Titolo esecutivo europeo

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Slovenia

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Procedimento di rettifica (articolo 10 paragrafo 2)

  • In Slovenia la domanda di rettifica deve essere indirizzata all'autorità che ha rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo (articolo 42quater, comma 1, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti).

Procedimento di revoca (articolo 10 paragrafo 2)

  • Procedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 42quater, comma 2, della legge sull'esecuzione e sul recupero dei crediti (competente per l'annullamento è il giudice o l'autorità che ha emesso il certificato) e dell'articolo 42quater, comma 3 della medesima legge (ai fini del procedimento di annullamento di un certificato in base a un atto autentico a seguito di una decisione di esecuzione, è competente territorialmente l'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per decidere dei mezzi di esecuzione ammissibili).

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Riapertura del procedimento ai sensi degli articoli da 394 a 405 del Codice di procedura civile.

Restitutio in integrum ai sensi degli articoli da 166 a 120 del Codice di procedura civile.

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue delle minoranze nazionali che sono utilizzate ufficialmente negli organi giurisdizionali siti nel territorio di dette minoranze (articoli 6 e 104 della Codice di procedura civile in combinato discosto con l'articolo 15 della legge sull'esecuzione e il recupero dei crediti), l'italiano e l'ungherese.

I territori delle comunità miste sono soggetti alla legge sull'istituzione dei comuni e dei rispettivi territori (GU RS n. 108/06 - versione consolidata ufficiale e n. 9/11; nel prosieguo "ZUODNO"). L'articolo 5 della legge ZUODNO dispone: "Ai sensi della presente legge i territori delle comunità miste sono quelli determinati dagli attuali statuti dei comuni di Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Capodistria, Isola d'Istria e Pirano. "

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

I notai.

L'elenco dei notai è disponibile al seguente link

Ultimo aggiornamento: 26/10/2017

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