Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità

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Introduzione

Le spese di giudizio sono determinate nella Repubblica di Croazia dalla legge sulle spese di giudizio (NN nn. 118/18 e 51/23) e dal decreto sulla tariffa delle spese giudiziarie (NN n. 37/23), stabilito dal governo della Repubblica di Croazia.

Anorma dell'articolo 5 La legge sulle spese di giustizia, le tasse prescritte dalla tariffa sono pagate senza contante, in contanti, nei timbri di emissione croati o per via elettronica.

Anorma dell'articolo 7 La legge sulle spese di giudizio per le domande presentate in formato elettronico conformemente a regolamenti speciali attraverso il sistema di informazione utilizzato nell'attività del tribunale deve essere pagata, al momento della presentazione, una tassa pari alla metà dell'importo prescritto della tassa fissata dalla tariffa.

Le decisioni notificate dall'organo giurisdizionale in forma elettronica ai sensi di una normativa speciale attraverso il sistema informatico utilizzato dal giudice nelle sue operazioni sono soggette a una tassa pari alla metà dell'importo indicato nella tariffa, se il pagamento è effettuato entro 3 giorni dal giorno della notifica elettronica della decisione.

Se le spese di giudizio non vengono pagate entro i termini di cui sopra, le spese di giudizio sono dovute per gli importi fissati nella tariffa.

Quali spese si devono pagare?

Le spese di giudizio sono dovute in tutti i procedimenti giudiziari civili e commerciali e sono dovute ai sensi dell'articolo 11. La legge sulle spese di giudizio ha assolto:

  1. La Repubblica di Croazia e i suoi organi governativi
  2. le persone e gli organi che fungono da pubbliche autorità nel quadro delle procedure derivanti dall'esercizio di tali poteri
  3. lavoratori nelle controversie e negli altri procedimenti relativi all'applicazione dei loro diritti in materia di lavoro
  4. dipendenti pubblici e impiegati nelle controversie amministrative relative all'esercizio dei loro diritti nei rapporti di pubblico impiego
  5. persone con disabilità, sulla base di adeguati documenti comprovanti il loro status
  6. coniugi, figli e genitori di veterani di guerra uccisi, scomparsi e imprigionati nella guerra della patria, sulla base di documenti adeguati che attestino il loro status
  7. coniugi, figli e genitori uccisi, scomparsi e incarcerati nella guerra della patria, sulla base di documenti adeguati che attestino il loro status
  8. gli sfollati, i rifugiati e i rimpatriati, sulla base di idonea documentazione attestante il loro status
  9. i beneficiari di assistenza sociale che percepiscono il sussidio minimo garantito
  10. le organizzazioni umanitarie, le organizzazioni che si occupano della protezione delle famiglie delle persone uccise, disperse o imprigionate nello svolgimento di attività umanitarie e le organizzazioni di disabili
  11. i minori che sono parti di procedimenti in materia di mantenimento o di procedimenti relativi a richieste avanzate sulla base del diritto di mantenimento
  12. le parti che avviano procedimenti di riconoscimento di maternità o paternità e procedimenti riguardanti i costi legati alla gravidanza e alla nascita di un bambino al di fuori del matrimonio
  13. parti che chiedono il ripristino della capacità giuridica
  14. i minori nei procedimenti di autorizzazione al matrimonio
  15. le parti nei procedimenti di ritorno di un minore e per l'esercizio di una relazione personale col bambino
  16. le parti nei procedimenti relativi ai diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e sanitaria obbligatoria, ai diritti dei disoccupati previsti dalle norme sul lavoro e ai diritti previdenziali
  17. le parti che avviano procedimenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà garantiti dalla Costituzione contro singoli atti definitivi
  18. le parti che avviano procedimenti per il risarcimento di danni causati dall'inquinamento ambientale
  19. i sindacati e le unioni sindacali di più alto livello nei procedimenti civili relativi all'autorizzazione giudiziaria sostitutiva e nelle vertenze sindacali collettive, nonché i rappresentanti sindacali in procedimenti civili nell'esercizio dei poteri attribuiti al consiglio di impresa
  20. i consumatori in quanto debitori insolventi e ricorrenti in un procedimento avviato sulla base di una sentenza definitiva per la tutela degli interessi collettivi
  21. altre persone e organismi quando previsto da leggi specifiche.

Gli Stati esteri sono esentati dal pagamento delle spese di giudizio se previsto da trattati internazionali o in regime di reciprocità.

In caso di dubbio sull'esistenza di condizioni di reciprocità, il tribunale chiederà chiarimenti al ministero della Giustizia.

L'esenzione di cui al punto 10 si applica alle organizzazioni umanitarie designate con decisione del ministro competente per gli affari sociali.

L'esenzione dalle spese di giudizio non si applica agli organi delle autonomie locali e regionali, a meno che l'esercizio dei pubblici poteri non sia stato loro delegato in forza di un atto speciale.

Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono dovute le seguenti spese:

  • per il ricorso — pagato dal ricorrente
  • per il controricorso — a carico del convenuto
  • per la sentenza — pagato dal ricorrente
  • sull'impugnazione — Indennità della ricorrente
  • rispondere al reclamo — pagato dal convenuto (non è tenuto a rispondere al reclamo)

Quanto pagherò?

Per le domande, le domande riconvenzionali, le sentenze e le opposizioni a ingiunzioni di pagamento, le spese previste sono proporzionali al valore della causa (determinato in base all'importo della domanda principale, senza interessi e spese) nelle seguenti modalità:

sopra

fino a 000 EUR

livello

0,00

398,17

13,27

398,18

796,34

26,54

796,35

1.194,51

39,82

1.194,52

1.592,67

53,09

1.592,68

1.990,84

66,36

Oltre 1.990,84 EUR è dovuta una tassa di 66,36 EUR e un ulteriore 1 % sulla differenza superiore a 1.990,84 EUR, ma non superiore a 663,61 EUR.

 

II. Per il controricorso e la comparsa di risposta, è dovuta la metà del diritto di cui al punto I.

III. Per il ricorso contro la sentenza è versato l'importo della tassa di cui al punto I, maggiorato del 100 %.

IV. Non sono previste spese di giudizio se durante un procedimento è raggiunta una composizione giudiziaria.

Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?

Se la parte non paga la tassa entro il termine prescritto o non ne informa senza indugio il giudice, quest'ultimo, entro un ulteriore termine di 15 giorni, appone un certificato di esecutività alla decisione relativa all'onorario o all'atto di opposizione e lo sottopone all'Agenzia finanziaria per l'esecuzione forzata sui fondi della parte, conformemente alle disposizioni della legge che disciplina l'esecuzione dei fondi.

Anorma dell'articolo 28 Il giudice informa in primo luogo la parte che assiste al procedimento giudiziario per la quale la tassa è dovuta, e quest'ultima non è stata pagata immediatamente, a pagarla entro 3 giorni. Se la parte non dà seguito alla diffida o non è stata presente nel procedimento giudiziario per il quale è dovuta la tassa e quest'ultima non è stata pagata, il giudice emette un avviso di pagamento che invita la parte a pagare la tassa entro otto giorni dalla notifica della decisione. Una tassa aggiuntiva di 13,27 EUR è dovuta sull'avviso di pagamento.

Come posso pagare le spese di giudizio?

Le spese di giudizio si pagano in contanti, con mezzi diversi dai contanti, in forma di marche da bollo emesse dalla Repubblica di Croazia oppure per via elettronica.

Le spese in denaro possono essere pagate anche dalla contabilità del tribunale, che è tenuta a versarla nel bilancio delle entrate derivanti dalle spese giudiziarie entro cinque giorni dalla data di riscossione.

Le tasse di bollo possono essere pagate se il loro importo è inferiore a 13,27 EUR.

Le informazioni sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio sono pubblicate sul sito web del panel e-Notice, sui siti web degli organi giurisdizionali e sugli uffici giudiziari.

Le spese di giudizio si possono inoltre pagare tramite qualsiasi banca o qualsiasi ufficio postale con un bonifico sul conto del Bilancio nazionale della Repubblica di Croazia (Državni proračun Republike Hrvatske)

Per il versamento dei diritti dall'estero devono essere comunicate anche le seguenti informazioni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Conto "giro" (CC): 1001005-1863000160

Modello: HR64

Invito a: 5045-20735-OIB (ossia il numero di identificazione dell'altro pagatore)

Beneficiario: Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, per conto della Corte commerciale di Zagabria (Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu)

Nella causale del versamento occorre indicare la causa per la quale sono pagate le spese (numero del fascicolo o descrizione del pagamento, ad esempio "spese giudiziarie per una proposta di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea").

Cosa devo fare dopo il pagamento?

La ricezione della tassa è allegata alla domanda per la quale è stata pagata, con l'indicazione delle parti del procedimento, e quando viene presentato un certificato di pagamento della tassa per la decisione giudiziaria, il richiedente indica per quale decisione è dovuta la tassa.

Di norma le parti trasmettono la documentazione all'organo giurisdizionale mediante posta (raccomandata od ordinaria), oppure in forma elettronica, conformemente a disposizioni specifiche, tramite il sistema d'informazione utilizzato dai tribunali.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2024

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