Informazioni nazionali e moduli online concernenti il regolamento n. 4/2009
Informazioni generali
Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alle obbligazioni alimentari mira ad assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare.
Il regolamento è corredato di nove moduli che dovrebbero agevolare la comunicazione tra le autorità centrali e permettere di presentare le domande per via elettronica.
Il regolamento si applica tra tutti gli Stati dell’Unione europea compreso il Regno Unito (decisione 2009/451/CE della Commissione dell’8 giugno 2009, GU L 149 del 12.6.2009, pag. 73).
La Danimarca ha confermato l’intenzione di attuare il contenuto del regolamento nella misura in cui questo modifica il regolamento (CE) n. 44/2001, con una dichiarazione basata su un accordo parallelo concluso con la Comunità europea (GU L 149 del 12.6.2009, pag. 80).
La Danimarca ha confermato l'intenzione di attuare i contenuti del regolamento di esecuzione del 10 novembre 2011 che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
(Notifica della Danimarca, GU L 195 del 18.7.2013, pag. 1)
La Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007.
Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.
Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.
Link correlati
Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
SITO ARCHIVIATO - Atlante giudiziario europeo in materia civile
RICERCA TRIBUNALI COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
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Ultimo aggiornamento: 23/11/2017