Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


*campo obbligatorio

Articolo 67 (a)

I nomi, gli indirizzi e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53.

Sono designate due autorità centrali.

1. In qualsiasi caso previsto dal regolamento, ad eccezione dell'articolo 56 (collocamenti transfrontalieri)

Ministère de la Justice (Ministero della giustizia)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l'entraide, du droit international privé et européen (Dipartimento della cooperazione, del diritto internazionale privato ed europeo)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizzo e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Per l'applicazione dell'articolo 56 (collocamenti transfrontalieri)

Ministère de la Justice (Ministero della giustizia)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (Ufficio della legislazione e degli affari giuridici) (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Indirizzo degli uffici: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Tel.: +33 1 70 22 89 84 o +33 1 70 22 75 82

Indirizzo e-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Articolo 67 (b)

Lingue ammesse per le comunicazioni alle autorità centrali conformemente all’articolo 57, paragrafo 2: francese e inglese.

Articolo 67 (c)

Per il certificato relativo al diritto di visita e il certificato relativo al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: francese e inglese.

Articoli 21 e 29

I ricorsi previsti agli articoli 21 e 29 vengono presentati dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali:

- in Francia, al "Président du tribunal judiciaire" o al suo sostituto (Presidente del tribunale competente).

Articolo 33

Il ricorso previsto all’articolo 33 viene presentato dinanzi ai seguenti organi giurisdizionali:

in Francia, la "Cour d'appel” (la Corte d’appello),

Articolo 34

La decisione emessa in seguito al ricorso, in base all’articolo 34, può essere impugnata:

- in Francia solo con un ricorso in cassazione.

 

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Ultimo aggiornamento: 28/03/2024

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