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Insolvenza/fallimento

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Nel Granducato di Lussemburgo esistono otto diverse procedure concorsuali per insolvenza.

Tre di queste procedure riguardano esclusivamente i commercianti (persone fisiche e giuridiche):

  1. La procedura fallimentare prevista dal Code de Commerce (codice di commercio) è una procedura finalizzata alla liquidazione del patrimonio del commerciante che è diventato insolvente e il cui credito risulta compromesso.
  2. Il concordato preventivo, previsto dalla legge del 14 aprile 1886 sul concordato destinato a prevenire il fallimento, costituisce una procedura aperta in determinate condizioni al debitore che soddisfa le condizioni del fallimento. Quando il concordato avviene per abbandono di attivo, questa procedura è finalizzata, alla stregua della procedura fallimentare, a consentire la liquidazione dell’attivo del commerciante che ha operato l’abbandono. Questa procedura differisce però dalla procedura fallimentare nel senso che il commerciante non subisce gli effetti prodotti da quest’ultima.
  3. La procedura di gestione controllata prevista dal decreto granducale del 24 maggio 1935 che istituisce la gestione controllata è una procedura finalizzata alla riorganizzazione dell’attività del commerciante che ne fa domanda; il beneficio di questa procedura può tuttavia essere richiesto anche quando il commerciante desidera ottenere una realizzazione soddisfacente del proprio attivo.

Oltre a queste procedure, il diritto lussemburghese ne prevede un’altra (cfr. articoli 593 e seguenti del codice di commercio) che permette al commerciante di ottenere in determinate condizioni la sospensione dei pagamenti.

  1. La quarta procedura è aperta alle sole persone fisiche che non esercitano attività commerciali: si tratta della procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge dell’8 gennaio 2013 relativa al sovraindebitamento, che è destinata a permettere al richiedente di risanare la propria situazione finanziaria attraverso l’elaborazione di un piano di rimborso dei debiti.

Esistono infine procedure concorsuali specifiche per insolvenza applicabili a notai, istituti di credito, compagnie assicurative e organismi di investimento collettivo (non saranno tuttavia presentate in questa scheda, trattandosi di procedure destinate esclusivamente a una categoria professionale o a un settore d’attività).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

1. Fallimento

La procedura fallimentare può essere avviata mediante dichiarazione di fallimento del debitore, mediante citazione di uno o più creditori o con procedura d’ufficio.

La dichiarazione di fallimento deve essere effettuata dal commerciante presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, del suo domicilio o della sua sede sociale. Tale dichiarazione deve essere effettuata entro un mese dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni del fallimento.

Se un creditore o più creditori del debitore commerciante decidono di procedere mediante citazione per fallimento, devono ricorrere a un ufficiale giudiziario che, mediante atto di notificazione, ordina al commerciante di comparire entro 8 giorni (citazione a data fissa) dinanzi al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, ai fini della decisione sul merito della citazione per fallimento.

La procedura fallimentare può essere aperta anche d’ufficio in base alle informazioni a disposizione del tribunale. In tal caso, il tribunale deve convocare il fallito in camera di consiglio, attraverso la cancelleria, per ascoltarlo sulla sua situazione.

Prima di dichiarare il fallimento del commerciante, il tribunale circoscrizionale competente in materia commerciale (di seguito il “tribunal de commerce”, tribunale di commercio) deve verificare se la persona o la società in questione soddisfa le tre condizioni di seguito indicate:

  • status di commerciante: persona fisica che esercita come professione abituale (a titolo principale o accessorio) atti che la legge considera di natura commerciale (ad esempio gli atti di cui all’articolo 2 del codice di commercio) o una persona giuridica costituita in una delle forme societarie previste dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (come società anonima, società a responsabilità limitata, società cooperativa, ecc.);
  • cessazione dei pagamenti: la cessazione dei pagamenti presuppone che siano rimasti insoluti debiti certi, liquidi ed esigibili (come stipendi, previdenza sociale, ecc.) e che non siano sufficienti i debiti a termine o condizionali e le obbligazioni naturali;
  • compromissione del credito: il commerciante non riesce più a ottenere credito dalle banche o dai suoi fornitori o creditori.

Se il rifiuto o l’impossibilità di saldare un solo debito certo, liquido ed esigibile (indipendentemente dall’importo) costituisce di norma una condizione sufficiente per decretare lo stato di cessazione dei pagamenti, un problema temporaneo di liquidità non implica invece lo stato di fallimento, sempreché il commerciante riesca a procurarsi il credito necessario per proseguire la propria attività e onorare i propri impegni.

2. Concordato preventivo

Il concordato preventivo è riservato al “debitore sfortunato e in buona fede”: qualità che vengono valutate dal giudice in base alle circostanze del caso.

A seguito della presentazione della domanda, il tribunale di commercio incarica uno dei suoi giudici per verificare la situazione del richiedente e stilare una relazione.

È in base a questa relazione che il tribunale può eventualmente concedere al commerciante un periodo di sospensione per consentirgli di presentare proposte di concordato ai creditori.

3. Gestione controllata

Il debitore commerciante deve presentare una domanda motivata al tribunale di commercio della circoscrizione giudiziaria in cui si trova il principale centro di attività del commerciante o, nel caso di una società, la sede legale.

Affinché il commerciante possa beneficiare della gestione controllata, il suo credito deve essere compromesso o risultare compromessa la piena esecuzione dei suoi impegni. La domanda deve inoltre avere ad oggetto la riorganizzazione dell’attività del debitore o la buona realizzazione del suo attivo. La giurisprudenza impone infine che il debitore commerciante sia in buona fede e il tribunale dispone in tal senso del potere discrezionale per valutare, in base ai fatti e alle circostanze del caso, l’esistenza o meno della buona fede richiesta per fruire di questo beneficio.

4. Sovraindebitamento

La situazione di sovraindebitamento delle persone fisiche è caratterizzata dalla manifesta impossibilità del debitore domiciliato nel Granducato di Lussemburgo di far fronte a tutti i suoi debiti non professionali esigibili e maturandi, nonché all’impegno di garantire o pagare in solido il debito di un imprenditore individuale o di una società se non è stato di fatto o di diritto dirigente di quest’ultima.

La procedura di regolamento collettivo dei debiti è costituita da 3 fasi, ovvero:

  • la fase del regolamento convenzionale, che ha luogo dinanzi alla Commission de médiation en matière de surendettement (commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento);
  • la fase del risanamento giudiziario, che ha luogo dinanzi al giudice di pace del domicilio del debitore sovraindebitato;
  • la fase del “ristabilimento personale”, detto “fallimento civile”, che ha luogo davanti al giudice di pace del debitore sovraindebitato.

Si noti che la fase del ristabilimento personale, che è subordinata alle altre due fasi della procedura di regolamento collettivo dei debiti, può essere avviata solo quando il debitore sovraindebitato si trova in una situazione irrimediabilmente compromessa, caratterizzata dall’impossibilità di eseguire:

  • le misure del piano di regolamento convenzionale, oppure
  • le misure proposte dalla commissione di mediazione nell’ambito del regolamento convenzionale, e
  • le misure previste nell’ambito della procedura di risanamento giudiziario.

Va inoltre osservato che le domande di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti devono essere rivolte al presidente della commissione di mediazione.

Il modulo relativo alla domanda di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti può essere scaricato dal seguente indirizzo.

I creditori del debitore sovraindebitato sono inoltre tenuti a dichiarare i loro crediti al Service d’information et de conseil en matière de surendettement (Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento). Il modulo relativo alla dichiarazione dei crediti può essere scaricato qui.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, così come dei beni che dovessero spettargli dopo la pronuncia della suddetta sentenza.

Detta privazione si applica a tutti i beni, sia mobili che immobili. Questo meccanismo mira a tutelare gli interessi dei creditori esistenti che insieme compongono la massa fallimentare.

In generale, il curatore si reca nei locali del fallito per fare un inventario dei beni ivi presenti. A tale proposito il curatore deve garantire che venga fatta una distinzione tra i beni appartenenti in fine al fallito e quelli sui quali i terzi possono far valere diversi diritti reali.

Il curatore provvede poi, nell’ambito del realizzo dei beni mobili e immobili, a vendere gli eventuali beni del fallito nel migliore interesse della massa fallimentare. Per la cessione di questi beni, il curatore necessita dell’autorizzazione giudiziaria del tribunale. I beni mobili e immobili devono essere venduti in base alle forme previste dal codice di commercio e i proventi devono essere accreditati sul conto bancario aperto a nome della procedura concorsuale per insolvenza.

2. Sovraindebitamento

Il giudice provvede a far stilare un bilancio della situazione economica e sociale del debitore, a far verificare i crediti e a far valutare gli elementi dell’attivo e del passivo.

Dopo aver dichiarato l’apertura della procedura di ristabilimento personale e l’esistenza di beni da liquidare, il giudice provvede alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore.

Il giudice di pace si pronuncia sulle eventuali contestazioni di crediti e ordina la liquidazione del patrimonio personale del debitore. Ne sono esclusi solo la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali, essenziali all’esercizio della sua attività professionale. Nell’ambito della procedura di ristabilimento personale, la liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore sovraindebitato viene effettuata conformemente all’obiettivo di legge, ossia il risanamento della situazione finanziaria del debitore, consentendo a quest’ultimo e alla sua comunità domestica di condurre una vita dignitosa.

Durante l’intero periodo di liquidazione, i diritti e le azioni del debitore sul patrimonio dello stesso sono esercitati da un liquidatore nominato dal giudice.

Il liquidatore dispone di un periodo di 6 mesi per vendere i beni del debitore in via bonaria o per organizzare una vendita forzata.

Sono di seguito illustrati gli effetti della procedura di ristabilimento personale:

  1. se l’attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni è sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice chiude il procedimento;
  2. se l’attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni non è sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo;
  3. se il debitore non possiede altro se non la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali essenziali all’esercizio della sua attività professionale, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo;
  4. se l’attivo è costituito esclusivamente da beni privi di valore commerciale o i cui costi di vendita sarebbero palesemente sproporzionati rispetto al loro valore venale, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo.

La chiusura per insufficienza dell’attivo ha l’effetto di cancellare tutti i debiti non professionali del debitore.

Sono tuttavia esclusi dalla cancellazione dei debiti non professionali del debitore:

  • i debiti che il garante o il coobbligato ha pagato al posto del debitore;
  • i debiti di cui all’articolo 46 della legge, vale a dire la rata corrente dei debiti alimentari e le compensazioni pecuniarie concesse alle vittime di atti intenzionali di violenza per le lesioni personali subite.

I debiti di cui all’articolo 46 della legge possono tuttavia essere cancellati se il creditore interessato ha espresso il consenso alla remissione, alla rinegoziazione del rimborso o alla cancellazione dei debiti in questione.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, come pure dei beni che dovessero eventualmente spettargli.

Una volta pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, l’amministrazione dei beni viene affidata a un curatore.

Se il fallito è una persona giuridica, la massa fallimentare è costituita dall’insieme dell’attivo e del passivo senza tenere conto dei diritti vantati dai soci in quanto tali.

I curatori saranno scelti tra le persone che offrono le maggiori garanzie in termini di intelligenza e fedeltà della loro gestione.

In pratica, i giudici del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, scelgono i curatori a partire dall’elenco degli avvocati. Il tribunale può anche nominare notai o esperti contabili/revisori dei conti, ove ciò si riveli necessario nell’interesse del fallimento.

Come in tutti i procedimenti che riguardano commercianti, la competenza in materia di fallimento spetta al tribunale di commercio.

Il tribunale di commercio pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento, determina la data di cessazione dei pagamenti, nomina i soggetti chiamati a intervenire - juge-commissaire (giudice delegato), curatore -, fissa la data di dichiarazione dei crediti e la data di chiusura del verbale di verifica dei crediti e pronuncia la chiusura della procedura di fallimento.

L’amministrazione dei beni è affidata a un curatore designato dal tribunale e incaricato di realizzare i beni del debitore e di ripartirne i proventi tra i vari creditori, nel rispetto delle norme relative ai privilegi e alle garanzie reali.

Il giudice delegato è responsabile della supervisione delle operazioni, della gestione e della liquidazione del fallimento. Durante l’udienza il giudice delegato presenta una relazione in merito alle contestazioni che potrebbero scaturirne e ordina le misure urgenti necessarie ai fini della sicurezza e della conservazione dei beni della massa fallimentare. Il giudice delegato presiede inoltre le riunioni dei creditori del fallito.

Dal momento in cui viene pronunciato il fallimento, il commerciante fallito viene privato della facoltà di amministrare i suoi beni e non può più effettuare pagamenti, operazioni e altri atti su tali beni.

2. Sovraindebitamento

Per quanto riguarda gli obblighi del debitore e l’effetto che l’avvio della procedura di regolamento collettivo dei debiti ha sul suo patrimonio, occorre notare che il debitore è vincolato a un obbligo di buona condotta.

Durante il periodo di buona condotta, il debitore è tenuto a:

  • collaborare con le autorità e gli organi coinvolti nel procedimento accettando di comunicare spontaneamente qualsiasi informazione riguardante il suo patrimonio, i suoi redditi e debiti e gli eventuali cambiamenti nella propria situazione;
  • esercitare, per quanto possibile, un’attività remunerata corrispondente alle sue facoltà;
  • non aggravare il suo stato di insolvenza e agire lealmente per ridurre i debiti;
  • non favorire un creditore, ad eccezione dei creditori di alimenti per le rate correnti, dei locatori per le rate correnti del canone di affitto relativo a un alloggio corrispondente alle necessità di base del debitore, dei fornitori di servizi e prodotti essenziali a una vita dignitosa e dei creditori per la rata corrente relativa a un procedimento esecutivo promosso contro il debitore per il pagamento del risarcimento danni concesso a seguito di atti intenzionali di violenza per lesioni fisiche subite;
  • rispettare gli impegni assunti nell’ambito del procedimento.

Esistono due tipi di procedure a seconda che ci si trovi nella fase convenzionale o nella fase giudiziaria.

La fase del regolamento convenzionale dei debiti ha luogo dinanzi alla commissione di mediazione. Costituita da membri nominati dal ministro, la commissione di mediazione ha un presidente e un segretario e si riunisce almeno una volta a trimestre. Per essere ammessi alla commissione di mediazione, i candidati devono presentare, tra le altre cose, un estratto del casellario giudiziale e, una volta nominati, hanno l’obbligo legale di informare il ministro di qualsiasi procedimento penale o condanna nei loro confronti, in modo che sia possibile provvedere alla loro sostituzione. I membri della commissione di mediazione ricevono un’indennità di 10 euro a seduta, mentre l’indennità del presidente è di 20 euro.

La commissione di mediazione si pronuncia in particolare sull’ammissione delle domande alla procedura e sull’ammissibilità delle dichiarazioni di credito e approva o modifica i progetti dei piani di regolamento convenzionale che le vengono sottoposti, previa istruzione da parte del Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento (in seguito il “servizio”).

Se entro massimo sei mesi dalla decisione di ammissione della commissione il piano proposto non è stato accettato dalle parti interessate, la commissione stila un verbale di insolvenza in cui si constata il fallimento della procedura di regolamento convenzionale. Entro due mesi dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro, il debitore può avviare una procedura di risanamento giudiziario dinanzi al giudice di pace del proprio domicilio. Se il debitore non presenta ricorso entro il termine stabilito, non può avviare una nuova procedura di regolamento collettivo dei debiti prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro.

Se viene avviata la fase di risanamento giudiziario, le parti sono convocate dinanzi al giudice di pace, il quale può esigere dalle stesse la trasmissione di tutti i documenti o elementi che consentano di stabilire l’entità del patrimonio del debitore (attivo e passivo).

In base agli elementi presentatigli, il giudice stabilisce un piano di risanamento con misure volte a mettere il debitore nella condizione di far fronte ai propri impegni.

Il piano di risanamento stabilito dal giudice ha una durata massima di sette anni e può essere dichiarato estinto in un numero limitato di casi (in particolare se il debitore non ha rispettato gli obblighi impostigli dal piano di risanamento).

3. Gestione controllata

Nell’ambito della procedura di gestione controllata, il debitore perde il suo potere decisionale a favore dei commissari ai quali viene affidato il compito di stilare un inventario e di realizzare un progetto di riorganizzazione o di realizzo e distribuzione dell’attivo. Al debitore viene pertanto fatto divieto di intervenire in un modo che possa intralciare l’attività dei commissari nominati nell’ambito del presente procedimento.

4. Concordato

Durante la procedura di concordato il debitore non può più alienare, ipotecare o sottoscrivere impegni senza l’autorizzazione del giudice delegato; al giudice delegato spetta il compito di effettuare l’inventario e l’analisi dello stato dell’impresa e può, se necessario, farsi assistere da esperti.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Le diverse procedure sopra citate non mettono fine ai privilegi dei creditori, con l’eccezione dalla procedura di concordato.

1. Concordato

La partecipazione al voto sul concordato fa perdere la qualifica di creditore privilegiato ai creditori che beneficiano di garanzie reali (articolo 10 della legge del 14 aprile 1886).

2. Fallimento

“In materia fallimentare, è giurisprudenza consolidata che dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento non possano più essere effettuate compensazioni legali, giudiziarie o convenzionali, nemmeno tra crediti preesistenti, se fino a quel momento hanno disatteso uno dei tre requisiti di liquidità, esigibilità e fungibilità. Se da un lato la sentenza dichiarativa di fallimento può ostacolare l’attivazione della compensazione legale, dall’altro non si può dedurre che ciò avverrebbe in modo assoluto o retroattivo. La sentenza di fallimento non compromette la compensazione legale se sussistevano le condizioni prima dell’apertura del fallimento. La Corte d’appello ha ritenuto che il periodo sospetto non impedisce l’attivazione di questo tipo di compensazione. La compensazione legale è operata nonostante la cessazione dei pagamenti. Non è un atto del debitore, ma è operata a sua insaputa; l’articolo 445 del codice di commercio non la contempla”.

Per quanto riguarda la compensazione giudiziaria, non può essere pronunciata dopo l’apertura di una procedura concorsuale. Può tuttavia avere luogo durante il periodo sospetto, a condizione che la sentenza che la pronuncia sia passata in giudicato (mezzi di ricorso scaduti). In tal caso, la compensazione può avere effetto solo dal giorno della sentenza.

Quanto alla compensazione convenzionale, non può ovviamente avere luogo dopo l’apertura di una procedura concorsuale e non può nemmeno avvenire durante il periodo sospetto, in quanto l’articolo 445 del codice di commercio la considera un metodo di pagamento anomalo, interessato da una nullità di diritto [1]”.

Occorre tuttavia osservare che la legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie prevede specifiche eccezioni alle norme sopra descritte, ad esempio per gli accordi di compensazione eventualmente sottoscritti tra le parti nel giorno dell’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza (o anche dopo l’apertura, cfr. articoli 18 e seguenti della legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie).

3. Gestione controllata

Nell’ambito della gestione controllata, del concordato e della sospensione dei pagamenti, tali compensazioni sono impossibili se realizzate a partire dal momento in cui il debitore ha perso la facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti e dei suoi beni.


[1] La compensation comme garantie d’une créance sur un débiteur en faillite, Pierre HURT, J.T. 2010, pag. 30.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Una delle prime difficoltà che il curatore fallimentare deve affrontare dopo l’apertura di un fallimento sono i contratti in essere, stipulati prima della dichiarazione di fallimento. A parte i contratti di lavoro che terminano a tutti gli effetti nel giorno della pronuncia del fallimento (articolo 12-1 del codice del lavoro), è tradizionalmente ammesso che i contratti in corso sussistono finché non vengono cessati dal curatore fallimentare.

Per decidere se dare o meno temporaneamente seguito a questi contratti, il curatore deve valutare gli interessi in gioco. In caso di presenza di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione del contratto in caso di fallimento di una delle parti, occorre stabilire se il curatore intenda o meno contestare l’applicabilità di tali clausole (tenendo presente che la validità di queste clausole può essere oggetto di discussione; queste clausole sono, ad esempio, considerate nulle in Belgio in materia di locazione commerciale).

In ogni caso spetta di norma al solo curatore scegliere tra esecuzione e risoluzione dei contratti. In caso di contestazione dell’altro contraente che invoca la risoluzione automatica del contratto per fallimento, il curatore si espone ad azioni giudiziarie dall’esito incerto e a nuovi costi a carico della massa fallimentare [1].


[1] Fonti: “Les procédures collectives au Luxembourg”, Yvette HAMILIUS e Brice HELLINCKX (autori del 3° capitolo), Editions Larcier 2014, pag. 86.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

1. Procedure di concordato, fallimento, sospensione dei pagamenti e gestione controllata

Nelle procedure di concordato, fallimento, sospensione dei pagamenti e gestione controllata, gli atti di esecuzione forzata nei confronti del commerciante e dei suoi beni vengono sospesi. Per contro, nessuno dei testi giuridici in vigore nel Granducato di Lussemburgo impedisce ai creditori di compiere atti volti a preservare l’integrità del patrimonio del loro debitore.

In tutti queste procedure il debitore non potrà più disporre liberamente dei propri beni. “Nel periodo tra la sentenza dichiarativa di fallimento e la chiusura dello stesso, nessun’azione legale può essere validamente promossa nei confronti del solo fallito sui beni oggetto di spossessamento” (Lux, 12 gennaio 1935, Pas. 14, p. 27) “I creditori non garantiti e quelli che godono di un privilegio generale non sono ammessi, durante il fallimento, a citare il fallito e nemmeno il curatore per chiederne la condanna; possono agire solo attraverso la dichiarazione di credito o l’azione di ammissione per il riconoscimento del loro credito” (Cass. 13 novembre 1997, Pas. 30, pag. 265).

Tuttavia in alcuni casi gli atti di disposizione possono ancora essere effettuati con il consenso della persona delegata dal tribunale di commercio (in materia di sospensione dei pagamenti o di gestione controllata).

Infine la sentenza dichiarativa di fallimento rende esigibili i debiti non maturati e viene sospeso il decorso degli interessi.

2. Sovraindebitamento

In materia di regolamento collettivo dei debiti, la decisione di ammissione della domanda del debitore da parte della commissione comporta a tutti gli effetti la sospensione dei provvedimenti esecutivi sui beni di quest’ultimo, ad eccezione dei provvedimenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla sospensione del decorso degli interessi e l’esigibilità dei debiti non maturati.

In caso di fallimento della fase convenzionale, il giudice di pace dinanzi al quale viene esperita la fase giudiziaria può sospendere i provvedimenti esecutivi alle stesse condizioni di cui sopra.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

I processi già in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale per insolvenza sono validamente proseguiti dal curatore fallimentare in quanto tale. L’attore o gli attori di questi procedimenti devono tuttavia regolarizzare la procedura facendo intervenire il curatore, che è l’unico a poter validamente rappresentare il debitore fallito.

In caso di condanna del debitore, il creditore o i creditori che hanno avviato azioni giudiziarie prima della messa in stato di fallimento ottengono un titolo di cui possono avvalersi nell’ambito della liquidazione del fallimento. L’esecuzione forzata di questo titolo non è tuttavia possibile se la sentenza dichiarativa di fallimento ha avuto l’effetto di privare il debitore della facoltà di amministrare tutti i suoi beni.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

1. Fallimento

I creditori vengono informati della messa in stato di fallimento del loro debitore attraverso la pubblicazione del fallimento in una o più testate giornalistiche distribuite in Lussemburgo. Dal canto loro, i creditori sono tenuti a depositare presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la dichiarazione dei loro crediti con i rispettivi titoli, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il cancelliere ne dà atto e rilascia una ricevuta.

Le dichiarazioni di credito devono essere firmate e devono indicare, tra l’altro, il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei creditori, l’importo e le cause del credito, nonché le garanzie o gli eventuali titoli ad esso associati. Dopo di che, in presenza del curatore, del debitore fallito e del giudice delegato, viene effettuata una verifica dei vari crediti dichiarati.

Nell’ambito di tale procedura i creditori possono, in caso di contestazioni, essere convocati per spiegare i dettagli del loro credito (come fondatezza e importo esatto) durante valutazioni in contraddittorio.

Se il curatore ha riscontrato la presenza di attivi che possono essere distribuiti tra i creditori, il curatore li convoca a una seduta di rendicontazione durante la quale possono prendere posizione sul progetto di distribuzione.

In caso di insufficienza dell’attivo, la procedura di fallimento viene dichiarata chiusa.

Quando il curatore non adempie i propri doveri in modo soddisfacente per i creditori, questi ultimi possono rivolgere le loro doglianze al giudice delegato che, ove necessario, provvede a sostituire il curatore.

2. Gestione controllata

Nell’ambito della gestione controllata i commissari devono sottoporre ai creditori i dettagli del progetto di riorganizzazione o di realizzo degli attivi.

In tal caso, i creditori possono essere convocati per far valere le proprie osservazioni. Entro quindici giorni dal momento in cui sono stati informati, i creditori devono comunicare alla cancelleria se aderiscono o se si oppongono al progetto, sapendo che il progetto può essere attuato solo se vi ha aderito più della metà dei creditori che con i loro crediti rappresentano oltre la metà del passivo.

3. Concordato

Nel concordato viene convocata un’assemblea dei creditori per permettere a questi ultimi di deliberare sulle proposte formulate dal giudice delegato. È in tale contesto che i creditori devono dichiarare i loro crediti e comunicare se aderiscono o meno alle proposte di concordato.

I creditori hanno la possibilità di formulare le loro osservazioni anche durante l’udienza di omologazione del concordato. Essi possono inoltre impugnare la sentenza di concessione del concordato, se non erano stati convocati all’assemblea dei creditori o se avevano votato contro le proposte di concordato.

4. Sovraindebitamento

In un primo momento, durante la fase di regolamento convenzionale, i creditori sono tenuti a dichiarare il loro credito al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento; dopo di che i creditori possono partecipare attivamente all’adozione di un progetto di regolamento convenzionale da parte del predetto Servizio.

Successivamente la commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento convoca i creditori e presenta loro le proposte elaborate nell’ambito del regolamento convenzionale. Affinché il progetto di regolamento contrattuale possa essere accettato, deve aderirvi almeno il sessanta per cento dei creditori che con i loro crediti rappresentano il sessanta per cento della massa creditizia. Il silenzio dei creditori vale accettazione.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

I curatori fallimentari rappresentano il fallito, ma anche la massa dei creditori e in questa duplice veste sono incaricati non solo dell’amministrazione dei beni del fallimento ma sono anche autorizzati a seguire, come attori o convenuti, tutte le azioni volte a preservare l’attivo che deve fungere da garanzia per i creditori, oltre a ricostituire o incrementare tale attivo nell’interesse comune dei creditori (Corte d’appello, 2 luglio 1880, Pas. 2, pag. 49)

Il curatore esercita le azioni relative alla garanzia comune dei creditori, costituita dal patrimonio del fallito, ossia azioni volte alla ricostituzione, alla tutela o alla liquidazione di tale patrimonio (Corte d’appello, 25 febbraio 2015, Pas. 37, pag. 483)

Per quanto riguarda i contratti ancora in essere dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore deve decidere se sia opportuno cessarli o se sia meglio, qualora permettano di svincolare attivi, continuare a eseguirli in vista della copertura successiva del passivo del fallito.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Tutti i creditori devono effettuare la dichiarazione di credito, indipendentemente dalla natura del credito e dal fatto di beneficiare o meno di un privilegio. Sono esclusi da questa procedura i crediti della massa, ovvero quelli sorti successivamente e nell’interesse della procedura fallimentare (ad esempio spese del curatore, affitti maturati dopo la sentenza di fallimento, ecc.).

Per quanto riguarda i crediti della massa sorti dopo l’apertura della procedura di insolvenza e risultanti dalla gestione del fallimento o dalla prosecuzione di alcune attività dell’impresa fallita, questi crediti sono onorati in via prioritaria, prima che il resto dell’attivo sia distribuito tra i creditori nell’ambito della massa fallimentare. I crediti della massa sono quindi in ogni caso onorati in via prioritaria rispetto agli altri creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

1. Fallimento

Nell’ambito della procedura di fallimento, la sentenza di fallimento viene pubblicata con diversi mezzi (stampa, iscrizione al tribunale di commercio) in modo da consentire ai creditori del debitore fallito di essere informati sulla situazione e di rendere nota la propria esistenza (articolo 472 del codice di commercio).

In tal senso i creditori devono presentare una dichiarazione di credito alla cancelleria del tribunale di commercio e devono depositare gli opportuni titoli giustificativi (articolo 496 del codice di commercio).

Il modulo che consente ai creditori di presentare la dichiarazione di credito è disponibile online al seguente indirizzo.

I crediti vengono verificati dal curatore incaricato della liquidazione del fallimento, il quale può eventualmente contestarli (articolo 500 del codice di commercio).

Qualsiasi credito dichiarato che venga contestato è rinviato dinanzi a un giudice.

Tuttavia le contestazioni che, per via dell’oggetto, non rientrano nella competenza del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, sono deferite al giudice competente per la decisione di merito e al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, affinché stabilisca, conformemente all’articolo 504, fino a quale importo il creditore contestato può partecipare alle delibere del concordato (Articolo 502).

2. Concordato

Per quanto riguarda il concordato, il debitore che presenta la domanda di concordato deve precisare nella richiesta l’identità e il domicilio dei suoi creditori, nonché l’importo dei rispettivi crediti (articolo 3 della legge del 14 aprile 1886).

I creditori vengono informati con una raccomandata (articolo 8 della legge del 14 aprile 1886) contenente un invito a partecipare all’adunanza dei creditori concordatari.

La convocazione viene pubblicata anche a mezzo stampa.

È in quest’adunanza che i creditori dichiarano l’importo dei propri crediti.

Come già ricordato, la partecipazione al voto fa perdere la qualifica di credito privilegiato a tutti i crediti assistiti da una garanzia reale (articolo 10 della legge del 14 aprile 1886).

3. Sospensione dell’esecuzione

In materia di sospensione dell’esecuzione, il debitore è inoltre tenuto ad accludere un elenco contenente il nome e il domicilio dei propri creditori e l’ammontare dei loro crediti.

I creditori sono convocati mediante lettera raccomandata (articolo 596 del codice di commercio) e a mezzo stampa; durante la riunione alla quale sono invitati devono dichiarare l’importo dei loro crediti (articolo 597 del codice di commercio).

4. Gestione controllata

Nella gestione controllata non v’è procedura di dichiarazione di credito né di ammissione. Nella propria richiesta, il debitore indica al tribunale l’identità dei creditori, i quali vengono successivamente informati dal tribunale sul piano di riorganizzazione o di realizzo dell’attivo elaborato dai commissari designati dal tribunale.

5. Procedura di sovraindebitamento:

Entro un mese dalla pubblicazione a registro dell’avviso di regolamento collettivo dei debiti, i creditori del debitore sovraindebitato sono tenuti a dichiarare i propri crediti al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento.

La dichiarazione di credito viene redatta conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento granducale del 17 gennaio 2014 recante esecuzione della legge dell’8 gennaio 2013 sul sovraindebitamento.

Viene messo a loro disposizione un modello di dichiarazione.

È la commissione di mediazione ad analizzare l’ammissibilità delle dichiarazioni di credito.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Il principio fondamentale che domina il diritto fallimentare è che ogni creditore deve ricevere una quota identica, proporzionale all’ammontare del proprio credito.

Alcuni creditori che godono di una garanzia o di un privilegio vengono pagati in via prioritaria.

I creditori privilegiati devono essere classificati in base a un ordine legale di carattere pubblico (locatori immobiliari, creditori ipotecari, creditori garantiti da pegno su avviamento commerciale e soprattutto l’Erario in senso lato).

In genere il curatore fa riferimento agli articoli da 2096 a 2098 e agli articoli 2101 e 2102 del codice civile.

Il curatore deve effettuare verifiche caso per caso, basandosi sulle disposizioni legali e sulla giurisprudenza.

L’attivo netto a favore dei creditori non garantiti viene ripartito tra loro in modo proporzionale, conformemente all’articolo 561, comma 1, del codice di commercio.

Una volta che il curatore conosce l’importo degli onorari fissati dal tribunale, che ha classificato i creditori privilegiati e che conosce l’importo ancora da ripartire tra i creditori non garantiti, provvede a redigere un progetto di ripartizione dell’attivo che sottopone preventivamente al giudice delegato. Ai sensi dell’articolo 533 del codice di commercio, il curatore invita tutti i creditori a mezzo raccomandata alla seduta di rendicontazione, allegando all’avviso di convocazione una copia del progetto di ripartizione dell’attivo.

Il fallito deve essere convocato tramite ufficiale giudiziario o attraverso la pubblicazione in un giornale lussemburghese.

A meno che la seduta di rendicontazione del curatore non dia luogo a contestazioni da parte di un creditore, il curatore sottopone alla firma del giudice delegato e del cancelliere il verbale di seduta redatto in base al progetto di ripartizione dell’attivo.

Ultimata la rendicontazione, il curatore provvede a pagare i creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

1. Fallimento

In caso di fallimento, una volta effettuati i pagamenti, il curatore fallimentare può presentare istanza di chiusura, la quale sarà seguita da una sentenza di chiusura che, come il nome stesso indica, pone fine alla procedura fallimentare.

Ai sensi dell’articolo 536 del codice di commercio, un fallito che non sia stato dichiarato in bancarotta semplice o fraudolenta non può più essere citato in giudizio dai suoi creditori, salvo in caso di ritorno a giorni migliori entro sette anni dalla sentenza di chiusura per insufficienza dell’attivo.

In virtù dell’articolo 586 del codice di commercio, il fallito che abbia pagato integralmente in capitale, interessi e spese tutte le somme dovute può ottenere la riabilitazione presentando domanda in tal senso alla Cour supérieure de justice (Corte superiore di giustizia).

2. Concordato, sospensione dei pagamenti e gestione controllata

In materia di concordato, sospensione del pagamento e gestione controllata, la decisione con la quale il tribunale concede la misura richiesta pone fine alla procedura.

Il tribunale può adottare nei confronti del debitore fallito sia sanzioni di ordine civile che penale.

Se il tribunale constata che il fallimento è dovuto a “errori gravi e caratterizzati” commessi dal fallito, può vietare a quest’ultimo di esercitare un’attività commerciale direttamente o tramite un’altra persona. Tale divieto comprende anche il divieto di esercitare una funzione che implica un potere decisionale all’interno di una società.

Tra le altre sanzioni civili è prevista, nel caso dei fallimenti delle società commerciali, la possibilità che il fallimento sia esteso ai loro dirigenti, nonché le possibilità di azione sulla base degli articoli 1382 e 1383 del codice civile (responsabilità di diritto comune) e degli articoli 59 e 192 della legge sulle società commerciali.

Nei confronti del fallito possono inoltre essere adottate sanzioni di carattere penale (bancarotta).

In materia di concordato, la persona che ne ha beneficiato è tenuta a rimborsare i creditori in caso di suo ritorno a giorni migliori (articolo 25 della legge del 14 aprile 1886 sul concordato preventivo).

Il concordato non ha alcun effetto sui seguenti debiti:

  • imposte, tasse e altri oneri pubblici;
  • crediti garantiti da privilegi, ipoteche o pegni;
  • crediti alimentari.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura della procedura concorsuale per insolvenza, in caso di presenza di attivi, i creditori ottengono l’intero importo del loro credito o una frazione di quest’ultimo, conformemente alle condizioni di ripartizione stabilite nella sentenza di chiusura.

Se il fallito non è stato dichiarato in bancarotta semplice o fraudolenta, non può più essere citato in giudizio dai suoi creditori, salvo in caso di ritorno a giorni migliori entro 7 anni dalla sentenza di chiusura della procedura fallimentare.

I creditori possono anche promuovere un’azione ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile per impegnare la responsabilità di diritto comune dei dirigenti del fallito o promuovere un’azione basata sugli articoli 59 e 192 della legge sulle società commerciali (responsabilità degli amministratori e dei gerenti nell’ambito dell’esecuzione delle loro funzioni).

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese relative alla citazione per fallimento rientrano tra le spese della massa.

Trattandosi di spese sorte nell’interesse della procedura fallimentare, vengono pagate con gli attivi del fallimento prima che il curatore proceda alla distribuzione del resto dell’attivo tra i vari creditori.

Gli articoli 1 e 2 della legge del 29 marzo 1893 sull’assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito definiscono le spese che possono scaturire dalle formalità rese necessarie dalla procedura di insolvenza e stabiliscono l’ordine di pagamento in caso di insufficienza dell’attivo.

Il tribunale circoscrizionale competente definisce gli onorari del curatore in base al regolamento granducale del 18 luglio 2003.

Al curatore spetta il compito di presentare al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la nota delle spese e degli onorari in base ai beni recuperati.

Secondo l’articolo 536-1, comma 2, del codice di commercio, le spese e gli onorari dei fallimenti chiusi per insufficienza dell’attivo sono anticipati dall’Administration de l’Enregistrement (amministrazione di registro) in base alle condizioni stabilite dalla legge del 29 marzo 1893 sull’assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

1. Fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento può fissare il periodo della cessazione dei pagamenti del fallito a una data anteriore a quella della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale data non può tuttavia essere anteriore di oltre 6 mesi alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, il periodo intercorrente tra la cessazione dei pagamenti e la sentenza dichiarativa è detto “periodo sospetto”.

Alcuni atti compiuti durante questo periodo e che potrebbero essere tali da compromettere i diritti dei creditori sono nulli e privi di effetti. Si tratta in particolare di:

  • qualsiasi atto relativo a beni mobili o immobili ceduti dal fallito gratuitamente o a titolo oneroso quando il prezzo di vendita è palesemente troppo basso rispetto al valore del bene in questione;
  • qualsiasi pagamento effettuato in contanti o mediante cessione, vendita, compensazione o altro per debiti non ancora scaduti;
  • qualsiasi pagamento per debiti scaduti, effettuato con modalità diverse dai contanti e dai titoli di credito;
  • qualsiasi ipoteca o altri diritti reali concessi dal debitore per debiti contratti prima della cessazione dei pagamenti.

Per altri atti il principio di nullità non è invece automatico.

Alcuni pagamenti effettuati dal fallito per debiti scaduti possono essere annullati, così come qualsiasi altro atto oneroso commesso durante il periodo sospetto, ove risulti che i terzi che hanno ricevuto i pagamenti o che hanno trattato con il fallito erano a conoscenza del suo stato di cessazione dei pagamenti.

Quando un creditore sa che il suo debitore non è in grado di onorare i propri impegni non deve cercare di essere privilegiato a scapito della massa dei creditori.

I diritti ipotecari e di privilegio acquisiti in modo valido possono essere iscritti fino al giorno della sentenza dichiarativa di fallimento. Per contro, le iscrizioni effettuate nei 10 giorni precedenti il periodo di cessazione dei pagamenti, o successivamente, possono essere dichiarate nulle se sono trascorsi più di 15 giorni tra la data dell’atto costitutivo dell’ipoteca e la data dell’iscrizione.

Infine, tutti gli atti o pagamenti effettuati in frode dei creditori - ovvero effettuati dal debitore con la consapevolezza del danno che avrebbero causato al creditore (ad esempio riducendo la massa fallimentare, non rispettando il grado dei crediti, ecc.) - sono considerati nulli indipendentemente dalla data in cui sono stati compiuti.

La nozione di periodo sospetto non si applica ai contratti di garanzia finanziaria, come pure in caso di crediti futuri ceduti a società veicolo per la cartolarizzazione.

2. Concordato

Durante la procedura seguita per ottenere il concordato, il debitore non può alienare, ipotecare o sottoscrivere impegni senza l’autorizzazione del giudice delegato.

3. Gestione controllata

A decorrere dalla decisione di nomina di un giudice delegato chiamato a effettuare l’inventario della società, il commerciante non può, pena la nullità, alienare, costituire garanzie o ipoteche, sottoscrivere impegni o ricevere capitale mobiliare senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

Si noti inoltre che la legge sulla gestione controllata prevede sanzioni penali per il commerciante che abbia occultato una parte del suo attivo o che abbia sovradimensionato l’importo del suo passivo o che abbia lasciato intervenire creditori con crediti esagerati.

4. Sovraindebitamento

Il giudice può all’occorrenza designare persone incaricate di prestare assistenza da un punto di vista sociale, educativo o di gestione delle finanze, al fine di garantire che la parte di reddito del debitore non destinata al rimborso dei debiti sia utilizzata per gli scopi cui è riservata.

Nell’esercizio delle loro funzioni, queste persone sono abilitate ad adottare qualsiasi misura volta a evitare che questa parte di reddito sia sottratta al suo scopo naturale o che siano lesi gli interessi della comunità domestica del debitore.

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019

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