Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lituania

Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

Conformemente agli articoli 46 e 47 del Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile della Repubblica di Lituania), i terzi possono decidere di presentare una domanda autonoma sul merito di una controversia.

In tal caso possono partecipare al procedimento soltanto di loro iniziativa e agiscono nella causa quali partecipanti indipendenti, senza sostenere né attore né convenuto. I terzi che presentano domande autonome possono partecipare ai procedimenti fino al momento della precisazione delle conclusioni.

I terzi che non propongono domande autonome sul merito della controversia possono intervenire nel procedimento a favore dell'attore o del convenuto sino alle conclusioni, nel caso in cui una decisione sulla controversia possa influire sui loro diritti od obblighi. Possono inoltre essere coinvolti nel procedimento su istanza motivata delle parti o d'ufficio in base a un'ordinanza emessa dal giudice.

I terzi sono informati della causa e invitati a partecipare al procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale lituano mediante la notifica di atti di citazione, nonché con una copia degli atti del procedimento. Conformemente all'articolo 133, comma 1, del codice di procedura civile, le parti di un procedimento (tra cui i terzi) sono informate della data e del luogo delle udienze o dei provvedimenti processuali individuali mediante notifica di atti di citazione. Tuttavia, informare i terzi del procedimento in corso non è compito delle parti, ma dell'autorità giurisdizionale. Le parti sono tenute semplicemente a indicare nella loro domanda che è necessaria la partecipazione al procedimento di altre persone.

I terzi che presentano domande autonome hanno gli stessi diritti e obblighi di un attore.

I terzi che non presentano domande autonome godono degli stessi diritti processuali (incluso il diritto al rimborso dei costi) e obblighi delle parti, ad eccezione del diritto di modificare motivazioni e oggetto della causa, di aumentare o diminuire il valore dell'azione, di rinunciare all'azione o ammetterla e di giungere a una composizione. Non hanno inoltre il diritto di chiedere l'esecuzione di una decisione giudiziaria. I terzi che non presentano domande autonome non possono agire contro gli interessi della parte alla quale si affiancano al momento dell'intervento nel procedimento.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La partecipazione di terzi che presentano domande autonome consente al giudice di pronunciarsi su più controversie relative allo stesso oggetto, in un singolo procedimento. In questo caso, non possono essere intentati ulteriori procedimenti contro terzi che hanno presentato domande autonome (o tali terzi non possono avviare ulteriori procedimenti contro lo stesso convenuto), in quanto si ritiene che la controversia tra quelle parti su quella questione sia stata risolta. Se una persona è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso presentando una domanda autonoma, ma non ha aderito al procedimento, in futuro potrebbe essere citata in un procedimento distinto da tale persona e per la stessa questione. Ciononostante, la prima sentenza del tribunale non ha effetti sui diritti e i doveri di una persona che non ha partecipato al procedimento quale terzo.

Nel decidere di un caso il giudice non può, allo stesso tempo, pronunciarsi sui diritti e gli obblighi di terzi che non abbiano presentato una domanda autonoma nei confronti di una parte con cui hanno una relazione giuridica sostanziale. Di conseguenza, una sentenza emessa in una causa che coinvolge terze parti che non abbiano presentato domande autonome non preclude l'avvio di un'altra causa contro un terzo coinvolto nel procedimento iniziale che non ha presentato una domanda indipendente. Tuttavia, in tal caso, la prima sentenza del tribunale ha efficacia di pronuncia pregiudiziale; vale a dire, nel caso in cui si tenga un altro procedimento con le stesse parti (ad esempio un'azione per ottenere un risarcimento danni), non è necessario prendere in considerazione le circostanze stabilite dalla sentenza definitiva del primo caso (articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile).

Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata, ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e obblighi fondamentali di quella persona. Se la persona non è stata coinvolta nel procedimento, la sentenza in questione non ha efficacia di sentenza preliminare nei confronti di tale persona.

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

5. La chiamata in causa del terzo produce effetti indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

No. La sentenza del procedimento (principale) non può incidere sui diritti e i doveri di una persona informata, ma che non ha partecipato quale terzo al procedimento. Un procedimento può essere riaperto se una persona non è stata informata della possibilità di partecipare quale terzo a un procedimento giudiziario in corso, presentando o meno un'istanza indipendente, oppure se ne è stata informata ma sceglie di non partecipare al procedimento e la decisione del giudice interessa i diritti e gli obblighi fondamentali di quella persona.

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato il terzo in causa?

Cfr. risposta alla domanda n. 2.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Lituania, la Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

In Lituania, la Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello di Lituania).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

In Lituania, ricorso in cassazione dinanzi alla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

In Lituania, articoli 783, comma 3, 787 e 789, comma 3 del Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

In Lituania, articoli 46 e 47 e comma 3 del Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
  • accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993.
Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

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