese.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il Portogallo accetta i formulari compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, l'articolo 323 del codice civile portoghese stabilisce che il termine per la prescrizione è sospeso cinque giorni dopo l'istanza di notifica nei casi in cui non sia stato possibile notificare gli atti per motivi non imputabili a colui che richiede la notifica.

Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

Il Portogallo accetta i certificati compilati in portoghese, inglese e spagnolo.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

In genere la notifica di atti giudiziari da parte di un altro Stato membro non comporta il pagamento di oneri o costi se gli atti sono inviati agli organi giurisdizionali.

Tuttavia, nel caso in cui gli atti siano notificati di persona da un funzionario della cancelleria o da un ufficiale giudiziario, sono previste le seguenti spese:

1. Ufficiali giudiziari.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata:76 euro

Qualora la notifica non sia stata effettuata (ad esempio nel caso in cui la persona alla quale si doveva notificare l'atto non era residente all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esisteva): 50,50 euro

2. Funzionari della cancelleria.

Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata: 51 euro

Qualora la notifica non sia stata effettuata (ad esempio nel caso in cui la persona alla quale si doveva notificare l'atto non era residente all'indirizzo indicato o l'indirizzo non esisteva) nulla è dovuto.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Il Portogallo non ammette la notifica da parte di un altro Stato membro di atti giudiziali o stragiudiziali attraverso i canali consolari o diplomatici a meno che la persona alla quale dev'essere notificato l'atto sia un cittadino dello Stato membro d'origine.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto portoghese non permette la notifica diretta come prevista all'articolo 15 del regolamento.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante quanto previsto all'articolo 19, paragrafo 1, i giudici portoghesi possono emettere una sentenza nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2 di questo articolo.

In base all'articolo 19, paragrafo 4, in Portogallo le domande di rimessione in termini per presentare appello devono essere depositate entro un anno dalla data della decisione impugnata. Le domande non saranno ricevibili dopo tale data.

Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2

Accordi ai quali partecipano Stati membri, come segue.

- Accordo tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sulla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile del 19 novembre 1997.

Altri accordi ai quali il Portogallo partecipa.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con l'Angola del 30 agosto 1995.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con la Repubblica di Capo Verde del 2 febbraio 2003.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese del 1° luglio 2001.

- Accordo di cooperazione giudiziaria con la Guinea Bissau del 5 luglio 1988.

- Accordo sulla cooperazione giuridica e giudiziaria con Mozambico del 12 aprile 1990.

- Accordo giudiziario con São Tomé e Principe, del 23 marzo 1976.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024

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