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Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Inghilterra e Galles
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

In Inghilterra e Galles, gli organi giurisdizionali che operano tanto ai sensi delle Civil Procedure Rules (codice di procedura civile), parte 25, norma 1, primo comma, quanto della loro competenza giurisdizionale inerente hanno il potere di ordinare provvedimenti provvisori e/o cautelari concepiti per proteggere gli interessi di una parte, sia in un attivo o nel contesto di una controversia. Tali rimedi sono disponibili in qualsiasi fase o persino prima dell'avvio del contenzioso. Si tratta di rimedi secondo equità, in quanto l'organo giurisdizionale gode del potere discrezionale per emettere un'ordinanza appropriata. I principi per la loro concessione sono stati stabiliti nel caso seminale di American Cyanamid Co contro Ethicon[1]. Ai sensi della parte 25, norma 1, primo comma, l'organo giurisdizionale può emettere quanto segue:

Provvedimenti provvisori

Dichiarazioni provvisorie

Ordinanze in merito a beni in maniera da consentire la vendita, il sequestro conservativo, l'ispezione, il trasferimento della custodia o il pagamento in relazione a tali beni

Ordinanze per consentire l'accesso a terreni o edifici

Ordinanze per la rinuncia a beni

Ordinanze di congelamento od ordinanze per imporre a una parte di fornire informazioni in merito all'ubicazione di beni o attivi oggetto dell'ordinanza di congelamento

Ordinanze di perquisizione

Ordinanze per la divulgazione di documenti o l'ispezione di beni prima dell'avvio di una controversia: tali ordinanze possono essere emesse nei confronti di una delle parti avverse oppure di una parte ancora non correlata

Ordinanze per un versamento provvisorio in relazione a danni che l'organo giurisdizionale deve ancora riconoscere

Ordinanze in merito a pagamenti in giudizio, in attesa dell'esito del procedimento

Ordinanze relative a somme di denaro

Ordinanze in relazione a procedimenti giudiziari in materia di proprietà intellettuale

Anche la giurisprudenza, nel contesto della competenza giurisdizionale inerente degli organi giurisdizionali, ha creato alcuni provvedimenti provvisori non da ultime le ordinanze e i provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio di cui alla causa Norwich Pharmacal. Le ordinanze di cui alla causa Norwich Pharmacal sono concepite per costringere una parte terza a divulgare i dettagli in merito all'autore di un illecito affinché l'attore possa quindi intentare un'azione legale contro tale persona: spesso si ricorre a tali ordinanze nei casi di condotta illecita aziendale. I provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio sono concepiti per impedire che una parte promuova un'azione legale in un paese straniero nel caso in cui ciò sarebbe vessatorio od oppressivo oppure esuli da un giusto processo. Inoltre l'organo giurisdizionale può emettere una dichiarazione in merito all'interpretazione della legge o alla durata di un contratto che è oggetto di contenzioso.

Un'ingiunzione è un'ordinanza di un organo giurisdizionale che impone a una parte di adottare determinati provvedimenti oppure di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti. Un provvedimento provvisorio è un'ordinanza di tale tipo emessa prima di un procedimento giudiziario relativo a una domanda. Un attore creditore può cercare di proteggere la propria posizione nel corso di un procedimento giudiziario o persino prima dell'avvio di tale procedimento, chiedendo un provvedimento provvisorio per impedire al convenuto debitore di agire in modo tale da danneggiare l'attore.

Esistono anche due tipi specifici di provvedimenti che un attore può chiedere laddove sussista il rischio che il convenuto adotti misure per distruggere prove o vanificare qualsiasi sentenza ottenuta dall'attore. Il primo di tali provvedimenti è un'ordinanza di perquisizione, mentre il secondo è un'ordinanza di congelamento, che vieta al convenuto di disporre di beni o di spostarli al di fuori dalla competenza giurisdizionale.

Laddove l'attore stia cercando di ottenere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio un debito o il risarcimento di danni), l'organo giurisdizionale può ordinare al convenuto di effettuare un versamento provvisorio in relazione a qualsiasi somma che il convenuto potrebbe essere tenuto a pagare, al fine di evitare difficoltà finanziare all'attore in ragione di qualsiasi ritardo nell'ottenimento della sentenza.

Un convenuto può essere soggetto al rischio che, anche se la domanda viene respinta e all'attore viene ordinato di sostenere le spese, sarà impossibile per lui ottenere l'esecuzione dell'ordinanza relativa ai costi. Al fine di proteggere il convenuto l'organo giurisdizionale può ordinare all'attore di costituire una cauzione per i costi, di norma versando una somma di denaro a favore dell'organo giurisdizionale.

La High Court (Alta Corte) ha il potere di concedere un provvedimento provvisorio a sostegno di procedimenti in un'altra competenza giurisdizionale se è opportuno procedere in tal senso. Tale organo può altresì concedere una "ordinanza di congelamento di portata mondiale" che si applica a beni situati in altre giurisdizioni.

[1] [1975] 1.504

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Provvedimenti (comprese le ordinanze di perquisizione e le ordinanze di congelamento)

Ai sensi della parte 25 del codice di procedura civile, qualsiasi domanda relativa a provvedimenti provvisori deve essere presentata all'organo giurisdizionale che sta esaminando una controversia o che la esaminerà una volta avviata l'azione legale. Alcuni tipi di provvedimenti, in particolare quelli aventi carattere internazionale, devono essere emessi soltanto dall'Alta Corte, mentre altri possono essere emessi da un County Court (tribunale di contea). Nel caso dell'Alta Corte tali provvedimenti possono essere emessi secondo l'iter ordinario oppure tramite varie istanze provvisorie presso le Divisional Court (sezioni dell'Alta Corte) o i loro servizi al di fuori dall'orario di lavoro: spesso si ricorre a questi provvedimenti per impedire alla stampa di pubblicare una notizia o per bloccare deportazioni del ministero dell'Interno.

I requisiti generali per la presentazione della domanda prevedono che quest'ultima debba essere presentata utilizzando un Avviso di domanda (N244) e che tale avviso debba essere accompagnato dal modulo di domanda, da una deposizione testimoniale a sostegno della domanda, da dichiarazioni giurate assunte come prova e da un progetto di ordinanza. Il progetto di ordinanza deve contenere un impegno[2] a costituire una cauzione a copertura di eventuali danni in caso di vittoria del convenuto, un impegno a notificare o comunicare alle parti convenute la domanda, le prove e qualsiasi ordinanza emessa. Questo aspetto è fondamentale se la questione è ex parte. Nel caso di provvedimenti d'urgenza è necessario impegnarsi a pagare i diritti di cancelleria pertinenti il prima possibile; inoltre, può essere richiesto altresì l'impegno ad avviare un procedimento formale il prima possibile.

Una volta emesso, la questione verrà esaminata da un giudice che emetterà l'ordinanza necessaria, facendo in modo che quest'ultima venga munita di sigillo e restituita al richiedente. La notificazione o comunicazione all'altra parte spetta alla parte richiedente.

Le ordinanze di perquisizione sono molto invasive e come tali comportano il soddisfacimento di requisiti speciali. Di norma devono essere notificate o comunicate da un "consulente legale supervisore" che abbia familiarità con le ordinanze di perquisizione e sia indipendente rispetto ai consulenti legali del richiedente. Il consulente legale supervisore deve spiegare l'ordinanza di perquisizione al convenuto e informarlo in merito al suo diritto di chiedere consulenza legale. Il consulente legale supervisore effettuerà o supervisionerà la perquisizione e riferirà in merito alla stessa ai consulenti legali del richiedente. Le ordinanze di perquisizione acquisiscono efficacia dal momento della notificazione o comunicazione e dopo la scadenza di un termine ragionevole per richiedere una consulenza legale.

Le ordinanze di congelamento sono ordinanze che impediscono a una parte di allontanare beni situati all'interno della giurisdizione o che le impediscono di gestire beni situati in qualsiasi altra parte del mondo. In modo univoco, entrano in vigore al momento della loro emissione, rendendo la notificazione o comunicazione un'azione di fondamentale importanza.

In entrambi i casi, l'inosservanza dell'ordinanza determina un oltraggio alla corte.

Pagamenti provvisori e cauzione per i costi

Pagamenti provvisori e la costituzione di una cauzione per i costi possono essere previsti mediante accordo tra le parti; in assenza di un accordo è tuttavia necessario rivolgersi all'organo giurisdizionale. La domanda viene presentata depositando un avviso di domanda corroborato da prove scritte. La domanda deve essere notificata o comunicata al convenuto che può presentare prove in risposta. Se organo giurisdizionale emette l'ordinanza in essa fissa la forma e l'ammontare della cauzione o del pagamento che deve essere costituita od effettuato.

Costi per l'ottenimento di ordinanze

Non esiste una tabella fissa di costi per l'ottenimento delle ordinanze di cui sopra. Esistono tuttavia diritti di cancelleria specifici per l'emissione di una domanda per un'ordinanza che dipendono dal fatto che la domanda sia presentata con avviso notificato al convenuto o senza avviso notificato. I dettagli completi in merito a tutti i diritti di cancelleria sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia.

Il richiedente è tenuto a sostenere le spese per gli onorari dei propri consulenti legali (e, nel caso di un'ordinanza di perquisizione, quelli del consulente legale supervisore), anche se alla fine il convenuto può essere condannato a sostenere tali spese.

[2] Gli impegni sono promesse fatte all'organo giurisdizionale. La sanzione per la mancata attuazione di un impegno assunto può essere severa.

2.2 Le principali condizioni

Come accennato in precedenza, tutti i rimedi descritti nella presente sezione sono discrezionali e l'organo giurisdizionale non li concederà se ritiene che sarebbero inappropriati o sproporzionati nelle circostanze specifiche del caso. Gli organi giurisdizionali tendono ad esercitare maggiore cautela in relazione alle ordinanze di perquisizione e alle ordinanze di congelamento, trattandosi di provvedimenti particolarmente severi.

Provvedimenti provvisori

Nel decidere se concedere un provvedimento provvisorio [3], l'organo giurisdizionale valuterà innanzitutto se l'azione solleva una "questione seria da esaminare" (piuttosto che una "frivola o vessatoria"). In caso contrario, l'emissione del provvedimento verrà rifiutata.

In presenza di una questione seria da esaminare l'organo giurisdizionale prenderà in considerazione l'"equilibrio della convenienza". Ciò implica chiedersi se sarebbe peggio chiedere al richiedente procedere fino al processo senza disporre di un provvedimento oppure assoggettare il convenuto a tale provvedimento. Nel decidere in merito a questo aspetto l'organo giurisdizionale considera le questioni che seguono nell'ordine che segue:

  • la concessione di un risarcimento dei danni costituirebbe un rimedio adeguato per il richiedente qualora quest'ultimo risultasse vittorioso nel contesto del procedimento giudiziario? Se il risarcimento dei danni risulta essere adeguato, il provvedimento viene respinto. In caso contrario (ad esempio in ragione del fatto che il danno causato al richiedente sarebbe irreparabile o non pecuniario), occorre prendere in considerazione le domande restanti;
  • l'impegno dell'attore a costituire una cauzione per eventuali danni in caso di vittoria del convenuto fornirebbe un'adeguata protezione a quest'ultimo in caso di vittoria nel contesto del procedimento giudiziario? se la cauzione per il risarcimento dei danni fornisce una protezione adeguata del convenuto, ciò costituisce di norma un elemento a favore della concessione del provvedimento;
  • laddove gli altri fattori appaiono equamente bilanciati, l'organo giurisdizionale mantiene lo status quo. Si possono prendere in considerazione altri fattori sociali o economici quali l'impatto della concessione o del rifiuto di concedere il provvedimento sull'occupazione o sulla disponibilità di medicinali;
  • come ultima istanza, l'organo giurisdizionale può prendere in considerazione i meriti relativi alle argomentazioni delle parti, ma soltanto se è possibile formulare un parere chiaro secondo il quale le argomentazioni di una parte sono molto più forti di quelle dell'altra.

Ordinanze di perquisizione

Un'ordinanza di perquisizione può essere emessa al fine di garantire il sequestro conservativo di prove o beni rilevanti ai fini del procedimento giudiziario. Le condizioni per l'ottenimento di un'ordinanza di perquisizione sono più rigorose rispetto ad altri tipi di provvedimenti e l'organo giurisdizionale non la emetterà a meno che il richiedente dimostri che sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

  • si rileva un parere prima facie estremamente forte contro il convenuto;
  • le attività del convenuto che danno origine al procedimento causano gravi danni effettivi o potenziali al richiedente;
  • vi sono prove evidenti del fatto che il convenuto dispone di documenti o materiali incriminanti;
  • esiste una "possibilità reale" o una "probabilità" che i documenti o materiale pertinenti scompaiano in caso di non emissione dell'ordinanza.

Ordinanze di congelamento

L'organo giurisdizionale ha la facoltà di concedere un'ordinanza di congelamento nel caso in cui sia "giusto e conveniente" farlo. Un'ordinanze di congelamento verrà emessa soltanto se il richiedente riesce a dimostrare che sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

  • il richiedente ha un motivo sostanziale per agire in giudizio rispetto al quale gli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles hanno competenza giurisdizionale;
  • il richiedente ha presentato un "caso ben argomentato" nei confronti del convenuto;
  • vi sono motivi per ritenere che il convenuto disponga di beni all'interno della giurisdizione;
  • esiste un "rischio effettivo" che il convenuto gestisca i beni in maniera tale da impedire l'esecuzione di qualsiasi sentenza (ad esempio alienazione di beni o loro allontanamento dalla giurisdizione).

L'organo giurisdizionale presterà particolare attenzione prima di concedere ordinanze di congelamento a sostegno di procedimenti giudiziari stranieri, in particolare se l'ordinanza di congelamento si sovrappone o è in conflitto con qualsiasi ordinanza analoga emessa dall'organo giurisdizionale straniero che sta esaminando il procedimento giudiziario principale oppure se l'organo giurisdizionale ha rifiutato il congelamento dei beni.

L'organo giurisdizionale non concederà un'ordinanza di congelamento di portata mondiale se il convenuto dispone di beni sufficienti all'interno della giurisdizione e deve valutare se un'ordinanza a livello mondiale potrebbe essere oggetto di esecuzione in altri paesi nei quali il convenuto possiede beni.

Ordinanze Norwich Pharmacal

La giurisprudenza ha creato tali ordinanze che impongono a un convenuto di divulgare determinati documenti o informazioni al richiedente. Sebbene si tratti di un provvedimento affine alla divulgazione pre-azione e di parti non coinvolte nel procedimento, l'ambito di divulgazione di queste ordinanze è più ampio in quanto riguarda "informazioni" piuttosto che documenti. Tali ordinanze sono disponibili in qualsiasi momento durante il contenzioso e possono in effetti essere richieste dopo l'emissione di una sentenza. Oltre ai principi generali di equità, l'ulteriore criterio in questo caso consiste nel fatto che deve essere stato compiuto un torto e che esiste un autore di un illecito il quale, se noto, sarà soggetto a un contenzioso avviato dalla parte richiedente. L'ordinanza è necessaria per fornire assistenza nell'ottenere giustizia e nei casi in cui non esiste altro modo per ottenerla. Il convenuto è l'autore dell'illecito oppure è associato o affiliato a quest'ultimo e dispone di informazioni su di lui. Le domande per ottenere tali ordinanze vanno presentate presso l'Alta Corte e hanno natura internazionale; la sostanza della divulgazione può essere utilizzata in controversie all'estero senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale, aspetto questo che si discosta dai principi generali delle controversie.

Provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio

Si tratta di provvedimenti che vietano al convenuto di avviare contenziosi dinanzi un organo giurisdizionale straniero. Oltre ai principi generali di un provvedimento equo si applicano altri criteri. Innanzitutto deve essere nell'interesse della giustizia vietare il contenzioso; in genere perché è vessatorio o sarebbe in violazione di una clausola contrattuale, come nel caso della violazione di una clausola in materia di competenza giurisdizionale esclusiva che impone di adire gli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles. Inoltre il contenzioso deve essere pendente dinanzi un organo giurisdizionale non soggetto all'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles 1. Qualora l'organo giurisdizionale fosse in grado di fermare il contenzioso dinanzi tali organi giurisdizionali, il principio della fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari sarebbe compromesso. L'eccezione a questa norma prevede che un tale timore non esista se la questione oggetto della controversia riguarda un arbitrato privato.

Pagamenti provvisori

L'organo giurisdizionale può ordinare al convenuto di effettuare un pagamento provvisorio soltanto se quest'ultimo ha ammesso di essere tenuto a corrispondere denaro al richiedente, se è già stata emessa una sentenza a favore del richiedente per una somma di denaro che dovrà essere valutata in seguito oppure se l'organo giurisdizionale è convinto del fatto che durante il procedimento giudiziario il richiedente recupererà una "somma notevole di denaro" (oppure, nel caso di una domanda in merito al possesso di terreni, un pagamento in relazione all'occupazione dei terreni da parte del convenuto). Nei casi di lesioni personali, un pagamento può essere ordinato soltanto se la passività del convenuto sarà coperta da un assicuratore o se il convenuto è un ente pubblico.

Cauzione per i costi

I casi più comuni nei quali un organo giurisdizionale può ordinare al richiedente di costituire una cauzione sono i seguenti:

  • il richiedente risiede al di fuori dell'Unione Europea e della zona europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e sarebbe difficile dare esecuzione a un'ingiunzione di pagamento per i costi nel paese di residenza del richiedente;
  • il richiedente è un'impresa o un'altra persona fisica e non vi è motivo di ritenere che non sarà in grado di pagare le spese del convenuto qualora le venisse ordinato di procedere in tal senso. (Nel decidere se ordinare la costituzione di una cauzione, l'organo giurisdizionale terrà conto della possibilità che la mancanza di denaro o fondi del richiedente sia stata causata dal comportamento del convenuto);
  • il richiedente ha cambiato indirizzo al fine di eludere le conseguenze del contenzioso; oppure non è riuscito a fornire un indirizzo corretto nel modulo di domanda;
  • il richiedente ha preso provvedimenti in relazione ai propri beni che renderebbero difficile l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento per i costi nei suoi confronti.

L'organo giurisdizionale emetterà l'ordinanza soltanto se è convinto che sia giusto farlo in tutte le circostanze. Valuterà se la domanda di costituzione di una cauzione sia utilizzata per impedire una domanda genuina e se la domanda disponga di prospettive di successo ragionevolmente buone.

L'organo giurisdizionale ha altresì la facoltà di ordinare che la cauzione sia costituita da:

  • una parte non coinvolta nella controversia che sta finanziando la domanda in cambio di una quota dei frutti del procedimento o che ha ceduto il diritto di presentare la domanda al richiedente al fine di evitare il rischio di affrontare un'ingiunzione per il pagamento dei costi;
  • qualsiasi parte coinvolta nel procedimento che, senza una buona ragione, non abbia rispettato le norme stabilite dall'organo giurisdizionale.

[3] Si tratta di un distillato e di un affinamento dei principi di cui alla causa American Cyanamid.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

Un provvedimento può imporre a una parte di adottare o di astenersi dall'adottare misure in relazione a qualsiasi tipo di attivi.

Ordinanze di perquisizione

Un'ordinanza di perquisizione impone al convenuto di consentire l'accesso ai propri locali, ma non consente al richiedente di forzare l'ingresso. L'ordinanza deve specificare i locali che possono essere oggetto della perquisizione ed elencare gli elementi che le persone che conducono la perquisizione possono ispezionare, copiare e portare via. L'ordinanza può riguardare soltanto elementi di prova che possono essere pertinenti nel procedimento o beni che possono essere oggetto del procedimento o in relazione ai quali può sorgere una domanda nel procedimento.

L'ordinanza nella sua forma abituale impone al convenuto di consegnare tutte le voci elencate nell'ordinanza. Nei casi in cui prove rilevanti possano essere conservate su computer, occorre fornire accesso a tutti i computer presenti nei locali affinché possano essere sottoposti a perquisizione, inoltre devono essere fornite copie di tutti gli elementi pertinenti riscontrati.

Ordinanze di congelamento

L'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza di congelamento in relazione ai beni del convenuto che impedisce a quest'ultimo di ridurre i propri attivi presenti nella giurisdizione al di sotto di un valore specificato oppure può emettere un'ordinanza che congela attivi specifici. Al convenuto resta comunque consentito spendere somme previste per spese di sostentamento, consulenza e rappresentanza legale; inoltre l'ordinanza può consentire al convenuto di gestire i beni nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

La forma abituale di un'ordinanza di congelamento è un'ordinanza per una "somma massima" che specifica che si applica a tutti i beni del convenuto fino a un valore dichiarato. Tale ordinanza riguarda qualsiasi attivo che il convenuto ha facoltà di gestire, compresi i beni detenuti o controllati da terzi in conformità con le istruzioni del convenuto.

Un'ordinanza generale o per una "somma massima" riguarderà qualsiasi attivo, inclusi beni mobili e immobili, veicoli, somme di denaro e titoli. L'ordinanza si estenderà altresì a qualsiasi attivo acquisito in seguito alla sua emissione. Può specificare proprietà particolari, attivi aziendali e conti bancari che vengono congelati. Un conto bancario congiunto non sarà soggetto a congelamento a meno che non sia indicato specificato nell'ordinanza.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il convenuto viene avvisato del fatto che il mancato rispetto di un provvedimento provvisorio costituisce un oltraggio alla corte in ragione del quale egli può essere soggetto a pena detentiva, sanzione pecuniaria e sequestro di beni.

Non costituisce necessariamente oltraggio alla corte il fatto che una terza parte consenta al convenuto di disporre di beni in violazione di un'ordinanza di congelamento. Tuttavia se una terza parte che ha ricevuto la notifica o comunicazione di un'ordinanza di congelamento fornisce scientemente assistenza al convenuto nel disporre di beni congelati, tale parte commette oltraggio alla corte. Il richiedente dovrebbe pertanto fornire copie dell'ordinanza di congelamento a terzi quali banchieri, commercialisti e consulenti legali del convenuto. (La forma abituale dell'ordinanza presuppone che ciò verrà fatto e ammonisce terze parti in merito alle possibili sanzioni. Comprende inoltre gli impegni assunti dal richiedente nel soddisfare costi ragionevoli sostenuti da terzi per ottemperare all'ordinanza nonché nell'indennizzarli rispetto a passività sostenute nel procedere in tal senso.) Anche se hanno ricevuto notifica o comunicazione dell'ordinanza, le banche e altri soggetti terzi possono comunque esercitare diritti di cauzione e compensazione sorti prima dell'emissione dell'ordinanza di congelamento.

Un'ordinanza di congelamento non conferisce al richiedente alcun diritto di proprietà in relazione ai beni congelati. Il diritto di avviare un'azione per oltraggio costituisce di norma l'unico rimedio a disposizione del richiedente. Un contratto stipulato in violazione di un'ordinanza è illegale e può quindi essere non eseguibile da una parte che sa che violerà l'ordinanza. Talvolta l'organo giurisdizionale può altresì essere in grado di concedere un provvedimento distinto che impedisce al convenuto di eseguire un contratto con una terza parte. Tuttavia la proprietà può comunque essere trasferita in virtù di un contratto illegale e, una volta eseguito tale contratto, di norma non è possibile recuperare i beni trasferiti.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Quando viene emesso un provvedimento provvisorio in presenza delle parti, il testo di tale provvedimento può dichiarare che esso è efficace fino a un procedimento giudiziario, fino all'emissione di una sentenza o fino all'emissione di un'ulteriore ordinanza dell'organo giurisdizionale oppure fino ad una data specificata. (Se è efficace "fino all'emissione di un'ulteriore ordinanza", un'ordinanza non decadrà nel momento in cui l'organo giurisdizionale pronuncia la sentenza ma soltanto quando emetterà un'ordinanza che annulla in maniera esplicita o implicita il provvedimento.)

Un provvedimento provvisorio emesso senza notificazione o comunicazione al convenuto durerà di norma per un periodo limitato di tempo, raramente più a lungo di 7 giorni, e sarà necessario un ulteriore provvedimento dell'organo giurisdizionale per prorogarlo. Quando concede un provvedimento senza notificazione o comunicazione, l'organo giurisdizionale fissa di norma una "data di ritorno" per un'ulteriore udienza alla quale il convenuto può partecipare e contestare la prosecuzione dell'ordinanza. La forma abituale dell'ordinanza di congelamento specifica che tale provvedimento si applica fino alla data di ritorno o all'emissione di un'ulteriore ordinanza.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Il convenuto o qualsiasi terzo che sia direttamente interessato da un provvedimento provvisorio può chiedere in qualsiasi momento all'organo giurisdizionale di modificarlo o annullarlo (anche se una domanda relativa a un'ordinanza di perquisizione che è già stata eseguita dovrebbe di norma attendere fino al procedimento giudiziario). Non è necessario attendere fino alla data di ritorno per contestare un provvedimento emesso senza notificazione o comunicazione. Il convenuto deve fornire un preavviso della domanda ai consulenti legali del richiedente. Di norma la domanda dovrebbe essere presentata all'organo giurisdizionale che ha concesso il provvedimento e spesso sarà esaminata dal medesimo giudice.

I motivi che possono spingere il convenuto a presentare una tale domanda comprendono: il mancato soddisfacimento di una delle condizioni del provvedimento, una variazione sostanziale delle circostanze che elimina la giustificazione del provvedimento, l'effetto oppressivo del provvedimento, un'irragionevole interferenza con i diritti di terzi innocenti, nonché ritardi da parte del richiedente nel procedere con l'azione legale. Laddove il provvedimento sia stato ottenuto senza notificazione o comunicazione convenuto, i motivi per l'annullamento o la variazione dell'ordine comprendono altresì la mancata divulgazione da parte del richiedente di fatti sostanziali all'organo giurisdizionale durante l'iter per l'ottenimento del provvedimento nonché la fornitura di prove insufficienti per giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio senza notificazione o comunicazione.

Se l'organo giurisdizionale annulla il provvedimento, il convenuto ha quindi il diritto di fare affidamento sull'impegno del richiedente di costituire una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e di chiedere un risarcimento. L'organo giurisdizionale ordinerà una "indagine in merito ai danni" al fine di accertare le perdite del convenuto, sebbene ciò possa essere differito fino al procedimento giudiziario o a un momento successivo.

L'organo giurisdizionale ha altresì la facoltà di annullare o modificare ordinanze per pagamenti provvisori e per la cauzione per i costi e di ordinare il rimborso totale o parziale di somme di denaro versate conformemente all'ordinanza.

Collegamenti correlati

Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2021

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