Titolo esecutivo europeo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Nel caso in cui un certificato di titolo esecutivo europeo sia stato emesso in base a una decisione giudiziaria, il procedimento di rettifica o di revoca del medesimo certificato è regolato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 e la stessa procedura si applica ai certificati riguardanti transazioni giudiziarie (articolo 24, paragrafo 3, del regolamento) e concernente atti autentici (articolo 25, paragrafo 3, del regolamento). I procedimenti di questo tipo e, naturalmente, i procedimenti relativi alla questione della competenza sono regolati in Grecia dalle disposizioni di cui all'articolo 933 del codice di procedura civile, che tratta dell'opposizione alla validità di un titolo esecutivo. Tuttavia, in tal caso, non è possibile presentare ricorso contro la rettifica o la revoca, dato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, si applica per analogia e, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 e all'articolo 25, paragrafo 3, alle medesime condizioni alle transazioni giudiziarie e agli atti autentici.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

La procedura da seguire per riesaminare una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, in caso di mancata comparizione del debitore per un ritardo nella trasmissione dell'atto di citazione o per forza maggiore, cioè per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, è la procedura che è stata applicata dal giudice che ha emesso la decisione giudiziaria in questione. Si tratta pertanto del procedimento di opposizione a una sentenza emessa in contumacia prevista dal codice di procedura civile (articolo 495 e articolo 501 e segg.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Le domande di certificazione di un atto autentico esecutivo eseguibile in uno Stato membro come un titolo esecutivo europeo, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sono accettate in greco e in inglese.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

L'autorità competente a certificare un titolo esecutivo europeo, cioè un atto autentico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 904, secondo comma, lettere d) e g) del codice di procedura civile greco, è l'organo che in base al diritto greco è autorizzato a emettere il titolo esecutivo. Se si tratta di un atto notarile si tratterà di un notaio. Nel caso di documenti che la legge qualifica come titoli esecutivi, ma che non sono emessi da un organo giurisdizionale, l'autorità competente è l'organo che ha emesso l'atto, come previsto per gli atti notarili.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

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