Aste giudiziarie

Un’asta giudiziaria è un procedimento con il quale si organizza un’asta pubblica nei confronti dei beni del debitore al fine di raccogliere l’importo di denaro necessario per soddisfare le pretese dei creditori. L’asta può essere organizzata da un giudice o dal suo delegato, o da un’autorità competente, o da un altro ente pubblico o privato (autorizzato ai sensi della legislazione del singolo Stato membro).

Definizione

Un’asta giudiziaria normalmente è proceduta da un pignoramento, vale a dire l’atto mediante il quale il creditore o l’autorità competente identifica e sequestra i beni idonei al soddisfacimento del credito. I beni immobili e mobili possono essere pignorati, nonché i crediti dei debitori nei confronti di terzi. Nel caso di crediti tuttavia, il procedimento esecutivo non termina con la vendita, ma con il conferimento del credito al suo creditore.

Esistono diversi tipi di aste giudiziarie negli Stati membri dell’Unione europea che sono disciplinate secondo le leggi nazionali vigenti. In taluni Stati membri dell’Unione europea l’asta giudiziaria può svolgersi online, evitando in tal modo ai partecipanti la comparizione personale dinanzi al giudice o al tribunale, o dinanzi a un altro organo pubblico o privato.

Un’asta giudiziaria – di norma presieduta da un giudice che può incaricare dell’operazione di vendita un terzo (un professionista indipendente o una società specificatamente autorizzata a eseguire questa funzione), ma che può anche essere interamente diretta da altri soggetti (ad esempio ufficiale giudiziario o un’altra autorità intesa all’applicazione della legge) – normalmente è preceduta da un’idonea forma di pubblicità.

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Glossario dei termini relativi alle aste giudiziarie

  1. Aggiudicazione – i beni oggetto della vendita sono aggiudicati alla persona che ha offerto la somma più alta alla fine dell’asta giudiziaria.
  2. Avviso d’asta – per poter vendere all’asta un bene pignorato il giudice il suo delegato o la competente autorità devono rendere pubblica la procedura d’asta (mediante avviso delle modalità d’asta e della relativa data). Gli avvisi di aste giudiziarie di solito sono pubblicati su Internet ma spesso anche sui giornali.
  3. Bene pignorato – bene del debitore ( bene immobile o mobile) pignorato dal creditore o dall’autorità competente, se il debitore non paga volontariamente il proprio debito. Per pignorare un bene il creditore o l’autorità competente devono inviare al debitore un ordine di pignoramento. Esso consiste in un atto nel quale il creditore o l’autorità competente identifica i beni su cui soddisfarsi per pagare il debito.
  4. Delegato alla vendita (soggetto o società) – persona o società avente il compito di fornire informazioni ai soggetti interessati all’asta, di pubblicare il relativo avviso e di raccogliere le offerte durante la gara, ecc.
  5. Deposito – per partecipare all’asta giudiziaria, l’interessato deve depositare una determinata somma prima dell’inizio dell’asta. A quest’ultimo verrà restituita alla somma depositata alla fine dell’asta qualora egli non risulti vincitore.
  6. Offerta in competizione con altre persone/ società – offerta competitiva per un bene in un’asta giudiziaria.
  7. Offerto al rincaro – una nuova offerta per un bene fatta da un soggetto/una società in un’asta giudiziaria, a un prezzo più alto – per cercare di aggiudicarsi il bene.
  8. Passaggio – L’atto che trasferisce la proprietà dei beni dal debitore al compratore.
  9. Perito incaricato della stima del valore dei beni pignorati sequestrati – esperto ( nel mercato relativo) solitamente impiegato per stimare il valore dei beni. L’esperto deve indicare un prezzo di mercato corretto tenendo in considerazione la situazione generale sul mercato di cui trattasi e le relative condizioni.
  10. Possibilità di visionare anticipatamente i beni dell’asta – possibilità per i potenziali compratori di visitare il bene in questione e di rendersi conto delle condizioni in cui esso si trova ( talvolta mediante foto, o altrimenti di persona).
  11. Prezzo base – valore dei beni pignorati al debitore (beni immobili o mobili) oggetto dell’esecuzione da parte del creditore o dell’autorità competente.

Elenco degli Stati dell’UE in cui sono già disponibili le aste giudiziarie on-line

  1. Austria (in collaborazione con la Germania)
  2. Croazia
  3. Estonia
  4. Finlandia
  5. Germania (in collaborazione con l’Austria)
  6. Italia
  7. Lettonia (solo per i procedimenti esecutivi relativi a beni immobili)
  8. Paesi Bassi (solo per i procedimenti esecutivi relativi a beni immobili)
  9. Portogallo
  10. Spagna
  11. Ungheria
  12. Slovenia (solo per i procedimenti esecutivi relativi a beni immobili).
Ultimo aggiornamento: 05/05/2022

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