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Detenzione e trasferimento di prigionieri

L'UE contribuisce a riabilitare i detenuti, consentendo loro di scontare la pena nel rispettivo paese d'origine. Per fare questo, ha istituito un sistema per trasferire i detenuti nel paese dell'UE da cui provengono, quello in cui normalmente vivono o con cui hanno i legami più stretti.

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Il sistema è basato su 3 "decisioni quadro".

Decisione sul trasferimento dei detenuti nel loro paese di origine

La decisione quadro del 2008 sulle pene detentive consente il trasferimento dei detenuti nel paese di residenza abituale. Ciò avviene perché è più probabile che i detenuti possano riabilitarsi dal punto di vista sociale se scontano la pena nel loro paese d'origine.

La decisione quadro migliora la comunicazione tra gli Stati coinvolti e permette che i trasferimenti avvengano entro termini prestabiliti.

Quando sarà applicabile?

I paesi dell'UE dovevano recepire questa decisione nella legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2011. Le informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione sono reperibili al seguente link.

Che cosa sostituisce?

Per l'UE, tale decisione quadro sostituisce la convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 1983 e il relativo protocollo addizionale del 1997, sebbene dette convenzioni rimarranno in vigore nelle relazioni con i paesi terzi.

Decisione sulle misure di sospensione condizionale nel paese di origine del colpevole

La decisione quadro del 2008 sulle misure di sospensione condizionale e sulle sanzioni sostitutive consente a una persona di essere trasferita nello Stato membro in cui risiede abitualmente se:

  • è stata condannata e rilasciata mediante misure di sospensione condizionale, o
  • le sono state comminate sanzioni sostitutive

in un paese dell'UE in cui normalmente non risiede.

La sorveglianza delle persone mentre scontano la pena è assicurata dallo Stato in questione partendo dall'idea che la riabilitazione sociale sia più agevole nel loro paese di origine.

Quando sarà applicabile?

I paesi dell'UE dovevano recepire questa decisione nella legislazione nazionale entro il 6 dicembre 2011. Le informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione sono reperibili al seguente link.

Che cosa sostituisce?

La decisione sostituisce le parti pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa del 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, anche se tale convenzione continuerà ad applicarsi ai paesi terzi.

La decisione sulle alternative alla custodia cautelare

La decisione quadro del 2009 applica il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari come alternativa alla custodia cautelare.

Per le persone sospette e provvisoriamente rilasciate prima di essere sottoposte a processo, questa decisione fa sì che la responsabilità per la misura cautelare non detentiva sia trasferita al paese in cui normalmente vive l'interessato.

In questo modo i cittadini dell'UE possono tornare a casa, in attesa del processo in un altro paese dell'Unione. Il loro paese di origine vigilerà su di loro applicando misure non detentive (ad esempio richiedendo loro di rimanere in un luogo determinato o di registrarsi ogni giorno presso la stazione di polizia). Questo evita una lunga detenzione cautelare all'estero.

Quando sarà applicabile?

I paesi dell'UE dovevano recepire questa decisione nella legislazione nazionale entro l'11 dicembre 2012. Le informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione sono reperibili al seguente link.

Per ulteriori informazioni

Cfr. Europris e CEP.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2021

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