Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 1215/2012

Informazioni generali

Il regolamento 1215/2012 serve a facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare fornendo le regole relative alla competenza delle autorità giurisdizionali e le regole sul riconoscimento e l'esecuzione rapidi e semplici delle decisioni in materia civile e commerciale emesse negli Stati membri.

Il regolamento 1215/2012 sostituisce il regolamento 44/2001 (il regolamento Bruxelles I). Quest'ultimo continua comunque ad applicarsi ai procedimenti promossi prima dell'entrata in vigore del regolamento 1215/2012 il 10 gennaio 2015 (per maggiori precisazioni si veda l'articolo 66 del regolamento 1215/2012).

Il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea, compresa la Danimarca che ha concluso l'accordo del 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le necessarie modifiche legislative in Danimarca sono già entrate in vigore il 1° giugno 2013.

Il regolamento determina lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a decidere sulle controversie in materia civile e commerciale che presentino una dimensione internazionale.

Prevede inoltre che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia richiesta una procedura speciale.

Una decisione emessa in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato potrà essere eseguita anche in un altro Stato membro senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Il regolamento prevede due moduli: l'attestato relativo alle decisioni e l'attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie.

Conformemente al regolamento, gli Stati membri hanno notificato le autorità giurisdizionali competenti davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell’esecuzione e le autorità giurisdizionali competenti a trattare le impugnazioni. Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, per alcune materie, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione. A tal fine la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato un testo standard non obbligatorio PDF (195 Kb) it contenente le informazioni che l'autorità giurisdizionale può utilizzare per adempiere all'obbligo di informare il convenuto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Link collegati

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 299 del 16.11.2005.

Enforcement Atlas - messo a punto da un progetto finanziato dall'UE, offre informazioni sulle procedure di esecuzione (procedure, requisiti, competenze, costi e tempi) nei sistemi giudiziari dei paesi dell'UE e del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 11/05/2023

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