Tipi di professioni giuridiche

Lussemburgo

Questa pagina contiene una panoramica delle diverse professioni giuridiche.

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Professioni giuridiche - introduzione

Questa rubrica contiene informazioni sulle professioni del mondo giudiziario (descrizione, condizioni d'accesso alla professione, ecc.).

Cenni sul sistema giudiziario

In Lussemburgo le giurisdizioni sono divise in due ordini, cioè l'ordine giudiziario e l'ordine amministrativo. La natura della controversia determina quale ordine sarà competente a conoscere del caso.

L'ordine giudiziario (l'ordre judiciaire) comprende tre Giudici di pace (Justices de Paix), due Tribunali circondariali (Tribunaux d'arrondissement), una Corte d'appello (Cour d'Appel) e una Corte di cassazione (Cour de Cassation). Queste giurisdizioni sono competenti per le cause di diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e di diritto del lavoro. Sia i magistrati giudicanti (magistrats du siège) che i procuratori o sostituti procuratori (magistrature debout) fanno parte di quest'ordine.

L'ordine amministrativo comprende un Tribunale amministrativo (Tribunal administratif) e una Corte amministrativa (Cour administrative). Questi giudici giudicano le controversie di natura amministrativa e fiscale (impôts directs).

La Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) si compone di magistrati facenti parte dell'ordine giudiziario e dell'ordine amministrativo. Controlla la conformità della legge rispetto alla Costituzione, la massima autorità giuridica del paese.

I magistrati

L'accesso alla magistratura avviene in due modi:

Assunzione mediante esame-concorso

I futuri magistrati, ovvero il personale di giustizia (attachés de justice), sono assunti tramite un esame-concorso. Per essere ammessi a tale esame-concorso, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. avere la cittadinanza lussemburghese;
  2. godere dei diritti civili e politici e presentare le necessarie garanzie di onorabilità;
  3. avere un diploma di laurea universitaria lussemburghese in giurisprudenza corrispondente al ciclo completo di studi riconosciuto o un diploma straniero che attesti il completamento di studi universitari in diritto corrispondente al ciclo completo di studi riconosciuto e omologato dal ministro responsabile per l'istruzione superiore ai sensi della legge modificata del 18 giugno 1969, relativa all'istruzione superiore e al riconoscimento di titoli e gradi di studio stranieri di istruzione superiore;
  4. avere una conoscenza adeguata del lussemburghese, del francese e del tedesco;
  5. avere svolto un tirocinio forense o notarile per almeno dodici mesi;
  6. soddisfare i requisiti di attitudine fisica e mentale richiesti, che sono verificati nell'ambito di una visita medica e di una valutazione psicologica.

La commissione incaricata dell'assunzione e della formazione del personale di giustizia, costituita esclusivamente da magistrati e denominata qui di seguito commissione, organizza l'esame concorso per l'assunzione nell'ambito della magistratura. Tale esame-concorso comprende tre prove scritte che si concentrano sul diritto civile e sulla procedura civile, sul diritto penale e sulla procedura penale, nonché sul diritto amministrativo e contenzioso amministrativo. Le prove consistono essenzialmente nella stesura di un progetto di decisione o sentenza. Per superare l'esame-concorso, i candidati devono ottenere almeno tre quinti dei punti complessivi di tutte le prove e almeno la metà del punteggio massimo in ciascuna delle prove. La graduatoria dei candidati viene stilata dalla commissione in base ai punteggi finali. I candidati che si classificano nelle posizioni che consentono l'assunzione vengono assunti.

Assunzione in base al fascicolo di candidatura

Si tratta di una modalità di assunzione alternativa che viene attuata soltanto nel caso in cui il numero del personale di giustizia, fissato annualmente dal ministro della Giustizia, non venga raggiunto tramite l'esame-concorso.

Per poter presentare una domanda di assunzione con questa modalità, è necessario:

  1. soddisfare determinati requisiti per l'ammissione all'esame-concorso, in particolare quelli di cui ai punti da 1) a 4) e al punto 6);
  2. possedere un diploma di fine tirocinio forense;
  3. aver esercitato la professione di avvocato per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

La commissione convoca i candidati per un colloquio personale. Un perito psicologico partecipa al colloquio personale e presenta un parere motivato per ciascun candidato. I criteri per la selezione dei candidati sono i risultati degli esami a corsi complementari in diritto lussemburghese e dell'esame di fine tirocinio forense, l'esperienza professionale, eventuali ulteriori qualifiche, nonché eventuali pubblicazioni. La selezione dei candidati è effettuata dalla commissione.

La Costituzione garantisce l'indipendenza dei membri dell'ordine giudiziario rispetto al potere politico. I magistrati sono inamovibili, nessuno di essi può essere privato del rispettivo ufficio, né essere sospeso, tranne i casi in cui sia stata pronunciata sentenza. Il loro trasferimento può avvenire soltanto tramite nuova nomina e con il loro consenso, tuttavia in caso di infermità o di incapacità possono essere sospesi, revocati o trasferiti secondo le modalità previste dalla legge.

La funzione di magistrato è incompatibile con la qualifica di membro del governo, con la carica di deputato, di sindaco, di assessore, o di consigliere comunale e con ogni altra funzione pubblica retribuita pubblica o privata, con le funzioni di notaio, di ufficiale di giudiziario, con la professione militare, ecclesiastica e forense. I magistrati sono imparziali e tenuti al segreto professionale. La loro retribuzione è fissata dalla legge.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione di magistrato sul sito del ministero della Giustizia.

Gli avvocati

La professione di avvocato (avocat) è disciplinata dalla legge modificata del 10 agosto 1991 sulla professione forense.

La professione di avvocato è una professione liberale e indipendente. La professione può essere esercitata a titolo individuale. Gli avvocati possono anche associarsi nelle forme previste dalla legge dotate di personalità giuridica. Essi sono gli unici a essere ammessi ad assistere o rappresentare le parti, a difenderle dinanzi ai giudici di qualunque natura essi siano, a ricevere i loro documenti e le loro prove per presentarle al giudice, a redigere e a firmare gli atti processuali necessari e a istruire il procedimento affinché si possa giungere a sentenza.

Soltanto gli avvocati possono dare, a titolo abituale e previa remunerazione, pareri giuridici o redigere per conto altrui atti firmati da privati. Gli avvocati rappresentano o assistono i loro clienti anche dinanzi alle giurisdizioni internazionali, come la Corte giustizia dell'Unione europea o la Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli avvocati sono tenuti al rispetto del segreto professionale, detta norma costituisce una norma di diritto pubblico la cui violazione è un reato penale.

Per esercitare la professione di avvocato e in Lussemburgo, è necessario essere iscritti a un ordine degli avvocati stabiliti nel Granducato di Lussemburgo. Quanto sopra si applica anche per l'avvocato europeo che intende esercitare in Lussemburgo con il proprio titolo professionale di origine.

L'albo di un ordine degli avvocati (ordre des avocats) comprende sei elenchi:

Elenco 1: avvocati presso la Corte (avocats à la Cour)

Elenco 2: avvocati

Elenco 3: avvocati onorari (avocats honoraires)

Elenco 4: avvocati dell'Unione europea che esercitano la professione forense con il loro titolo originario

Elenco 5: avvocati aventi il titolo di avvocati presso la Corte

Elenco 6: altre società di avvocati

Per essere iscritti in un ordine degli avvocati lussemburghese occorre avere i seguenti requisiti:

  • presentare la necessaria garanzia di onorabilità;
  • giustificare di aver soddisfatto le condizioni di ammissione al tirocinio forense o di aver superato la prova attitudinale prevista per gli avvocati di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla legge modificata del 10 agosto 1991 che stabilisce, per la professione di avvocato, il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano la formazione professionale di una durata minima di tre anni, o giustificare le condizioni per essere iscritto come avvocato praticante nel Granducato di Lussemburgo con il proprio titolo professionale di origine, in conformità della legge modificata del 13 novembre 2002 recante trasposizione nel diritto lussemburghese della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica; nonché dimostrare di conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico;
  • essere in possesso della cittadinanza lussemburghese o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico fatto salvo l'articolo 31-1 della legge modificata 10 agosto 1991. Il livello di conoscenza linguistica che deve essere raggiunto per la lingua lussemburghese e tedesca è pari al livello B2 del quadro europeo comune di riferimento per la comprensione orale e al livello B1 per l'espressione orale; per il tedesco è necessario il livello B2 per la comprensione scritta. Relativamente alla lingua francese, per la comprensione e l'espressione scritta e orale è richiesto un livello B2 dello stesso quadro.
    In deroga al comma precedente, gli avvocati europei di cui all'articolo 10 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, al momento della prima ammissione all'elenco 1 dell'albo di un ordine degli avvocati devono conoscere la lingua della legislazione ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico, nella misura in cui limitano le loro attività professionali a settori che non necessitano la conoscenza di altre lingue ai sensi della legge 24 febbraio 1984. Il livello di conoscenza delle lingue richiesto è quello indicato al comma precedente.

Qualche precisazione relativa ai requisiti linguistici:

Gli avvocati iscritti a titolo individuale devono conoscere la lingua della legislazione ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico nonché ogni altra lingua necessaria all'esercizio delle loro attività professionali, fatto salvo quanto precedentemente espresso.

Gli avvocati iscritti nell'elenco II devono anche conoscere le lingue amministrative e giudiziarie del Granducato di Lussemburgo necessarie all'adempimento dei loro obblighi derivanti dal tirocinio forense.

L'avvocato che accetta un incarico deve avere le competenze professionali e linguistiche necessarie, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il consiglio dell'ordine, acquisito il parere del ministro della Giustizia, può, a condizione di reciprocità da parte del paese non membro dell'Unione europea di cui il candidato è cittadino, dispensare dal requisito del possesso della cittadinanza. Lo stesso dicasi per i candidati aventi status di rifugiato politico e beneficianti del diritto d'asilo nel Granducato di Lussemburgo.

Gli avvocati iscritti nell'elenco I sono gli unici autorizzati a fregiarsi del titolo di avvocato presso la Corte. A tal fine è necessario:

  • aver terminato come avvocato iscritto nell'elenco II un periodo di tirocinio forense di due anni e aver superato l'esame di fine tirocinio forense; o
  • aver superato la prova attitudinale prevista per gli avvocati di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla legge modificata del 10 agosto 1991 che stabilisce, per la professione di avvocato, il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano la formazione professionale di una durata minima di tre anni; o
  • in quanto avvocato europeo ammesso a esercitare con il proprio titolo professionale d'origine, giustificare di aver esercitato regolarmente per una durata minima di tre anni in Lussemburgo e in diritto lussemburghese, compreso il diritto dell'Unione europea, o beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9, comma 2, della legge modificata del 13 novembre 2002 recante trasposizione nel diritto lussemburghese della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

Gli avvocati presso la Corte sono gli unici abilitati a redigere gli atti per i quali la legge e i regolamenti prescrivono la rappresentanza in giudizio, vale a dire rappresentare le parti dinanzi alla Corte costituzionale, alle giurisdizioni appartenenti all'ordine amministrativo, alla Corte superiore di giustizia e dinanzi ai Tribunali circondariali in materia civile; inoltre sono gli unici abilitati a difendere le parti, a ricevere i documenti e le prove per presentarli al giudice, a redigere e firmare gli atti e a istruire il procedimento affinché si possa giungere a sentenza.

Gli avvocati iscritti nell'elenco II e gli avvocati europei autorizzati a esercitare con il loro titolo professionale di origine iscritti nell'elenco IV non possono compiere gli stessi atti a meno che non siano assistiti da un avvocato presso la Corte iscritto nell'elenco I. Giacché la rappresentanza delle parti è libera dinanzi a tutte le giurisdizioni che non la richiedano obbligatoriamente, gli avvocati iscritti nell'elenco II o nell'elenco IV possono rappresentare le parti senza l'assistenza di un avvocato presso la Corte.

L'accesso alla formazione di avvocato è disciplinato dal regolamento granducale del 10 giugno 2009 recante organizzazione del tirocinio forense e che regolamenta l'accesso al notariato. Esso prevede un tirocinio professionale di almeno un periodo di corsi complementari in diritto lussemburghese (CCDL) cui segue un periodo di pratica.

Ottenuto il certificato di formazione complementare in diritto lussemburghese, i tirocinanti possono essere iscritti nell'elenco II di un ordine forense lussemburghese.

Il tirocinio forense è finalizzato ad apprendere le conoscenze per l'esercizio della professione di avvocato. Gli studi universitari hanno permesso al tirocinante di acquisire una conoscenza approfondita del diritto e i CCDL hanno completato dette conoscenze mediante l'apprendimento delle specificità del diritto lussemburghese. Durante Il tirocinio forense è posto l'accento essenzialmente sull'apprendimento dell'esercizio della professione di avvocato, esercitandola sotto la guida di un supervisore e seguendo i corsi aventi ad oggetto l'apprendimento della professione.

L'esperienza pratica di almeno due anni si conclude con un esame di fine tirocinio. Superato l'esame il tirocinante diventa avvocato presso la Corte ed è iscritto nell'elenco I.

Previa domanda motivata e giustificata il tirocinante può essere autorizzato dal comitato di pilotaggio a effettuare il tirocinio forense, per almeno tre mesi e non più di sei mesi, in uno studio di avvocato situato in uno Stato membro dell'Unione europea. Il periodo in questione è computato ai fini della durata del tirocinio forense.

Gli avvocati sono associati in un ordine, vale a dire una corporazione indipendente dai poteri pubblici e dalla magistratura. Esiste un ordine degli avvocati a Lussemburgo e un ordine degli avvocati a Diekirch, dotati di personalità giuridica. L'ordine degli avvocati si compone dei seguenti organi: l'assemblea, il consiglio dell'ordine, il presidente del consiglio dell'ordine e, per l'insieme della professione, il consiglio disciplinare e amministrativo.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione di avvocato sul sito del ministero della Giustizia.

Notai

Il numero di notai è fissato con regolamento granducale ai sensi dell'articolo 13 della legge modificata del 9 dicembre 1976 relativa all'organizzazione del notariato (notaire). Attualmente il numero di notai è di 36 per tutto il paese.

I notai sono i pubblici ufficiali destinati a ricevere tutti gli atti e contratti cui le parti devono o desiderano donare il carattere di autenticità che contraddistingue gli atti dell'autorità pubblica e ad assicurarne la data, il deposito, a rilasciarne copia conforme notarile munita di forma esecutiva e copie autentiche.

Ai notai, direttamente o indirettamente, e alle persone da essi interposte, si applica il divieto di: esercitare un'attività commerciale; essere amministratori, accomandatari, amministratori delegati o liquidatori di una società commerciale o di uno stabilimento industriale o commerciale; fare parte dell'amministrazione e del controllo di società, di imprese o di agenzie aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la lottizzazione o la costruzione di immobili, o avervi un qualsiasi interesse; avere con le dette società, imprese o agenzie relazioni che impediscono la libera scelta del notaio da parte delle parti; dedicarsi abitualmente a operazioni di banca, di sconto o a speculazioni borsistiche tranne le operazioni di sconto effettuate durante gli atti del loro ministero; ricevere depositi di fondi, tranne i depositi effettuati in occasione degli atti del loro ministero o della liquidazione di successioni; prestare il loro ministero in affari in cui sarebbero interessati; servirsi di prestanome per gli atti che essi non possono effettuare direttamente; avere a loro servizio a qualsiasi titolo agenti d'affari o agenti immobiliari.

Gli atti notarili fanno fede secondo le disposizioni del codice civile; sono esecutivi una volta apposta la formula. I notai sono obbligati a servirsi per la redazione degli atti della lingua francese o tedesca, a scelta delle parti.

I notai esercitano le loro funzioni su tutto il territorio nazionale. Mediante le loro funzioni essi partecipano all'esercizio della funzione pubblica.

La Camera dei notai (Chambre des Notaires) si compone di sette membri eletti tra i notai del paese dall'assemblea generale dei notai.

Oltre i poteri conferiti alla Camera dei notai dalle leggi e dai regolamenti, essa ha in particolare le seguenti funzioni:

  • mantenere la disciplina tra i notai ed esercitare il potere disciplinare mediante il consiglio disciplinare; prevenire o conciliare tutti le liti tra notai e in caso di mancata conciliazione emettere il proprio parere;
  • conciliare tutte le controversie tra i notai e i terzi;
  • esprimere un parere sulle difficoltà relative agli onorari, agli emolumenti, ai salari, alle vacazioni, alle spese e ai rimborsi sostenuti dai notai e su ogni controversia trasmessa a questo proposito al tribunale civile;
  • ricevere in deposito i documenti archiviati; controllare la contabilità dei notai;
  • rappresentare i notai del Lussemburgo nella difesa dei diritti e degli interessi della professione.

Il consiglio disciplinare comprende il presidente del Tribunale circondariale di Lussemburgo o il giudice che lo sostituisce, come presidente, e quattro membri della Camera dei notai scelti secondo la loro anzianità nella professione.

Il consiglio disciplinare esercita il potere disciplinare su tutti i notai per: violazione delle disposizioni legali e regolamentari relative all'esercizio della professione; colpe e negligenze professionali; fatti contrari alla delicatezza e alla dignità professionale, all'onore e alla probità; il tutto senza pregiudizio dell'azione giudiziaria che può derivare dagli stessi fatti. Le decisioni del consiglio disciplinare sono suscettibili di appello promosso dal notaio o dal procuratore generale dello Stato. L'appello è giudicato dalla sezione civile della Corte superiore di giustizia che decide con una sentenza definitiva.

Per poter svolgere le funzioni di notaio è necessario:

  • essere in possesso della cittadinanza lussemburghese o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere almeno 25 anni di età e il diploma di candidato-notaio ai sensi della legislazione lussemburghese (regime vigente) o il certificato di fine di tirocinio previsto per poter accedere alla professione notarile secondo il regime precedente;
  • conoscere la lingua della legislazione e le lingue amministrative e giudiziarie ai sensi della legge 24 febbraio 1984 sul regime linguistico.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione notarile sul sito del ministero della Giustizia.

Altre professioni giuridiche

Ufficiali giudiziari

L'ufficiale giudiziario (huissier de justice) è l'unico funzionario ministeriale competente per:

  • notificare gli atti ed eseguire le notifiche previste dalla legge e dai regolamenti quando la modalità della notifica non è espressamente prevista dalla legge;
  • procedere all'esecuzione delle decisioni di giustizia e degli atti o titoli esecutivi.

L'ufficiale giudiziario può procedere:

  • al recupero non contenzioso o giudiziario di tutti i crediti. Ciò comprende il diritto di notificare in nome del richiedente richieste di ottenimento di un'ordinanza di pagamento o di un decreto di pignoramento di prestazioni periodiche;
  • ai sequestri e alle vendite pubbliche di mobili, effetti mobili e raccolte, in conformità delle leggi e dei regolamenti pertinenti.

Può essere obbligato dalla legge a effettuare:

  • constatazioni puramente materiali, indipendentemente dalle conseguenze di fatto o di diritto che ne possano derivare;
  • constatazioni della stessa natura su richiesta di parte, in ambi i casi le constatazioni fanno stato fino a prova contraria.

Le tariffe degli ufficiali giudiziari sono fissate con regolamento granducale.

La Camera degli ufficiali giudiziari (Chambre des huissiers de justice) rappresenta la professione a livello nazionale. È amministrata da un consiglio composto da tre membri di cui un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente rappresenta la Camera degli ufficiali giudiziari da un punto di vista giudiziario ed extra giudiziario.

Per maggiori informazioni si veda la pagina sulla professione di ufficiale giudiziario sul sito del ministero della Giustizia.

Cancellieri

Il cancelliere capo (greffier en chef) dirige la cancelleria e il personale giudiziario. I compiti amministrativi del cancelliere capo comprendono il rilascio di copie agli avvocati e ai privati (ad esempio certificati di divorzio per la trascrizione all'estero), il rilascio di copie degli atti processuali, l'accettazione del deposito di testamenti olografi e dichiarazioni di successione, l'insediamento dei cancellieri, la preparazione di assemblee generali e statistiche e la supervisione degli archivi. Un cancelliere riceve inoltre le contestazioni dell'imparzialità dei giudici.

Il ruolo dei cancellieri consiste nell'assistere i giudici in tutti gli atti e le registrazioni pertinenti, in particolare durante le udienze, la comparizione delle parti, le indagini, le visite in loco, le autopsie, gli inventari fallimentari, la redazione di sentenze e le udienze di persone sotto tutela o custodia. Un giudice non può agire senza un cancelliere.

Le funzioni dei cancellieri sono stabilite dagli articoli 78 e seguenti della legge modificata del 7 marzo 1980 sul sistema giudiziario.

L'accesso alla professione è disciplinato dalla legge modificata del 16 aprile 1979 che stabilisce lo statuto generale dei dipendenti pubblici.

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Ministero della Giustizia

Ultimo aggiornamento: 20/04/2023

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