Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Brussels I recast


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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

La partecipazione di terzi ai procedimenti civili è disciplinata dagli articoli da 78 a 81 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 78, primo comma, di tale codice, una terza parte in un procedimento civile è una persona fisica o giuridica i cui diritti o le cui obbligazioni nei confronti di una delle parti coinvolte nel procedimento giudiziario possono essere influenzati dalla sentenza pronunciata nel contesto di tale procedimento. Il coinvolgimento di tale terza parte in procedimenti giudiziari mira a chiarire a tutto tondo i fatti di causa e a garantire l'efficienza procedurale consentendo a detta terza parte di fornire spiegazioni e di esprimere il proprio punto di vista in merito alle affermazioni fatte. Se una persona che potrebbe essere stata una terza parte in un caso non interviene, ciò non priva tale persona dell'esercizio dei suoi diritti in alcun altro modo, né le impedisce di difendere i propri interessi in un'azione legale separata. Tuttavia vale la pena tenere presente che l'intervento di una terza parte in una causa può influire sul modo in cui viene risolta la domanda iniziale. Ciò è importante, ad esempio, quando si deve prendere in considerazione una successiva richiesta di risarcimento, dato che dalle norme nazionali di procedura civile della Lettonia risulta che una domanda successiva può essere esaminata soltanto dopo l'esame della domanda iniziale e i fatti accettati nel contesto dei motivi della decisione sulla domanda iniziale non possono essere esaminati nuovamente dall'organo giurisdizionale.

Terze parti possono essere ammesse a intervenire nella causa fino al termine del procedimento di merito dinanzi l'organo giurisdizionale di primo grado. Possono altresì essere chiamate a partecipare al procedimento su richiesta di una delle parti o del pubblico ministero. A seconda della natura e del grado del loro interesse, le terze parti sono classificate come: a) terze parti che vantano una domanda indipendente; o b) terze parti senza una domanda indipendente.

Le terze parti che presentano una domanda indipendente in relazione all'oggetto della controversia possono intervenire a fronte di un'istanza: in linea di principio la loro domanda indipendente è diretta tanto contro il convenuto (debitore) quanto contro l'attore (creditore). Hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'attore (cfr. articolo 79 del codice di procedura civile). La posizione di un terzo che vanta una domanda indipendente è diversa da quella di una parte che sostiene l'attore o di un attore congiunto in quanto le domande di tali parti non sono dirette l'una contro l'altra, mentre la soddisfazione della domanda del terzo in linea di principio precluderebbe la soddisfazione di quella dell'attore.

I terzi che non presentano una domanda indipendente in relazione all'oggetto della controversia possono intervenire a sostegno dell'attore o del convenuto se la sentenza nella causa può incidere sui diritti o sugli obblighi dell'interveniente nei confronti di una delle parti coinvolte nella controversia. I terzi che non presentano una domanda indipendente hanno i medesimi diritti e obblighi procedurali delle parti coinvolte nella controversia fatta eccezione per il fatto che non possono modificare i motivi della domanda o l'oggetto, aumentare o diminuire la portata della domanda, ritirare la domanda, riconoscere le domande, concludere transazioni o richiedere l'esecuzione della sentenza di un organo giurisdizionale. Le affermazioni che chiedono la convocazione di terzi e quelle presentate da terzi che chiedono di intervenire a sostegno dell'attore o del convenuto devono esporre i motivi per la convocazione della terza parte o per l'autorizzazione di quest'ultima a intervenire nella causa (articolo 80 del codice di procedura civile). Terze parti senza una domanda indipendente intervengono solitamente nei casi in cui esiste la possibilità che una delle parti possa successivamente chiedere loro un risarcimento, in casi correlati oppure nei casi in cui una terza parte possa essa stessa intentare un'azione successiva a seconda dell'esito dell'azione iniziale.

Di conseguenza, risulta dalle disposizioni degli articoli da 78 a 81 del codice di procedura civile che la sentenza in una causa alla quale partecipa un terzo è vincolante per la terza parte e la sentenza può essere eseguita nei confronti della terza parte (oppure la terza parte può chiedere l'esecuzione della sentenza), solo nei casi in cui detta terza parte abbia presentato una domanda indipendente. La sentenza produce comunque effetti giuridici per la terza parte in ogni caso, nel senso che i fatti accertati in tale sentenza sono vincolanti rispetto a qualsiasi domanda successiva basata sul procedimento iniziale.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Le decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie sono esecutive dopo il relativo passaggio in giudicato, salvo il caso in cui siano esecutive e norma di legge o in base alla decisione di un giudice. Se è fissato un termine per l'esecuzione volontaria di una sentenza di un organo giurisdizionale, ma tale sentenza non viene eseguita, l'organo giurisdizionale emetterà un titolo esecutivo dopo la scadenza del termine volontario per l'esecuzione. Gli ufficiali giudiziari registrati sono autorizzati ad avviare attività di esecuzione sulla base di istruzioni di esecuzione.

I titoli esecutivi vengono emessi dall'organo giurisdizionale competente per la controversia a favore degli attori su richiesta di questi ultimi. Per ogni sentenza viene emesso un titolo esecutivo. Se una sentenza deve essere eseguita in luoghi diversi, di cui una parte è immediatamente esecutiva, è a favore di una serie di attori o contro una serie di convenuti, l'organo giurisdizionale emetterà più titoli esecutivi su richiesta dell'attore. Quando vengono emessi più titoli esecutivi, il luogo dell'esecuzione o la parte della sentenza che deve essere eseguita in base a tale titolo occorre avvertire gli esecutati di tale informazione in particolare in ciascuno di tali titoli; in caso invece di recupero in solido, anche il convenuto contro il quale si chiede il recupero a fronte di tale titolo deve essere responsabile in solido.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Lettonia la competenza spetta al rajona (pilsētas) tiesa (tribunale distrettuale o distrettuale di città) avente sede nella circoscrizione in cui vengono eseguite le decisioni.

Le domande di riconoscimento o di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2, e articolo 45) devono essere presentate al tribunale distrettuale (o distrettuale di città) nella cui circoscrizione sono emesse le sentenze oppure al tribunale distrettuale (o distrettuale di città) nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza dichiarato del convenuto. Tuttavia, se non esiste un luogo di residenza dichiarato, le istanze vengono presentate all'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o la sede legale del convenuto.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

In Lettonia occorre presentare la domanda presso l'apgabaltiesa (tribunale regionale), attraverso il tribunale distrettuale (o distrettuale di città) che ha emesso la decisione.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

Non applicabile.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non pertinente.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

In Lettonia,

l'articolo 27, secondo comma, del codice di procedura civile, prevede che se il luogo di residenza del convenuto è sconosciuto o se il convenuto non ha una residenza permanente in Lettonia, è possibile avviare un'azione dinanzi l'organo giurisdizionale del luogo presso il quale il convenuto detiene beni immobili oppure dinanzi l'organo giurisdizionale competente per il suo ultimo luogo di residenza noto;

l'articolo 28, terzo comma, del medesimo codice, prevede che l'attore possa presentare una domanda di risarcimento per lesioni personali sulla base del proprio luogo di residenza o di quello presso il quale sono state subite le lesioni;

l'articolo 28, quinto comma, del medesimo codice, prevede che una domanda per il recupero di beni o il risarcimento del valore degli stessi possa essere presentata anche sulla base del luogo di residenza dichiarato del richiedente;

l'articolo 28, sesto comma, del medesimo codice, prevede che le domande in materia di diritto marittimo possano essere presentate anche in base al luogo presso il quale la nave del convenuto è stata pignorata;

l'articolo 28, nono comma, del medesimo codice, prevede che un attore possa presentare la propria domanda derivante da rapporti di lavoro sulla base della propria residenza dichiarata o del proprio luogo di lavoro dichiarato.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile, la decisione di riconoscere ed eseguire una sentenza di un organo giurisdizionale straniero o una decisione di diniego della domanda deve essere pronunciata da un unico giudice sulla base della domanda presentata e dei documenti allegati entro dieci giorni dall'avvio della causa senza convocare le parti.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • Accordo dell'11 novembre 1992 sull'assistenza legale e sui rapporti giuridici tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania.
  • Accordo del 23 febbraio 1994 tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza legale e sui rapporti giuridici in materia civile, di diritto di famiglia, di diritto del lavoro e penale.
Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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