Ordinanza europea di sequestro conservativo

Romania

Contenuto fornito da
Romania

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo I^8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, in caso di atti pubblici la domanda di sequestro conservativo deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale avente competenza per il procedimento giudiziario di primo grado (articolo 945, primo comma, del codice di procedura civile).

La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo sono effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959. Tali disposizioni (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile) si applicano di conseguenza agli atti pubblici.

Ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice di procedura civile, gli organi giurisdizionali aventi competenza per i procedimenti giudiziari di primo grado sono:

  • i tribunali distrettuali per le controversie di natura pecuniaria fino ad un importo al massimo pari a 200 000 RON; e
  • gli organi giurisdizionali altrimenti competenti.

L'elenco dei tribunali distrettuali è pubblicato sul sito Atlas nella sezione "Notificazione e comunicazione degli atti".

L'elenco degli organi giurisdizionali altrimenti competenti è pubblicato sul sito Atlas nella sezione "Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I".

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo I^8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, l'Unione nazionale rumena degli ufficiali giudiziari (UNEJ) è l'autorità competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari ai sensi dell'articolo 14 del regolamenti (UE) 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

Il metodo è quello previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento.

L'Unione nazionale rumena degli ufficiali giudiziari ha accesso a un sistema informatico messo a disposizione, in conformità con la legge, a titolo gratuito dal ministero delle Finanze pubbliche.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, dell'articolo I^8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014, in caso di respingimento di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, la decisione che respinge la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere impugnata dinanzi l'organo giurisdizionale competente che ha pronunciato tale decisione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura civile, l'esecuzione forzata di qualsiasi titolo esecutivo, fatta eccezione per quelli relativi a entrate dovute a favore del bilancio generale consolidato o del bilancio dell'Unione europea o di quello della Comunità europea dell'energia atomica, è attuata esclusivamente da ufficiali giudiziari, anche se leggi specifiche stabiliscono altrimenti.

La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo saranno effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959 che si applicano in maniera corrispondente (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile).

Il provvedimento di sequestro conservativo è eseguito da un ufficiale giudiziario, in conformità con le norme di tale codice in materia di esecuzione, che si applicano corrispondentemente, senza la necessità di disporre di alcuna autorizzazione o di alcun permesso a tal fine (articolo 955, primo comma, del codice di procedura civile).

Ai sensi dell'articolo 652, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, le sentenze di organi giurisdizionali e altri titoli esecutivi sono oggetto di esecuzione: da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello, nel caso di sequestro di beni mobili ed esecuzione diretta nei confronti di beni mobili; da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per l'ubicazione del domicilio o della sede legale del debitore; oppure da parte di ufficiali giudiziari che operano nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per il luogo in cui si trovano i beni. Se il domicilio o la sede legale del debitore si trova all'estero, è competente un ufficiale giudiziario qualsiasi.

Ai sensi dell'articolo 652, secondo e quarto comma, del codice di procedura civile, se i beni mobili sequestrabili si trovano all'interno di zone soggette alla competenza di più organi giurisdizionali di appello, un ufficiale giudiziario qualsiasi operante presso uno di tali organi giurisdizionali è competente per effettuare l'esecuzione, anche in relazione a beni sequestrabili che si trovano nelle zone di competenza di altri organi giurisdizionali di appello.

Se l'ufficiale giudiziario incaricato inizialmente dal creditore rileva che non esistono beni e redditi sequestrabili all'interno della propria competenza territoriale, il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di proseguire l'esecuzione avvalendosi di un altro ufficiale giudiziario, nel qual caso si applicano di conseguenza le disposizioni di cui all'articolo 653, quarto comma.

Ai sensi dell'articolo 7, lettere b), c) ed e) della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari, questi ultimi: notificano o comunicano atti giudiziari ed extragiudiziali; notificano o comunicano atti processuali; attuano provvedimenti cautelari disposti dagli organi giurisdizionali.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura civile, l'esecuzione di qualsiasi titolo esecutivo, fatta eccezione per quelli relativi a entrate dovute a favore del bilancio generale consolidato o del bilancio dell'Unione europea o di quello della Comunità europea dell'energia atomica, è attuata esclusivamente da un ufficiale giudiziario, anche se leggi specifiche stabiliscono altrimenti. La decisione in merito alla domanda, l'esecuzione del provvedimento e l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo saranno effettuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 954 a 959 che si applicano in maniera corrispondente (articolo 971, primo comma, del codice di procedura civile). Il provvedimento di sequestro conservativo è attuato dall'ufficiale giudiziario, in conformità con le norme di tale codice in materia di esecuzione, che si applicano corrispondentemente, senza la necessità di disporre di alcuna autorizzazione o di alcun permesso a tal fine (articolo 955, primo comma, del codice di procedura civile).

Non appena riceve la domanda di esecuzione, l'ufficiale giudiziario incaricato, emettendo una decisione, provvede alla registrazione della domanda e all'apertura del fascicolo di esecuzione oppure, a seconda dei casi, si rifiuta di avviare il procedimento di esecuzione adducendo le motivazioni corrispondenti. Tale decisione viene notificata immediatamente al creditore. Se l'ufficiale giudiziario si rifiuta di avviare il procedimento di esecuzione, il creditore può presentare un reclamo, entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione, presso l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione (articolo 665 del codice di procedura civile).

Ai sensi dell'articolo 7, lettera e), della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari, questi ultimi attueranno i provvedimenti cautelari disposti dall'organo giurisdizionale.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

Le sentenze oggetto di esecuzione provvisoria con costituzione di garanzia non otterranno l'esecuzione prima che venga costituita tale garanzia (articolo 678 del codice di procedura civile).

Chiunque sia ritenuto personalmente responsabile risponde per tale responsabilità con tutti i suoi beni mobili o immobili, presenti e futuri. Tali beni fungeranno da garanzia congiunta per i suoi creditori. I beni non sequestrabili non devono fungere da tale garanzia. I creditori i cui crediti sono sorti in relazione a una determinata divisione di beni autorizzata dalla legge devono innanzitutto chiedere l'esecuzione nei confronti dei beni che compongono tale patrimonio. Laddove tali beni non siano sufficienti a soddisfare i crediti in questione, si può chiedere l'esecuzione anche rispetto ad altri beni del debitore. I beni, oggetto di una divisione di beni legalmente autorizzata, destinati all'esercizio di una professione possono essere sequestrati soltanto da creditori i cui crediti siano sorti in relazione alla professione in questione. Tali creditori non potranno sequestrare altri beni del debitore (articolo 2324 del codice di procedura civile).

Qualora ritenga che ciò sia nell'interesse dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario richiederà al debitore, in conformità con la legge, di fornire spiegazioni scritte in merito al reddito e ai beni di quest'ultimo, anche in relazione a beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta nei confronti dei quali è possibile attuare l'esecuzione, indicandone l'ubicazione; al fine di persuadere il debitore a soddisfare volontariamente le sue obbligazioni, l'ufficiale giudiziario può altresì segnalare le conseguenze in caso di prosecuzione del procedimento di esecuzione. In ogni caso, il debitore sarà informato del costo stimato dell'esecuzione (articolo 627, secondo comma, del codice di procedura civile).

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 188, secondo comma, il debitore è tenuto a dichiarare, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, tutti i beni mobili e immobili, compresi i beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta, indicandone l'ubicazione, così come tutti i redditi correnti o regolari (articolo 647, secondo comma, del codice di procedura civile).

La divisione di beni comuni detenuti in proprietà condivisa o congiunta può altresì essere deliberata, su richiesta della parte interessata, nel contesto del procedimento di opposizione all'esecuzione (articolo 712, quarto comma, del codice di procedura civile).

Se, mediante opposizione all'esecuzione, la parte interessata ha chiesto la divisione di beni detenuti come beni comuni, l'organo giurisdizionale si pronuncia in merito alla loro divisione a norma di legge (articolo 720, secondo comma, del codice di procedura civile).

I beni mobili, oggetto di una divisione autorizzata di beni, destinati all'esercizio di una professione possono essere sequestrati soltanto da creditori i cui crediti siano sorti in relazione all'esercizio della professione in questione. Se non sono assegnati a un singolo insieme di beni ad uso lavorativo, ma sono comunque funzionali all'esercizio dell'occupazione o della professione di un debitore che è una persona fisica, i beni in questione possono essere soggetti a esecuzione soltanto in assenza di altri beni sequestrabili e, in tal caso, soltanto per soddisfare obbligazioni alimentari o altri crediti privilegiati su beni mobili. Se il debitore opera nel settore dell'agricoltura, tali beni non sono soggetti a esecuzione nella misura in cui sono necessari per il proseguimento dell'attività lavorativa agricola (inventari agricoli, compresi gli animali da lavoro, mangimi per tali animali e sementi per la coltivazione) fatta eccezione per il caso in cui tali beni siano costituiti in pegno come garanzia o siano oggetto di un credito privilegiato (articolo 728 del codice di procedura civile).

Per l'esecuzione nei confronti di conti di intestatari (detenuti da terzi per conto del debitore o da un debitore per conto di una terza parte), esistono talune norme di principio in materia di rappresentanza e nomina con rappresentanza, come specificato di seguito.

L'articolo 1295 del codice di procedura civile stabilisce che il potere di rappresentanza può derivare dalla legge, da un atto giuridico o da una sentenza di un organo giurisdizionale, a seconda dei casi.

Ai sensi dell'articolo 1296 del codice di procedura civile, un contratto concluso da un rappresentante, nei limiti della procura, per conto della parte rappresentata produce effetti direttamente tra la parte rappresentata e l'altra parte contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 2021 del codice di procedura civile, in assenza di qualsiasi accordo contrario, un intestatario che abbia adempiuto il proprio mandato non ha alcuna responsabilità nei confronti del soggetto designante per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni assunte da persone/soggetti con le/i quali è stato concluso un contratto, fatto salvo il caso in cui la loro insolvenza fosse o avrebbe dovuto essere nota all'intestatario alla data della conclusione del contratto con tali persone/soggetti.

Ai sensi dell'articolo 1309, primo comma, del codice di procedura civile, un contratto concluso da una persona/un soggetto che agisce in qualità di rappresentante ma che non ha una procura od agisce al di fuori dei poteri conferiti a tale persona/soggetto non produce effetti tra la parte rappresentata e terze parti.

Ai sensi dell'articolo 1311 del codice di procedura civile, nei casi previsti dall'articolo 1309, la parte per conto della quale è stato concluso il contratto può ratificarlo rispettando le formalità previste dalla legge per la sua valida conclusione; la terza parte contraente può, mediante notificazione, concedere un periodo di tempo ragionevole per la ratifica, trascorso il quale il contratto non può più essere ratificato.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1309, secondo comma, del codice di procedura civile, se con il suo comportamento il rappresentante ha fatto ragionevolmente credere alla terza parte contraente di disporre del potere di rappresentanza e di agire entro i limiti dei poteri conferitigli, tale rappresentante non può più invocare una mancanza di potere di rappresentanza nei confronti della terza parte contraente.

Ai sensi dell'articolo 1310 del codice di procedura civile, ogni persona o soggetto che conclude un contratto in qualità di rappresentante senza disporre di tale facoltà o che così facendo eccede i limiti dei poteri conferiti a tale persona/soggetto, è responsabile per i danni causati a una terza parte contraente che credeva in buona fede che la conclusione del contratto fosse valida.

Ai sensi dell'articolo 1297 del codice di procedura civile, un contratto concluso da un rappresentante che agisce nel rispetto dei poteri conferitigli ma nell'ambito del quale la terza parte contraente non è e non avrebbe potuto essere a conoscenza del fatto che tale rappresentante stava agendo in tale qualità è vincolante soltanto per il rappresentante e la terza parte contraente, salvo diversa disposizione prevista dalla legge; tuttavia, se un rappresentante, al momento della stipula di un contratto con una terza parte per conto di un'impresa e nel rispetto dei limiti dei poteri conferitigli, dichiara di essere il proprietario di tale impresa e la terza parte contraente successivamente scopre l'identità del vero proprietario, detta terza parte potrà esercitare anche nei confronti del titolare effettivo i diritti acquisiti nei confronti del rappresentante.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Articolo 729 Limiti all'esecuzione nei confronti di reddito monetario ai sensi del codice di procedura civile.

  1. È possibile attuare l'esecuzione nei confronti di salari o stipendi e altri redditi regolari, pensioni concesse nel contesto di regimi di sicurezza sociale e altri importi pagati regolarmente al debitore come mezzo di sussistenza: a) fino a un importo pari alla metà del reddito mensile netto nel caso di importi dovuti a titolo di obbligazioni alimentari o assegni per i figli; b) fino a un terzo del reddito mensile netto in caso di altri debiti.
  2. Se più titoli esecutivi si applicano ai medesimi importi, l'esecuzione totale non può superare la metà del reddito mensile netto del debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.
  3. Se il salario o qualsiasi altro importo pagato regolarmente al debitore come mezzo di sussistenza è inferiore al salario minimo pagato nell'economia, l'esecuzione può essere attuata nei confronti di tali importi soltanto per l'importo di cui superano la metà di quello corrispondente al salario minimo.
  4. Le prestazioni per incapacità temporanea al lavoro, la compensazione concessa sulla base di eventuali disposizioni di legge ai dipendenti per la risoluzione di un contratto individuale di lavoro e le somme dovute ai disoccupati, ai sensi di legge, possono essere oggetto di esecuzione soltanto per importi dovuti a titolo di obbligazione alimentare e risarcimento di danni causati da decesso o lesioni personali, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.
  5. L'esecuzione in relazione a diritti a prestazioni di cui al quarto comma è consentita fino alla metà del loro importo.
  6. Gli importi trattenuti in conformità con le disposizioni di cui dal primo al quarto comma devono essere svincolati o distribuiti conformemente agli articoli 864 e seguenti.
  7. Le indennità statali, le prestazioni per figli a carico, il sostegno per la cura di figli malati, l'indennità di maternità, l'indennità in caso di morte, le borse di studio statali, le indennità giornaliere e qualsiasi altra indennità con finalità speciale stabilita dalla legge non possono essere oggetto di esecuzione in relazione ad alcun tipo di debito.

Articolo 970 Soggetti di ordinanze di sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura civile

Le ordinanze di sequestro conservativo possono fare riferimento a somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali sequestrabili dovuti al debitore da una terza parte o che quest'ultima dovrà in futuro al debitore sulla base dei rapporti giuridici esistenti, fatte salve le condizioni stabilite di cui all'articolo 953.

Articolo 631, primo comma, del codice di procedura civile.

L'esecuzione può essere avviata nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, fatta eccezione per coloro che, ai sensi di legge, godono dell'immunità rispetto all'esecuzione.

Articolo 781, secondo e quinto comma, del codice di procedura civile.

In caso di sequestro conservativo di somme di denaro su conti bancari, possono essere oggetto di tale sequestro tanto il saldo attivo di tali conti quanto pagamenti futuri accreditati sugli stessi, entro i limiti di cui all'articolo 729, ove applicabile.

Non sono soggetti a esecuzione:

  1. gli importi destinati a finalità particolari previste dalla legge e dei quali il debitore non ha diritto di disporre;
  2. gli importi che rappresentano finanziamenti non rimborsabili o finanziamenti da istituzioni od organizzazioni nazionali o internazionali per determinati programmi o progetti;
  3. gli importi relativi a diritti salariali futuri, per un periodo di tre mesi dalla data di costituzione del sequestro conservativo. Nel caso in cui più ordinanze di sequestro conservativo siano emesse in relazione al medesimo conto, il periodo di tre mesi durante il quale possono essere effettuati pagamenti relativi a diritti salariali futuri viene calcolato una sola volta, a decorrere dalla data in cui viene accertato il primo sequestro conservativo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche)per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

La versione originale in lingua rumeno di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoinglesefrancese.

Non applicabile (non si verifica il caso).

Sulla base tanto dei rapporti contrattuali tra banche e clienti quanto della normativa bancaria specifica, l'attuazione di provvedimenti di sequestro conservativo relativi a conti dei clienti è un'operazione per la quale le banche addebitano una commissione di sequestro conservativo (tanto per i provvedimenti cautelari quanto per i provvedimenti di esecuzione nei confronti dei conti dei clienti). La commissione è fissata al momento della definizione del sequestro conservativo, ma nel caso di operazioni di sequestro conservativo su conti bancari (oggetto del regolamento) nella pratica la commissione non viene riscossa dal cliente.

La ragione di ciò è che l'effettiva riscossione della commissione ha luogo quando gli importi di denaro vengono svincolati a favore degli organi giurisdizionali/delle autorità fiscali, ossia al momento del trasferimento degli importi sequestrati. Tuttavia il regolamento mira ad attuare il sequestro conservativo dell'importo e non a effettuarne il pagamento. L'obiettivo del regolamento non è il sequestro esecutivo.

Di conseguenza, nel caso di provvedimenti cautelari (quali un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) nel contesto dei quali in effetti non ha luogo alcun "passaggio finale" (di svincolo), quanto piuttosto soltanto l'operazione di sequestro conservativo effettuata dalla banca a seguito della ricezione della documentazione da un organismo che ha disposto l'adozione del provvedimento in questione, nella pratica la commissione non viene riscossa dal cliente.

Non applicabile.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

Per la notificazione o comunicazione di atti processuali, gli ufficiali giudiziari addebitano commissioni minime pari a 20 RON e commissioni massime pari a 400 RON (cfr. punto 1 dell'allegato I all'ordinanza n. 2550/C/14.11.2006 del ministro della Giustizia che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari).

Per l'esecuzione di ordinanze di sequestro conservativo, gli ufficiali giudiziari addebitano commissioni minime pari a 100 RON e commissioni massime pari a 1 200 RON per i debitori che sono persone fisiche e pari a 2 200 RON per i debitori che sono persone giuridiche (cfr. punto 10 dell'allegato I all'ordinanza n. 2550/C/14.11.2006 del ministro della Giustizia che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari).

Le commissioni addebitate dagli ufficiali giudiziari sono pubblicate sul sito web dell'Unione degli ufficiali giudiziari nella sezione "Quadro legislativo" e quindi "Ordinanze", ordinanza n. 2550 del 14 novembre 2006 che approva le commissioni minime e massime per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari.

Le commissioni sono addebitate per i servizi forniti dagli ufficiali giudiziari in Romania.

Per le imposte di bollo giudiziarie, cfr. informazioni fornite nella risposta relativa alla lettera n).

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

Ai sensi dei principi generali del diritto, non esiste un ordine gerarchico dei provvedimenti di sequestro conservativo, quanto piuttosto in relazione ai crediti per i quali si richiedono tali provvedimenti, a seconda del loto tipo.

Articolo 865 Ordine gerarchico generale dei crediti ai sensi del codice di procedura civile

1) Nel caso in cui l'esecuzione venga avviata da più creditori o laddove, prima dello svincolo o della distribuzione dell'importo risultante dall'esecuzione, anche altri creditori abbiano depositato i loro titoli esecutivi, l'ufficiale giudiziario procederà alla distribuzione secondo il seguente ordine gerarchico di preferenza, salvo diversa disposizione prevista dalla legge:

  1. i crediti che rappresentano spese di giudizio, per provvedimenti di sequestro conservativo o esecuzione, per il sequestro conservativo di beni il cui prezzo viene distribuito, qualsiasi altro costo sostenuto nell'interesse comune dei creditori, nonché i crediti derivanti nei confronti del debitore per le spese sostenute per soddisfare le condizioni o le formalità previste dalla legge per l'acquisizione del titolo sul bene aggiudicato e la sua iscrizione nel registro pubblico;
  2. le spese funerarie del debitore, a seconda di circostanze particolari;
  3. i crediti che rappresentano stipendi e altri debiti equivalenti, pensioni, somme dovute a disoccupati, a norma di legge, sostegno per il mantenimento e la cura di figli, maternità, incapacità temporanea al lavoro, prevenzione di malattie, ripristino o rafforzamento della salute, indennità in caso di morte, concesse in base a regimi di sicurezza sociale, nonché i crediti che rappresentano un'obbligazione a risarcire danni in caso di morte, lesioni alla salute o all'integrità fisica;
  4. i crediti derivanti dall'obbligo giuridico di erogare obbligazioni alimentari, assegni per i figli oppure dall'obbligo di corrispondere altri importi regolari intesi come mezzi di sussistenza;
  5. i crediti fiscali derivanti da imposte, tasse, contributi e altri importi stabiliti dalla legge, dovuti a favore del bilancio dello Stato, del bilancio di regimi di sicurezza sociale dello Stato, di bilanci locali o di bilanci di fondi speciali;
  6. i crediti derivanti da prestiti concessi dallo Stato;
  7. il risarcimento richiesto per la riparazione di danni arrecati a beni pubblici con atti illeciti;
  8. i crediti derivanti da prestiti bancari, consegne di prodotti, prestazioni di servizi o esecuzioni di lavori, nonché da affitti o locazioni;
  9. i crediti sotto forma di sanzioni pecuniarie pagabili a favore del bilancio dello Stato o di bilanci locali;
  10. altri crediti.

2) Le disposizioni relative alla surrogazione legale restano applicabili a vantaggio di qualsiasi parte che paghi uno qualsiasi dei crediti di cui al primo comma.

3) Se i crediti rientrano nella medesima categoria di preferenza, fatto salvo il caso in cui la legge disponga altrimenti, l'importo ottenuto sarà ripartito tra i creditori in maniera proporzionale a ciascun credito.

Articolo 866 Dichiarazione dei crediti dello Stato

1) Entro 15 giorni dall'inizio del procedimento di esecuzione, in conformità con la legge, qualsiasi creditore può richiedere allo Stato o agli organi amministrativi locali di dichiarare eventuali crediti privilegiati che questi ultimi possano vantare. Tale richiesta sarà iscritta nei registri pubblici soltanto se viene fornita evidenza dell'avvenuta notificazione o comunicazione alle autorità fiscali locali.

2) Entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, lo Stato o l'organo amministrativo locale interessato deve dichiarare e registrare l'importo del proprio credito.

3) Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma comporterà la perdita della preferenza rispetto ai creditori che hanno richiesto la dichiarazione.

Articolo 867 Ordine gerarchico dei crediti assistiti da garanzie

Qualora vi siano creditori che detengono diritti di pegno, diritti ipotecari o altri diritti di preferenza soggetti a sequestro conservativo rispetto al bene venduto, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, quando l'importo risultante dalla vendita del bene viene distribuito, i crediti vantati da tali creditori saranno pagati prima di quelli di cui all'articolo 865, primo comma, lettera c).

Articolo 868 Ordine gerarchico di crediti accessori

Gli interessi e le sanzioni o altri crediti accessori rispetto al credito principale seguiranno l'ordine gerarchico di quest'ultimo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo I^8 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, il mezzo di ricorso di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 rientra nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello che ha pronunciato la decisione che concede l'applicazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

I mezzi di ricorso nei confronti dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari di cui all'articolo 34 del regolamento n. 655/2014 rientrano nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

La versione originale in lingua rumeno di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo I28 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, le possibilità di impugnazione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 rientrano nella competenza giurisdizionale dell'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello di cui al terzo o al quarto comma del presente articolo, ossia l'organo giurisdizionale gerarchicamente superiore a quello di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento; le impugnazioni devono essere depositate entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n)- Spese di giudizio

Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo giudiziarie, come modificato, i diritti addebitati per le varie domande sono i seguenti:

  • per domande relative a provvedimenti cautelari - 100 RON;
  • per domande riguardanti l'imposizione di provvedimenti cautelari in relazione a imbarcazioni o aeromobili – 1 000 RON;
  • per domande per un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, formulate conformemente al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale - 100 RON.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

La versione originale in lingua rumeno di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoinglesefrancese.

La Romania non accetta lingue diverse dal rumeno (articolo 128, primo comma, della costituzione e articolo 14, primo comma, della legge n. 304/2004 sull'organizzazione giudiziaria, ripubblicato, come modificato).

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.