Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Nulla da segnalare.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Nulla da segnalare.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Ultimo aggiornamento: 22/01/2018