Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Come avviare un'azione legale

Inghilterra e Galles
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Devo necessariamente rivolgermi ad un’autorità giudiziaria o esiste un’alternativa?

Secondo le disposizioni governative, in Inghilterra e in Galles le controversie devono poter essere risolte in modo rapido, efficace ed economico e a tal fine le parti devono poter disporre di una serie di opzioni possibili oltre alla via giudiziale. La risoluzione alternativa delle controversie è intesa a trovare una soluzione a un problema piuttosto che a imporla e in molti casi può portare a soluzioni inventive e di ampia portata per questioni che non possono essere risolte nell'ambito di un processo dinanzi a un organo giurisdizionale.

Esempi di risoluzione alternativa delle controversie sono la mediazione e l'arbitrato. Il ministero della Giustizia dispone di una pagina di riferimento di mediatori professionisti che forniscono servizi di mediazione a onorari fissi su scala decrescente. Esiste inoltre un servizio gratuito di mediazione telefonica, erogato previo accordo delle parti, per le controversie di modesta entità contestate dal convenuto. Se le parti decidono di ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie ma non giungono a un accordo, nulla preclude che la causa continui con un processo dinanzi a un organo giurisdizionale.

Qualora si decida di adire un organo giurisdizionale, la procedura è disciplinata dalle Civil procedure rules (norme di procedura civile).

Le informazioni presentate di seguito possono essere utili per decidere quale sia il modo migliore per risolvere una controversia. Si limitano tuttavia a fornire un'idea generale di quanto potrebbe succedere. Non forniscono spiegazioni esaustive sulle norme giudiziarie, sui costi e sulle procedure che possono applicarsi in modo differente alle diverse tipologie di istanze. È inoltre opportuno ricordare che anche qualora si vinca una causa, l'organo giurisdizionale non può garantire che si otterranno gli eventuali crediti vantati.

2 Ci sono termini da rispettare per introdurre un’azione in giudizio?

Occorre avviare un'azione entro determinate scadenze o termini di prescrizione. Il termine di prescrizione generale è di sei anni a partire dalla data pertinente – ad esempio la data della violazione di clausole contrattuali oppure quella in cui si è subito o scoperto un danno. Altri termini di prescrizione sono, ad esempio, un anno nei casi di diffamazione o tre anni in caso di negligenza medica e lesioni personali. Alcuni termini di presentazione, ma non tutti, sono consultabili nella Limitation Act 1980 (legge sui termini di prescrizione del 1980). La questione dei termini di prescrizione può essere chiarita ricorrendo a un avvocato, un consulente legale o a un Citizens Advice Bureau (ufficio di consulenza ai cittadini) nel Regno Unito.

3 Dovrei rivolgermi alle autorità giudiziarie in questo Stato membro?

Nella maggior parte dei casi è necessario rivolgersi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è sorta la controversia. Esistono alcune eccezioni a questa regola che dipendono dall'oggetto della controversia[1] e vi è la possibilità di ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, trattato essenzialmente mediante procedura scritta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il UK European Consumer Centre (Centro europeo per i consumatori del Regno Unito).

[1] Cause riguardanti obblighi contrattuali, danni, contratti di consumo e di lavoro, brevetti/marchi e proprietà o locazione di beni immobili.

4 In caso affermativo, a quale giudice in particolare mi devo rivolgere in questo Stato membro in funzione del mio domicilio e di quello dell'altra parte o di altri aspetti della mia domanda?

La parte 7 delle norme di procedura civile e le relative indicazioni pratiche possono essere utili per stabilire come e dove avviare un procedimento. La sezione "Jurisdiction" (competenza giurisdizionale) fornisce maggiori informazioni sullo specifico organo giurisdizionale da adire in Inghilterra e in Galles. Informazioni specifiche sui recapiti degli organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

5 A quale giudice mi devo rivolgere all'interno di questo Stato membro in funzione della natura della mia pretesa e in funzione dell'importo della controversia ?

Anche in questo caso, è possibile trovare maggiori informazioni sullo specifico organo giurisdizionale da adire in Inghilterra e Galles nella parte 7 del codice di procedura civile e nella sezione "Jurisdiction". Informazioni specifiche sui recapiti degli organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

6 Posso adire l’autorità giudiziaria da solo oppure devo passare per un intermediario, quale un avvocato?

Non è obbligatorio ricorrere alla consulenza di un avvocato né alla rappresentanza di un legale. Per le semplici azioni di recupero di crediti la consulenza di un avvocato può non ritenersi necessaria. Tuttavia, di norma, qualora la domanda riguardi un importo superiore a 10 000 GBP e, in particolare, laddove includa una richiesta di risarcimento dei danni, è consigliabile chiedere il parere di un avvocato.

Se il credito oggetto della domanda è pari o inferiore a 10 000 GBP e il debitore la contesta, è possibile farsi rappresentare all'udienza presso l'organo giurisdizionale da un terzo. In tal caso, il cosiddetto "lay representative" può essere un coniuge, un parente, un amico o un consulente.

Per altri tipi di azioni, ad esempio le richieste di risarcimento per lesioni personali, che possono essere più complicate, è preferibile avvalersi di un'assistenza e una consulenza professionali, indipendentemente dal valore della domanda.

Per molte categorie di domande è previsto un "protocollo in materia di precontenzioso" [1], che specifica i provvedimenti che il giudice si aspetta siano stati presi dall'attore prima della presentazione della domanda. Ad esempio, avere scritto al destinatario dell'azione di recupero del credito per fornire informazioni al riguardo, scambiare elementi di prova, consentirgli di prendere visione della cartella clinica qualora la domanda sia per lesioni personali e cercare di giungere a un accordo sul perito medico di cui si avvarranno nel caso.

Occorre ricordare che l'attore è tenuto a provare la propria domanda di risarcimento. A tal fine dovrà raccogliere elementi di prova, ad esempio una dichiarazione del medico o dei testimoni che hanno assistito all'incidente. È altresì tenuto a presentare una stima realistica dell'ammontare dei danni di cui chiede il risarcimento. Rivolgersi prima a un avvocato o un consulente per chiedere se valga la pena presentare una domanda di risarcimento e, in caso affermativo, come preparala al meglio, quali prove addurre e l'ammontare da chiedere per il risarcimento dei danni, può fare risparmiare tempo e denaro.

Se la domanda di risarcimento è presentata per conto di una società a responsabilità limitata, potrebbe essere necessario nominare un avvocato per la rappresentanza durante l'udienza. Ciò dipende dall'ammontare richiesto e dal tipo di udienza.

[1] Esistono diversi altri protocolli in materia di precontenzioso, ad esempio per le controversie in materia di edilizia e di ingegneristica, le cause per diffamazione, la risoluzione di controversie in ambito medico, la negligenza professionale e la procedura di revisione giudiziaria. Le copie di tutti i protocolli in materia di precontenzioso sono disponibili presso gli organi giurisdizionali oppure sul sito web del ministero della Giustizia.

7 Per avviare l’azione in giudizio, a chi devo rivolgermi: al banco del ricevimento, alla cancelleria giudiziaria o a qualche altra amministrazione?

Le norme relative all'avvio di un procedimento civile sono contenute nella parte 7 del codice di procedura civile[1], da leggere assieme alle indicazioni pratiche che accompagnano il testo. La regola di base prevede che, in assenza di norme o indicazioni pratiche, una richiesta di risarcimento in Inghilterra e in Galles possa essere presentata in qualsiasi sede di udienza dei tribunali di contea. Nella pratica, le domande di risarcimento di crediti di natura esclusivamente pecuniaria dei tribunali di contea devono essere presentate online o inviate a Money Claims on Line (domande di risarcimento dei crediti pecuniari online) a Salford. Esiste inoltre anche una procedura complementare online per le domande relative a diritti di possesso.

Alcune istanze, come quelle presentate nell'ambito della procedura prevista dalla legge sul credito al consumo[2], devono essere presentate presso la sede di udienza del tribunale di contea del luogo in cui il convenuto ha la residenza o la sede della propria attività. Alcune sedi di udienza sono dotate di dispositivi elettronici per la comunicazione. Le norme in materia sono contenute nella parte 5 delle norme di procedura civile e nelle rispettive indicazioni pratiche, con norme specifiche per l'High Court (Alta Corte). Le informazioni per l'High Court sono accessibili online qui.

Il personale degli organi giurisdizionali non può fornire consulenza sulla validità di un'istanza né sull'adeguatezza della linea di azione scelta. È possibile ottenere consulenza presso l'Ufficio di consulenza ai cittadini o il Centro legale.

[1] Op. cit.

[2] Norme di procedura civile e indicazioni pratiche 7B5.

8 In che lingua posso formulare la mia domanda? Posso presentarla oralmente o devo presentarla necessariamente per iscritto? Posso farlo per fax o per posta elettronica?

Le domande devono essere presentate per iscritto e redatte in inglese. Esistono in aggiunta strutture destinate ai parlanti di lingua gallese. Come detto in precedenza, è possibile utilizzare le comunicazioni elettroniche con gli organi giurisdizionali sia per la presentazione delle richieste di risarcimento che per le domande accessorie, nonché per comunicazioni generali con l'organo giurisdizionale. Per indicazioni al riguardo, si veda qui.

9 Esistono dei moduli per introdurre un’azione in giudizio o, se non esistono, che cosa si deve fare per agire in giudizio? Quali sono gli elementi che il fascicolo deve obbligatoriamente contenere?

In genere per avviare un'azione è necessario compilare il modulo N1. Esistono altri moduli per questioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti il diritto di possesso. Il modulo N1 contiene note indicative per l'attore. È possibile chiedere aiuto presso un Ufficio di consulenza ai cittadini. Le note indicative precisano quali informazioni includere nella richiesta di risarcimento. All'atto dell'inoltro della domanda, è necessario farne una copia per sé, una per l'organo giurisdizionale e una per ogni convenuto cui è destinata la richiesta di risarcimento. L'organo giurisdizionale ne notificherà o comunicherà una copia sigillata ai convenuti.

Esistono diversi altri moduli da utilizzare in altri tipi di procedimenti o per le fasi successive dell'azione, anch'essi disponibili presso gli organi giurisdizionali o sul sito web del ministero della Giustizia.

10 Ci sono diritti da pagare? Se sì, quando bisogna pagarli? L'avvocato deve essere pagato fin dall'inizio?

Di norma occorre pagare un'imposta di registro per l'avvio dell'azione legale. L'ammontare dell'imposta dipende dal credito vantato dall'attore. Laddove il convenuto non paghi una volta emessa la sentenza oppure qualora ritenga che il credito non sia dovuto e la richiesta venga contestata e prosegua nell'ambito di un'impugnazione, si potrebbe incorrere nel pagamento di altre imposte. Nel caso in cui l'attore vinca la causa, le imposte versate verranno aggiunte all'importo dovuto dal convenuto. L'attore può inoltre ricevere una compensazione per il tempo sottratto alla propria attività professionale, anche se l'importo non andrà necessariamente a coprire in toto la remunerazione persa.

In determinate circostanze, ad esempio per i beneficiari di forme di sostegno al reddito, è possibile chiedere l'esenzione dal pagamento della tassazione degli atti giudiziari. Informazioni complete sulle spese di giudizio sono disponibili su un opuscolo pubblicato sul sito web del ministero della Giustizia, in cui sono fornite informazioni anche sui casi per i quali non è prevista alcuna tassazione.

L'attore potrebbe incorrere in ulteriori spese. Se il convenuto contesta la richiesta, l'attore potrebbe avere bisogno di testimoni che lo aiutino a esporre i fatti all'organo giurisdizionale. In tal caso dovrà pagare loro le spese di viaggio di andata e ritorno dall'organo giurisdizionale e un importo pari a quello che avrebbero guadagnato in quella giornata. In caso di vittoria, tuttavia, il giudice può ordinare che tali spese siano a carico del convenuto.

Potrebbe altresì essere necessario ottenere una perizia da un esperto, ad esempio un medico, un meccanico o un geometra. Potrebbe anche essere necessario chiedere al perito di partecipare a un'udienza presso l'organo giurisdizionale per testimoniare a proprio nome. In tal caso, l'attore dovrebbe pagarne spese e onorari, ma anche in questo caso, laddove vinca la causa, il giudice può ordinare che tali costi siano a carico del convenuto.

Se la domanda concerne una somma fissa (un "importo specificato") e il convenuto è una persona fisica che la contesta, la domanda può essere deferita all'organo giurisdizionale locale del convenuto. In tal caso, l'attore potrebbe doversi spostare per ogni udienza. Laddove vinca la causa, potrà chiedere il rimborso delle spese di viaggio e una compensazione per il mancato guadagno.

Gli importi che possono essere chiesti per le spese di testimoni, periti e consulenti legali sono limitati per le domande che rientrano nelle controversie di modesta entità.

Qualora l'attore non sia di madrelingua inglese e abbia bisogno di un interprete, l'organo giurisdizionale non potrà fornire assistenza per trovarne uno. La ricerca e il pagamento dell'onorario dell'interprete sono a carico dell'attore.

Gli onorari degli avvocati vanno corrisposti solitamente una volta chiusa la causa. In caso di vittoria dell'attore, il giudice può ordinare al convenuto di pagare del tutto o in parte il compenso degli avvocati. Tuttavia, se l'attore è rappresentato dal proprio avvocato e la domanda è di valore inferiore a 5 000 GBP, spetta solitamente all'attore stesso farsi carico delle spese per l'intervento dell'avvocato, anche in caso di vittoria. Occorre inoltre tenere presente che, benché possa emettere una sentenza a favore dell'attore (obbligando in altri termini il convenuto a corrispondere quanto dovuto), il giudice non prenderà alcun provvedimento d'ufficio per garantire che la somma venga versata. Qualora il convenuto non paghi, l'attore dovrà chiedere al giudice di agire, presentando una domanda chiamata di "esecuzione della sentenza", per la quale potrà essere necessario versare un'altra imposta di registro. Maggiori informazioni sull'esecuzione delle sentenze sono disponibili in diversi opuscoli.

11 Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato?

Esistono diverse tipologie di finanziamenti limitati per l'assistenza legale, disponibili per talune questioni civili. Il tipo di finanziamento e la possibilità di accedervi dipendono da una serie di fattori, tra cui il tipo di azione legale e il reddito dell'attore. Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito web relativo al patrocinio a spese dello Stato.

12 A partire da che momento si considera effettivamente introdotta la mia domanda? Riceverò riscontro dalle autorità sulla validità o meno dell’introduzione della mia domanda?

La data di inizio del procedimento è la data in cui il giudice accoglie ed emette un atto introduttivo. La data di emissione è registrata dall'organo giurisdizionale con un timbro datario apposto sull'atto incluso nel fascicolo giudiziario o sulla lettera che accompagnava l'atto introduttivo al momento della sua ricezione presso l'organo giurisdizionale. Se dall'atto introduttivo mancano informazioni necessarie o se vi sono errori evidenti, il giudice non emette l'atto e lo rinvia al proponente. Se l'atto introduttivo è emesso, il giudice invia un avviso di emissione in cui è specificata la data di emissione e la data in cui l'atto è stato inviato al convenuto.

13 Potrò avere informazioni precise sul calendario degli eventi che si svolgeranno a seguito della domanda (ad esempio il termine di comparizione)?

Sì.

Dopo che l'atto è stato accolto e che lo stesso è stato notificato o comunicato al convenuto mediante il modulo di domanda N1, assieme alla documentazione necessaria, il convenuto ha 14 giorni per presentare la propria difesa e/o eccepire l'incompetenza giurisdizionale. Una volta presentata la difesa, il giudice stabilisce un'assegnazione provvisoria del caso a una categoria di procedimento e trasmette alle parti un Directions Questionnaire (modulo introduttivo), che dovrà essere restituito entro un termine prestabilito. Una volta ricevuto il modulo introduttivo, il caso sarà deferito all'organo giurisdizionale opportuno. In genere si tratta della sede di udienza del tribunale di contea locale del convenuto. Il giudice farà in modo che le parti siano informate di tutti i termini per completare ciascun atto.

Link correlati

I link di pertinenza specifica sono stati indicati nelle risposte precedenti. I link seguenti rinviano a siti per informazioni più generali:

Ministero della Giustizia

Patrocinio a spese dello Stato/assistenza legale

Commissione dei servizi legali

Ordine degli avvocati di Inghilterra e Galles

Law Society of England and Wales

Ufficio di consulenza ai cittadini

Ultimo aggiornamento: 15/11/2021

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